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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/09/2025, n. 3659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3659 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13252/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Prima Civile –
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Michela Fugaro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13252/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi C.F._2 dall'Abg. stabilito Santa Spampinato del Foro di Caltagirone, elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Catania, via Firenze n. 39, come da procura allegata in calce all'atto introduttivo su foglio separato opponenti contro
(C.F. ), con sede in Brescia, via Rodi n. 47 in persona del CP_1 P.IVA_1 suo amministratore p.t. con studio in Brescia via Trento n. 2, e Controparte_2 CP_2
, in qualità di amministratore pro tempore del , rappresentati e difesi
[...] CP_1 dall'avv. Giuseppe Ayroldi del Foro di Brescia, presso il cui studio in Brescia Via Trento n.2 è elettivamente domiciliato giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione su foglio separato
, in qualità di precedente amministratore del , giusta Controparte_3 CP_1 procura in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Bianchini del Foro di Brescia, elettivamente domiciliato presso lo studio in Brescia, Via Solferinon.32°
opposti
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e precetto – spese condominiali.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettivi fogli di p.c. depositati nel fascicolo telematico per l'udienza del 25.07.2020. Le conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare va premesso che, in ossequio a quanto previsto dalla legge, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
***
Con atto di citazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, opposizione a precetto con domanda riconvenzionale, iscritto a ruolo il 14.08.2027, la sig.ra e il sig. Parte_1 convenivano innanzi al Tribunale di Brescia il , in persona Parte_2 CP_1 dell'amministratore p.t. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, rejetta ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: In via preliminare, sospendere l'esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 6407/2015; In via principale, revocare, per i motivi di cui alla superiore parte espositiva, il decreto ingiuntivo e l'atto di precetto opposto;
In via riconvenzionale, condannare il
convenuto, alla restituzione di quanto versato in eccedenza dal de cuius sig. CP_1
, pari ad euro 4.31,66; al pagamento delle spese di euro 2.218,00, oltre gli Persona_1
Accessori di legge e onorari, dovuti a seguito della sentenza definitiva n. 2882/09_RG 2265/09; al risarcimento danni patiti dagli opponenti causa del guasto dell'impianto centralizzato di riscaldamento pari ad euro 3.500,00 circa;
al pagamento del risarcimento pari ad euro 2.600.00 in riferimento alla polizza n. 674405; al risarcimento ex art. 96 c.p.c. dei danni per “lite temeraria” cagionatili opponenti, che si quantificano in via equitativa nella somma di euro 5.000,00.” A sostegno delle proprie ragioni, eccepivano la mancata conoscenza del decreto ingiuntivo per forza maggiore, l'irregolare notifica del decreto ingiuntivo, la mancata intimazione e messa in mora di tutti i comproprietari e l'infondatezza del decreto ingiuntivo per insussistenza del debito. Co Si costituivano ritualmente in giudizio il condomino in persona del suo amministratore p.t. e il precedente amministratore contestando in fatto e diritto CP_2 Controparte_3 le domande avversarie e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Il procedimento era assegnato al Giudice Dott.ssa D'Ambrosio, udienza di prima comparizione del 08 marzo 2018. Con ordinanza del 09.03.2018, il giudice rigettava l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. proposta dagli opponenti e rinviava all'udienza del 28.06.2018, invitando parte opposta alla produzione di documentazione integrativa. Con ordinanza del 14.09.2018, a seguito di scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.09.2018, il giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'immediata esecutività del decreto ingiuntivo opposto e fissava udienza di discussione dei mezzi istruttori al 17 gennaio 2019, assegnando alle parti termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. Il procedimento era assegnato al gop Michela Fugaro. La causa era rinviata a causa dell'emergenza Covid 19 e, in assenza di prove orali, chiusa la fase istruttoria, la causa era rinviata all'udienza a trattazione scritta del 28.07.2020, per la precisazione delle conclusioni;
depositati dai procuratori delle parti i rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta a decisione, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, che i procuratori delle parti provvedevano a depositare.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione non è fondata e, quindi, si rigettano le domande formulate dagli opponenti e si conferma il decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione ha origine dall'atto di precetto rinnovativo (all.1 di parte opponente) notificato agli opponenti in data 27.07.2017, con il quale il in persona del suo Controparte_4 amministratore pro tempore intimava ai sigg. , Controparte_2 Parte_1
ed pagare in solido fra loro, la somma di € 41.328,96 a lordo del Parte_2 Parte_3 4% di cpa e del 22% di iva, oltre la tassa di registro, somma dovuta in forza di decreto ingiuntivo n. 6407/2015 R.G. n. 14772/2015, munito di formula esecutiva, emesso dal Tribunale di Brescia in data 22.009.2015, su richiesta dell'amministratore in carica all'epoca, geom. per il mancato pagamento di debiti condominiali (somma capitale € Controparte_3 38.917,284, oltre oneri, oltre spese di giudizio liquidate in € 1.500,75 oltre € 286,00 per spese di registro). Preliminarmente, gli opponenti hanno eccepito la mancata conoscenza del decreto ingiuntivo per forza maggiore, sostenendo di non essere venuti a conoscenza degli atti. Sul punto, si è già espresso il giudice, con l'ordinanza del 09.03.2018, che si conferma, nella quale ha ritenuto non ammissibile l'opposizione di “Invero, risulta Parte_2 documentale la prova che il decreto ingiuntivo oggetto di causa fu notificato al debitore
[...]
presso la sua residenza, in Brescia, via Rodi 47 (risultante dal certificato storico Parte_2 di residenza prodotto dalla convenuta su richiesta del giudice) a mezzo posta e per compiuta giacenza in data 7.10.2015 (doc. 10) con la conseguenza che l'opposizione tardiva difetta del presupposto per la sua proponibilità quale l'irregolarità della notifica. Del tutto irrilevante è poi, al fine di giustificare la rimessione in termini per l'opposizione, la circostanza per cui l'attore in esame si trovasse lontano dal luogo di residenza al momento della notifica del decreto ingiuntivo, per ragioni personali (problemi strutturali riguardanti altro immobile sito in Catania) e non per fatti oggettivi ed assoluti, esterni alla sua volontà i quali, soltanto, possono concretizzare la forza maggiore richiesta dall'art. 650 c.p.c.” Si evince dagli atti allegati che anche Il sig. risulta iscritto nell'Anagrafe degli Parte_3
Italiani Residenti all'Estero dal 16.11.2015 (cfr. doc. 2 di parte opposta); fino a quel momento ha domiciliato unitamente al fratello, e alla madre, , a Parte_2 Parte_1
Brescia via Rodi n.47, luogo in cui è stato regolarmente notificato a tutti e tre il decreto ingiuntivo n. 6407/2015 richiesto dall'allora amministratore geom. , per il Controparte_3 mancato pagamento dei debiti condominiali. Per consolidata giurisprudenza, l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per cause di forza maggiore, rappresenta un rimedio di carattere straordinario che viene proposto avverso un provvedimento che presenta il tratto di incontrovertibilità proprio del giudicato. Pertanto, è inammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo qualora la mancata conoscenza di questo sia riconducibile ad un comportamento volontario e latu sensu colposo dell'intimato non rientrante nel caso di forza maggiore”. Con riguardo alla fondatezza nel merito dell'opposizione: ci si riporta quanto già concluso dal giudice con ordinanza del 14.09.2018. Non è contestato, in causa, che il credito oggetto di ingiunzione trovi il suo titolo nel riparto delle spese condominiali effettuato con i bilanci consuntivo 2014 e preventivo 2015, allegati al ricorso monitorio. Tali bilanci, a loro volta, riportano, per quanto riguarda gli opponenti i debiti pregressi già inseriti nei bilanci approvati per gli esercizi Parte_4 Pt_2 antecedenti, come attestato dai documenti prodotti dal convenuto in esito all'invito del giudice. Altrettanto pacifico in causa è che le delibere di approvazione di tutti i riparti non sono mai state impugnate dagli odierni opponenti, malgrado gli stessi ne fossero pienamente a conoscenza, avendo partecipato personalmente a tutte le assemblee tenutesi dal 2010 al 2015 per l'approvazione dei bilanci condominiali (cfr. doc. 6 di parte opposta). Come osservato nell'ordinanza, in tema di crediti condominiali portati da delibere approvate e non impugnate, la costante giurisprudenza ritiene che “per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima. Tale delibera infatti costituisce titolo di credito del
e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione CP_1 del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del a pagare le somme nel giudizio CP_1 di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere” (Cass. 19606.2012). Ciò in quanto deve ritenersi che sia onere del medesimo impugnare la delibera CP_1 assembleare con cui vengono approvate dette spese - impugnazione che va necessariamente presentata entro il termine 30 giorni dalla sua approvazione. Ne discende che, qualora tale obbligo non venga rispettato, il debitore non può poi presentare opposizione al decreto ingiuntivo, a meno di non vanificare il termine di decadenza imposto dalla legge per contestare la delibera. Nel caso in esame, gli opponenti contrastano la pretesa creditoria del , CP_1 limitandosi unicamente ad eccepire l'avvenuto pagamento del credito, in misura addirittura superiore al dovuto (oltre a dedurre una serie di vicende personali inerenti l'impossibilità di essere a conoscenza del decreto ingiuntivo, vicende che tuttavia non paiono aver avuto alcun ruolo nella formazione e conoscenza del credito da parte della debitrice). Per contro, nulla deduce in merito alla inefficacia nei suoi confronti della delibera di approvazione, né tantomeno alla sua radicale nullità per inesistenza di presupposti essenziali. Risulta, quindi, evidente come la contestazione inerente unicamente il quantum del credito del CP_1 non pare possa essere esaminata in questa sede, dovendosi riconoscere, sul punto, efficacia incontrovertibile all'accertamento contenuto nella delibera (ed in quelle che di essa costituiscono il presupposto) non impugnata nei termini prescritti. Sulla scorta di queste stesse considerazioni, nella stessa ordinanza era respinta l'istanza di sospensione, in quanto non ravvisabili i gravi motivi richiesti dall'art. 649 c.p.c.. Nel corso del procedimento, gli opponenti non sono stati in grado di assolvere all'onere probatorio, necessari per l'accoglimento delle loro domande. Si aggiunga che, come precisato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 9839/2021, "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione
- mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell'art. 1137 c.c., comma 2, nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione". Nel caso di specie, gli opponenti non hanno formulato espressa domanda riconvenzionale di annullabilità della delibera assembleare contestata nella sua validità, e, pertanto, l'eccezione con la quale gli opponenti deducono l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, in assenza di formale ed esplicita richiesta di una pronuncia di annullamento, è inammissibile e quindi non è accolta. Da ultimo, gli opponenti eccepiscono la mancata intimazione e messa in mora di tutti i comproprietari dell'unità immobiliare, prima dell'avvio della procedura di ingiunzione. Si rileva che nella disciplina condominiale, l'amministratore, ex art. 63 disp att. cod. civ., per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea e senza bisogno di autorizzazione di questa, né di messa in mora, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. Come nel caso in esame. L'opposizione, per queste ragioni, deve essere rigettata, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, poiché fondato su delibera valida. Circa la domanda riconvenzionale formulata dagli opponenti, questo giudice ritiene che anch'essa debba essere rigettata. La richiesta di rimborso formulata dagli opponenti, poiché riferita a somme asseritamente versate in eccedenza dagli anni novanta fino al 2011, si deve considerare prescritta, anche in assenza di prove documentali che attestino eventuali interruzioni dei termini di prescrizione. In ogni caso, si rileva che non avrebbero influito sull'entità del debito accumulato successivamente dagli opponenti, come si evince dai bilanci depositati in atti. La richiesta di pagamento di € 2.218,00, a seguito della sentenza definitiva n. 2882/09 Giudice Dott.ssa Cassia, e la richiesta di pagamento di euro 2.600,00 per pratica rimborso assicurazione INA, non sono state supportate da idonea documentazione probatoria e si riferiscono a fatti per i quali la pretesa risulta in atti prescritta. Infine, si rileva la genericità della richiesta di risarcimento danni patiti dagli opponenti a seguito del guasto dell'impianto centralizzato, non essendo sufficiente la documentazione fotografica prodotta e non avendo gli opponenti assolto, nel corso del processo, all'onere probatorio, con riferimento sia all'an che al quantum.
* * * * Entrambe le parti hanno formulato richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c. dei danni per
“lite temeraria”: si ritiene non sussistano i presupposti per riconoscere tale voce di danno e, pertanto, non sono accolte.
* * * * In punto di regolamentazione delle spese, nel caso che ci occupa, in considerazione della soccombenza degli opponenti e dell'attività processuale, le spese del giudizio sono liquidate a carico degli opponenti, in solido tra loro, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 5/2014 e succ. mod. nel valore medio in € 5.077,00, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. rigetta le domande tutte degli opponenti e per i Parte_1 Parte_2 motivi esposti e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 6407/2015 R.G. n. 14772/2015, emesso dal Tribunale di Brescia, e condanna gli opponenti, in solido tra loro, a corrispondere a , in persona dell'amministratore pro-tempore, la somma di CP_1
€ 41.328,96 al lordo del 4% di cpa e del 22% di iva, oltre la tassa di registro, come da atto di precetto rinnovativo, oltre agli interessi di legge dalla data della domanda al saldo;
2. condanna gi opponenti e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento a favore del , in persona dell'amministratore pro tempore, delle CP_1 spese di lite del presente giudizio di opposizione, liquidate in 5.077,00, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge. Brescia, 31 agosto 2025
Il Giudice g.o.p. Michela Fugaro L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Prima Civile –
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Michela Fugaro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13252/2017 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
entrambi residenti in [...], rappresentati e difesi C.F._2 dall'Abg. stabilito Santa Spampinato del Foro di Caltagirone, elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa in Catania, via Firenze n. 39, come da procura allegata in calce all'atto introduttivo su foglio separato opponenti contro
(C.F. ), con sede in Brescia, via Rodi n. 47 in persona del CP_1 P.IVA_1 suo amministratore p.t. con studio in Brescia via Trento n. 2, e Controparte_2 CP_2
, in qualità di amministratore pro tempore del , rappresentati e difesi
[...] CP_1 dall'avv. Giuseppe Ayroldi del Foro di Brescia, presso il cui studio in Brescia Via Trento n.2 è elettivamente domiciliato giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione su foglio separato
, in qualità di precedente amministratore del , giusta Controparte_3 CP_1 procura in calce al ricorso per ingiunzione di pagamento, rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Bianchini del Foro di Brescia, elettivamente domiciliato presso lo studio in Brescia, Via Solferinon.32°
opposti
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e precetto – spese condominiali.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da rispettivi fogli di p.c. depositati nel fascicolo telematico per l'udienza del 25.07.2020. Le conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare va premesso che, in ossequio a quanto previsto dalla legge, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
***
Con atto di citazione in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, opposizione a precetto con domanda riconvenzionale, iscritto a ruolo il 14.08.2027, la sig.ra e il sig. Parte_1 convenivano innanzi al Tribunale di Brescia il , in persona Parte_2 CP_1 dell'amministratore p.t. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “ Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, rejetta ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare: In via preliminare, sospendere l'esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 6407/2015; In via principale, revocare, per i motivi di cui alla superiore parte espositiva, il decreto ingiuntivo e l'atto di precetto opposto;
