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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 21/10/2025, n. 944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 944 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 3987/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pisa Sezione Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Iolanda Golia ha pronunciato la seguente SENTENZA do is 8 promossa da: (c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avvocato Simone De Parte_1 C.F._1
Opponente appresentata e Controparte_1
Opposto onchè
contro
QUALE MANDATARIA, Controparte_2 Controparte_3
i , nella sua qualità di gestore e o di Investimento Alternativo denominato “Ares 1”, e per essa, quale mandataria, la CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Ludini
[...]
Opposto-Interventore ex art. 111 cpc
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale del 9.9.2025 Concisa esposizione delle r di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato pposizione ex art. 650 cpc Parte_2 ingiuntivo 1816/2017 con le ingiungeva in solido con Controparte_1
e nella sua qualità di fideiussore i € 649.935,00 oltre interessi Parte_3 Parte_4 spese processuali come liquidate del decreto ingiuntivo n. 1816/2017 (R.G. nr. 4507/2017) emesso dal Tribunale di Pisa il 2.11.2017, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., in relazione a quanto esposto e dedotto nel presente atto. In via principale e nel merito, accertare e dichiarare ammissibile nte opposizione e per l'effetto revocare o dichiarare nullo e comunque privo di effetti nei confronti della Sig.ra il D.I. n. 1816/2017 (R.G. nr. 4507/2017) emesso dal Tribunale di Pisa il 2.11.2017,
Parte_2 previa declar enza della pretesa creditoria azionata nte e conseguentemente ingiunta e/o di nullità della fideiussione di € 1.200.00,00= rilasciata dalla Sig.ra in relazione a quanto esposto e dedotto
Parte_2 nel presente atto. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il 7 (R.G. nr. 4507/2017) emesso dal il 2.11.2017 non venisse revocato o dichiarato nullo e neppure privo di effetti nei confronti della Sig.ra comunque accertare e dichiarare l'infondatezza, nel merito, della pretesa creditoria azionata dalla Banca
Parte_2 ideiussione di € 1.200.00,00= rilasciata dall'esponente e conseguentemente che nulla è dovuto dalla Sig.ra in relazione a qu ott
Parte_2 dichiarare l uta dalla Sig.ra a
Parte_2 Controparte_4 all'esito dell'istruttoria e della ricostruzione dei re relazione a quanto esposto e dedotto nel presente atto. In via istruttoria, ammettere perizia estimativa al fine di determinare il pagina 1 di 4 valore dell'unico bene di proprietà della Sig.ra (l'immobile sito a PI in Via del Vecchio Casale n. 13) Parte_2 nel momento in cui, il 30.12.2014, la fideiussi 00,00=, oggetto di causa, venne rilasciata dall'esponente alla Banca, in relazione a quanto esposto e dedotto nel presente atto. Con riserva di meglio articolare le deduzioni istruttorie formulate nonché avanzare ulteriori istanze istruttorie e depositare documenti nei termini di cui all'art. 183, 6° co. c.p.c. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rim 00% spese generali, IVA e CPA come per legge>>. A sostegno della dispiegata opposizione allegava la tardività della notifica del decreto Parte_2 ingiuntivo per essere intervenuta oltre il t a giorni dalla pronuncia prescritto dal cpc;
l'incompetenza territoriale del Giudice adito in sede monitoria dal momento che, essendo Pt_2 residente a [...] (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte opponente), il Tri Roma e non il Tribunale di Pisa sarebbe stato competente ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, peraltro in via esclusiva stante la qualifica di consumatore;
l'assenza di prova da parte della Banca del credito azionato;
l'indeterminatezza del quantum debeatur; l'insussistenza del credito azionato e la violazione della clausole contrattuali per violazione dell'art. 1283 cc e della l. 108/1996; nullità della fideiussione;
illegittimità della clausole n. 3, 9 e 7 del relativo contratto per violazione della normativa sulla libera concorrenza;
estinzione della fideiussione per decorrenza del termine decadenziale di sei mesi di cui all'art. 1957 cc;
vessatorietà della clausola n. 7 del contratto di fideiussione;
violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte della banca. Con comparsa del 6.2.2019 si costituiva la Banca opposta che contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito chiedeva “IN VIA PRELIMINARE: accertata l'insussistenza dei presupposti di legge ex art. 650 c.p.c. e la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo ad oggi definitivamente esecutivo, per l'effetto dichiarare tardiva e/o comunque inammissibile e/o improcedibile l'opposizione attorea;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: rigettare integralmente l'opposizione proposta e le domande e le eccezioni tutte con la stessa formulate, poiché infon fatto ed in diritto per le ragioni descritte in premessa, e di cui alle conclusioni dell'atto di citazione notificato alla in data 24.09.2018 ed CP_1 allegato al presente atto (doc. 13), in tutti i loro punti in via preliminare, in via principale e ito, in via subordinata ed in via subordinata graduata, ivi comprese l'eccezione di tardività della notifica del decreto ingiuntivo e l'eccezione di incompetenza territoriale e per l'effetto confermare il decret ntivo opposto n. 1816/2017, R.G. 4507/2017 Tribunale di Pisa condannando l'opponente a pagare in favore della quanto in esso stabilito per capitale oltre interessi e spese dal CP_1
27.09.2017 sino all'effettivo saldo. IN VIA SUBOR TA: in denegata ipotesi di accoglimento anche par e avversarie, accertata l'esistenza del diritto di credito della Banca e della fidejussione prestata dalla sig.ra Pt_2
o formulata e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento in fa
[...] di quanto all'esito sarà emerso nel corso della espletanda istruttoria e ritenuto Controparte_1 pensi difensivi del presente giudizio”. Tali essendo le domande delle parti, il presente giudizio è suscettibile di essere definito in ragione dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'opposta per tardività dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1816/2017. Infatti, è documentato, oltre che incontestato tra le parti, che la provvedeva ad effettuare una prima CP_1 notifica del decreto ingiuntivo il 9-23/11/2017 a PI e succe ente, precisamente il 20-27/7/2018, notificava il decreto ingiuntivo esecutivo unitamente all'atto di precetto. Orbene, il decreto ingiuntivo risulta emesso in data 2.11.2017 in favore della che nel prescritto CP_1 termine di quaranta giorni provv rne la notifica presso PI (FR el Vecchio Casale, 13 nel luogo indicato dalla stessa nel contratto di fideiussione. Parte_2
L'odierna opponente ha invero 'indicazione del predetto indirizzo alla clausola n 14 del contratto di fideiussione potesse assurgere ad elezione di domicilio, con la conseguenza che la prima e valida notifica dovesse ritenersi soltanto quella effettuata a Roma in data 20-27/7/2018, luogo di effettiva residenza dell'opponente dal 18.10.2017, ma ormai tardiva perchè effettuata dalla creditrice oltre il termine di cui all'art. 644 cpc. Orbene il contratto di fideiussione alla clausola in esame testualmente prevedeva “Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica è effettuata dalla Banca al fideiussore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto di costituzione del rapporto o fatto successivamente per iscritto” e successivamente riportava quale indirizzo Via del Vecchio Casale, 13, PI . pagina 2 di 4 Ebbene, il tenore testuale della clausola de qua e la successiva specificazione dell'indirizzo nello stesso atto di costituzione del rapporto- com alla medesima clausola 14- sembra inequivocabile nel senso di esprimere la volontà di di eleggere il proprio domicilio all'indirizzo indicato Parte_2 nell'atto indicato, indipendentemen iva residenza anagrafica. Neppure appare suscettibile di accoglimento l'eccezione dell'opponente secondo cui quand'anche l'elezione di domicilio fosse stata fatta (ma così non è, come già detto), l'articolo 14 citato non risulta approvato specificamente per iscritto dalla garante, secondo quanto previsto dagli articoli 1341 e 1342 c.c., e quindi la clausola ivi contenuta, in quanto vessatoria, è da ritenersi inefficace e co on opponibile alla parte opponente. Peraltro, tale clausola, quand'anche fossa stata sottoscritta due volte dalla Sig.ra sarebbe comunque nulla, ai sensi del Codice del Consumo, stante la qualifica Pt_2 di consumatore in capo alla opponente. Infatti, pur volendo qualificarsi come consumatore l'odierna opponente, non può non prendersi in considerazione la circostanza per cui l'indirizzo eletto a domicilio non risulta imposto o predisposto unilateralmente dall'istituto bancario ma scelto liberamente dallo stes ssore in un campo del contratto lasciato vuoto e riempito a penna dietro indicazione della stessa Pt_2
Potrebbe, infatti, disquisirsi di vessatorietà con conseguente sindacato ativa clausola solo nella diversa ipotesi di predisposizione unilaterale dell'indirizzo, profilandosi effettivamente uno squilibro in favore della banca. Tanto non si è verificato nel caso di specie con la conseguenza che deve ritenersi validamente la notifica del decreto ingiuntivo opposto presso PI, quale domicilio eletto dalla stessa e Pt_2 successivamente non modificato per iscritto, con conseguente tardività della dispiegata oppo e deve pertanto dichiararsi inammissibile. Ogni altra domanda ed eccezione viene dunque assorbita dalla pronunzia di inammissibilità con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1816/2017 emesso in data 07.11.2017 dal Tribunale di Pisa R.G. 4507/2017. Stante la successione ai sensi dell'art. 111 cpc di non in proprio ma nella sua Controparte_2 qualità di gestore e così in nome e per conto del F , senza estromissione della parte originaria, la sentenza viene pronunciata con efficacia nei confronti di entrambe (Cass. 18483/2006). Si ricordi, infatti, che la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cfr. Cass. n. 22424 del 2009; 8052 del 2003); evenienze nella specie non verificatesi. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
PQM
DICHIARAinammissibile l'opposizione; CONFERMA per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 1816/2017 del Tribunale di Pisa R.G. 4507/2017; CONDANNA l'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in 3824,00 euro oltre 15%rimb. Forf. IVA e CPa come per legge.
Pisa, 21.10.2025 IL GIUDICE IOLANDA GOLIA
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Pisa Sezione Unica CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Iolanda Golia ha pronunciato la seguente SENTENZA do is 8 promossa da: (c.f. ) rappresentata e difesa dall'Avvocato Simone De Parte_1 C.F._1
Opponente appresentata e Controparte_1
Opposto onchè
contro
QUALE MANDATARIA, Controparte_2 Controparte_3
i , nella sua qualità di gestore e o di Investimento Alternativo denominato “Ares 1”, e per essa, quale mandataria, la CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Elio Ludini
[...]
Opposto-Interventore ex art. 111 cpc
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale del 9.9.2025 Concisa esposizione delle r di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato pposizione ex art. 650 cpc Parte_2 ingiuntivo 1816/2017 con le ingiungeva in solido con Controparte_1
e nella sua qualità di fideiussore i € 649.935,00 oltre interessi Parte_3 Parte_4 spese processuali come liquidate del decreto ingiuntivo n. 1816/2017 (R.G. nr. 4507/2017) emesso dal Tribunale di Pisa il 2.11.2017, ai sensi dell'art. 649 c.p.c., in relazione a quanto esposto e dedotto nel presente atto. In via principale e nel merito, accertare e dichiarare ammissibile nte opposizione e per l'effetto revocare o dichiarare nullo e comunque privo di effetti nei confronti della Sig.ra il D.I. n. 1816/2017 (R.G. nr. 4507/2017) emesso dal Tribunale di Pisa il 2.11.2017,
Parte_2 previa declar enza della pretesa creditoria azionata nte e conseguentemente ingiunta e/o di nullità della fideiussione di € 1.200.00,00= rilasciata dalla Sig.ra in relazione a quanto esposto e dedotto
Parte_2 nel presente atto. In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il 7 (R.G. nr. 4507/2017) emesso dal il 2.11.2017 non venisse revocato o dichiarato nullo e neppure privo di effetti nei confronti della Sig.ra comunque accertare e dichiarare l'infondatezza, nel merito, della pretesa creditoria azionata dalla Banca
