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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 19/02/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Collegiale definitiva
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA I Sezione Civile
in composizione collegiale in persona di
Loredana Giglio Presidente Gaia Muscato Giudice Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. r.g. 592/2024 pendente TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. DANILO ARENI, elettivamente Parte_1 domiciliato nello studio del difensore in Via XIV Settembre n. 73 Perugia RICORRENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCA CAPEZZALI, Controparte_1 elettivamente domiciliata nello studio del difensore in Via Baglioni n. 36 Perugia RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio)
Conclusioni: come da verbale del 03.12.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , nato a [...] il [...], e , nata Parte_1 Controparte_1 ad Assisi il 30.05.1979, hanno contratto matrimonio il 13.4.2013 ad Assisi (atto di matrimonio trascritto al nr. 9, parte II serie A, registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 2013). Dal matrimonio sono nati, il 15.5.2015, i figli e Per_1 Per_2
La coppia si è separata e successivamente ha divorziato per effett z Tribunale di Perugia n. 740/2020 del 1.7.2020 (con la quale è stato previsto l' affidamento condiviso dei figli minori, l' assegnazione della casa coniugale alla madre, regolamentazione del diritto di visita del padre;
contributo paterno per il mantenimento dei figli di € 430,00 complessivi tenendo conto dell'obbligo per il padre di provvedere al versamento della rata di finanziamento di € 276,00; obbligo per la madre di trasferire ai figli la propria quota pari al 50% della proprietà della casa coniugale).
Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, e in particolare, il collocamento paritario dei figli presso i due genitori con previsione di mantenimento diretto. Ha motivato la domanda rappresentando che a seguito della sentenza di divorzio, dal 2021, le parti, di comune accordo e per le rispettive esigenze lavorative e personali, hanno concordato la modifica della frequentazione infrasettimanale padre-figli sostituendo la giornata del mercoledì con quella del giovedì; che tale modifica è stata attuata fino al mese di settembre 2023, quando la resistente, opponendosi alla nuova modalità, ha invece preteso di ritornare al regime pattuito in fase di divorzio, adducendo sterili motivazioni;
che in diverse occasioni la resistente escluso il padre dalle scelte per i figli, coinvolgendoli nelle diatribe tra i genitori;
le condizioni di divorzio sono state concordate anche in relazione all'età dei figli che avevano, all'epoca, solo 4 anni;
che ritiene legittimo il diritto di trascorrere maggiore tempo con i propri figli che hanno raggiunto i 9 anni di età e si trovano nella condizione di poter frequentare e vedere i genitori secondo tempi paritari. Ha concluso chiedendo la modifica della frequentazione infrasettimanale, sostituendo il mercoledì con il giovedì; l'ampliamento dei tempi di permanenza dei figli presso di sé nei fine settimana dal venerdì al lunedì mattina;
tempi di permanenza paritari durante le vacanze estive;
nonché, alla luce del collocamento paritario, previsione del mantenimento diretto, oltre al 50% delle spese straordinarie, fermo l'obbligo di pagare la rata mensile di
€.276,32 per il finanziamento sottoscritto da entrambi i coniugi in corso di convivenza per la ristrutturazione della casa coniugale costituendo tale importo una voce facente parte del mantenimento dei minori.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio la sig.ra Controparte_1 deducendo l'insussistenza di gravi motivi tali da giustificare l ricorrente. Ha riferito che tale modifica consentirebbe al padre di trascorrere con i figli due notti in più al mese nei fine settimana, mentre durante la settimana il ricorrente continuerebbe a prelevare i minori la sera, con la conseguenza che il carico quotidiano della gestione dei minori continuerebbe comunque a gravare sulla madre;
che pertanto la collocazione non sarebbe paritaria, come sostenuto dal ricorrente e non sarebbe pertanto neanche giustificata la previsione del mantenimento diretto. Sotto il profilo economico, ha aggiunto che il ricorrente percepisce un reddito annuo di € 40.000,00 mentre lei è titolare di un'agenzia di viaggi, e operando in un settore che risente della crisi derivante dalla pandemia degli anni 2020/2021, percepisce un reddito mensile medio di € 1.000,00. Ha rappresentato che i minori riferiscono di essere sempre di corsa, di non fare colazione e di rischiare di fare tardi a scuola quando dormono dal padre che vive a Perugia. Ha concluso chiedendo la rideterminazione del diritto di visita e frequentazione dei minori con il padre prevedendolo nella sola giornata del mercoledì, dalle 18.45 sino alla mattina successiva, e due weekend al mese alternati dal venerdì sera alla domenica sera, con conferma delle condizioni pattuite in sede di divorzio per il periodo natalizio ed estivo. Ha chiesto, inoltre, l'aumento del contributo di mantenimento paterno sino alla concorrenza della somma di
