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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/10/2025, n. 8802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8802 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1145/2021 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1145/2021
r.g.a.c.
TRA nato a [...] il giorno 23/10/2000 (C.F.: Parte_1
), residente in [...]
n°147, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Vinciguerra (C.F.:
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito C.F._2
in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Alessandro Manzoni n°203;
- ATTORE -
E quale Impresa designata per la gestione del Controparte_1
CP_ Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (nel prosieguo o
) con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Carlo Gagliardi, C.F.
, nonché elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3 dell'Avv. Paolo Ambron C.F. sito in Napoli Via G. C.F._4
Cortese n.11;
- CONVENUTA –
Oggetto: lesione personale
Conclusioni: come da verbale per l'udienza del 3.10.2025
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, la , quale Impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al fine di vederla condannare, previa pronuncia di responsabilità a carico del vettore del veicolo non identificato coinvolto nel sinistro, al risarcimento dei danni da lesioni personali subiti a seguito dell'evento verificatosi in data 26.9.2015, alle ore 20,30 circa, presso la via TA Augusto, altezza del civico 45, località Fusaro, in Bacoli.
L'attore deduceva, in particolare: - che, nelle suddette condizioni di tempo e di luogo, un furgone di colore bianco non meglio identificato, sopraggiungendo in direzione Baia a velocità elevata, tamponava il motociclo
Honda SH 125 cc. tg. DJ 65063 di proprietà di tale e condotto Persona_1 nell'occasione da , mentre viaggiava regolarmente sulla Persona_2 destra del proprio senso di marcia, con a bordo esso attore in qualità di trasportato;
- che il furgone bianco proveniente da tergo urtava, con la sua parte anteriore destra, il lato posteriore del motociclo Honda SH, il quale a seguito e per effetto dell'urto ricevuto, rovinava al suolo in uno ai suoi occupanti i quali a loro volta venivano sbalzati sul marciapiedi di destra di Via
TA Augusto;
- che, successivamente all'accaduto, il furgone continuava la propria corsa, in particolare svoltando a destra, pochi metri dopo il punto di impatto, in via Marziale, allontanandosi velocemente e impedendo ai presenti la rilevazione del numero di targa;
- che, a seguito dell'urto, esso attore riportava lesioni personali per le quali veniva trasportato dal personale del 118 presso il pronto soccorso dell'ospedale “S. Maria delle Grazie” sito in
Pozzuoli (NA), ove gli veniva diagnosticato un “trauma addominale, trauma contusivo escoriato anca di sinistra, contusioni multiple per il corpo, trauma
- 2 -
cranico”; -che senza esito rimanevano le richieste di risarcimento danni avanzate alla . Controparte_1
Tanto premesso, l'attore chiedeva al Tribunale di condannare la Controparte_1
quale Impresa designata per la Regione Campania alla gestione e
[...] liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada al risarcimento dei danni patiti quantificati in € 44.481,25 nei limiti della competenza di € 52.000,00, con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la , quale Impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, la quale eccepiva: - il proprio difetto di legittimazione passiva;
- l'infondatezza nel merito della pretesa attorea;
- il concorso di colpa del danneggiato.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda nel merito con vittoria delle spese di lite.
Assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., ammessa ed assunta la prova testimoniale, veniva disposta CTU medico-legale all'esito della quale la causa, con ordinanza del 14.4.25, veniva rinviata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Va, preliminarmente, dichiarata la procedibilità della domanda attorea, ex artt.
143, 145 e 148 del D. Lgs. n. 209/2005, risultante dalla documentazione prodotta in atti da parte attrice ed in particolare dalla lettera di messa in mora, inoltrata alla ed alla Consap a mezzo raccomandate Controparte_1 ricevute in data 12.2.2016 e successivamente a mezzo pec (anni 2018 e 2020).
Sussiste altresì la legittimazione attiva dell'attore suffragata dal rapporto di incidente stradale e dalla documentazione medica prodotta nonché la legittimazione passiva della quale FGVS avendo l'attore Controparte_1 precisato che il veicolo investitore che causò il sinistro si dileguò rimanendo non identificato.
Nel merito, la domanda è fondata e pertanto va accolta.
- 3 -
La fattispecie va ricondotta nell'ambito della cornice normativa di cui all'art. 141 cod. ass. (che attribuisce una tutela rafforzata al terzo traportato) in combinato disposto con l'art. 283 lett. a).
Si osserva che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 287 cod. ass., il
Fondo di Garanzia per il tramite della relativa compagnia di assicurazione designata è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cass.
n.10609/2001).
L'intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, poi, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato impone un ulteriore onere probatorio in capo all'attore.
Invero, colui che agisce, sul presupposto di essere stato danneggiato da un veicolo rimasto non identificato, deve non solo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr. Cass. n.12304/2005; Cass. n.10484/2001; Cass.
n.10762/1992).
In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da 'veicolo non identificato' non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario, altresì, provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo nel corso dell'intera vicenda.
Nella specie, non emergono dubbi in ordine all'effettiva verificazione del sinistro in cui è rimasto coinvolto il secondo le riferite modalità e Pt_1 imputabile alla esclusiva responsabilità del veicolo investitore.
Quest'ultimo, in particolare, sopraggiungendo in direzione Baia tamponava il motociclo Honda SH 125 cc. tg. DJ 65063, condotto nell'occasione da
[...]
, mentre viaggiava regolarmente sulla destra del proprio senso di Per_2
- 4 -
marcia, con a bordo esso attore in qualità di trasportato, urtandolo, con la sua parte anteriore destra, al lato posteriore e continuando poi la propria corsa, in particolare svoltando a destra, pochi metri dopo il punto di impatto, in via
Marziale, così impedendo ai presenti la rilevazione del numero di targa.
La teste escussa ha confermato la dinamica del sinistro, come descritta nell'atto di citazione, confermando altresì che dopo l'impatto il furgone continuava la sua marcia facendo perdere le proprie tracce.
Tanto ha trovato conferma anche nella sentenza n° 6927/19, emessa dal
Giudice di Pace di Barra e relativa al giudizio avente R.G. n° 780/18, tra
, conducente del motociclo Honda SH 125 cc. targato DJ Persona_2
65063 e la nella indicata qualità, in cui veniva accertata Controparte_1 la responsabilità del veicolo investitore e la presenza del terzo trasportato a bordo del motociclo investito.
Pertanto, ha diritto al risarcimento dei danni. Parte_1
Quanto all'individuazione e alla quantificazione dei danni lamentati, la consulenza medico-legale, della quale si condividono i risultati, essendo immune da vizi logici e scientifici, ha evidenziato che le lesioni riportate dall'attore hanno avuto una evoluzione tale da determinare:
-un'invalidità temporanea totale di 13 giorni;
-una invalidità temporanea parziale di giorni 35 giorni al 50%;
-una invalidità temporanea parziale di giorni 50 giorni al 25%.
Quanto al danno biologico, inteso come danno alla salute permanente, all'esito del sinistro il CTU lo ha valutato condivisibilmente all'11%.
Per la liquidazione del danno, come su individuato, può farsi riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore “equo”, in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.
Tali tabelle, come ritenuto dalla S.C., costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., là dove
- 5 -
la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o, per le lesioni di lievi entità conseguenti alla circolazione, in diminuzione (in termini, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14402 del
30/06/2011, Sez. 3, Sentenza n. 24473 del 18/11/2014).
Si ritiene di poter riconoscere nel caso che occupa anche il danno morale soggettivo che si considera provato quando il fatto illecito sia idoneo a causare un turbamento interiore dell'animo, uno stato di frustrazione ed impotenza. Per la prova del danno morale, inteso come sofferenza interiore,
“non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza”; “tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (cfr. Cass. civ., 25164 del 10.11.2020).
Nella specie, tenuto conto del periodo di invalidità temporanea e dei postumi subiti, si reputa che una corretta liquidazione che comprenda anche le sofferenze psichiche subite possa essere quella di ricorrere alla tecnica di
'appesantire' il punto percentuale corrispondente all'invalidità dell'11% comunque accertata dal CTU e dunque di ricorrere alle recentissime tabelle di
Milano che prevedono un aumento percentuale del danno biologico.
Non si ritiene invece di procedere ad un'ulteriore personalizzazione del danno, stante l'insufficienza della prova di pregiudizi peculiari che possano giustificare un risarcimento ulteriore che superi quello già liquidato nelle suindicate tabelle. La circostanza che l'attore abbia abbandonato la scuola o non abbia praticato sport, come evidenziato dal teste, non può essere ricondotto con certezza all'incidente per cui è causa.
In forza di tali tabelle il danno può, dunque, essere così determinato:
- ITT per gg. 13: € 1.495,00;
- 6 -
- ITP al 50% per gg. 35: € 2.012,50;
- ITP al 25% per gg. 50: € 1.437,50;
- postumi invalidanti permanenti all'11%, tenuto conto dell'età di anni 14 del danneggiato all'epoca del sinistro: € 28.104,00 che con l'appesantimento del punto percentuale per il riconoscimento del danno morale è pari ad €
35.693,00 che sommato alle precedenti voci dà luogo ad un totale di €
40.638,00.
Va altresì riconosciuta la somma di € 249,30 per le spese mediche sostenute che sommata alle precedenti voci dà luogo all'importo di € 40.887,30.
Poiché la liquidazione del danno non patrimoniale è stata effettuata sulla base dei parametri attualmente vigenti (cfr. Cass. n. 7272/2012; n. 11152/2015), il totale riconosciuto a titolo di danno di € 40.887,30 non deve essere ulteriormente incrementato della rivalutazione, ma del solo lucro cessante per compensare la mancata disponibilità della somma alla data del fatto causativo del danno, liquidato in via equitativa attraverso l'attribuzione degli interessi legali, calcolati (secondo i principi espressi dalla nota sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) sul capitale devalutato alla data del sinistro, 26.9.2015, e rivalutato in base agli indici Istat anno per anno dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Conseguentemente, la parte convenuta è tenuta al pagamento dell'importo complessivo già rivalutato di € 40.887,30 per i danni da lesione, oltre interessi legali, sulla sorta capitale devalutata alla data del 26.9.2015 e di anno in anno rivalutata dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al d.m. 55/14, così come modificato con D.M.
147/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022, in applicazione del criterio del decisum (valore della controversia compreso tra 26.000,00 e 52.001,00) in
- 7 -
applicazione dei parametri medi ridotti del 50% per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di CTU vanno poste a carico della nei limiti Controparte_1 dell'acconto in quanto non risulta depositata ulteriore istanza di liquidazione da parte del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
- Accoglie la domanda di risarcimento danni proposta da Parte_1
e, per l'effetto, condanna la , quale Impresa Controparte_1 designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada al pagamento in favore dell'attore della somma di € 40.887,30 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali, sulla sorta capitale devalutata alla data del 26.9.2015 e di anno in anno rivalutata dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- condanna la , quale Impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed €
3.809,00 per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore;
- pone le spese di CTU a carico della quale Impresa Controparte_1 designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada nei limiti dell'acconto non essendo stata depositata istanza di liquidazione da parte del CTU.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
- 8 -
Così deciso in Napoli, il 6.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
- 9 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 1145/2021
r.g.a.c.
TRA nato a [...] il giorno 23/10/2000 (C.F.: Parte_1
), residente in [...]
n°147, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Vinciguerra (C.F.:
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito C.F._2
in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via Alessandro Manzoni n°203;
- ATTORE -
E quale Impresa designata per la gestione del Controparte_1
CP_ Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (nel prosieguo o
) con sede legale in Mogliano Veneto (TV), via Marocchesa n. 14, CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Carlo Gagliardi, C.F.
, nonché elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._3 dell'Avv. Paolo Ambron C.F. sito in Napoli Via G. C.F._4
Cortese n.11;
- CONVENUTA –
Oggetto: lesione personale
Conclusioni: come da verbale per l'udienza del 3.10.2025
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Napoli, la , quale Impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al fine di vederla condannare, previa pronuncia di responsabilità a carico del vettore del veicolo non identificato coinvolto nel sinistro, al risarcimento dei danni da lesioni personali subiti a seguito dell'evento verificatosi in data 26.9.2015, alle ore 20,30 circa, presso la via TA Augusto, altezza del civico 45, località Fusaro, in Bacoli.
L'attore deduceva, in particolare: - che, nelle suddette condizioni di tempo e di luogo, un furgone di colore bianco non meglio identificato, sopraggiungendo in direzione Baia a velocità elevata, tamponava il motociclo
Honda SH 125 cc. tg. DJ 65063 di proprietà di tale e condotto Persona_1 nell'occasione da , mentre viaggiava regolarmente sulla Persona_2 destra del proprio senso di marcia, con a bordo esso attore in qualità di trasportato;
- che il furgone bianco proveniente da tergo urtava, con la sua parte anteriore destra, il lato posteriore del motociclo Honda SH, il quale a seguito e per effetto dell'urto ricevuto, rovinava al suolo in uno ai suoi occupanti i quali a loro volta venivano sbalzati sul marciapiedi di destra di Via
TA Augusto;
- che, successivamente all'accaduto, il furgone continuava la propria corsa, in particolare svoltando a destra, pochi metri dopo il punto di impatto, in via Marziale, allontanandosi velocemente e impedendo ai presenti la rilevazione del numero di targa;
- che, a seguito dell'urto, esso attore riportava lesioni personali per le quali veniva trasportato dal personale del 118 presso il pronto soccorso dell'ospedale “S. Maria delle Grazie” sito in
Pozzuoli (NA), ove gli veniva diagnosticato un “trauma addominale, trauma contusivo escoriato anca di sinistra, contusioni multiple per il corpo, trauma
- 2 -
cranico”; -che senza esito rimanevano le richieste di risarcimento danni avanzate alla . Controparte_1
Tanto premesso, l'attore chiedeva al Tribunale di condannare la Controparte_1
quale Impresa designata per la Regione Campania alla gestione e
[...] liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada al risarcimento dei danni patiti quantificati in € 44.481,25 nei limiti della competenza di € 52.000,00, con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la , quale Impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, la quale eccepiva: - il proprio difetto di legittimazione passiva;
- l'infondatezza nel merito della pretesa attorea;
- il concorso di colpa del danneggiato.
Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda nel merito con vittoria delle spese di lite.
Assegnati i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., ammessa ed assunta la prova testimoniale, veniva disposta CTU medico-legale all'esito della quale la causa, con ordinanza del 14.4.25, veniva rinviata per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Va, preliminarmente, dichiarata la procedibilità della domanda attorea, ex artt.
143, 145 e 148 del D. Lgs. n. 209/2005, risultante dalla documentazione prodotta in atti da parte attrice ed in particolare dalla lettera di messa in mora, inoltrata alla ed alla Consap a mezzo raccomandate Controparte_1 ricevute in data 12.2.2016 e successivamente a mezzo pec (anni 2018 e 2020).
Sussiste altresì la legittimazione attiva dell'attore suffragata dal rapporto di incidente stradale e dalla documentazione medica prodotta nonché la legittimazione passiva della quale FGVS avendo l'attore Controparte_1 precisato che il veicolo investitore che causò il sinistro si dileguò rimanendo non identificato.
Nel merito, la domanda è fondata e pertanto va accolta.
- 3 -
La fattispecie va ricondotta nell'ambito della cornice normativa di cui all'art. 141 cod. ass. (che attribuisce una tutela rafforzata al terzo traportato) in combinato disposto con l'art. 283 lett. a).
Si osserva che il danneggiato che evochi in giudizio, ex art. 287 cod. ass., il
Fondo di Garanzia per il tramite della relativa compagnia di assicurazione designata è gravato, preliminarmente, dell'onere di fornire adeguata prova in ordine all'avvenuta verificazione del fatto dannoso ed al nesso di causalità tra quest'ultimo e le conseguenze pregiudizievoli lamentate (Cass.
n.10609/2001).
L'intervento del Fondo di Garanzia per le vittime della strada, poi, nei casi di sinistro cagionati da veicolo non identificato impone un ulteriore onere probatorio in capo all'attore.
Invero, colui che agisce, sul presupposto di essere stato danneggiato da un veicolo rimasto non identificato, deve non solo provare le modalità del sinistro e l'attribuibilità dello stesso alla condotta dolosa o colposa del conducente del veicolo responsabile, ma anche dimostrare che tale veicolo è rimasto sconosciuto (cfr. Cass. n.12304/2005; Cass. n.10484/2001; Cass.
n.10762/1992).
In sostanza, perché ricorra la responsabilità del Fondo di Garanzia per un danno cagionato da 'veicolo non identificato' non basta dimostrare il fatto storico di un incidente verificatosi per colpa del mezzo investitore, ma è necessario, altresì, provare che il veicolo responsabile sia rimasto sconosciuto nonostante il danneggiato abbia tenuto una condotta diligente volta ad individuarlo nel corso dell'intera vicenda.
Nella specie, non emergono dubbi in ordine all'effettiva verificazione del sinistro in cui è rimasto coinvolto il secondo le riferite modalità e Pt_1 imputabile alla esclusiva responsabilità del veicolo investitore.
Quest'ultimo, in particolare, sopraggiungendo in direzione Baia tamponava il motociclo Honda SH 125 cc. tg. DJ 65063, condotto nell'occasione da
[...]
, mentre viaggiava regolarmente sulla destra del proprio senso di Per_2
- 4 -
marcia, con a bordo esso attore in qualità di trasportato, urtandolo, con la sua parte anteriore destra, al lato posteriore e continuando poi la propria corsa, in particolare svoltando a destra, pochi metri dopo il punto di impatto, in via
Marziale, così impedendo ai presenti la rilevazione del numero di targa.
La teste escussa ha confermato la dinamica del sinistro, come descritta nell'atto di citazione, confermando altresì che dopo l'impatto il furgone continuava la sua marcia facendo perdere le proprie tracce.
Tanto ha trovato conferma anche nella sentenza n° 6927/19, emessa dal
Giudice di Pace di Barra e relativa al giudizio avente R.G. n° 780/18, tra
, conducente del motociclo Honda SH 125 cc. targato DJ Persona_2
65063 e la nella indicata qualità, in cui veniva accertata Controparte_1 la responsabilità del veicolo investitore e la presenza del terzo trasportato a bordo del motociclo investito.
Pertanto, ha diritto al risarcimento dei danni. Parte_1
Quanto all'individuazione e alla quantificazione dei danni lamentati, la consulenza medico-legale, della quale si condividono i risultati, essendo immune da vizi logici e scientifici, ha evidenziato che le lesioni riportate dall'attore hanno avuto una evoluzione tale da determinare:
-un'invalidità temporanea totale di 13 giorni;
-una invalidità temporanea parziale di giorni 35 giorni al 50%;
-una invalidità temporanea parziale di giorni 50 giorni al 25%.
Quanto al danno biologico, inteso come danno alla salute permanente, all'esito del sinistro il CTU lo ha valutato condivisibilmente all'11%.
Per la liquidazione del danno, come su individuato, può farsi riferimento ai valori inclusi nella tabella elaborata, ai fini della liquidazione del danno alla persona, dal Tribunale di Milano, in quanto assunti come valore “equo”, in grado di garantire la parità di trattamento in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o a ridurne l'entità.
Tali tabelle, come ritenuto dalla S.C., costituiscono valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ., là dove
- 5 -
la fattispecie concreta non presenti circostanze tali da richiedere la relativa variazione in aumento o, per le lesioni di lievi entità conseguenti alla circolazione, in diminuzione (in termini, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14402 del
30/06/2011, Sez. 3, Sentenza n. 24473 del 18/11/2014).
Si ritiene di poter riconoscere nel caso che occupa anche il danno morale soggettivo che si considera provato quando il fatto illecito sia idoneo a causare un turbamento interiore dell'animo, uno stato di frustrazione ed impotenza. Per la prova del danno morale, inteso come sofferenza interiore,
“non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza”; “tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (cfr. Cass. civ., 25164 del 10.11.2020).
Nella specie, tenuto conto del periodo di invalidità temporanea e dei postumi subiti, si reputa che una corretta liquidazione che comprenda anche le sofferenze psichiche subite possa essere quella di ricorrere alla tecnica di
'appesantire' il punto percentuale corrispondente all'invalidità dell'11% comunque accertata dal CTU e dunque di ricorrere alle recentissime tabelle di
Milano che prevedono un aumento percentuale del danno biologico.
Non si ritiene invece di procedere ad un'ulteriore personalizzazione del danno, stante l'insufficienza della prova di pregiudizi peculiari che possano giustificare un risarcimento ulteriore che superi quello già liquidato nelle suindicate tabelle. La circostanza che l'attore abbia abbandonato la scuola o non abbia praticato sport, come evidenziato dal teste, non può essere ricondotto con certezza all'incidente per cui è causa.
In forza di tali tabelle il danno può, dunque, essere così determinato:
- ITT per gg. 13: € 1.495,00;
- 6 -
- ITP al 50% per gg. 35: € 2.012,50;
- ITP al 25% per gg. 50: € 1.437,50;
- postumi invalidanti permanenti all'11%, tenuto conto dell'età di anni 14 del danneggiato all'epoca del sinistro: € 28.104,00 che con l'appesantimento del punto percentuale per il riconoscimento del danno morale è pari ad €
35.693,00 che sommato alle precedenti voci dà luogo ad un totale di €
40.638,00.
Va altresì riconosciuta la somma di € 249,30 per le spese mediche sostenute che sommata alle precedenti voci dà luogo all'importo di € 40.887,30.
Poiché la liquidazione del danno non patrimoniale è stata effettuata sulla base dei parametri attualmente vigenti (cfr. Cass. n. 7272/2012; n. 11152/2015), il totale riconosciuto a titolo di danno di € 40.887,30 non deve essere ulteriormente incrementato della rivalutazione, ma del solo lucro cessante per compensare la mancata disponibilità della somma alla data del fatto causativo del danno, liquidato in via equitativa attraverso l'attribuzione degli interessi legali, calcolati (secondo i principi espressi dalla nota sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione) sul capitale devalutato alla data del sinistro, 26.9.2015, e rivalutato in base agli indici Istat anno per anno dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Conseguentemente, la parte convenuta è tenuta al pagamento dell'importo complessivo già rivalutato di € 40.887,30 per i danni da lesione, oltre interessi legali, sulla sorta capitale devalutata alla data del 26.9.2015 e di anno in anno rivalutata dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con riferimento ai parametri di cui al d.m. 55/14, così come modificato con D.M.
147/2022, entrato in vigore il 23 ottobre 2022, in applicazione del criterio del decisum (valore della controversia compreso tra 26.000,00 e 52.001,00) in
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applicazione dei parametri medi ridotti del 50% per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
Le spese di CTU vanno poste a carico della nei limiti Controparte_1 dell'acconto in quanto non risulta depositata ulteriore istanza di liquidazione da parte del CTU.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
- Accoglie la domanda di risarcimento danni proposta da Parte_1
e, per l'effetto, condanna la , quale Impresa Controparte_1 designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada al pagamento in favore dell'attore della somma di € 40.887,30 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali, sulla sorta capitale devalutata alla data del 26.9.2015 e di anno in anno rivalutata dalla data dell'evento dannoso alla data della presente sentenza oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
- condanna la , quale Impresa designata per la Controparte_1
Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del
Fondo di Garanzia Vittime della Strada al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in € 545,00 per esborsi ed €
3.809,00 per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al difensore;
- pone le spese di CTU a carico della quale Impresa Controparte_1 designata per la Regione Campania alla gestione e liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada nei limiti dell'acconto non essendo stata depositata istanza di liquidazione da parte del CTU.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
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Così deciso in Napoli, il 6.10.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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