Articolo 2 della Legge 31 ottobre 1949, n. 786
Articolo 1Articolo 3
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15 novembre 1949
Art. 2.
I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e all'art. 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 , sono, per l'esercizio 1949-50, quelli descritti negli annessi elenchi numeri 1, 2 e 3.
Entrata in vigore il 15 novembre 1949