Articolo 8 della Legge 10 maggio 1976, n. 352
Articolo 7Articolo 9
Versione
19 giugno 1976
Art. 8.
Fermo restando quanto disposto dall' articolo 11 della legge 9 maggio 1975, n. 153 , si considera a titolo principale l'imprenditore che dedichi all'attivita' agricola almeno la meta' del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dall'attivita' medesima almeno la meta' del proprio reddito globale da lavoro.
Entrata in vigore il 19 giugno 1976
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente