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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/12/2025, n. 2273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2273 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5610/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Presidente dott. Mirko Buratti
Il Presidente, esaminato il ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civ. e art. 116 e 170 DPR 115/02, avverso provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento n. 6047/2023 RG, emesso dal Tribunale di Monza, in composizione collegiale (dott.ssa Ancona, relatore), in data 9 luglio 2025 e pubblicato in pari data;
sentito il ricorrente, in trattazione scritta, che ha precisato le conclusioni nella nota in sostituzione d'udienza depositata entro il termine prescritto, pronuncia a norma degli artt. 127 ter e 281 sexies e duodecies cod. proc. civ., il giorno 12/12/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5610/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAGNATO ANTONIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da nota depositata telematicamente.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
▪ l'opposizione è tempestiva, essendo stata depositata in data 8 agosto 2025 (in pendenza della sospensione feriale), entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento (9 luglio 2025), ed è stata regolarmente notificata in data 22 settembre 2025;
▪ il ricorrente contesta il provvedimento adottato evidenziando che la motivazione enunciata a sostegno della revoca è generica e del tutto priva di fondamento, in quanto agli atti del giudizio sarebbe stata allegata tutta la documentazione necessaria e sufficiente sia per ottenere il beneficio, sia per continuare ad usufruirne, non essendo mutate le condizioni patrimoniali sussistenti all'epoca dell'ammissione.
-------- Si osservi che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in materia civile, è stata revocata con la sentenza decisoria della controversia stante l'inattendibilità e la lacunosità della documentazione economico patrimoniale a suo tempo allegata dall'odierno opponente, non integrata nel corso del giudizio nonostante l'espressa richiesta. In particolare, il Collegio ha osservato che il “ non ha documentato nulla della sua condizione Pt_1 economico-patrimoniale e non ha ottemperato neppure alla richiesta di esibizione di documenti formulata dal Giudice con l'ordinanza del 06.03.2025, limitandosi a riferire in udienza, per il tramite della propria difesa, di non presentare da anni alcuna dichiarazione dei redditi e di non essere titolare di alcun conto corrente, neppure all'inizio del presente procedimento, circostanza poco attendibile posto che lo stesso a dichiarato all'udienza del 27.02.2024, di percepire il 50% dell'AU erogato Pt_1 dall , confluente necessariamente su un conto corrente”. CP_2 Emergendo dagli atti del processo che il aveva disatteso un appuntamento con il CTU, Pt_1 adducendo impegni lavorativi (pagina 27 dell'elaborato peritale), la dichiarazione autocertificata di non percepire redditi, ad eccezione degli assegni famigliari per € 230,00, risulta del tutto inattendibile, essendo incompatibile con la condizione reale di lavoratore del la cui capacità reddituale e Pt_1 patrimoniale non risulta compromessa e va, pertanto, presunta sussistente, non essendo ipotizzabile che egli abbia potuto provvedere a se stesso negli anni in assenza di redditi o proventi d'altra fonte.
PQM
Il Presidente Delegato,
1) rigetta l'opposizione;
2) spese irripetibili. Sentenza esecutiva. Monza, 12 dicembre 2025.
Il Presidente
dott. Mirko Buratti
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Presidente dott. Mirko Buratti
Il Presidente, esaminato il ricorso ex art. 281 undecies cod. proc. civ. e art. 116 e 170 DPR 115/02, avverso provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento n. 6047/2023 RG, emesso dal Tribunale di Monza, in composizione collegiale (dott.ssa Ancona, relatore), in data 9 luglio 2025 e pubblicato in pari data;
sentito il ricorrente, in trattazione scritta, che ha precisato le conclusioni nella nota in sostituzione d'udienza depositata entro il termine prescritto, pronuncia a norma degli artt. 127 ter e 281 sexies e duodecies cod. proc. civ., il giorno 12/12/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5610/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAGNATO ANTONIO, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da nota depositata telematicamente.
pagina 1 di 2 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
▪ l'opposizione è tempestiva, essendo stata depositata in data 8 agosto 2025 (in pendenza della sospensione feriale), entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento (9 luglio 2025), ed è stata regolarmente notificata in data 22 settembre 2025;
▪ il ricorrente contesta il provvedimento adottato evidenziando che la motivazione enunciata a sostegno della revoca è generica e del tutto priva di fondamento, in quanto agli atti del giudizio sarebbe stata allegata tutta la documentazione necessaria e sufficiente sia per ottenere il beneficio, sia per continuare ad usufruirne, non essendo mutate le condizioni patrimoniali sussistenti all'epoca dell'ammissione.
-------- Si osservi che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in materia civile, è stata revocata con la sentenza decisoria della controversia stante l'inattendibilità e la lacunosità della documentazione economico patrimoniale a suo tempo allegata dall'odierno opponente, non integrata nel corso del giudizio nonostante l'espressa richiesta. In particolare, il Collegio ha osservato che il “ non ha documentato nulla della sua condizione Pt_1 economico-patrimoniale e non ha ottemperato neppure alla richiesta di esibizione di documenti formulata dal Giudice con l'ordinanza del 06.03.2025, limitandosi a riferire in udienza, per il tramite della propria difesa, di non presentare da anni alcuna dichiarazione dei redditi e di non essere titolare di alcun conto corrente, neppure all'inizio del presente procedimento, circostanza poco attendibile posto che lo stesso a dichiarato all'udienza del 27.02.2024, di percepire il 50% dell'AU erogato Pt_1 dall , confluente necessariamente su un conto corrente”. CP_2 Emergendo dagli atti del processo che il aveva disatteso un appuntamento con il CTU, Pt_1 adducendo impegni lavorativi (pagina 27 dell'elaborato peritale), la dichiarazione autocertificata di non percepire redditi, ad eccezione degli assegni famigliari per € 230,00, risulta del tutto inattendibile, essendo incompatibile con la condizione reale di lavoratore del la cui capacità reddituale e Pt_1 patrimoniale non risulta compromessa e va, pertanto, presunta sussistente, non essendo ipotizzabile che egli abbia potuto provvedere a se stesso negli anni in assenza di redditi o proventi d'altra fonte.
PQM
Il Presidente Delegato,
1) rigetta l'opposizione;
2) spese irripetibili. Sentenza esecutiva. Monza, 12 dicembre 2025.
Il Presidente
dott. Mirko Buratti
pagina 2 di 2