In via riconvenzionale, condannare il
convenuto, alla restituzione di quanto versato in eccedenza dal de cuius sig. CP_1
, pari ad euro 4.31,66; al pagamento delle spese di euro 2.218,00, oltre gli Persona_1
Accessori di legge e onorari, dovuti a seguito della sentenza definitiva n. 2882/09_RG 2265/09; al risarcimento danni patiti dagli opponenti causa del guasto dell'impianto centralizzato di riscaldamento pari ad euro 3.500,00 circa;
al pagamento del risarcimento pari ad euro 2.600.00 in riferimento alla polizza n. 674405; al risarcimento ex art. 96 c.p.c. dei danni per “lite temeraria” cagionatili opponenti, che si quantificano in via equitativa nella somma di euro 5.000,00.” A sostegno delle proprie ragioni, eccepivano la mancata conoscenza del decreto ingiuntivo per forza maggiore, l'irregolare notifica del decreto ingiuntivo, la mancata intimazione e messa in mora di tutti i comproprietari e l'infondatezza del decreto ingiuntivo per insussistenza del debito. Co Si costituivano ritualmente in giudizio il condomino in persona del suo amministratore p.t. e il precedente amministratore contestando in fatto e diritto CP_2 Controparte_3 le domande avversarie e chiedendone il rigetto, con vittoria di spese. Il procedimento era assegnato al Giudice Dott.ssa D'Ambrosio, udienza di prima comparizione del 08 marzo 2018. Con ordinanza del 09.03.2018, il giudice rigettava l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. proposta dagli opponenti e rinviava all'udienza del 28.06.2018, invitando parte opposta alla produzione di documentazione integrativa. Con ordinanza del 14.09.2018, a seguito di scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.09.2018, il giudice rigettava l'istanza di sospensione dell'immediata esecutività del decreto ingiuntivo opposto e fissava udienza di discussione dei mezzi istruttori al 17 gennaio 2019, assegnando alle parti termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. Il procedimento era assegnato al gop Michela Fugaro. La causa era rinviata a causa dell'emergenza Covid 19 e, in assenza di prove orali, chiusa la fase istruttoria, la causa era rinviata all'udienza a trattazione scritta del 28.07.2020, per la precisazione delle conclusioni;
depositati dai procuratori delle parti i rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni, la causa era trattenuta a decisione, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, che i procuratori delle parti provvedevano a depositare.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'opposizione non è fondata e, quindi, si rigettano le domande formulate dagli opponenti e si conferma il decreto ingiuntivo opposto. L'opposizione ha origine dall'atto di precetto rinnovativo (all.1 di parte opponente) notificato agli opponenti in data 27.07.2017, con il quale il in persona del suo Controparte_4 amministratore pro tempore intimava ai sigg. , Controparte_2 Parte_1
ed pagare in solido fra loro, la somma di € 41.328,96 a lordo del Parte_2 Parte_3 4% di cpa e del 22% di iva, oltre la tassa di registro, somma dovuta in forza di decreto ingiuntivo n. 6407/2015 R.G. n. 14772/2015, munito di formula esecutiva, emesso dal Tribunale di Brescia in data 22.009.2015, su richiesta dell'amministratore in carica all'epoca, geom. per il mancato pagamento di debiti condominiali (somma capitale € Controparte_3 38.917,284, oltre oneri, oltre spese di giudizio liquidate in € 1.500,75 oltre € 286,00 per spese di registro). Preliminarmente, gli opponenti hanno eccepito la mancata conoscenza del decreto ingiuntivo per forza maggiore, sostenendo di non essere venuti a conoscenza degli atti. Sul punto, si è già espresso il giudice, con l'ordinanza del 09.03.2018, che si conferma, nella quale ha ritenuto non ammissibile l'opposizione di “Invero, risulta Parte_2 documentale la prova che il decreto ingiuntivo oggetto di causa fu notificato al debitore
[...]
