Sentenza breve 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 03/12/2025, n. 21830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21830 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21830/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13304/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 13304 del 2025, proposto dalla Nplus S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B64845A3C4, rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Giuseppe Orofino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Claudio Guccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Po, 2;
nei confronti
della Site S.p.A., in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Caracciolo e Fausto Gasparri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Appia Nuova, 225;
per l'annullamento
previa sospensione e, comunque, previa adozione di ogni più idonea misura cautelare
- del provvedimento del 25/9/2025, trasmesso con pec di pari data, di esclusione dalla procedura di affidamento n. DAC. 0129.2025 avente ad oggetto la “Fornitura e posa di sistemi di monitoraggio per ponti e viadotti dell'infrastruttura ferroviaria compresi i lavori accessori di TLC, alimentazione elettrica e di realizzazione delle annesse opere murarie nonché la relativa progettazione” esperita ai sensi del d.lgs. N. 36/2023 del 19/05/2025 - CUP J54J25000060001 – LOTTO 1 CIG: B64845A3C4;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ad oggi non conosciuto dalla ricorrente, ivi inclusi tutti i verbali di gara e l’eventuale aggiudicazione nei confronti di altro operatore economico, ove nelle more intervenuta;
- per l’effetto, nel caso di intervenuta aggiudicazione dell’appalto, ad oggi non conosciuta, per la condanna della stazione appaltante, in persona del legale rappresentante p.t., alla reintegrazione in forma specifica mediante aggiudicazione della gara per cui è causa al ricorrente e subentro nella esecuzione del contratto nelle more eventualmente stipulato, previa dichiarazione di inefficacia dello stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 121 e ss. del codice amministrativo o, in subordine, al risarcimento per equivalente nella misura che ci si riserva di quantificare nel corso del giudizio;
- per quanto occorrer possa, e nei limiti di cui in ricorso, in via subordinata anche in impugnazione e per l’annullamento del disciplinare allegato al Bando pubblicato in data 01/04/2025 sul Supplemento alla G.U.U.E 64/2025 (successivamente rettificato con avviso pubblicato data 22/04/2025 sul Supplemento alla GUUE 78/2025) con cui RFI S.p.A. ha indetto la procedura di gara n. DAC.0129.2025 nella parte in cui (pp. 10 e 11, parte III) non identifica in maniera inequivoca il valore dei lavori accessori e delle relative categorie e classifiche a qualificazione obbligatoria, e di tutti gli altri atti ad esso presupposti connessi e/o consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e della Site S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il dott. LE TI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi degli art. 60 e 120, comma 5, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente gravame ha ad oggetto il provvedimento con il quale la resistente R.F.I. ha escluso la società ricorrente dal Lotto n. 1 della procedura di gara n. DAC.0129.2025, suddivisa in tre lotti, sulla base della seguente motivazione: “[...] - Nplus S.r.l., non essendo qualificata per la categoria scorporabile LIS-C classifica 3 avrebbe dovuto possedere i requisiti per la categoria prevalente OS19 in misura sufficiente a coprire anche l’importo della suddetta categoria scorporabile; - dall’esame dell’Offerta presentata dalla Nplus S.r.l., la qualificazione della stessa nella categoria OS19, classifica III – ottenuta tramite avvalimento con la Sifis S.r.l. – non è sufficiente a coprire anche l’importo della categoria LIS-C classifica 3 richiesta dalla Disciplina di gara; -in particolare, la somma degli importi posti a base di gara relativi alle categorie OS19 (classifica III) e LIS-C (classifica 3), come individuati al paragrafo “III DESCRIZIONE DELL’OGGETTO, IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO–Dettaglio Lavori accessori e relativa progettazione esecutiva” del Disciplinare di gara, è superiore rispetto all’importo dimostrato dal concorrente per la categoria OS19, classifica III, ancorché incrementata secondo quanto previsto dall’art. 2, co. 2 dell’Allegato II.12 del D.lgs. n. 36/2023; - nel caso di specie il concorrente Nplus S.r.l. non risulta in possesso del requisito di qualificazione per la categoria OS 19, necessaria al fine di eseguire le lavorazioni oggetto dell’appalto ”.
2. Il ricorso è fondato sui seguenti motivi di censura:
2.1. “ Violazione e falsa applicazione del principio del favor partecipationis; difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza; violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4, 5 e 10 del d.lgs. n. 36/2023 ”.
Con tale doglianza, la ricorrente deduce l’illegittimità del gravato provvedimento di esclusione per mancata indicazione degli effettivi valori numerici che documenterebbero l’asserita superiorità dell’importo dei lavori accessori di cui alle categorie OS19 e LIS-C, sostenendo altresì che la SOA presentata, in virtù di apposito contratto di avvalimento, per la categoria OS19 (classifica III, pari ad euro 1.033.000,00 incrementati a euro 1.239.600,00, in virtù dell’aumento del 20%, previsto dall’art. 2, comma 2, dell’Allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023) garantirebbe la “copertura” di entrambe le lavorazioni.
In particolare, la ricorrente perviene a tale conclusione sulla base delle indicazioni contenute nella parte III del Disciplinare di gara nel quale, sotto la voce “ Dettaglio Lavori accessori e relativa progettazione esecutiva ”, viene indicato un importo lavori pari ad euro “ 1.240.058,19 di cui BOE € 3.741,36 ”.
Considerato che la voce corrispondente al BOE, in quanto categoria autonoma non oggetto di qualificazione obbligatoria, andrebbe decurtata, ritiene la ricorrente che l’importo da prendere in considerazione ai fini del possesso del requisito in contestazione sia pari ad euro 1.236.316,8, ovvero inferiore all’importo della menzionata SOA, aumentata del quinto, pari ad euro 1.239.600,00.
La stessa sostiene altresì che deve ancora considerarsi che sotto la medesima voce del Disciplinare di gara sarebbero previsti dei differenti valori nella tabella riepilogativa delle lavorazioni oggetto dell’appalto (ovvero, per la categoria SOA OS19, classifica III - prevalente - euro 802.851,34 €, mentre per la categoria LIS-C classifica 3 - scorporabile - euro 436.998,59) per complessivi euro 1.239.849,93, ovvero un importo sensibilmente superiore alla SOA.
Data l’asserita equivocità del dato letterale della lex specialis , pertanto, ad avviso della ricorrente, in ossequio al principio del favor partecipationis , dovrebbe prevalere la prima indicazione contenuta nella parte III del Disciplinare di gara, ovvero quella relativa all’importo complessivo dei lavori, detratta la voce per il BOE, pari ad euro 1.236.316,8.
2.2. “ Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità dell’azione amministrativa ”.
L’operato dell’Amministrazione sarebbe altresì contraddittorio perché la Stazione appaltante ha pubblicato il giorno successivo una nota informativa con la quale ha comunicato agli operatori economici ammessi gli esiti provvisori della procedura di gara, applicando nei confronti della ricorrente medesima, prima in graduatoria nei tre lotti di gara, il vincolo di aggiudicazione di un massimo di due lotti, nonostante la notifica in data 25 settembre 2025 del provvedimento di l’esclusione dal Lotto n. 1.
2.3. “ In via subordinata illegittimità del disciplinare di gara per contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza; violazione artt. 3, 4, 5 e 10 del d.lgs. n. 36/2023 ”.
In via subordinata, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità del Disciplinare di gara per contraddittorietà delle sue previsioni.
3. L’Amministrazione resistente, costituitasi in giudizio, ha contestato le argomentazioni poste a sostegno del primo e terzo motivo di ricorso, evidenziando l’errore interpretativo in cui sarebbe incorsa la ricorrente.
In particolare, sotto la voce “ Dettaglio Lavori accessori e relativa progettazione esecutiva ” viene riportato nella prima parte il valore complessivo delle prestazioni accessorie, pari ad euro 1.448.253,98 (importo dato dalla sommatoria dell’importo dei lavori accessori, pari ad euro 1.240.058,19, e degli oneri per la sicurezza, pari ad euro 208.195,79, questi ultimi erroneamente detratti dalla ricorrente dall’importo complessivo).
Nella seconda parte della voce in esame, nell’apposita tabella, sono poi specificati i singoli importi delle prestazioni accessorie, comprensivi degli oneri di sicurezza, come di seguito indicati: euro 802.851,34 per la categoria prevalente OS19 – classifica III; euro 436.998,59 per la categoria scorporabile LIS-C – classifica 3; euro 204.662,69 per la categoria scorporabile OS30 – classifica I; euro 3.741,36 per la categoria BOE B-TER.
A questa tabella occorreva dunque fare riferimento al fine di stabilire l’importo complessivo delle categorie OS19 e LIS-C, che risulta essere di euro €1.239.849,93, superiore al valore della SOA della ricorrente.
Quanto al secondo motivo di ricorso, l’Amministrazione ha sottolineato che la nota pubblicata il 26 settembre 2025 è una rappresentazione delle riunioni, relative allo svolgimento delle operazioni di gara, che hanno preceduto il provvedimento di esclusione della ricorrente ed ha ad oggetto le mere graduatorie provvisorie.
4. La controinteressata Site S.p.A., costituitasi in giudizio, evidenziando anch’essa che la sommatoria delle categorie di lavori OS19 e LIS-C è pari ad euro 1.239.849,93, ha chiesto il rigetto del ricorso.
5. All’udienza in camera di consiglio del 18 novembre 2025, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, la causa è stata chiamata e trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato.
7. Le censure relative alla interpretazione ed alla legittimità della lex specialis (motivi sub. 2.1. e 2.3.) possono essere trattate congiuntamente attesa l’evidente connessione.
7.1. La questione centrale oggetto di giudizio concerne il possesso dei requisiti di qualificazione della ricorrente esclusivamente in relazione alla categoria OS19-classifica III (prevalente), oggetto di avvalimento, e LIS-C-classifica 3 (scorporabile), oggetto solo di subappalto necessario.
In particolare, previa applicazione del disposto di cui all’art. 2, comma 2, dell’Allegato II.12 del d.lgs. n. 36/2023, ai sensi del quale « La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto », è pacifico tra le parti che la ricorrente sia “qualificata” per le due categorie in discorso per un importo pari ad euro 1.239.600,00, mentre risulta controverso l’esatto ammontare delle lavorazioni oggetto del contendere.
7.2. Ciò premesso, rileva il Collegio che la prima interpretazione fornita dalla ricorrente del Disciplinare di gara, ovvero quella secondo la quale l’importo dei lavori ammonterebbe ad euro 1.236.316,8, è errata.
Gli importi indicati nella prima parte della descrizione del Lotto 1 si riferiscono all’ammontare complessivo delle opere (inclusa la categoria OS30 classifica I - scorporabile, estranea alla materia del contendere) pari ad euro 1.516.091,24 oltre IVA, di cui: “ oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 208.195,79; Progettazione esecutiva comprensiva della redazione del Piano della Sicurezza: € 67.837,26 (IVA e contributo integrativo esclusi) ...; Lavori: € 1.240.058,19 di cui BOE € 3.741,36 ”.
L’importo di euro 1.240.058,19 si riferisce a tutte le lavorazioni accessorie (inclusa la categoria SOA OS30), esclusi gli oneri di sicurezza, che, nonostante la loro estraneità al meccanismo del ribasso, ineriscono in toto all’importo dei lavori e devono essere necessariamente inclusi nella base di calcolo da prendere in considerazione ai fini della determinazione delle qualificazioni richieste per la partecipazione alla procedura (cfr. in tal senso Tar Salerno, Sez. I, 18 giugno 2020, n. 688): ne deriva che l’importo complessivo delle lavorazioni accessorie (OS19, LIS-C, OS30 e BOE), inclusi gli oneri di sicurezza è pari a 1.448.253,98, che è esattamente il valore indicato nella tabella di dettaglio indicata a seguire nella tabella relativa al Lotto n. 1.