€ 730,00 mensili, oltre 50% delle spese straordinarie, fermo l'obbligo per il ricorrente di continuare a pagare la rata del finanziamento acceso dai coniuge in corso di convivenza matrimoniale. In corso di giudizio si è proceduto all'audizione personale delle parti. Il ricorrente ha dichiarato di lavorare a Gubbio e di percepire uno stipendio mensile di euro 2.200,00; di essere proprietario di un immobile da cui ricava un canone di locazione di € 800,00, e di essersi trasferito in un altro immobile gravato da un canone di locazione di € 1.100,00 mensili;
di avere chiesto la modifica delle condizioni di divorzio per poter trascorrere più tempo con i figli lamentando anche delle improprie rigidità da parte della ex moglie con riguardo al suo rapporto con i minori. La resistente ha contestato la domanda di estensione dei tempi e visita e frequentazione dei minori con il padre ritenendo tale opzione poco funzionale alle esigenze anche di carattere pratico dei figli ed ha insistito sull'opportunità, invece, di una riduzione degli attuali tempi di visita e frequentazione infrasettimanali. La causa, all'esito della discussione, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. In via preliminare, si osserva che il ricorso al procedimento ex art. 473 bis.29 c.p.c. di modifica delle condizioni accessorie adottate nell'ambito di giudizi di separazione, divorzio, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, presuppone la sussistenza di “giustificati motivi” che, in genere, sono costituiti da fatti nuovi sopravvenuti, idonei ad alterare la situazione esistente al momento della pronuncia di cui si chiede la modifica e determinare , conseguentemente la necessità di adeguare le statuizioni già adottate che, come noto, in materia di famiglia sono sempre caratterizzate dalla clausola c.d. “ rebus sic stantibus”. Tanto premesso si osserva che nel caso in esame il ricorrente ha chiesto, in concreto, che la giornata del mercoledì, indicata nelle condizioni di divorzio come uno dei giorni infrasettimanali ( unitamente al lunedì) che il padre può trascorrere con i figli, sia spostata invece al giovedì, essendo stata tale modifica di fatto già attuata dalle parti in accordo tra loro. La resistente, a sua volta, non ha contestato tale circostanza ma ha sostenuto di essersi poi opposta perché per i bambini sarebbe scomodo, due volte a settimana, dover partire da CA ( dove abita il padre) la mattina presto per raggiungere il Comune di Assisi dove i bambini frequentano la scuola ed ha, per tale ragione, non solo chiesto che sia confermata la giornata del mercoledì come previsto nella sentenza di divorzio ma che i tempi di visita e frequentazione tra i minori e il padre siano ridotti ad un solo giorno a settimana ( oltre a due weekend al mese). Non si ravvisano controindicazioni “ pregiudizievoli” per i minori all'accoglimento della richiesta del ricorrente di prevedere, quale giorno di visita infrasettimanale, il giovedì ( dalle h. 18.15 sino all'orario di ingresso a scuola della mattina successiva) in luogo della giornata del mercoledì trattandosi di modalità già sperimentata in passato dalle parti ed apparendo le doglianze della madre sul punto del tutto inconferenti ( la distanza da CA ad Assisi è la stessa sia che i minori vedono il padre di giovedì sia che lo incontrino di mercoledì). Va peraltro mantenuta l'ulteriore giornata del lunedì come concordato in sede di divorzio dovendosi disattendere la domanda della resistente di riduzione dei tempi di visita e frequentazione dei minori con il padre che appare contraria al diritto dei minori a mantenere con l'altro genitore un rapporto significativo ancorato anche a tempi congrui di visita e frequentazione. Si ritiene del pari giustificato prevedere, in ragione dell'età raggiunta dai minori, che il padre possa vederli e tenere presso di sé a weekend alternati con la madre dal venerdì pomeriggio ( dalle h. 18.15 di sera) sino alla domenica sera alle h.20.00 della domenica, mentre appare più funzionale alle esigenze scolastiche dei minori che gli stessi facciano rientro nell'abitazione materna nella serata della domenica, considerando che il giorno infrasettimanale che vedono il padre ricade già nella giornata del lunedì dalle h. 18.15 del pomeriggio. Per quanto riguarda invece le vacanze estive e festive vanno confermate, in assenza di domande delle parti, le condizioni concordate in sede di divorzio. Per quanto riguarda le domande di modifica delle condizioni economiche concordate tra le parti in sede di divorzio si osserva che l'ampliamento dei tempi di visita e frequentazione del padre con i minori non determina, tuttavia, un collocamento del tutto paritario posto che, comunque, la madre deve provvedere alle esigenze di cura ed assistenza dei minori nei giorni di lunedì e giovedì sino alle h. 18.15 che è l'ora in cui il padre si reca a prelevarli presso l'abitazione materna, oltre ai giorni che i minori trascorrono presso di lei. Si reputa pertanto congruo – valutando comunque che sussiste tra le parti un evidente divario reddituale e tenuto conto, in ogni caso, della valenza economica che assume il rimborso del finanziamento acceso dalle parti in costanza di matrimonio da parte del ricorrente – determinare il contributo di mantenimento paterno per i due figli in misura pari ad euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie di natura medica, scolastica e ricreativa da concordarsi tra le parti. Tale minor somma è, tuttavia, condizionata al mantenimento dell'onere di rimborso del finanziamento assunto dal ricorrente in sede divorzile. Vanno per il resto confermate le condizioni accessorie come concordate tra le parti in sede di divorzio.
La parziale reciproca soccombenza e la natura della controversia giustificano la dichiarazione di compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: A parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza dal Tribunale di Perugia n. 740/2020 del 1.7.2020: 1) DISPONE che il padre possa vedere ed incontrare i figli nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 18.15 fino alla mattina seguente quando li riaccompagnerà a scuola, o in mancanza, a casa della madre. Il padre potrò vedere e incontrare i figli minori, a weekend alternati con la madre, dal venerdì sera alle ore 18.15, sino alla domenica sera alle ore 20.00, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre.
2) PONE a carico di a titolo di contributo di mantenimento per i figli Parte_1 minori ar data dalla presente pronuncia - contributo Per_1 Per_2 mantenimento di euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese in favore della madre convivente, oltre al 50% delle spese straordinarie di natura medica, scolastica e ricreativa da concordarsi tra le parti.
Conferma per il resto le condizioni accessorie di cui alla sentenza di divorzio.
Dichiara compensate le spese di lite per le ragioni indicate in motivazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 18.2.2025 Il Presidente est.
Loredana Giglio
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA I Sezione Civile
in composizione collegiale in persona di
Loredana Giglio Presidente Gaia Muscato Giudice Elena Stramaccioni Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al nr. r.g. 592/2024 pendente TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. DANILO ARENI, elettivamente Parte_1 domiciliato nello studio del difensore in Via XIV Settembre n. 73 Perugia RICORRENTE
CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. FRANCESCA CAPEZZALI, Controparte_1 elettivamente domiciliata nello studio del difensore in Via Baglioni n. 36 Perugia RESISTENTE
Con l'intervento del PM c/o il Tribunale di Perugia
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio)
Conclusioni: come da verbale del 03.12.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamato e trascritto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. , nato a [...] il [...], e , nata Parte_1 Controparte_1 ad Assisi il 30.05.1979, hanno contratto matrimonio il 13.4.2013 ad Assisi (atto di matrimonio trascritto al nr. 9, parte II serie A, registro atti di matrimonio dell'omonimo Comune, anno 2013). Dal matrimonio sono nati, il 15.5.2015, i figli e Per_1 Per_2
La coppia si è separata e successivamente ha divorziato per effett z Tribunale di Perugia n. 740/2020 del 1.7.2020 (con la quale è stato previsto l' affidamento condiviso dei figli minori, l' assegnazione della casa coniugale alla madre, regolamentazione del diritto di visita del padre;
contributo paterno per il mantenimento dei figli di € 430,00 complessivi tenendo conto dell'obbligo per il padre di provvedere al versamento della rata di finanziamento di € 276,00; obbligo per la madre di trasferire ai figli la propria quota pari al 50% della proprietà della casa coniugale).
Con ricorso diretto al Tribunale di Perugia il ricorrente ha chiesto la modifica delle condizioni di divorzio, e in particolare, il collocamento paritario dei figli presso i due genitori con previsione di mantenimento diretto. Ha motivato la domanda rappresentando che a seguito della sentenza di divorzio, dal 2021, le parti, di comune accordo e per le rispettive esigenze lavorative e personali, hanno concordato la modifica della frequentazione infrasettimanale padre-figli sostituendo la giornata del mercoledì con quella del giovedì; che tale modifica è stata attuata fino al mese di settembre 2023, quando la resistente, opponendosi alla nuova modalità, ha invece preteso di ritornare al regime pattuito in fase di divorzio, adducendo sterili motivazioni;
che in diverse occasioni la resistente escluso il padre dalle scelte per i figli, coinvolgendoli nelle diatribe tra i genitori;
le condizioni di divorzio sono state concordate anche in relazione all'età dei figli che avevano, all'epoca, solo 4 anni;
che ritiene legittimo il diritto di trascorrere maggiore tempo con i propri figli che hanno raggiunto i 9 anni di età e si trovano nella condizione di poter frequentare e vedere i genitori secondo tempi paritari. Ha concluso chiedendo la modifica della frequentazione infrasettimanale, sostituendo il mercoledì con il giovedì; l'ampliamento dei tempi di permanenza dei figli presso di sé nei fine settimana dal venerdì al lunedì mattina;
tempi di permanenza paritari durante le vacanze estive;
nonché, alla luce del collocamento paritario, previsione del mantenimento diretto, oltre al 50% delle spese straordinarie, fermo l'obbligo di pagare la rata mensile di
€.276,32 per il finanziamento sottoscritto da entrambi i coniugi in corso di convivenza per la ristrutturazione della casa coniugale costituendo tale importo una voce facente parte del mantenimento dei minori.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio la sig.ra Controparte_1 deducendo l'insussistenza di gravi motivi tali da giustificare l ricorrente. Ha riferito che tale modifica consentirebbe al padre di trascorrere con i figli due notti in più al mese nei fine settimana, mentre durante la settimana il ricorrente continuerebbe a prelevare i minori la sera, con la conseguenza che il carico quotidiano della gestione dei minori continuerebbe comunque a gravare sulla madre;
che pertanto la collocazione non sarebbe paritaria, come sostenuto dal ricorrente e non sarebbe pertanto neanche giustificata la previsione del mantenimento diretto. Sotto il profilo economico, ha aggiunto che il ricorrente percepisce un reddito annuo di € 40.000,00 mentre lei è titolare di un'agenzia di viaggi, e operando in un settore che risente della crisi derivante dalla pandemia degli anni 2020/2021, percepisce un reddito mensile medio di € 1.000,00. Ha rappresentato che i minori riferiscono di essere sempre di corsa, di non fare colazione e di rischiare di fare tardi a scuola quando dormono dal padre che vive a Perugia. Ha concluso chiedendo la rideterminazione del diritto di visita e frequentazione dei minori con il padre prevedendolo nella sola giornata del mercoledì, dalle 18.45 sino alla mattina successiva, e due weekend al mese alternati dal venerdì sera alla domenica sera, con conferma delle condizioni pattuite in sede di divorzio per il periodo natalizio ed estivo. Ha chiesto, inoltre, l'aumento del contributo di mantenimento paterno sino alla concorrenza della somma di
€ 730,00 mensili, oltre 50% delle spese straordinarie, fermo l'obbligo per il ricorrente di continuare a pagare la rata del finanziamento acceso dai coniuge in corso di convivenza matrimoniale. In corso di giudizio si è proceduto all'audizione personale delle parti. Il ricorrente ha dichiarato di lavorare a Gubbio e di percepire uno stipendio mensile di euro 2.200,00; di essere proprietario di un immobile da cui ricava un canone di locazione di € 800,00, e di essersi trasferito in un altro immobile gravato da un canone di locazione di € 1.100,00 mensili;
di avere chiesto la modifica delle condizioni di divorzio per poter trascorrere più tempo con i figli lamentando anche delle improprie rigidità da parte della ex moglie con riguardo al suo rapporto con i minori. La resistente ha contestato la domanda di estensione dei tempi e visita e frequentazione dei minori con il padre ritenendo tale opzione poco funzionale alle esigenze anche di carattere pratico dei figli ed ha insistito sull'opportunità, invece, di una riduzione degli attuali tempi di visita e frequentazione infrasettimanali. La causa, all'esito della discussione, è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. In via preliminare, si osserva che il ricorso al procedimento ex art. 473 bis.29 c.p.c. di modifica delle condizioni accessorie adottate nell'ambito di giudizi di separazione, divorzio, regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, presuppone la sussistenza di “giustificati motivi” che, in genere, sono costituiti da fatti nuovi sopravvenuti, idonei ad alterare la situazione esistente al momento della pronuncia di cui si chiede la modifica e determinare , conseguentemente la necessità di adeguare le statuizioni già adottate che, come noto, in materia di famiglia sono sempre caratterizzate dalla clausola c.d. “ rebus sic stantibus”. Tanto premesso si osserva che nel caso in esame il ricorrente ha chiesto, in concreto, che la giornata del mercoledì, indicata nelle condizioni di divorzio come uno dei giorni infrasettimanali ( unitamente al lunedì) che il padre può trascorrere con i figli, sia spostata invece al giovedì, essendo stata tale modifica di fatto già attuata dalle parti in accordo tra loro. La resistente, a sua volta, non ha contestato tale circostanza ma ha sostenuto di essersi poi opposta perché per i bambini sarebbe scomodo, due volte a settimana, dover partire da CA ( dove abita il padre) la mattina presto per raggiungere il Comune di Assisi dove i bambini frequentano la scuola ed ha, per tale ragione, non solo chiesto che sia confermata la giornata del mercoledì come previsto nella sentenza di divorzio ma che i tempi di visita e frequentazione tra i minori e il padre siano ridotti ad un solo giorno a settimana ( oltre a due weekend al mese). Non si ravvisano controindicazioni “ pregiudizievoli” per i minori all'accoglimento della richiesta del ricorrente di prevedere, quale giorno di visita infrasettimanale, il giovedì ( dalle h. 18.15 sino all'orario di ingresso a scuola della mattina successiva) in luogo della giornata del mercoledì trattandosi di modalità già sperimentata in passato dalle parti ed apparendo le doglianze della madre sul punto del tutto inconferenti ( la distanza da CA ad Assisi è la stessa sia che i minori vedono il padre di giovedì sia che lo incontrino di mercoledì). Va peraltro mantenuta l'ulteriore giornata del lunedì come concordato in sede di divorzio dovendosi disattendere la domanda della resistente di riduzione dei tempi di visita e frequentazione dei minori con il padre che appare contraria al diritto dei minori a mantenere con l'altro genitore un rapporto significativo ancorato anche a tempi congrui di visita e frequentazione. Si ritiene del pari giustificato prevedere, in ragione dell'età raggiunta dai minori, che il padre possa vederli e tenere presso di sé a weekend alternati con la madre dal venerdì pomeriggio ( dalle h. 18.15 di sera) sino alla domenica sera alle h.20.00 della domenica, mentre appare più funzionale alle esigenze scolastiche dei minori che gli stessi facciano rientro nell'abitazione materna nella serata della domenica, considerando che il giorno infrasettimanale che vedono il padre ricade già nella giornata del lunedì dalle h. 18.15 del pomeriggio. Per quanto riguarda invece le vacanze estive e festive vanno confermate, in assenza di domande delle parti, le condizioni concordate in sede di divorzio. Per quanto riguarda le domande di modifica delle condizioni economiche concordate tra le parti in sede di divorzio si osserva che l'ampliamento dei tempi di visita e frequentazione del padre con i minori non determina, tuttavia, un collocamento del tutto paritario posto che, comunque, la madre deve provvedere alle esigenze di cura ed assistenza dei minori nei giorni di lunedì e giovedì sino alle h. 18.15 che è l'ora in cui il padre si reca a prelevarli presso l'abitazione materna, oltre ai giorni che i minori trascorrono presso di lei. Si reputa pertanto congruo – valutando comunque che sussiste tra le parti un evidente divario reddituale e tenuto conto, in ogni caso, della valenza economica che assume il rimborso del finanziamento acceso dalle parti in costanza di matrimonio da parte del ricorrente – determinare il contributo di mantenimento paterno per i due figli in misura pari ad euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, con suddivisione al 50% delle spese straordinarie di natura medica, scolastica e ricreativa da concordarsi tra le parti. Tale minor somma è, tuttavia, condizionata al mantenimento dell'onere di rimborso del finanziamento assunto dal ricorrente in sede divorzile. Vanno per il resto confermate le condizioni accessorie come concordate tra le parti in sede di divorzio.
La parziale reciproca soccombenza e la natura della controversia giustificano la dichiarazione di compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: A parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza dal Tribunale di Perugia n. 740/2020 del 1.7.2020: 1) DISPONE che il padre possa vedere ed incontrare i figli nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 18.15 fino alla mattina seguente quando li riaccompagnerà a scuola, o in mancanza, a casa della madre. Il padre potrò vedere e incontrare i figli minori, a weekend alternati con la madre, dal venerdì sera alle ore 18.15, sino alla domenica sera alle ore 20.00, quando li riaccompagnerà presso l'abitazione della madre.
2) PONE a carico di a titolo di contributo di mantenimento per i figli Parte_1 minori ar data dalla presente pronuncia - contributo Per_1 Per_2 mantenimento di euro 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il 10 di ogni mese in favore della madre convivente, oltre al 50% delle spese straordinarie di natura medica, scolastica e ricreativa da concordarsi tra le parti.
Conferma per il resto le condizioni accessorie di cui alla sentenza di divorzio.
Dichiara compensate le spese di lite per le ragioni indicate in motivazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Perugia, 18.2.2025 Il Presidente est.
Loredana Giglio