Art. 20.
Con la stessa decorrenza e con le stesse modalita' previste dalla legge 16 febbraio 1974, n. 39 , sono inquadrati nella qualifica di guardiano dei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato gli incaricati del servizio di guardamassi e i loro sostituti a termini dell'articolo 6 punto 3 del decreto del Ministro per i trasporti 27 luglio 1971, n. 10497.
Ai fini dell'inquadramento dei predetti incaricati e sostituti saranno formate graduatorie compartimentali distinte per uffici lavori compartimentali.
L'inquadramento viene deliberato nel quantitativo della dotazione organica in aumento alla qualifica di guardiano, stabilito in numero 199 unita' per guardiano in mansioni di guardamassi.
Con la stessa decorrenza e con le stesse modalita' previste dalla legge 16 febbraio 1974, n. 39 , sono inquadrati nella qualifica di guardiano dei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato gli incaricati del servizio di guardamassi e i loro sostituti a termini dell'articolo 6 punto 3 del decreto del Ministro per i trasporti 27 luglio 1971, n. 10497.
Ai fini dell'inquadramento dei predetti incaricati e sostituti saranno formate graduatorie compartimentali distinte per uffici lavori compartimentali.
L'inquadramento viene deliberato nel quantitativo della dotazione organica in aumento alla qualifica di guardiano, stabilito in numero 199 unita' per guardiano in mansioni di guardamassi.