presso la sua residenza, in Brescia, via Rodi 47 (risultante dal certificato storico Parte_2 di residenza prodotto dalla convenuta su richiesta del giudice) a mezzo posta e per compiuta giacenza in data 7.10.2015 (doc. 10) con la conseguenza che l'opposizione tardiva difetta del presupposto per la sua proponibilità quale l'irregolarità della notifica. Del tutto irrilevante è poi, al fine di giustificare la rimessione in termini per l'opposizione, la circostanza per cui l'attore in esame si trovasse lontano dal luogo di residenza al momento della notifica del decreto ingiuntivo, per ragioni personali (problemi strutturali riguardanti altro immobile sito in Catania) e non per fatti oggettivi ed assoluti, esterni alla sua volontà i quali, soltanto, possono concretizzare la forza maggiore richiesta dall'art. 650 c.p.c.” Si evince dagli atti allegati che anche Il sig. risulta iscritto nell'Anagrafe degli Parte_3
Italiani Residenti all'Estero dal 16.11.2015 (cfr. doc. 2 di parte opposta); fino a quel momento ha domiciliato unitamente al fratello, e alla madre, , a Parte_2 Parte_1
Brescia via Rodi n.47, luogo in cui è stato regolarmente notificato a tutti e tre il decreto ingiuntivo n. 6407/2015 richiesto dall'allora amministratore geom. , per il Controparte_3 mancato pagamento dei debiti condominiali. Per consolidata giurisprudenza, l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. per cause di forza maggiore, rappresenta un rimedio di carattere straordinario che viene proposto avverso un provvedimento che presenta il tratto di incontrovertibilità proprio del giudicato. Pertanto, è inammissibile l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo qualora la mancata conoscenza di questo sia riconducibile ad un comportamento volontario e latu sensu colposo dell'intimato non rientrante nel caso di forza maggiore”. Con riguardo alla fondatezza nel merito dell'opposizione: ci si riporta quanto già concluso dal giudice con ordinanza del 14.09.2018. Non è contestato, in causa, che il credito oggetto di ingiunzione trovi il suo titolo nel riparto delle spese condominiali effettuato con i bilanci consuntivo 2014 e preventivo 2015, allegati al ricorso monitorio. Tali bilanci, a loro volta, riportano, per quanto riguarda gli opponenti i debiti pregressi già inseriti nei bilanci approvati per gli esercizi Parte_4 Pt_2 antecedenti, come attestato dai documenti prodotti dal convenuto in esito all'invito del giudice. Altrettanto pacifico in causa è che le delibere di approvazione di tutti i riparti non sono mai state impugnate dagli odierni opponenti, malgrado gli stessi ne fossero pienamente a conoscenza, avendo partecipato personalmente a tutte le assemblee tenutesi dal 2010 al 2015 per l'approvazione dei bilanci condominiali (cfr. doc. 6 di parte opposta). Come osservato nell'ordinanza, in tema di crediti condominiali portati da delibere approvate e non impugnate, la costante giurisprudenza ritiene che “per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, il condomino opponente non può far valere questioni attinenti alla validità della delibera condominiale ma solo questioni riguardanti l'efficacia della medesima. Tale delibera infatti costituisce titolo di credito del
e, di per sé, prova l'esistenza di tale credito e legittima non solo la concessione CP_1 del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del a pagare le somme nel giudizio CP_1 di opposizione che quest'ultimo proponga contro tale decreto, ed il cui ambito è dunque ristretto alla sola verifica della esistenza e della efficacia della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere” (Cass. 19606.2012). Ciò in quanto deve ritenersi che sia onere del medesimo impugnare la delibera CP_1 assembleare con cui vengono approvate dette spese - impugnazione che va necessariamente presentata entro il termine 30 giorni dalla sua approvazione. Ne discende che, qualora tale obbligo non venga rispettato, il debitore non può poi presentare opposizione al decreto ingiuntivo, a meno di non vanificare il termine di decadenza imposto dalla legge per contestare la delibera. Nel caso in esame, gli opponenti contrastano la pretesa creditoria del , CP_1 limitandosi unicamente ad eccepire l'avvenuto pagamento del credito, in misura addirittura superiore al dovuto (oltre a dedurre una serie di vicende personali inerenti l'impossibilità di essere a conoscenza del decreto ingiuntivo, vicende che tuttavia non paiono aver avuto alcun ruolo nella formazione e conoscenza del credito da parte della debitrice). Per contro, nulla deduce in merito alla inefficacia nei suoi confronti della delibera di approvazione, né tantomeno alla sua radicale nullità per inesistenza di presupposti essenziali. Risulta, quindi, evidente come la contestazione inerente unicamente il quantum del credito del CP_1 non pare possa essere esaminata in questa sede, dovendosi riconoscere, sul punto, efficacia incontrovertibile all'accertamento contenuto nella delibera (ed in quelle che di essa costituiscono il presupposto) non impugnata nei termini prescritti. Sulla scorta di queste stesse considerazioni, nella stessa ordinanza era respinta l'istanza di sospensione, in quanto non ravvisabili i gravi motivi richiesti dall'art. 649 c.p.c.. Nel corso del procedimento, gli opponenti non sono stati in grado di assolvere all'onere probatorio, necessari per l'accoglimento delle loro domande. Si aggiunga che, come precisato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con sentenza n. 9839/2021, "nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità, dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio, della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via di azione
- mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione in opposizione - ai sensi dell'art. 1137 c.c., comma 2, nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione". Nel caso di specie, gli opponenti non hanno formulato espressa domanda riconvenzionale di annullabilità della delibera assembleare contestata nella sua validità, e, pertanto, l'eccezione con la quale gli opponenti deducono l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, in assenza di formale ed esplicita richiesta di una pronuncia di annullamento, è inammissibile e quindi non è accolta. Da ultimo, gli opponenti eccepiscono la mancata intimazione e messa in mora di tutti i comproprietari dell'unità immobiliare, prima dell'avvio della procedura di ingiunzione. Si rileva che nella disciplina condominiale, l'amministratore, ex art. 63 disp att. cod. civ., per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea e senza bisogno di autorizzazione di questa, né di messa in mora, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione. Come nel caso in esame. L'opposizione, per queste ragioni, deve essere rigettata, con la conferma del decreto ingiuntivo opposto, poiché fondato su delibera valida. Circa la domanda riconvenzionale formulata dagli opponenti, questo giudice ritiene che anch'essa debba essere rigettata. La richiesta di rimborso formulata dagli opponenti, poiché riferita a somme asseritamente versate in eccedenza dagli anni novanta fino al 2011, si deve considerare prescritta, anche in assenza di prove documentali che attestino eventuali interruzioni dei termini di prescrizione. In ogni caso, si rileva che non avrebbero influito sull'entità del debito accumulato successivamente dagli opponenti, come si evince dai bilanci depositati in atti. La richiesta di pagamento di € 2.218,00, a seguito della sentenza definitiva n. 2882/09 Giudice Dott.ssa Cassia, e la richiesta di pagamento di euro 2.600,00 per pratica rimborso assicurazione INA, non sono state supportate da idonea documentazione probatoria e si riferiscono a fatti per i quali la pretesa risulta in atti prescritta. Infine, si rileva la genericità della richiesta di risarcimento danni patiti dagli opponenti a seguito del guasto dell'impianto centralizzato, non essendo sufficiente la documentazione fotografica prodotta e non avendo gli opponenti assolto, nel corso del processo, all'onere probatorio, con riferimento sia all'an che al quantum.
* * * * Entrambe le parti hanno formulato richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c. dei danni per
“lite temeraria”: si ritiene non sussistano i presupposti per riconoscere tale voce di danno e, pertanto, non sono accolte.
* * * * In punto di regolamentazione delle spese, nel caso che ci occupa, in considerazione della soccombenza degli opponenti e dell'attività processuale, le spese del giudizio sono liquidate a carico degli opponenti, in solido tra loro, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 5/2014 e succ. mod. nel valore medio in € 5.077,00, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. rigetta le domande tutte degli opponenti e per i Parte_1 Parte_2 motivi esposti e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 6407/2015 R.G. n. 14772/2015, emesso dal Tribunale di Brescia, e condanna gli opponenti, in solido tra loro, a corrispondere a , in persona dell'amministratore pro-tempore, la somma di CP_1
€ 41.328,96 al lordo del 4% di cpa e del 22% di iva, oltre la tassa di registro, come da atto di precetto rinnovativo, oltre agli interessi di legge dalla data della domanda al saldo;
2. condanna gi opponenti e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 pagamento a favore del , in persona dell'amministratore pro tempore, delle CP_1 spese di lite del presente giudizio di opposizione, liquidate in 5.077,00, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge. Brescia, 31 agosto 2025
Il Giudice g.o.p. Michela Fugaro L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.