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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/06/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I SEZIONE CIVILE composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente dott. Simona Monforte Giudice est. dott. Mirko Intravaia Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 3110 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, C.F. , nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1
in via Giacomo Fiore n. 2, elettivamente domiciliato in Messina, via Nuova Panoramica dello
Stretto, 980 presso lo studio dell'avv. Letizia Borella, che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RICORRENTE
E
, C.F. , nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._2
Maffei Nicolò n. 13 is. 185 C, elettivamente domiciliata a Messina, via Caldara Polidoro n. 4 is. 245, presso lo studio dell'avv. Grazia Gringeri, che la rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: Modifica delle condizioni di separazione.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 -bis. 12, 473 –bis. 29 e 473 –bis. 47 c.p.c. depositato il 25.07.2024,
[...]
, nato a [...] il [...], premesso che: Pt_1
-in data 06.05.1994 contraeva matrimonio con , nata a [...] il [...]; CP_1 -che dal matrimonio nascevano i figli il 10/03/1995 e il 31/08/2001; Per_1 Per_2
-che con decreto omologato in data 19.12.2012 i coniugi addivenivano alla separazione consensuale;
-che, in particolare, venivano stabilite le condizioni esposte nel provvedimento presidenziale del 21.07.2012 e di seguito meglio evidenziate: “1) autorizza i coniugi a vivere separati;
2) dispone
l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con domiciliazione privilegiata presso la madre nella casa coniugale;
3) assegna ad la casa coniugale, con gli arredi ivi esistenti, CP_1 salvi gli effetti personali dell'altro coniuge;
4) dispone che tempi e modalità di permanenza dei minori presso ciascuno dei genitori vengano stabiliti dalle parti tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli per una crescita psicofisica equilibrata, al mantenimento di costanti e significativi rapporti con entrambe le figure genitoriali ed in modo tale da consentire anche al genitore non domiciliatario
l'adempimento di costanti e significativi rapporti con entrambe le figure genitoriali ed in modo tale da consentire anche al genitore non domiciliatario l'adempimento dei propri doveri di cura, educazione ed istruzione dei minori;
5) dispone che, in difetto di accordo tra i coniugi, il compatibilmente Pt_1 con gli impegni scolastici dei figli, possa tenerli con sé almeno in due giorni alla settimana che si determinano nel martedì e giovedì dalle ore 14,00 (ovvero dall'uscita dalla scuola) alle ore 20,00 e, a settimane alterne dalle ore 14,00 (ovvero dall'uscita dalla scuola) del sabato alle ore 20,00 della domenica, nonché nelle festività natalizie per cinque giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni la vigilia ed il Natale o il 31 dicembre e il Capodanno e nelle festività pasquali per due giorni consecutivi, comprendenti ad anni alterni la Pasqua o il lunedì dell'Angelo) e per 20 giorni anche continuativi in estate, da determinarsi in accordo tra i genitori entro il 1 giugno di ogni anno, sempre compatibilmente con le esigenze ed i desideri dei minori e che in difetto di accordo si indicano dal 1 al
20 agosto;
6) pone a carico del a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma Pt_1 di 450,00 al mese, da corrispondersi alla entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi CP_1 annualmente secondo gli indici ISTAT;
7) pone a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno le spese straordinarie concordate e documentate necessarie per i figli.”;
-che, tuttavia, le condizioni economiche del rano mutate, avendo il ricorrente perso Pt_1
il lavoro nel 2018 e non essendo più riuscito a reperire un'occupazione stabile;
-che, al contrario, la veva raggiunto un livello reddituale più alto;
CP_1
-che il figlio dopo aver conseguito la laurea in Economia e Finanze, si era trasferito a Per_1
Londra dapprima per conseguire un master e, nel 2023, decideva di spostarvi la residenza per ragioni lavorative, mentre la figlia era all'ultimo anno del corso di laurea in Per_2
Chimica e tecnologie farmaceutiche;
tutto ciò premesso, chiedeva, a modifica delle condizioni già stabilite, la revoca della assegnazione della casa familiare alla moglie per consentire di ivi stabilire la propria residenza, in subordine chiedeva che la orrispondesse almeno il 50% della rata del CP_1
mutuo; chiedeva, inoltre, la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore del figlio o, in subordine, la riduzione del contributo economico ad € 100,00; chiedeva, Per_1
altresì, la riduzione del mantenimento per la figlia ad € 100,00; chiedeva, ancora, la Per_2 riduzione del contributo alle spese straordinarie per la figlia al 25%, mentre per il Per_2
figlio ne chiedeva la revoca o, in subordine, la riduzione al 25%. Per_1
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data
14.10.2024.
Si costituiva in giudizio , la quale aderiva alla domanda di controparte di CP_1
revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore del figlio mentre contestava Per_1 per il resto quanto argomentato e richiesto dal Pt_1
Alla prima udienza celebrata in data 07.04.2025, le parti giungevano ad un accordo, in particolare convenendo sulla revoca del contributo economico per il mantenimento del figlio e sulla previsione di un assegno di mantenimento a carico del ricorrente per Persona_3
la figlia pari ad € 260,00, oltre rivalutazione ISTAT, comprensivo delle spese Persona_4 straordinarie;
al contempo il ricorrente rinunciava alle ulteriori domande formulate in ricorso. Fatte precisare le conclusioni, il Giudice dava corso alla discussione orale, all'esito della quale riservava di rimettere la causa al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che possa prendersi atto dell'accordo intervenuto tra le parti nei termini di cui al verbale d'udienza del 07.04.2025.
L'esame del Tribunale risulta, infatti, elettivamente diretto solo ad un controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi della prole minorenne, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c comma secondo, c.c.
(“Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.
Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”) nel testo introdotto dalla novella di cui al d.lgs. n. 154/2013. Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che non vi siano motivi ostativi al recepimento delle modifiche alle condizioni di separazione, così come indicate in ricorso, cui ha aderito parte resistente, e sopra testualmente riportate.
Appare equo, in considerazione delle ragioni della decisione e della impossibilità di configurare la soccombenza di una delle parti, compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa n.
3110/2024 R.G., così provvede:
1. Prende atto della modifica delle condizioni di separazione tra ed Parte_1
, nei termini di cui al verbale del 07.04.2025; CP_1
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, lì 10 giugno 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Simona Monforte dott. Corrado Bonanzinga
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott.ssa Paola Bonaccorso,
Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.