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Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 23 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/09/2024, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 915 del R.G.A.C. per l'anno 2021, avente ad oggetto: opposizione avverso cartelle esattoriali,
promossa da
C.F.: , difeso dall'avv. Giuseppe Palermo;
Parte_1 C.F._1
opponente contro
- C.F.: Controparte_1
, in persona del per la Calabria in carica p. t., difeso P.IVA_1 Controparte_2 dall'avv. Maria Grazia Maida;
opposto e
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3
opposto contumace provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente ha esposto: che, nel mese di aprile 2021, riscontrava l'iscrizione del fermo amministrativo, mai notificatogli, sul proprio motoveicolo targato DD68742; che, con istanza del 27.04.2021, chiedeva all copia delle cartelle Controparte_3 esattoriali sottese al provvedimento di fermo amministrativo;
che, in data 29.04.2021,
1 l comunicava che le cartelle sottese al fermo erano la n. Controparte_3
030-2011-00270967-29-000, asseritamente notificata il 16.12.2011, dell'importo di € 280,39
e quella n. 030-2014-00128812-20-000, asseritamente notificata il 11.04.2015, dell'importo di € 254,05, relative ad omissioni assicurative per gli anni 2009-2014; che le suddette CP_1 cartelle esattoriali non gli erano state notificate e che, comunque, erano prescritti i crediti in esse riportati;
che, pertanto, doveva dichiararsi la nullità dell'impugnato fermo amministrativo e delle relative cartelle di pagamento, con condanna dell alla CP_4 cancellazione del fermo.
Si è costituito in giudizio l , eccependo la inammissibilità della domanda e, nel merito, CP_1 la infondatezza dell'opposizione.
Non si è invece costituita l , di cui va dichiarata la Controparte_3 contumacia.
All'udienza del 19.09.2024, il giudice ha riservato la decisione sulle conclusioni scritte depositate da parte ricorrente e dall . CP_1
In via preliminare, si osserva che sussiste l'interesse ad agire in capo al ricorrente, atteso che la presenza di un vincolo reale sopra un bene mobile registrato di sua proprietà, iscritto dal concessionario della riscossione a garanzia di debiti inesistenti o prescritti, rende evidente l'interesse attoreo all'emissione di una pronuncia di accertamento della inesigibilità di detti debiti per il cui soddisfacimento quel vincolo era stato iscritto.
Nel merito, si rileva - come l ha dedotto nelle note scritte depositate il 29.05.2023 – CP_1 che dopo la proposizione dell'odierno ricorso è stata emanata la legge n. 197/2022 che ha previsto l'annullamento d'ufficio (stralcio) dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro affidati all , dal 01.01.2000 al 31.12.2015, ad opera, tra Controparte_3
l'altro, degli enti pubblici previdenziali.
Rientrando le due cartelle esattoriali sottese all'impugnato fermo amministrativo nel perimetro applicativo della legge citata (cartella esattoriale n. 030-2011-00270967-29-000, notificata il 16.12.2011, dell'importo di € 280,39 e cartella esattoriale n. 030-2014-
00128812-20-000, notificata il 11.04.2015, dell'importo di € 254,05, entrambe inerenti ad omissioni assicurative per gli anni 2009-2014), opera per esse la disciplina dello CP_1 stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro affidati all'agente della riscossione entro il
2 31.12.2015, con conseguente annullamento dei debiti ivi riportati e della relativa iscrizione al ruolo.
Pertanto, con riferimento alle suddette cartelle, va dichiarata l'estinzione della pretesa contributiva dell , con conseguente cessazione della materia del contendere. CP_1
Ne deriva ulteriormente che il fermo amministrativo iscritto a garanzia dei crediti azionati deve essere dichiarato inefficace.
Relativamente alle spese, ricorrono giusti motivi per dichiararne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella contumacia dell
[...]
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: Controparte_3
1) dichiara cessata la materia del contendere a seguito di stralcio ex lege e relativa estinzione dei crediti indicati nelle cartelle esattoriali nn. 030-2011-00270967-29-000 e
030-2014-00128812-20-000;
2) conseguentemente, dichiara l'inefficacia del fermo amministrativo iscritto a garanzia dei crediti di cui alle suddette cartelle esattoriali annullate;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Catanzaro, 19.09.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Francesco Aragona
3
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 915 del R.G.A.C. per l'anno 2021, avente ad oggetto: opposizione avverso cartelle esattoriali,
promossa da
C.F.: , difeso dall'avv. Giuseppe Palermo;
Parte_1 C.F._1
opponente contro
- C.F.: Controparte_1
, in persona del per la Calabria in carica p. t., difeso P.IVA_1 Controparte_2 dall'avv. Maria Grazia Maida;
opposto e
, in persona del legale rappresentante p.t.; Controparte_3
opposto contumace provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente ha esposto: che, nel mese di aprile 2021, riscontrava l'iscrizione del fermo amministrativo, mai notificatogli, sul proprio motoveicolo targato DD68742; che, con istanza del 27.04.2021, chiedeva all copia delle cartelle Controparte_3 esattoriali sottese al provvedimento di fermo amministrativo;
che, in data 29.04.2021,
1 l comunicava che le cartelle sottese al fermo erano la n. Controparte_3
030-2011-00270967-29-000, asseritamente notificata il 16.12.2011, dell'importo di € 280,39
e quella n. 030-2014-00128812-20-000, asseritamente notificata il 11.04.2015, dell'importo di € 254,05, relative ad omissioni assicurative per gli anni 2009-2014; che le suddette CP_1 cartelle esattoriali non gli erano state notificate e che, comunque, erano prescritti i crediti in esse riportati;
che, pertanto, doveva dichiararsi la nullità dell'impugnato fermo amministrativo e delle relative cartelle di pagamento, con condanna dell alla CP_4 cancellazione del fermo.
Si è costituito in giudizio l , eccependo la inammissibilità della domanda e, nel merito, CP_1 la infondatezza dell'opposizione.
Non si è invece costituita l , di cui va dichiarata la Controparte_3 contumacia.
All'udienza del 19.09.2024, il giudice ha riservato la decisione sulle conclusioni scritte depositate da parte ricorrente e dall . CP_1
In via preliminare, si osserva che sussiste l'interesse ad agire in capo al ricorrente, atteso che la presenza di un vincolo reale sopra un bene mobile registrato di sua proprietà, iscritto dal concessionario della riscossione a garanzia di debiti inesistenti o prescritti, rende evidente l'interesse attoreo all'emissione di una pronuncia di accertamento della inesigibilità di detti debiti per il cui soddisfacimento quel vincolo era stato iscritto.
Nel merito, si rileva - come l ha dedotto nelle note scritte depositate il 29.05.2023 – CP_1 che dopo la proposizione dell'odierno ricorso è stata emanata la legge n. 197/2022 che ha previsto l'annullamento d'ufficio (stralcio) dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro affidati all , dal 01.01.2000 al 31.12.2015, ad opera, tra Controparte_3
l'altro, degli enti pubblici previdenziali.
Rientrando le due cartelle esattoriali sottese all'impugnato fermo amministrativo nel perimetro applicativo della legge citata (cartella esattoriale n. 030-2011-00270967-29-000, notificata il 16.12.2011, dell'importo di € 280,39 e cartella esattoriale n. 030-2014-
00128812-20-000, notificata il 11.04.2015, dell'importo di € 254,05, entrambe inerenti ad omissioni assicurative per gli anni 2009-2014), opera per esse la disciplina dello CP_1 stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro affidati all'agente della riscossione entro il
2 31.12.2015, con conseguente annullamento dei debiti ivi riportati e della relativa iscrizione al ruolo.
Pertanto, con riferimento alle suddette cartelle, va dichiarata l'estinzione della pretesa contributiva dell , con conseguente cessazione della materia del contendere. CP_1
Ne deriva ulteriormente che il fermo amministrativo iscritto a garanzia dei crediti azionati deve essere dichiarato inefficace.
Relativamente alle spese, ricorrono giusti motivi per dichiararne la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella contumacia dell
[...]
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: Controparte_3
1) dichiara cessata la materia del contendere a seguito di stralcio ex lege e relativa estinzione dei crediti indicati nelle cartelle esattoriali nn. 030-2011-00270967-29-000 e
030-2014-00128812-20-000;
2) conseguentemente, dichiara l'inefficacia del fermo amministrativo iscritto a garanzia dei crediti di cui alle suddette cartelle esattoriali annullate;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Catanzaro, 19.09.2024
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Francesco Aragona
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