Parte_2 ideiussione di € 1.200.00,00= rilasciata dall'esponente e conseguentemente che nulla è dovuto dalla Sig.ra in relazione a qu ott
Parte_2 dichiarare l uta dalla Sig.ra a
Parte_2 Controparte_4 all'esito dell'istruttoria e della ricostruzione dei re relazione a quanto esposto e dedotto nel presente atto. In via istruttoria, ammettere perizia estimativa al fine di determinare il pagina 1 di 4 valore dell'unico bene di proprietà della Sig.ra (l'immobile sito a PI in Via del Vecchio Casale n. 13) Parte_2 nel momento in cui, il 30.12.2014, la fideiussi 00,00=, oggetto di causa, venne rilasciata dall'esponente alla Banca, in relazione a quanto esposto e dedotto nel presente atto. Con riserva di meglio articolare le deduzioni istruttorie formulate nonché avanzare ulteriori istanze istruttorie e depositare documenti nei termini di cui all'art. 183, 6° co. c.p.c. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi oltre rim 00% spese generali, IVA e CPA come per legge>>. A sostegno della dispiegata opposizione allegava la tardività della notifica del decreto Parte_2 ingiuntivo per essere intervenuta oltre il t a giorni dalla pronuncia prescritto dal cpc;
l'incompetenza territoriale del Giudice adito in sede monitoria dal momento che, essendo Pt_2 residente a [...] (cfr. doc. 2 del fascicolo di parte opponente), il Tri Roma e non il Tribunale di Pisa sarebbe stato competente ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, peraltro in via esclusiva stante la qualifica di consumatore;
l'assenza di prova da parte della Banca del credito azionato;
l'indeterminatezza del quantum debeatur; l'insussistenza del credito azionato e la violazione della clausole contrattuali per violazione dell'art. 1283 cc e della l. 108/1996; nullità della fideiussione;
illegittimità della clausole n. 3, 9 e 7 del relativo contratto per violazione della normativa sulla libera concorrenza;
estinzione della fideiussione per decorrenza del termine decadenziale di sei mesi di cui all'art. 1957 cc;
vessatorietà della clausola n. 7 del contratto di fideiussione;
violazione dei principi di buona fede e correttezza da parte della banca. Con comparsa del 6.2.2019 si costituiva la Banca opposta che contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito chiedeva “IN VIA PRELIMINARE: accertata l'insussistenza dei presupposti di legge ex art. 650 c.p.c. e la regolarità della notifica del decreto ingiuntivo ad oggi definitivamente esecutivo, per l'effetto dichiarare tardiva e/o comunque inammissibile e/o improcedibile l'opposizione attorea;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO: rigettare integralmente l'opposizione proposta e le domande e le eccezioni tutte con la stessa formulate, poiché infon fatto ed in diritto per le ragioni descritte in premessa, e di cui alle conclusioni dell'atto di citazione notificato alla in data 24.09.2018 ed CP_1 allegato al presente atto (doc. 13), in tutti i loro punti in via preliminare, in via principale e ito, in via subordinata ed in via subordinata graduata, ivi comprese l'eccezione di tardività della notifica del decreto ingiuntivo e l'eccezione di incompetenza territoriale e per l'effetto confermare il decret ntivo opposto n. 1816/2017, R.G. 4507/2017 Tribunale di Pisa condannando l'opponente a pagare in favore della quanto in esso stabilito per capitale oltre interessi e spese dal CP_1
27.09.2017 sino all'effettivo saldo. IN VIA SUBOR TA: in denegata ipotesi di accoglimento anche par e avversarie, accertata l'esistenza del diritto di credito della Banca e della fidejussione prestata dalla sig.ra Pt_2
o formulata e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento in fa
[...] di quanto all'esito sarà emerso nel corso della espletanda istruttoria e ritenuto Controparte_1 pensi difensivi del presente giudizio”. Tali essendo le domande delle parti, il presente giudizio è suscettibile di essere definito in ragione dell'eccezione di inammissibilità sollevata dall'opposta per tardività dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1816/2017. Infatti, è documentato, oltre che incontestato tra le parti, che la provvedeva ad effettuare una prima CP_1 notifica del decreto ingiuntivo il 9-23/11/2017 a PI e succe ente, precisamente il 20-27/7/2018, notificava il decreto ingiuntivo esecutivo unitamente all'atto di precetto. Orbene, il decreto ingiuntivo risulta emesso in data 2.11.2017 in favore della che nel prescritto CP_1 termine di quaranta giorni provv rne la notifica presso PI (FR el Vecchio Casale, 13 nel luogo indicato dalla stessa nel contratto di fideiussione. Parte_2
L'odierna opponente ha invero 'indicazione del predetto indirizzo alla clausola n 14 del contratto di fideiussione potesse assurgere ad elezione di domicilio, con la conseguenza che la prima e valida notifica dovesse ritenersi soltanto quella effettuata a Roma in data 20-27/7/2018, luogo di effettiva residenza dell'opponente dal 18.10.2017, ma ormai tardiva perchè effettuata dalla creditrice oltre il termine di cui all'art. 644 cpc. Orbene il contratto di fideiussione alla clausola in esame testualmente prevedeva “Qualsiasi dichiarazione, comunicazione, notifica è effettuata dalla Banca al fideiussore con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato all'atto di costituzione del rapporto o fatto successivamente per iscritto” e successivamente riportava quale indirizzo Via del Vecchio Casale, 13, PI . pagina 2 di 4 Ebbene, il tenore testuale della clausola de qua e la successiva specificazione dell'indirizzo nello stesso atto di costituzione del rapporto- com alla medesima clausola 14- sembra inequivocabile nel senso di esprimere la volontà di di eleggere il proprio domicilio all'indirizzo indicato Parte_2 nell'atto indicato, indipendentemen iva residenza anagrafica. Neppure appare suscettibile di accoglimento l'eccezione dell'opponente secondo cui quand'anche l'elezione di domicilio fosse stata fatta (ma così non è, come già detto), l'articolo 14 citato non risulta approvato specificamente per iscritto dalla garante, secondo quanto previsto dagli articoli 1341 e 1342 c.c., e quindi la clausola ivi contenuta, in quanto vessatoria, è da ritenersi inefficace e co on opponibile alla parte opponente. Peraltro, tale clausola, quand'anche fossa stata sottoscritta due volte dalla Sig.ra sarebbe comunque nulla, ai sensi del Codice del Consumo, stante la qualifica Pt_2 di consumatore in capo alla opponente. Infatti, pur volendo qualificarsi come consumatore l'odierna opponente, non può non prendersi in considerazione la circostanza per cui l'indirizzo eletto a domicilio non risulta imposto o predisposto unilateralmente dall'istituto bancario ma scelto liberamente dallo stes ssore in un campo del contratto lasciato vuoto e riempito a penna dietro indicazione della stessa Pt_2
Potrebbe, infatti, disquisirsi di vessatorietà con conseguente sindacato ativa clausola solo nella diversa ipotesi di predisposizione unilaterale dell'indirizzo, profilandosi effettivamente uno squilibro in favore della banca. Tanto non si è verificato nel caso di specie con la conseguenza che deve ritenersi validamente la notifica del decreto ingiuntivo opposto presso PI, quale domicilio eletto dalla stessa e Pt_2 successivamente non modificato per iscritto, con conseguente tardività della dispiegata oppo e deve pertanto dichiararsi inammissibile. Ogni altra domanda ed eccezione viene dunque assorbita dalla pronunzia di inammissibilità con conseguente conferma del decreto ingiuntivo n. 1816/2017 emesso in data 07.11.2017 dal Tribunale di Pisa R.G. 4507/2017. Stante la successione ai sensi dell'art. 111 cpc di non in proprio ma nella sua Controparte_2 qualità di gestore e così in nome e per conto del F , senza estromissione della parte originaria, la sentenza viene pronunciata con efficacia nei confronti di entrambe (Cass. 18483/2006). Si ricordi, infatti, che la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 cod. proc. civ., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (Cfr. Cass. n. 22424 del 2009; 8052 del 2003); evenienze nella specie non verificatesi. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
PQM
DICHIARAinammissibile l'opposizione; CONFERMA per l'effetto il decreto ingiuntivo n. 1816/2017 del Tribunale di Pisa R.G. 4507/2017; CONDANNA l'opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite che si liquidano in 3824,00 euro oltre 15%rimb. Forf. IVA e CPa come per legge.
Pisa, 21.10.2025 IL GIUDICE IOLANDA GOLIA
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