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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 06/10/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott.ssa AR DE BO Presidente relatore
Dott.ssa Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 961/2024 R.G., promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
NI NS (C.F.: ) del Foro di Teramo e con lo stesso C.F._2 elettivamente domiciliato in Corropoli (TE) alla Via Ungaretti n. 4, giusta procura in calce all'atto di appello;
APPELLANTE
Contro
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 CodiceFiscale_3 dall'Avv. Mirco Di Bonaventura (C. F. ) ed elettivamente C.F._4 domiciliata presso il suo studio in Teramo alla Via Savini n. 29, come da procura rilasciata a margine della comparsa di costituzione e risposta depositata in primo grado, ai sensi dell'art. 83, III comma c.p.c., ultima parte,
APPELLATO –
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Teramo, n. 434-2024, pubblicata in data
16.04.2024, su R.G. n. 1018-2014.
CONCLUSIONI: Le parti concludevano come in atti. All'udienza tenutasi in data 23 settembre 2025, svoltasi con trattazione scritta sulla base del provvedimento del Presidente di Sezione notificato alle parti, la Corte tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c.
FATTO E DIRITTO 1)Con ricorso introduttivo ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 05.03.2014, Parte_1 chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della complessiva Controparte_1 somma di € 19.874,71, oltre accessori, quale compenso per le attività svolte in qualità di architetto. In particolare, a sostegno della domanda, rappresentava che:
• per conto della , aveva eseguito la progettazione di un'unità di CP_1 intervento urbanistico “A” - nuova edificazione edilizia privata, nel Comune di
Giulianova, avente ad oggetto la realizzazione dei lotti n. 1, 2, 6 e 7, nonché la redazione di tutti i disegni esecutivi necessari, la direzione dei lavori, la pratica di frazionamento, come meglio descritto nelle parcelle professionali allegate al ricorso;
• i lavori di cui al progetto erano stati poi realizzati e le opere erano state consegnate ed accettate dalla committenza;
• nonostante i numerosi solleciti la non aveva mai provveduto a CP_1 corrispondere quanto dovuto, neanche a titolo di acconto.
Sulla scorta di tali premesse, il chiedeva la condanna della controparte al Pt_1 pagamento di quanto sopra indicato.
1.1) Costituitasi in giudizio, , in via preliminare sollevava eccezione di Controparte_1 intervenuta prescrizione decennale relativamente alle somme richieste dal per Pt_1
l'attività progettuale che sarebbe stata svolta in riferimento ai lotti n. 1, 2 e 6. In particolare, la convenuta rilevava che le prestazioni erano state eseguite nell'anno 2000
e la prima richiesta di pagamento era stata avanzata dal con raccomandata del 2 Pt_1 febbraio 2011, quindi oltre dieci anni dopo l'eventuale maturazione del credito.
1.2) Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., previo mutamento del rito, ed espletate le prove ammesse dal Giudice, tra cui prova orale testimoniale, la causa veniva rinviata al
23/05/2018 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine sino a giorni 20 prima per il deposito di note conclusionali. Successivamente in data 17/05/2018,
pag. 2/8 all'esito dell'esame delle risultanze della espletata istruttoria orale, il Giudice disponeva, ai fini del decidere, la rimessione della causa in istruttoria nominando all'uopo quale CTU l'Ing. Persona_1
All'esito della consulenza peritale, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta a decisione all'udienza del 22/09/2023.
2) La sentenza di primo grado.
Il Tribunale di Teramo, con sentenza n. 434-2024, pubblicata il 16.04.2024, così provvedeva:
“- in accoglimento dell'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla convenuta
, dichiara estinto per intervenuta prescrizione, ai sensi dell'art. 2946 Controparte_1
c.c., il credito relativo ai compensi riferibili all'attività professionale di progettazione avente ad oggetto i lotti n. 1, 2 e 6; - dichiara il diritto di a vedersi Parte_1 corrispondere, da parte di , i compensi per l'attività progettuale Controparte_1 relativa alla costruzione del residence turistico comparto “A” lotto n. 7 e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di della complessiva Controparte_1 Parte_1 somma di € 4,468.37, oltre accessori come per legge ed interessi, nella misura legale, dalla domanda al soddisfo;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
- pone a carico di entrambe le parti in solido le spese della c.t.u.”.
Nel ricorso introduttivo l'architetto riteneva come l'attività prestata per i lotti Pt_1 numero 1, 2, 6 e 7 fosse un'unica attività progettuale. Emetteva due parcelle professionali, la prima parcella riguardava i lotti numero 1, 2, 6 e non presentava una data se non quella di deposito della stessa presso l'Ordine degli Architetti per il parere di conformità; la seconda parcella avente data del 27 febbraio 2010 riguardava il lotto 7 e non aveva parere di opinamento dell'Ordine professionale.
La prima parcella riguardava una proprietà della committenza diversa dall'indicazione riportata nella documentazione progettuale riferibile al Lotto 7.
Le due parcelle rappresentavano momenti completamente diversi: la prima collocabile nel 2000; la seconda collocabile nel 2007.
Quanto all'unitarietà dell'attività progettuale, benché riferibile ad un complesso unico, riguardava due distinti conferimenti di incarico.
pag. 3/8 La proprietà e le committenze erano parzialmente distinte;
collocabili in due tempi notevolmente diversi;
inoltre, l'architetto, redigendo due parcelle diverse, le intendeva egli per primo come due attività distinte (prima parcella lotti 1, 2 e 6; seconda parcella lotto 7).
Sulla prima parcella, la prima richiesta di pagamento perveniva con lettera raccomandata in data 2 febbraio 2011, quindi oltre dieci anni dopo l'incarico, con conseguente prescrizione del relativo credito.
Quanto alla seconda parcella per il lotto 7, la stessa era inerente “progetto esecutivo” e permesso di costruire, in base al quale il Comune, poi, in data 21.09.2007, rilasciava il permesso.
I richiedenti allegavano alla domanda il progetto esecutivo.
La Cassazione sanciva che, in merito al rapporto di prestazione d'opera professionale,
l'avvenuto conferimento del relativo incarico poteva avvenire in qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà di avvalersi di tale attività. Ove il convenuto eccepiva la mancata instaurazione del rapporto, l'attore poteva fornire prova con ogni mezzo istruttorio, anche con presunzioni (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3016 del 10/02/2006; Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 1244 del 04/02/2000; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2345 del
01/03/1995).
Dal permesso di costruire e dall'allegato progetto esecutivo, poteva trarsi la conclusione che la , unitamente agli altri proponenti, avevano effettivamente conferito CP_1
l'incarico all'arch. per il lotto 7. Pt_1
In merito alla quantificazione del compenso, in mancanza dell'opinamento dell'Ordine professionale di appartenenza riguardo alla parcella per il lotto 7, veniva disposta C.t.u. per quantificarne l'importo.
La C.t.u. veniva ritenuta improntata a logicità e chiarezza, cui il giudice aderiva, così da riconoscere le competenze maturate dall'Arch. per il lotto n. 7 verso la convenuta Pt_1
, in complessivi € 4,468.37, somma alla quale la veniva CP_1 CP_1 condannata al pagamento in favore dell'attore.
Le spese di lite venivano integralmente compensate tra le parti.
3) L'Appello. Avverso la predetta sentenza di primo grado propone appello Pt_1
per i motivi di seguito indicati.
[...]
pag. 4/8 3.1) Col primo motivo di appello il ricorrente censura la sentenza del Tribunale di primo grado laddove, non riconoscendo l'unitarietà dell'attività progettuale realizzata dall'arch. accoglie l'eccezione preliminare di prescrizione estintiva per la parcella Pt_1 sui Lotti 1, 2 e 6.
Secondo l'appellante, le obbligazioni professionali assunte dal avevano natura Pt_1 unitaria.
Il con DEibera del Consiglio comunale n. 13 del 25.3.2000 Controparte_2 approvava gli elaborati progettuali nel progetto già precedentemente avviato con la
DEibera di Giunta n. 262 del 25.6.1998. Con DEibera C.C. n. 27 del 20.4.2000 venivano approvati i progetti definitivi e si richiamavano gli interventi di nuova edificazione.
L'attività progettuale riguardava anche la struttura recettizia (lotto 7) come confermato dai testi escussi all'udienza del 21.10.2015.
Anche se l'attività poteva suddividersi in due fasi, la fase progettuale perdurava sino alla richiesta del permesso di costruire n. 82/07 e la vicenda in questione si protraeva per diversi anni.
Le trattative intercorse coi privati culminavano nella convenzione stipulata in data
02.08.2007 – rep. n. 28655, racc. n. 6037 e nell'atto pubblico di cessione delle rispettive quote di proprietà.
L'attività preliminare di progettazione eseguita dall'Arch. era funzionale alla Pt_1 valutazione di fattibilità del programma di riqualificazione e, per tutte, nell'incarico unitario e generale della progettazione relativa al comparto “A”, così che la progettazione iniziale era funzionale ad ogni accordo. Ciò rendeva necessario un frazionamento dell'area.
In giurisprudenza, il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l'attività svolta (tra le varie, Sez. 2, Sentenza n.
13209 del 05/06/2006 Rv. 590289; Sez. 2, Sentenza n. 9221 del 03/08/1992 Rv.
478424; Sez. 2, Sentenza n. 3515 del 25/10/1969 Rv. 343669).
Tutte le attività professionali erano riconducibili ad un unico originario contratto d'opera (incarico), considerato globalmente ai fini della prescrizione.
Sul quantum l'appellante si rimette alle risultanze della Ctu espletata. pag. 5/8 3.2) Con il secondo motivo di gravame l'appellante impugna la decisione relativa alla compensazione totale delle spese di lite, in contrasto con la soccombenza solo parziale.
Conseguentemente si chiedeva la riforma della decisione anche in ordine al punto predetto.
3.3) Si costituiva parte appellata Nella chiedendo il rigetto dell'appello per CP_1 infondatezza ed inammissibilità con riferimento alle deduzioni per la prima volta sollevate in secondo grado.
In via subordinata si riproponevano le eccezioni già sollevate in primo grado.
Con vittoria di spese.
4) Motivi della decisione.
4.1) Col primo motivo di appello, il ricorrente eccepisce come erronea la ritenuta prescrizione della propria parcella sui lotti 1, 2 e 6, assumendo che le attività amministrative connesse a tali lotti si protraevano fino alla richiesta del permesso di costruire, presentata al competente il 14.09.2007, cui seguiva domanda di CP_3 pagamento con raccomandata del 02.02.2011 e introduzione del giudizio del
05.03.2014, con conseguente interruzione della prescrizione decennale.
Nulla viene contestato sull'an e sul quantum debeatur, riconosciuto in primo grado sulla seconda parcella riferita al lotto 7, né dall'appellante, né dall'appellato.
Questa Corte ritiene il motivo infondato.
Malgrado l'attività amministrativa richiamata da parte appellante abbia riguardato un unico complesso, tuttavia le parcelle in atti sulla cui base il ha agito per il Pt_1 pagamento del relativo compenso, sono riferibili a due diversi incarichi per diverse attività distinte nel contenuto, nei lotti di riferimento e nei tempi di riferimento, come da descrizione di parcella.
Giova osservare al riguardo che l'incarico conferito al professionista, che ne chieda il pagamento del compenso, non necessitando di forme particolare e nel caso di specie mancando di contratto scritto, deve essere provato dal professionista stesso a mezzo di presunzioni.
Nel caso di specie appare mancare la prova di un incarico unitario di tutta l'attività svolta, militando in senso contrario gli elementi in atti.
pag. 6/8 In particolare vi sono due parcelle, la prima delle quali, riferita ai lotti 1, 2 e 6 mancante di data, se non quella di opinamento dell'Ordine di riferimento, ma riferibile facilmente ad un'attività di progettazione di massima collocabile intorno al periodo del 2000.
La seconda, datata 27 febbraio 2010, fa riferimento al lotto 7 ed al progetto esecutivo, collocabile nel tempo nel 2007.
Le due parcelle fanno inoltre riferimento ad attività riferibile a proprietà committente parzialmente diversa tra quella del 2000 e quella del 2007.
Inoltre anche nella CTU svolta in primo grado, emerge come le attività svolte in relazione ai lotti 1,2 e 6 fanno riferimento a due edifici residenziali ed un edificio destinato ad albergo, mentre il lotto 7 fa riferimento ad un residence turistico.
Da tali elementi deve evincersi come si tratti di attività diverse, svolte in periodi di riferimento distanti nel tempo e con committenti in parte diversi, attività infatti oggetto di due diverse parcelle, elementi che, unitariamente considerati portano a dover ritenere che si sia trattato di attività oggetto di due diversi incarichi, il primo svolto nel 2000 ed il secondo nel 2007.
Non possono ritenersi sufficienti elementi considerati dall'appellante per ritenere essersi trattato di unico incarico ed unica attività conclusasi tutta nel 2007, non potendo considerarsi a tal fine unicamente l'iter amministrativo complessivo per unico complesso, ben potendo lo stesso essere oggetto di diversi incarichi a seconda degli edifici o proprietà o momenti di svolgimento delle attività di realizzazione;
né le prove testimoniali raccolte, che sul punto dell'esistenza di unico o doppio incarico non aggiungono alcunchè di specifico e circostanziato al quadro probatorio già esistente.
Pertanto deve confermarsi la decisione di primo grado che ha ritenuto prescritto il diritto al compenso per la prima parcella, riferita ad attività del 2000, con richiesta di pagamento solo in data 2 febbraio 2011.
4.2) Fondato invece risulta il secondo motivo di appello.
All'esito del giudizio di primo grado l'attore appariva parzialmente soccombente, avendo richiesto il pagamento per circa € 19.000,00 a fronte di due parcelle emesse ed essendo invece stato dichiarato prescritto il compenso di cui alla prima parcella e riconosciuto il compenso di cui alla seconda parcella, come rimodulato nel quantum dal
CTU in € 4.468,37, oltre accessori di legge. pag. 7/8 A fronte di tale parziale soccombenza non appare corretta la compensazione totale delle parti, dovendosi procedere, secondo i principi di cui all'artt. 91, 92 c.p.c. a disporre una compensazione parziale delle spese di lite di primo grado, nella misura di 2/3, stante la misura dell'accoglimento del quantum richiesto, con condanna per la restante parte della al pagamento in favore dell'attore, come da liquidazione indicata in Controparte_1 dispositivo, in parziale riforma della sentenza impugnata.
Ugualmente per le spese di secondo grado, stante la parziale soccombenza, deve disporsi la compensazione delle spese nella medesima misura, stante la soccombenza dei motivi di merito, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese di secondo grado della restante parte, secondo liquidazione indicata in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria non svolta in grado di appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
, contro la sentenza n. 434/2024, resa dal Tribunale di Teramo, pubblicata il
[...]
16.04.2024, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
• Accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanna al pagamento delle spese di primo Controparte_1 grado, già effettuata la compensazione di 2/3, liquidate in € 1.692,00, oltre Iva,
Cap e spese generali come per legge;
• Condanna l'appellato al pagamento delle spese di secondo grado, in favore di
, già effettuata la compensazione di 2/3, liquidate in € 1.629,00 Parte_1 oltre Iva, Cap e spese generali come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio tenuta in data 03 ottobre 2025 su relazione della
Dott.ssa AR DE BO.
La Presidente estensore
AR DE BO
pag. 8/8