TRIB
Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 21/11/2025, n. 2306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2306 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Onorario, dr.ssa Caterina Genzano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n.ro 784/2022 R.G. con oggetto opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
(C.F.: nato a [...] il [...] ed ivi residente Parte_1 C.F._1 in C.da Serralta, 28, elettivamente domiciliato in Baragiano (PZ) alla Via Appia, 289 presso l'Avv.
OS AR, che lo rappresenta e difende come in atti
ATTORE- OPPONENTE
E in persona del l.r.p.t. (C.F./P.IVA ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Venezia Mestre (VE), Via Terraglio n. 63, e per essa elettivamente Controparte_2 domiciliata in Potenza alla Via Pretoria 12 presso l'Avv. Marco Pesenti, che la rappresenta e difende come in atti; CONVENUTA-OPPOSTA
Conclusioni come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 14.03.2022 proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 66/2022 emesso dall'intestato Tribunale il 25.01.2022 e notificato il 10.02.2022 (RGN 111/2022) con il quale gli veniva ingiunto di pagare, in favore della la somma di €. 7.287,66, oltre interessi legali nonché spese e Controparte_1 compensi del procedimento monitorio.
A sostegno dell'opposizione l'opponente eccepiva:
1. L'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
2. Il difetto di legittimazione attiva dell'istante per omessa allegazione della documentazione idonea a provare l'appartenenza al Gruppo Banca IFIS
e l'asserito conferimento del ramo d'azienda.
3. La genericità e incompletezza dell'atto di cessione pro soluto intercorso tra Compass S.p.A. e Banca Ifis S.p.A.
4. La capitalizzazione degli interessi applicati, come tali ex lege illegittimi. Concludeva, in via preliminare per la dichiarazione di improcedibilità per mancato espletamento della procedura di mediazione, nel merito per la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed inefficacia dello stesso. Con vittoria delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.09.2022 si costituiva in giudizio
[...] in persona del l.r.p.t. contestando ed eccependo l'infondatezza dell'avversa Controparte_1 opposizione e producendo corposa documentazione relativa alla fondatezza del credito vantato e dell'intervenuta cessione del credito, evidenziando la propria legittimazione attiva nella presente causa. Concludeva, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecuzione e, nel merito per il rigetto di ogni domanda avversa e contestuale conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Instauratosi il giudizio, con ordinanza del 31.08.2023, il Giudice designato dichiarava tardivo e pertanto inammissibile il disconoscimento del contratto di finanziamento operato dall'opponente solo in sede di prima udienza. All'esito dell'udienza del 28.09.2022 concedeva termine di quindici giorni alla società opposta per introdurre il procedimento di mediazione che si concludeva con esito negativo. Concessi i termini ex art. 183 VI c. cpc, ritenuta rilevante la nomina di CTU, con provvedimento del 31.01.2024 nominava quale ausiliario la dr.ssa a cui Persona_1 conferiva i seguenti quesiti:
1. Ricalcoli l'esatto ammontare eventualmente dovuto per capitale e interessi;
2. Ricalcoli il tasso applicato sugli interessi moratori;
3. Escluda l'insorgenza dell'anatocismo;
4. Escluda una capitalizzazione degli interessi applicati.
Il C.T.U. depositava la relazione definitiva in data 08.07.2024, concludendo che: - il piano di rimborso del prestito elaborato dalla finanziaria è inficiato da anatocismo poiché elaborato con applicazione del regime finanziario composto;
- il debito residuo del Sig. , Parte_1 quantificato alla data del 30.12.2021, ammonta ad euro 5.430,28, facendo applicazione del regime finanziario semplice nel calcolo della rata e della quota interessi.
Fissata udienza di precisazione delle conclusioni, dopo diversi rinvii, all'udienza del 9.05.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente si dà atto che nel corso del giudizio è stato esperito il tentativo di mediazione, con esito negativo, con conseguente procedibilità della domanda.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore opposto assume la posizione sostanziale di attore e deve provare l'esistenza del credito, mentre il debitore opponente conserva l'onere di provare i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del diritto azionato.
L'eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata da parte opponente risulta infondata.
La documentazione prodotta in sede monitoria e nel corso del giudizio dimostra chiaramente la catena traslativa del credito: dalla originaria Compass Banca S.p.A. a Banca Ifis S.p.A. mediante cessione pro soluto, e successivamente a mediante conferimento del ramo Controparte_1 d'azienda relativo all'attività di acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione del cedente notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio costituisce elemento documentale rilevante ai fini della prova della legittimazione attiva nelle cessioni del credito. Nel caso di specie, la comunicazione di avvenuta cessione del credito è stata regolarmente notificata all'opponente e risulta agli atti la ricevuta di ritorno attestante l'avvenuta notificazione.
La questione centrale del presente giudizio attiene alla valutazione della legittimità del piano di ammortamento “alla francese” utilizzato nel contratto di finanziamento e alle conseguenze giuridiche derivanti dall'eventuale applicazione di un regime di capitalizzazione composta non espressamente pattuito. Sul punto, occorre richiamare i principi di diritto stabiliti dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con sentenza n. 15130 del 29 maggio 2024, che hanno affrontato la questione dell'ammortamento alla francese nei mutui bancari a tasso fisso standardizzati tradizionali. Tuttavia,
è necessario precisare che la pronuncia delle Sezioni Unite, pur confermando la legittimità del piano di ammortamento alla francese nei mutui standardizzati, non ha escluso in via generale la possibilità che possano configurarsi vizi contrattuali in presenza di specifiche "patologie" del rapporto contrattuale. Nel caso di specie, emergono elementi che differenziano la fattispecie da quella esaminata dalle Sezioni Unite e che meritano specifica valutazione. Il contratto oggetto del presente giudizio presenta caratteristiche che lo distinguono dai mutui bancari standardizzati esaminati dalle
Sezioni Unite: a) Si tratta di un contratto di finanziamento personale e non di un mutuo ipotecario;
b) Il contratto non contiene alcuna espressa indicazione del regime di capitalizzazione utilizzato;
c)
La documentazione contrattuale non esplicita chiaramente che il piano di ammortamento sia costruito secondo il regime composto;
d) Il tasso effettivamente applicato risulta superiore a quello nominalmente indicato per effetto dell'applicazione del regime composto non pattuito. Come già evidenziato da recente giurisprudenza di merito: “Il regime finanziario incide pertanto sul monte interessi e, quindi, sulla determinatezza e/o determinabilità del tasso di interesse. L'importanza del regime finanziario, inteso quale criterio di calcolo degli interessi, trova conferma nel costante orientamento della Giurisprudenza di Legittimità".
L'art. 117 co. 4 del TUB stabilisce che “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
Nel caso di specie, la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta comporta una violazione degli obblighi di trasparenza, in quanto il mutuatario non è stato posto in condizione di conoscere l'effettivo costo del finanziamento. Come chiarito dalla giurisprudenza più attenta, la differenza tra regime semplice e composto non è meramente tecnica, ma incide sostanzialmente sul costo complessivo del finanziamento. In particolare, recente giurisprudenza ha precisato e ribadito che “l'accettazione del piano di ammortamento da parte del mutuatario ricomprende l'accettazione delle sottostanti modalità matematico-finanziarie di costruzione dello stesso”, ma tale principio presuppone che il mutuatario sia effettivamente a conoscenza di tali modalità. La consulenza tecnica d'ufficio ha accertato che: - Il piano di ammortamento è stato costruito utilizzando il regime di capitalizzazione composta;
- Tale regime non era espressamente indicato nel contratto;
-
L'applicazione del regime semplice comporterebbe un debito residuo significativamente inferiore (€
5.430,28 anziché € 7.287,66). Tali risultanze evidenziano che l'applicazione del regime composto, non espressamente pattuito, ha comportato un maggior costo del finanziamento non trasparente per il mutuatario. La violazione degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 117 comma 4 TUB comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 della medesima norma, che stabilisce l'applicazione del tasso sostitutivo. Come evidenziato dalla giurisprudenza di merito più recente, quando il contratto non indica chiaramente il regime di capitalizzazione utilizzato, determinando un costo occulto del finanziamento, trova applicazione il regime sostitutivo che, nel caso di specie, corrisponde al regime di capitalizzazione semplice. A riguardo, la stessa giurisprudenza di merito ha chiarito che “non sussiste indeterminatezza delle condizioni contrattuali quando il contratto di mutuo e la documentazione allegata indicano chiaramente il capitale mutuato, la durata del prestito, il tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), la periodicità e la composizione delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi”. Nel caso di specie, tuttavia, manca proprio l'indicazione del regime di capitalizzazione, elemento che incide sostanzialmente sulla determinazione del costo effettivo del finanziamento.
Alla luce delle considerazioni che precedono e delle conclusioni riportate dal CTU, che si condividono, l'opposizione proposta deve essere parzialmente accolta.
Pur riconoscendo la validità dei principi affermati dalle Sezioni Unite della Cassazione in tema di ammortamento alla francese, nel caso di specie ricorrono specifiche circostanze che configurano una violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale. La mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta nel contratto di finanziamento personale ha comportato un costo occulto del finanziamento, in violazione dell'art. 117 comma 4 TUB. Conseguentemente, trova applicazione il regime sostitutivo previsto dal comma 7 della medesima norma, con rideterminazione del debito secondo i criteri del regime di capitalizzazione semplice, come accertato dalla consulenza tecnica d'ufficio. Il credito azionato da parte opposta deve pertanto essere rideterminato in € 5.430,28, come risultante dall'applicazione del regime sostitutivo.
Per quanto esposto, in accoglimento parziale dell'opposizione, il decreto ingiuntivo opposto va revocato. La somma dovuta dall'opponente alla società opposta è determinata in Parte_1 euro 5.430,28 oltre interessi dalla domanda al soddisfo. La peculiarità delle questioni trattate e la soccombenza reciproca, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.
Le spese di CTU liquidate con separato decreto sono poste a carico delle parti, in egual misura e in solido tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, Sezione Civile, nella composizione di cui all'epigrafe, definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e per l'effetto: Parte_1
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 66/2022 emesso dal Tribunale di Potenza in data 25.01.2022 e notificato il 10.02.2022 (RGN 111/2022);
- Determina l'importo dovuto dall'opponente in favore della società opposta in euro 5.430,28, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo e per l'effetto:
-Condanna l'opponente al pagamento, in favore di Parte_1 Controparte_1 in persona del l.r.p.t. e, per essa della somma di € 5.430,28, oltre Controparte_2 interessi legali dalla data della domanda al soddisfo;
-Compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
- Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, poste a carico di entrambe le parti in egual misura e in solido tra loro.
Così deciso in Potenza, il 20.11.2025
IL G.O.P.
Dr.ssa Caterina Genzano