Per stabilire l’importo delle singole lavorazioni, occorreva quindi fare riferimento a quest’ultima tabella, onde pervenire alla conclusione, condivisa dalla ricorrente nella seconda interpretazione dalla medesima fornita del Disciplinare di gara, che l’ammontare delle categorie OS19 e LIS-C, inclusi gli oneri di sicurezza, è pari ad euro 1.239.849,93.
Attesa la coerenza dei dati numerici riportati nella lex specialis , che per tale ragione non può ritenersi sul punto equivoca, non è censurabile la mancata indicazione nel provvedimento di esclusione degli importi specifici delle singole lavorazioni, essendo sufficiente il rinvio per relationem valori numerici contenuti nel Disciplinare di gara e nella documentazione della ricorrente.
7.3. Chiarito dunque quale sia l’importo complessivo delle lavorazioni oggetto del contendere, si tratta di stabilire se il minimo “scarto” della qualificazione della ricorrente, pari ad euro 249,93, possa giustificarne l’esclusione.
Al riguardo, il Collegio ritiene applicabile nella fattispecie in esame il principio espresso dall’Adunanza Plenaria del 27 marzo 2019, n. 6, in tema di raggruppamento temporaneo di imprese, secondo il quale la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori è causa di esclusione, anche se lo scostamento sia minimo.
Giova sul punto evidenziare che, in presenza di requisiti formali, ancorati a dati strettamente numerici, non è consentita al giudice un’interpretazione che vada oltre il dato letterale della disposizione normativa, attraverso il ricorso a principi o clausole generali, pena il rischio di sconfinare in una interpretazione “creativa”, con sostanziale violazione del superiore principio di legalità.
Nella medesima pronuncia il Consiglio di Stato ha ricordato che le conclusioni cui si perviene sulla base di una interpretazione letterale del dato normativo risultano del tutto coerenti con la natura e la finalità dei requisiti di qualificazione.
Tali requisiti attengono infatti alle caratteristiche soggettive del concorrente che partecipa alla gara ed aspira all’aggiudicazione, e ciò al fine di rassicurare la stazione appaltante sulle sue serietà, professionalità e capacità imprenditoriale in ordine alla realizzazione di quella parte di lavoro che potrebbe, in caso di esito positivo della gara, essergli affidata.
I requisiti di qualificazione sono funzionali, dunque, alla cura e tutela dell’interesse pubblico alla selezione di contraenti affidabili, onde garantire al meglio il risultato cui la pubblica amministrazione tende con l’indizione della gara.
Le doglianze relative alla interpretazione ed alla legittimità della lex specialis sono pertanto infondate.
7.4. È altresì infondata la seconda censura, con la quale la ricorrente lamenta la contraddittorietà dell’operato dell’Amministrazione che, nonostante l’adozione del gravato provvedimento di esclusione dal Lotto n. 1, ha poi tenuto conto della posizione della medesima ricorrente nella formazione delle graduatorie provvisorie dei singoli Lotti, previa applicazione del vincolo di aggiudicazione.
L’Amministrazione ha infatti stilato le graduatorie provvisorie sulla base dell’attività espletata prima dell’adozione del provvedimento di esclusione della ricorrente dal Lotto n. 1, riservandosi ogni successiva determinazione in sede di valutazione della documentazione amministrativa, come di fatto successivamente verificatosi con l’esclusione della medesima ricorrente anche dal Lotto n. 3, disposta in data 15 ottobre 2025.
8. In conclusione, il ricorso va rigettato, stante l’infondatezza delle censure proposte.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e della Site S.p.A., liquidate, per ciascuna delle suddette parti, in euro 1250,00 (milleduecentocinquanta/00), oltre ad oneri come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI TR, Presidente
Valerio Bello, Referendario
LE TI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE TI | RI TR |
IL SEGRETARIO