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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/05/2025, n. 4666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4666 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19528/2022
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19528/2022 tra
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 12 maggio 2025 lette le note prende atto della intervenuta transazione e pronunzia sentenza di cessazione della materia del contendere come di seguito. il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola in pct a fine udienza.
Il Giudice
dott. Francesca Console
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19528/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cassino Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro appresentata e difesa dall'avv. Danilo Aleandri Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 4 - osservato che si verifica cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti ed abbia di conseguenza fatto venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice (cfr. tra le altre Cass. 27 gennaio 1998, n. 801 e Cass. n. 14775 del 02/08/2004). In tali casi, il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale" (Cass. Sez. 3, Sent. n. 271/2006);
- atteso che la cessazione della materia del contendere, invero, postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia e la relativa questione, per la sua peculiare efficacia, dirimente delle decisioni rese e preclusiva di ogni possibilità dell'ulteriore corso del processo, viene ad assumere rilievo pregiudiziale (Cass., sez. un., n.
18956/2003);
- rilevato che differenza della rinunzia agli atti, la pronuncia della cessazione della materia del contendere non necessita del rilascio di apposita procura speciale in capo ai procuratori costituiti (cfr. da ultimo Cass. n. 30640/2024 e la giurisprudenza in essa citata);
- Ritenuto che la transazione intervenuta in corso di causa per la giurisprudenza della Suprema
Corte è fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere (cfr amplius Cass.
n. 1950/2003): essa elimina la posizione di contrasto fra le parti e fa venire meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa, correlativamente determinando l'inutilità della pronuncia medesima (Cass., sez. III Civile, sentenza 13 novembre 2014 – 24 febbraio 2015, n. 3598).
- Osservato che vi è espressa indicazione in transazione relativamente alla compensazione delle spese di lite;
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite;
pagina 3 di 4 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in pct
Napoli, 12 maggio 2025
Il Giudice dott. Francesca Console
pagina 4 di 4
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 19528/2022 tra
Parte_1 C.F._1
ATTORE/I
e
Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Oggi 12 maggio 2025 lette le note prende atto della intervenuta transazione e pronunzia sentenza di cessazione della materia del contendere come di seguito. il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola in pct a fine udienza.
Il Giudice
dott. Francesca Console
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
8 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesca Console ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19528/2022 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Cassino Parte_1 C.F._1
ATTORE/I contro appresentata e difesa dall'avv. Danilo Aleandri Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 4 - osservato che si verifica cessazione della materia del contendere quando nel corso del giudizio sia sopravvenuta una situazione che abbia eliminato la posizione di contrasto fra le parti ed abbia di conseguenza fatto venire meno, oggettivamente, la necessità della pronuncia del giudice (cfr. tra le altre Cass. 27 gennaio 1998, n. 801 e Cass. n. 14775 del 02/08/2004). In tali casi, il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale" (Cass. Sez. 3, Sent. n. 271/2006);
- atteso che la cessazione della materia del contendere, invero, postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia e la relativa questione, per la sua peculiare efficacia, dirimente delle decisioni rese e preclusiva di ogni possibilità dell'ulteriore corso del processo, viene ad assumere rilievo pregiudiziale (Cass., sez. un., n.
18956/2003);
- rilevato che differenza della rinunzia agli atti, la pronuncia della cessazione della materia del contendere non necessita del rilascio di apposita procura speciale in capo ai procuratori costituiti (cfr. da ultimo Cass. n. 30640/2024 e la giurisprudenza in essa citata);
- Ritenuto che la transazione intervenuta in corso di causa per la giurisprudenza della Suprema
Corte è fatto idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere (cfr amplius Cass.
n. 1950/2003): essa elimina la posizione di contrasto fra le parti e fa venire meno l'interesse delle stesse ad una pronuncia sulla domanda come proposta o come evolutasi in corso di causa, correlativamente determinando l'inutilità della pronuncia medesima (Cass., sez. III Civile, sentenza 13 novembre 2014 – 24 febbraio 2015, n. 3598).
- Osservato che vi è espressa indicazione in transazione relativamente alla compensazione delle spese di lite;
PQM
Dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite;
pagina 3 di 4 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito in pct
Napoli, 12 maggio 2025
Il Giudice dott. Francesca Console
pagina 4 di 4