Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di ConSIlio e composto dai SIg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 15980/2023 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso per mandato in atti dall'Avv. RIGANO FRANCESCO PAOLO;
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa CP_1 per mandato in atti dagli Avv.ti LOMBARDO SERENA e LICATA VALERIA;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 17.01.2025, celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il ricorso introduttivo - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio a Palermo in data 30.07.2010 con - CP_1 unione coniugale dalla quale sono nati i figli , il 03/05/2015, e , Per_1 Per_2
- la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, regolare l'affidamento condiviso dei figli minori,
- ridurre l'assegno di mantenimento dei figli rispetto a quanto stabilito in sede di separazione,
- condannare al pagamento dell'imposta TARI relativo CP_1 all'appartamento di Via Uditore n. 36 e delle bollette GAS non pagate,
- regolare i rapporti dei minori con i nonni.
2. , costituitasi in giudizio con memoria depositata in data CP_1
8.05.2024, ha aderito alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed ha chiesto che i figli minori restassero affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la propria abitazione, che venisse regolamentato il diritto di visita del padre confermando quanto già concordato dalle parti nell'accordo di separazione, con l'obbligo a carico di di corrispondere, a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento dei figli minori, la somma di € 850,00 (€
425,00 per figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie.
3. Dopo l'ordinanza emessa dal Giudice Delegato ai sensi dell'art. 473 bis.
22 c.p.c. il 27.06.2024, con le note depositate il 24.10.2024 le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio, ed, a seguito di ciò, il Giudice Delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far tempo dalla data dell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita del 15.03.2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione. I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'“ACCORDO DI TRASFORMAZIONE
DEL PROCEDIMENTO DA CONTENZIOSO A CONGIUNTO”, sottoscritto il
23.10.2024, che di seguito integralmente si riportano:
“1) I figli minori della coppia, e , resteranno affidati Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori secondo il regime dell'affidamento condiviso, con domicilio prevalente, anche ai fini anagrafici, presso l'abitazione materna;
2) Quanto al regime di visita, le parti osserverebbero il seguente calendario:
I SETTIMANA Il martedì e il giovedì il SI. preleverà i figli presso Pt_1
l'abitazione materna alle ore 19,00, al termine della propria attività lavorativa, salvo diverso accordo con la SI.ra , tenendoli con sé fino all'indomani CP_1 mattina, con pernottamento presso il domicilio paterno e onere in capo al SI. di accompagnarli a scuola l'indomani. Pt_1
II SETTIMANA Il martedì il SI. preleverà i figli presso l'abitazione Pt_1 materna alle ore 19,00, al termine della propria attività lavorativa, salvo diverso accordo con la SI.ra , tenendoli con sé fino all'indomani mattina, CP_1 con pernottamento presso il domicilio paterno e onere in capo al SI. di Pt_1 accompagnarli a scuola l'indomani. Il SI. inoltre, potrà prelevare i figli Pt_1 il venerdì alle ore 19,00 tenendoli con sé fino al lunedì mattina, con pernottamento nelle notti intermedie e onere in capo al padre di accompagnare i figli a scuola. Il SI. ha facoltà di prelevare i figli, nei suoi giorni di Pt_1 propria spettanza, anche prima dell'orario indicato, previo accordo con la madre.
PERIODO ESTIVO I minori, salvo diverso accordo tra le parti, trascorreranno
15 giorni consecutivi con ciascun genitore nel mese di agosto, con sospensione del regime di visita ordinario, da concordarsi entro il 30 giugno di ogni anno;
in mancanza di accordo i periodi di vacanza che i minori trascorreranno con i genitori, ad anni alterni, saranno: dall'01 al 16 agosto ore 10,00 e dal 16 agosto all'1 settembre ore 10,00; a partire dall'anno 2025 i minori trascorreranno con la madre il periodo dall'01 al 16 agosto e con il padre quello dal 16 agosto all'01settembre. Per il restante periodo estivo, le parti continueranno ad applicare il calendario invernale sopra indicato, con prelievo dei figli, da parte del SI. alle ore 19,00, presso la loro residenza, salvo Pt_1 che il SI. non abbia la possibilità, perché libero dal lavoro, di prelevare Pt_1
i figli anticipatamente, previo accordo con la SI.ra . 3 Nei periodi di CP_1 esclusivo accudimento, entrambi i genitori si impegnano a fornire indicazioni sui luoghi di dimora in caso di permanenza fuori dal Comune di residenza e un recapito ove potere sempre rintracciare i figli.
FESTIVITA' NATALIZIE E DI FINE ANNO I minori trascorreranno, ad anni alterni il 24 dicembre, con l'uno o l'altro genitore (per l'anno 2024 i minori trascorreranno tale festività con la madre); i minori trascorreranno, ad anni alterni, con un genitore il periodo dal 25 dicembre ore 10,00 al 30 dicembre ore
19,00 (per l'anno 2024 con il padre) e con l'altro il periodo dal 30 dicembre ore
19,00 al 06 gennaio ore 10,00 (per l'anno 2024 con la madre). Il giorno dell'Epifania, dalle ore 10,00 alle ore 21,00, verrà trascorso, ad anni alterni, con l'uno o l'altro genitore (a partire dall'anno 2025 con il padre).
FESTIVITA' PASQUALI E ULTERIORI FESTIVITA' CIVILI E RELIGIOSE I minori trascorreranno, ad anni alterni, ora con l'uno, ora con l'altro genitore la
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Per l'anno 2025 i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il Lunedì dell'Angelo. I minori trascorreranno le ulteriori festività civili e religiose secondo il calendario ordinario, salvo diverso accordo.
