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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/02/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 496/2020
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
Dott.ssa Marina Righi – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso depositato in data 23/01/2020 da:
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Roberto Nordio (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio in Treviso;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), CP_2 C.F._3
rappresentata e difesa, come da mandato allegato alla comparsa di risposta, dall'avv. Catia
Salvalaggio (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
Treviso;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da nota scritta congiunta depositata in data 11/10/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe indicato rappresentava che in data 24/05/1986 Controparte_1
contraeva matrimonio concordatario con che dalla loro unione nascevano due figli: CP_2
il 31/08/1987 e il 18/07/1991, entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_1 Per_2
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 496/2020 autosufficienti;
che i coniugi si erano separati consensualmente con decreto di omologa del
Tribunale di Treviso in data 24/10/2017.
Esposte dunque le vicende familiari e le rispettive situazioni patrimoniali e personali, ricorrendone i presupposti, chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17/07/2020, la resistente, non opponendosi alla domanda di divorzio, contestava integralmente quanto dedotto dal ricorrente in quanto non corrispondente al vero ed esponeva quindi la propria rappresentazione dei fatti, chiedendo l'accoglimento delle proprie conclusioni.
All'udienza presidenziale del 30/07/2020 erano presenti le parti personalmente che venivano sentite separatamente, quindi congiuntamente, ed il Presidente, esperito tentativo di conciliazione che non sortiva esito positivo, si riservava.
Con ordinanza a scioglimento dell'assunta riserva, rilevato che non erano intervenute sostanziali variazioni atte a modificare le condizioni concordate dai coniugi in sede di separazione, pronunciando i provvedimenti temporanei e urgenti, confermava le condizioni concordate dalle parti in sede di separazione consensuale e fissava udienza davanti al Giudice Istruttore tabellarmente designato.
Nella successiva fase si costituivano entrambe le parti e alla prima udienza di comparizione del
21/01/2021 in modalità figurata, vista la richiesta delle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione sulla questione relativa allo status.
Pertanto, con sentenza non definitiva n. 355/2021 del 23/02/2021, pubblicata il 03/03/2021, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con contestuale ordinanza di rimessione della causa in istruttoria venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. e fissata nuova udienza per l'ammissione dei mezzi di prova al 27/01/2022.
Alla suddetta udienza il Giudice formulava ipotesi di conciliazione ex art. 185bis cod. proc. civ. e rinviava per la verifica dell'eventuale accettazione all'udienza del 27/10/2022. Preso atto che il solo ricorrente aderiva alla proposta formulata, il Giudice ritenuta la causa matura, rinviava per la precisazione delle conclusioni, la cui udienza (a seguito di rinvio) si teneva in data 07/03/2024 mediante trattazione scritta.
Medio tempore, causa trasferimento del Giudice assegnatario del fascicolo ad altra Sezione, il presente procedimento veniva riassegnato.
Pertanto, con ordinanza ex art. 127ter cod. proc. civ. emessa in data 16/09/2024, il Giudice fissava nuova udienza per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, le parti, con atto depositato in data 08/10/2024, rappresentavano di aver raggiunto un
________________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 496/2020 accordo e chiedevano la trattazione scritta dell'udienza fissata, che veniva quindi disposta con provvedimento emesso in pari data.
Le parti provvedevano dunque a depositare le conclusioni congiunte e con ordinanza del
18/02/2025 ex art. 127ter cod. proc. civ. il Giudice tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
1. Rilevato che con sentenza non definitiva n. 355/2021 del 23/02/2021, pubblicata il 03/03/2021, è già stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si osserva che la domanda è fondata e deve essere accolta, posto che le condizioni congiunte rassegnate dai coniugi con nota del
11/10/2024 non presentano profili di illegittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Controparte_1 CP_2
1) Il Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno 10 del mese, a titolo Controparte_1 CP_2 di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00), mediante bonifico bancario su conto corrente alla stessa intestato, oltre rivalutazione monetaria a partire dall'anno 2025.
2) I coniugi si danno l'assenso al rilascio del passaporto.
3) Spese, competenze ed onorari di lite interamente compensati.
Le parti dichiarano di dare acquiescenza all'emananda sentenza, rinunciando ad appellarla.
Treviso, 18/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
________________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 496/2020
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 496/2020
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
Dott.ssa Marina Righi – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso depositato in data 23/01/2020 da:
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore, dall'avv. Roberto Nordio (C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio in Treviso;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), CP_2 C.F._3
rappresentata e difesa, come da mandato allegato alla comparsa di risposta, dall'avv. Catia
Salvalaggio (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._4
Treviso;
- RESISTENTE -
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da nota scritta congiunta depositata in data 11/10/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con il ricorso in epigrafe indicato rappresentava che in data 24/05/1986 Controparte_1
contraeva matrimonio concordatario con che dalla loro unione nascevano due figli: CP_2
il 31/08/1987 e il 18/07/1991, entrambi maggiorenni ed economicamente Persona_1 Per_2
________________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 496/2020 autosufficienti;
che i coniugi si erano separati consensualmente con decreto di omologa del
Tribunale di Treviso in data 24/10/2017.
Esposte dunque le vicende familiari e le rispettive situazioni patrimoniali e personali, ricorrendone i presupposti, chiedeva di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 17/07/2020, la resistente, non opponendosi alla domanda di divorzio, contestava integralmente quanto dedotto dal ricorrente in quanto non corrispondente al vero ed esponeva quindi la propria rappresentazione dei fatti, chiedendo l'accoglimento delle proprie conclusioni.
All'udienza presidenziale del 30/07/2020 erano presenti le parti personalmente che venivano sentite separatamente, quindi congiuntamente, ed il Presidente, esperito tentativo di conciliazione che non sortiva esito positivo, si riservava.
Con ordinanza a scioglimento dell'assunta riserva, rilevato che non erano intervenute sostanziali variazioni atte a modificare le condizioni concordate dai coniugi in sede di separazione, pronunciando i provvedimenti temporanei e urgenti, confermava le condizioni concordate dalle parti in sede di separazione consensuale e fissava udienza davanti al Giudice Istruttore tabellarmente designato.
Nella successiva fase si costituivano entrambe le parti e alla prima udienza di comparizione del
21/01/2021 in modalità figurata, vista la richiesta delle parti, il Giudice tratteneva la causa in decisione sulla questione relativa allo status.
Pertanto, con sentenza non definitiva n. 355/2021 del 23/02/2021, pubblicata il 03/03/2021, veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e con contestuale ordinanza di rimessione della causa in istruttoria venivano assegnati i termini ex art. 183, comma 6, cod. proc. civ. e fissata nuova udienza per l'ammissione dei mezzi di prova al 27/01/2022.
Alla suddetta udienza il Giudice formulava ipotesi di conciliazione ex art. 185bis cod. proc. civ. e rinviava per la verifica dell'eventuale accettazione all'udienza del 27/10/2022. Preso atto che il solo ricorrente aderiva alla proposta formulata, il Giudice ritenuta la causa matura, rinviava per la precisazione delle conclusioni, la cui udienza (a seguito di rinvio) si teneva in data 07/03/2024 mediante trattazione scritta.
Medio tempore, causa trasferimento del Giudice assegnatario del fascicolo ad altra Sezione, il presente procedimento veniva riassegnato.
Pertanto, con ordinanza ex art. 127ter cod. proc. civ. emessa in data 16/09/2024, il Giudice fissava nuova udienza per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, le parti, con atto depositato in data 08/10/2024, rappresentavano di aver raggiunto un
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2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 496/2020 accordo e chiedevano la trattazione scritta dell'udienza fissata, che veniva quindi disposta con provvedimento emesso in pari data.
Le parti provvedevano dunque a depositare le conclusioni congiunte e con ordinanza del
18/02/2025 ex art. 127ter cod. proc. civ. il Giudice tratteneva la causa in decisione e si riservava di riferire al Collegio.
1. Rilevato che con sentenza non definitiva n. 355/2021 del 23/02/2021, pubblicata il 03/03/2021, è già stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si osserva che la domanda è fondata e deve essere accolta, posto che le condizioni congiunte rassegnate dai coniugi con nota del
11/10/2024 non presentano profili di illegittimità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Controparte_1 CP_2
1) Il Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno 10 del mese, a titolo Controparte_1 CP_2 di contributo al suo mantenimento, la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00), mediante bonifico bancario su conto corrente alla stessa intestato, oltre rivalutazione monetaria a partire dall'anno 2025.
2) I coniugi si danno l'assenso al rilascio del passaporto.
3) Spese, competenze ed onorari di lite interamente compensati.
Le parti dichiarano di dare acquiescenza all'emananda sentenza, rinunciando ad appellarla.
Treviso, 18/02/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 496/2020