RICORRENZE PARTICOLARI E COMPLEANNI In occasione di tutte le ricorrenze importanti per i figli (compleanni, prime comunioni, recite, ecc.) i genitori cureranno di essere contemporaneamente presenti agli eventi. Nel giorno del rispettivo compleanno, ciascun genitore avrà facoltà di trascorrere l'intera giornata con i figli, a prescindere dall'ordinario schema di accudimento.
3) Il SI. verserà alla SI.ra , entro il giorno 15 del mese, la Pt_1 CP_1 somma di euro 650,00 mensili, a titolo di contributo di mantenimento della prole, rivalutabili ISTAT, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario;
4) Le spese straordinarie della prole, ad eccezione di quanto stabilito ai successivi punti 5) e 6), saranno regolate come da Protocollo del Tribunale di Palermo che di seguito si riporta e sopportate dai genitori nella misura del 50% ciascuno: SPESE EXTRA-ASSEGNO RIMBORSABILI (LIMITATAMENTE AD
ALIQUOTA DOVUTA DA ALTRO GENITORE) ANCHE SE SOSTENUTE SENZA
PREVENTIVA CONCERTAZIONE E/O ACCORDO TRA I GENITORI - spese mediche relative a: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal SSN;
d) tickets sanitari;
e) farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
f) spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
- spese di istruzione relative a: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico (tessera abbonamento autobus e metro); e) mensa;
f) spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
- spese extra-scolastiche relative a: a) tempo prolungato, pre-scuola, dopo-scuola e baby - sitter se già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
b) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
c) spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola;
SPESE EXTRA-
ASSEGNO IL CUI RIMBORSO È INVECE CONDIZIONATO AL PREVENTIVO
ACCORDO TRA I GENITORI - spese mediche relative a: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture non pubbliche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal SSN;
d) esami diagnostici eseguiti presso strutture private;
e) analisi cliniche;
f) cicli di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
5 - spese di istruzione relative a: a) tasse e rette scolastiche e universitarie imposte da istituti privati (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequentazione della università pubblica); b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, che questi contribuisca nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza della università pubblica); - spese extra-scolastiche relative a: a) corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia, etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(baby sitter, pre-scuola, dopo scuola) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
c) viaggi e vacanze;
d) spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
e) conseguimento della patente di guida per ciclomotori, motocicli o autoveicoli presso scuole-guida private;
f) organizzazione feste e ricevimenti per i figli;
g) centro ricreativo estivo e gruppo estivo. SILENZIO-ASSENSO SU SPESE EXTRA-ASSEGNO SANITARIE
Relativamente alle sole spese straordinarie di carattere sanitario, aventi carattere non indifferibili ed urgenti, per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i genitori, va previsto, a carico del genitore che intenda sostenerle, l'onere di comunicare il relativo importo all'altro con un preavviso di almeno sette giorni;
va altresì previsto un simmetrico onere per l'altro genitore di comunicare, entro i sette giorni successivi, una eventuale alternativa meno onerosa (dovendosi la spesa preventivamente comunicata, in difetto di detto riscontro, reputare consentita e, dunque, rimborsabile nel limiti dell'aliquota di pertinenza). 6 Nel caso, invece, sia comunicato un preventivo alternativo, il primo genitore resta naturalmente libero di avvalersi dell'opzione originariamente prescelta, ma il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare l'aliquota di sua pertinenza della somma oggetto del preventivo alternativo da lui proposto. Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento nonché alle spese per attività sportive non agonistiche il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro dovrà manifestare espressamente e per iscritto le proprie determinazioni a riguardo ed eventualmente, in caso di disaccordo, un motivato dissenso entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. MODALITA' DI RIMBORSO AL GENITORE ANTICIPATARIO In relazione alle spese extra-assegno il genitore anticipatario avrà diritto di ottenere il rimborso previa esibizione della relativa documentazione giustificativa.
5) Ad integrazione del Protocollo spese straordinarie le parti convengono che le spese del corso di teatro della minore e quelle della scuola di Per_1 calcetto del minore - già presenti nell'organizzazione familiare – Per_2 verranno divise tra le parti nella misura del 50% ciascuno. Inoltre, le parti convengono che i minori continuino a frequentare gli istituti scolastici ove attualmente risultano iscritti – l'Istituto Fiaba per GI e l'Istituto Collodi per
EG – fino al completamento del ciclo della scuola elementare, con costi di iscrizione e frequenza da dividersi tra i genitori nella misura del 50% ciascuno;
6) Le parti convengono, altresì, che ciascun genitore si farà carico dell'acquisto di capi di vestiario per i figli minori, detenendoli presso la propria abitazione;
7) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti, rinunziando reciprocamente all'assegno divorzile;
8) I coniugi concedono sin d'ora reciproco assenso al rilascio dei rispettivi documenti di identità e passaporti, nonché di quelli dei figli minori;
9) Le parti di comune accordo stabiliscono che le superiori condizioni avranno efficacia fin dal momento della sottoscrizione;
10) Le parti convengono che le spese legali del presente procedimento si intendono reciprocamente compensate, con rinunzia dei rispettivi difensori al vincolo di solidarietà professionale.”
Le superiori condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, poiché non sono contrarie all'ordine pubblico né a disposizioni di legge e appaiono conformi all'interesse della prole, possono essere recepite dal
Tribunale.
4. In considerazione dell'esito del giudizio va, infine, disposta la compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti e il Pubblico Ministero, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Palermo in data 30.07.2010, da
, nato a [...] il [...] e da , Parte_1 CP_1 nata a [...], il [...], trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 43, parte II, anno 2010, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. dispone la compensazione integrale delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella Camera di ConSIlio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 23/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore.