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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 17/07/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N.262/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.262/2023
Tra:
in qualità di erede di , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 Persona_1
Diego Florio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Perugia, Via Cartolari n.25, come da procure in atti Appellante principale e
e rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Galeazzi Controparte_1 CP ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Terni, Via D'Annunzio n.2, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta Appellati e appellanti incidentali nonché in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_3 difesa dall'Avv. Claudio Biscetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, in Corso del Popolo n.63, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in I grado
Appellata
e
in proprio e quale padre esercente la potestà genitoriale su , CP_4 Persona_2
, intervenuta in primo grado in proprio (oltre che come tutore di Controparte_5 Pt_1
; , , ;
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, , , in
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 proprio e quale madre esercente la potestà genitoriale su , Persona_2 Parte_9 , ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Pt_13
, , , tutti
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16 rappresentati e difesi dall'Avv. Diego Florio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
Perugia, Via Cartolari n.25, come da procure in atti
Appellati incidentali contumaci
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Terni n.191/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per (cfr. nota di precisazione delle conclusioni del 15/10/2024): Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Perugia, contrariis reiectis, previa acquisizione del fascicolo del primo grado di giudizio, per i motivi rassegnati:
In via preliminare, accogliere le eccezioni attoree spiegate sia in atto di appello sia nella suddetta nota e per l'effetto dichiarare la nullità/invalidità/inammissibilità della comparsa di costituzione di nel giudizio di I grado, nonché di entrambe le avverse comparse di costituzione e CP dell'appello incidentale odierni;
Nel merito, rigettato l'appello incidentale poiché, comunque, infondato in fatto e in diritto e confermata la totale responsabilità delle controparti nel sinistro de quo, accogliere il presente appello principale e per l'effetto:
In parziale riforma della sentenza impugnata n.191/2023 emessa dal Tribunale Civile di Terni il
9/3/2023 nella causa con R.G. n.982/2018, condannare le stesse controparti in solido a pagare iure hereditatis all'appellante la somma di euro 52.000,00 quale differenza dovuta per Parte_1 risarcimento danni non patrimoniali - danno biologico personalizzato e morale - o quella diversa che risulterà in corso di causa, nonché l'ulteriore somma che risulterà in corso di causa o da liquidare anche in via equitativa quale risarcimento di tutti gli altri danni, materiali e non, di cui in narrativa. Il tutto, comunque, in aggiunta all'acconto di euro 67.800 già versato;
Voglia altresì condannare gli stessi appellati in solido a rifondere a la somma di euro Parte_1
4.600,00 per spese vive documentate, mediche e non mediche.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a spese generali al 15% e accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore poiché già dichiaratosi antistatario.
In via subordinata, voglia comunque condannare gli stessi appellati in solido a pagare euro 6.500,00 sempre al sottoscritto difensore antistatario, quali compensi professionali stragiudiziali, oltre a spese generali al 15% e accessori di legge. Col favore della rivalutazione Istat e degli interessi su tutte le somme rivalutate dal 2013 al soddisfo.”.
Per e cfr. nota di precisazione delle conclusioni del 16/10/2024): Controparte_1 CP
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare l'appello principale per i motivi esposti in narrativa:
In accoglimento dell'appello incidentale, per i motivi esposti nel presente atto, riformare parzialmente la sentenza impugnata n.191/2023 del Tribunale di Terni, disponendo, in via principale, la condanna completa di attore e intervenuti in primo grado, qui appellante principale e appellati, al rimborso totale delle spese legali sostenute da e nel giudizio Controparte_1 CP di primo grado;
In subordine la medesima condanna nella misura del 50%, con una compensazione solo parziale;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze della fase di appello, si chiede inoltre darsi atto della mancata costituzione degli appellati incidentali e quindi dichiararsi, ai sensi dell'art.350, co.2 cpc, la contumacia degli stessi rispetto all'appello incidentale.
Ad integrazione di dette conclusioni, in risposta alle deduzioni svolte dalla difesa di Parte_1 nelle note dell'udienza del 6/12/2023, si contesta tutto quanto in esse scritto poiché oggettivamente falso o comunque infondato e si chiede il rigetto delle eccezioni e domande svolte in dette note, segnatamente l'eccezione di nullità o invalidità dell'appello incidentale e quelle relative all'assenza in capo ai di interesse alla costituzione in giudizio e quindi a resistere alle domande CP_1 dell'attore, oggi appellante, e degli intervenuti, ora appellati contumaci.”.
Per (cfr. nota di precisazione delle conclusioni del 16/10/2024): Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia, contrariis reiectis, dichiarare, per i motivi e le ragioni di cui alla narrativa della comparsa costitutiva, inammissibile l'appello proposto da Pt_1 vverso la sentenza del Tribunale di Terni n.191/2023; in ogni caso, confermare la sentenza
[...] impugnata ed assolvere la società appellata da ogni domanda contro la stessa proposta;
con il favore delle spese tutte di lite.”.
Con ordinanza del 27/2/2024 il Giudice istruttore aveva assegnato alle parti i termini per le memorie conclusionali e aveva rigettato le istanze istruttorie di parte appellante. Successivamente, con ordinanza del 19/12/2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione per poi essere rimessa sul ruolo in data 9/4/2025 in ragione di talune problematiche dell'Ufficio causate da disfunzioni del sistema informatico;
infine all'udienza del 7/5/2025 la causa veniva nuovamente rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, premetteva che suo padre Parte_1 Persona_1 aveva convenuto in giudizio e , rispettivamente conducente e CP Controparte_1 proprietario del veicolo Fiat Punto targato AV040MY, unitamente all' quale compagnia CP assicuratrice del predetto veicolo, coinvolto nel sinistro verificatosi in data 22/10/2013 in Terni all'incrocio tra Via Cervara e la strada di Pentima tra la Fiat Punto condotta dalla e il CP_1 motociclo Honda di sua proprietà e da lui condotto.
– riferiva, ancora, – a fondamento della propria domanda, deduceva Persona_1 Parte_1 più nel dettaglio che: il veicolo Fiat punto, percorrendo la strada di Pentima in direzione della SS 209
Valnerina e giunto all'incrocio con Via Cervara, si era dapprima fermato per poi improvvisamente ripartire e immettersi nel traffico veicolare senza cedere al motociclo Honda, che percorrendo la SS
209 Valnerina con direzione di marcia Arrone-Terni centro stava regolarmente sopraggiungendo da sinistra, la dovuta precedenza;
l'urto si era verificato nell'ambito della semicarreggiata percorsa e di pertinenza del motociclo e si era concretizzato tra la parte anteriore laterale destra di quest'ultimo veicolo e la parte angolare e laterale anteriore sinistra dell'autovettura; la era l'unica CP_1 responsabile della causazione del sinistro dato che, al momento del suo transito, non aveva rispettato il segnale di “stop” a lei imposto;
tale circostanza era pacifica sia perché era stata accertata nell'immediatezza dagli agenti della Polizia Municipale di Terni intervenuti sul posto sia perché la stessa aveva presentato all' la denuncia del sinistro, accollandosene la piena CP_1 CP responsabilità; aveva trattenuto in acconto sul preteso maggior avere la somma di euro 1.200,00 quale risarcimento dei danni al motociclo e la somma di euro 67.800,00 a titolo di risarcimento del danno biologico, liquidate in proprio favore dall' L'odierno appellante evidenziava dunque che CP parte attrice concludeva in I grado chiedendo accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro in capo a con condanna dei convenuti, in solido tra loro, al CP risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti – così quantificati: euro 800,00 quale residuo del risarcimento del danno al motociclo, euro 1.000,00 per fermo tecnico ed euro 423.823,50 quale somma residua a titolo di risarcimento del danno biologico personalizzato, del danno morale ed esistenziale, del danno derivante dalla perdita della capacità lavorativa e del danno da perdita di chance (oltre interessi e rivalutazione) – nonché con condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento ex art.96 cpc da liquidare in via equitativa. Il tutto con vittoria delle spese di lite. Parte appellante dava poi atto che in quella sede si era inizialmente costituita solo la (i CP erano rimasti contumaci), contestando tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto sia in CP_1 ordine all'an sia in ordine al quantum debeatur e assumendo: la concorrente responsabilità del Pt_1 nella causazione del sinistro;
che l'avvenuto pagamento della somma di euro 67.800,00 non aveva carattere ammissivo della responsabilità della essendo fondato su mero spirito conciliativo;
CP_1 tale somma era, in ogni caso, congrua e pienamente satisfattiva delle avverse pretese. L'appellante evidenziava quindi che la compagnia assicurativa concludeva chiedendo il rigetto integrale delle domande, con vittoria di spese. dava altresì atto che, all'udienza del 24/1/2019, il difensore dell'attore ne aveva Parte_1 dichiarato il decesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art.300 cpc, con conseguente interruzione del giudizio;
quale genitore del de cuius e di , in qualità CP_4 Persona_2 Controparte_5 di madre del defunto in proprio nonché quale tutore di unico figlio di , Parte_1 Persona_1
in qualità di fratello del de cuius, quale nipote del defunto, Parte_2 CP_6 [...]
in qualità di sorella del de cuius, quale cugina del defunto, Pt_17 Parte_5 Parte_6 in qualità di cugina del de cuius, quale cugina del defunto, in Parte_7 Parte_8 qualità di seconda moglie di e di genitore di , con ricorso ex art.302 cpc CP_4 Persona_2 avevano chiesto la riassunzione e la prosecuzione del presente giudizio. Deduceva che tali ricorrenti asserivano che la morte del Volpe era conseguenza diretta del sinistro oggetto di causa e si costituivano in giudizio chiedendo di essere rimessi in termini con concessione di nuovi termini di cui all'art.183, co.6 cpc al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti iure proprio per la perdita del rapporto parentale, oltre a quelli iure hereditatis limitatamente a unico figlio ed erede Parte_1 legittimo del defunto attore.
Continuava ancora l'odierno appellante riferendo che, instaurato nuovamente il contraddittorio per la prosecuzione del giudizio, si era nuovamente costituita in giudizio la la quale aveva CP richiamato tutti i propri atti e tutte le proprie difese, eccezioni, deduzioni, richieste, contestazioni ed allegazioni ed aveva dichiarato di non accettare il contraddittorio sulle nuove domande e conclusioni formulate nel ricorso ex art.302 cpc. Evidenziava poi che si erano altresì costituiti e CP
, deducendo che: essi non avevano ritenuto necessario costituirsi in seguito Controparte_1 all'originaria citazione in ragione del fatto che l' aveva garantito l'assistenza processuale CP prevista per legge e per contratto;
i soggetti che avevano dichiarato di voler riassumere il processo interrotto ex art.302 cpc erano privi di qualunque titolo ai fini della riassunzione e, per l'effetto, le domande da loro svolte dovevano essere respinte perché improponibili e/o inammissibili;
l'unico soggetto che poteva rivestire la qualità di litisconsorte del processo de quo ed era legittimato alla prosecuzione dell'azione interrotta era esso unico erede dell'attore defunto;
in ogni Parte_1 caso, solo le domande svolte iure hereditatis nell'iniziale domanda erano ammissibili;
viceversa, le domande svolte iure proprio quale danno parentale da morte del congiunto erano nuove e pertanto inammissibili, con una significativa mutatio sia sotto il profilo del petitum che della causa petendi in ragione del fatto che con esse erano stati dedotti fatti diversi e azionati diritti diversi rispetto ai diritti risarcitori azionati dal de cuius nell'originaria citazione, limitandosi questa ai danni dovuti alle lesioni personali da lui subite nel sinistro e al relativo danno biologico;
ove poi si fosse anche voluta ritenere l'ammissibilità delle succitate domande, le stesse sarebbero state comunque infondate in fatto e in diritto. Aggiungeva il che i concludevano dunque chiedendo: in via preliminare e Pt_1 CP_1 pregiudiziale, dichiararsi la carenza di legittimazione processuale attiva in capo ai soggetti indicati nell'atto di riassunzione diversi da nonché l'inammissibilità delle domande introdotte Parte_1 con l'anzidetto atto diverse da quella originaria introdotta da e, per l'effetto, Persona_1 respingersi le domande di , in proprio, , CP_4 Controparte_5 Parte_2 [...]
, , , , , Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e quelle per conto di svolte iure proprio; nel merito, nella denegata ipotesi di non Parte_1 accoglimento delle conclusioni di natura preliminare, respingersi le domande nuove svolte in sede di riassunzione e, quindi, ogni richiesta iure proprio degli attori perché infondata e non provata. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
Infine, l'odierno appellante dava atto del fatto che Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , quali cugini Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16
e zii di erano intervenuti nel presente giudizio ai sensi dell'art.105 cpc al fine di Persona_1 vedersi riconoscere il risarcimento dei relativi danni da perdita del rapporto parentale;
anche rispetto a tale atto di intervento, i convenuti avevano ribadito di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove, ribadendo tutte le eccezioni relative al difetto di legittimazione attiva degli stessi e all'infondatezza delle loro pretese nel merito.
Il Tribunale di Terni, con l'impugnata sentenza – dopo aver istruito la causa con le prove orali ritenute ammissibili e rilevanti e con CTU medico-legale – ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così statuiva:
“Rigetta tutte le domande di e tutte le domande proposte da tutti gli altri congiunti di Parte_1
originario attore, deceduto in corso in causa. Persona_1
Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa, incluse le spese di CTU.”.
Orbene, il in particolare, con il primo motivo di appello censurava la sentenza di I grado per Pt_1 non aver dichiarato la nullità della comparsa di costituzione dell' per difetto della procura CP ad litem. Con il secondo motivo di appello, l'odierno appellante censurava poi la sentenza impugnata in ordine all'entità e alla quantificazione del danno biologico, osservando che il Giudice di prime cure, seppure aveva richiamato la sent. n.41933/2021 della Suprema Corte di cassazione e il connesso principio elaborato dall'Osservatorio del Tribunale di Roma, ne aveva però erroneamente applicato i criteri di calcolo;
si doleva altresì della mancata personalizzazione del citato danno biologico e del riconoscimento di soli 3.328,68 euro a titolo di spese mediche, senza calcolare interessi e rivalutazione e ignorando tutte le altre spese, benché documentate.
Con il terzo motivo di appello, il quanto alle ulteriori voci di danno (vale a dire quelli da lucro Pt_1 cessante, da perdita di chance, alla capacità lavorativa e alla vita di relazione), impugnava la decisione del primo Giudice laddove non aveva ammesso le altre prove orali ritualmente richieste, le quali, a suo dire, avrebbero provato e quantificato i succitati danni;
osservava, peraltro, che tali danni avrebbero dovuto comunque essere liquidati in via equitativa. Con il quarto motivo, ancora, l'odierno appellante impugnava la decisione del Tribunale per erroneità, insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione relativa al danno da lucro cessante (oltre interessi e rivalutazione), deducendo sia l'assenza di una concisa esposizione delle ragioni di diritto sia la contraddittorietà in relazione alla parte in cui il Giudice di prime cure aveva prima asserito che il danno da lucro cessante non era stato dimostrato per poi considerarlo per incrementare il danno ristorabile, sebbene senza neanche specificarne l'esatto importo e/o il criterio adottato per ottenerlo.
Infine, con il quinto ed ultimo motivo di appello, censurava la sentenza gravata nelle parti in cui: le spese di lite e di CTU erano state compensate, dovendo invece essere poste a carico delle controparti in solido;
le controparti non erano state condannate ai sensi dell'art.96 cpc;
non erano stati liquidati i compensi professionali stragiudiziali per l'importo di euro 6.500,00. Concludeva pertanto come sopra.
I in questa sede, dopo aver eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi CP_1 dell'art.342 cpc, hanno contestato tutto quanto ex adverso dedotto, osservando, quanto al secondo motivo di appello – nulla hanno invece dedotto in ordine al primo motivo di impugnazione, riguardando esclusivamente la posizione dell' – che correttamente il Giudice di I grado, CP sulla base delle risultanze istruttorie, nonché dei principi elaborati dalla Suprema Corte di Cassazione
e dell'Osservatorio del Tribunale di Roma, aveva ritenuto che la somma pari ad euro 67.800,00 già corrisposta dall' era idonea a coprire i danni riconosciuti e ristorabili, vale a dire: il danno CP biologico pari ad euro 30.542,44, il danno a titolo di inabilità temporanea assoluta e parziale pari ad euro 26.730,00, le spese mediche per l'importo di euro 3.328,68, il danno da lucro cessante derivante dalla mancata tempestiva liquidazione delle poste risarcitorie pari euro 933,28 per interessi e rivalutazione al saggio legale, nonché i danni al motociclo ed il cd. fermo tecnico per complessivi euro 1.800,00; peraltro, osservavano che bene aveva fatto il primo Giudice a non riconoscere le ulteriori voci di danno genericamente dedotte in citazione (in particolare il danno esistenziale, il danno morale e il danno da perdita di chance) e a non personalizzare il danno biologico, non essendo state offerte idonee prove al riguardo.
Con riguardo al terzo motivo di gravame, gli odierni appellati hanno rilevato come, con specifico riguardo al danno da lucro cessante, lo stesso, essendo connesso a un'effettiva perdita di reddito, avrebbe dovuto essere provato da parte attrice, ma tale prova non era stata fornita. In merito, poi, al quarto motivo parte appellata ha evidenziato che correttamente il Giudice non aveva ammesso le ulteriori prove orali, le quali nulla avrebbero provato in relazione alle altre asserite voci di danno, e a non liquidarle in via equitativa.
Infine, con riguardo alle spese di lite, i – dopo aver sostenuto l'infondatezza della richiesta CP_1 di riforma della sentenza per ottenere la revoca della compensazione delle spese di lite – proponevano contestualmente appello incidentale con cui impugnavano la sentenza di I grado nella parte in cui erano state compensate le spese di lite e di CTU, le quali, stante il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte, avrebbero dovuto essere invece poste a carico dell'attore e degli intervenuti;
hanno peraltro osservato che, anche tenendo conto del generale andamento del processo, del comportamento tenuto dalle parti e dell'esito finale, non vi era comunque alcun valido e giustificato motivo per una compensazione completa delle spese processuali, puntualizzando come la complessità di una questione tecnica giustifica al più la compensazione delle spese di CTU. Concludevano, dunque, come sopra.
anch'essa costituitasi in questa sede, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, CP osservando, quanto al primo motivo di appello, che non si poteva configurare alcuna nullità in ordine alla comparsa costitutiva in prosecuzione del processo interrotto dato che la procura ad litem era stata correttamente depositata in atti già con la prima comparsa costitutiva per poi essere richiamata e nuovamente depositata con la seconda comparsa costitutiva per la prosecuzione del processo interrotto. Con riguardo al secondo motivo di appello la compagnia assicurativa ha rilevato come il percorso motivazionale seguito dal Giudice di I grado risulta corretto, logico, completo e coerente con il compendio probatorio disponibile, con le conclusioni della CTU medico-legale, nonché con i criteri di calcolo ed i principi applicabili in forza sia di quanto in merito affermato dalla evocata sentenza della Suprema Corte n.41933/2021 sia di quanto in merito elaborato dall'Osservatorio del
Tribunale di Roma. Quanto al terzo e al quarto motivo di gravame, ha evidenziato la CP correttezza dell'operato del Tribunale laddove, da una parte, non aveva liquidato il danno da lucro cessante in ragione del fatto che la pretesa perdita della capacità lavorativa non era mai stata provata, così come anche le altre tipologie di danno apoditticamente e genericamente prospettate, e, dall'altra parte, non aveva ammesso le prove orali in quanto irrilevanti ed inammissibili. Infine, con riguardo all'ultimo motivo di appello, la società assicurativa ne ha eccepito l'inammissibilità ex art.345 cpc in relazione al lamentato mancato riconoscimento delle spese stragiudiziali, trattandosi di una voce di danno fatta valere in appello per la prima volta;
osservava peraltro che tale danno, al pari delle altre pretese risarcitorie, non era nemmeno mai stato provato. In relazione poi alla domanda di revoca della compensazione delle spese di lite e di CTU e alla condanna ex art.96 cpc ne ha dedotto l'infondatezza, assumendo rispettivamente che gli attori in riassunzione – e, dunque, anche l'odierno appellante – e gli intervenuti avrebbero dovuto in realtà essere condannati alla refusione delle spese di lite per aver subito il rigetto di tutte le loro domande e che essa non aveva inutilmente fomentato il giudizio, essendo piuttosto stata costretta a resistere legittimamente in giudizio a tutela dei propri diritti e solo per contrastare le avverse pretese. Concludeva quindi come sopra.
All'esito della notifica dell'appello incidentale dei il ne deduceva l'insussistenza CP_1 Pt_1 della notificazione con riguardo alla posizione degli altri intervenuti in I grado, avendo gli appellati notificato al suo difensore una sola copia dell'atto contenente, appunto, l'appello incidentale: detta eccezione risulta infondata posto che la comparsa di costituzione dei on appello incidentale CP_1 indica chiaramente, quali controparti, tutti i soggetti costituitisi in I grado oltre a e Parte_1
l'art.170 cpc prevede che “Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito salvo che la legge disponga altrimenti. E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti” sicché correttamente la difesa dei aveva notificato all'Avv. Florio, costituito per tutti gli attori e intervenuti in I CP_1 grado, una sola copia dell'atto. Tutti gli intervenuti non costituitisi in questa sede risultano pertanto contumaci.
Osserva poi la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art.342 cpc è infondata, avendo l'appellante indicato con sufficiente precisione le parti del provvedimento che ha inteso impugnare nonché esplicitato in modo determinato i motivi specifici dell'impugnazione con indicazione sia delle modifiche richieste – vale a dire la declaratoria di nullità della comparsa di costituzione e risposta in riassunzione del processo interrotto dell' per difetto della procura CP ad litem, la diversa quantificazione sia del danno biologico sia del danno a titolo di inabilità temporanea assoluta e parziale, il riconoscimento del danno da perdita della capacità lavorativa e della personalizzazione del danno biologico, la revoca della compensazione delle spese di lite e di
CTU, nonché la condanna delle controparti ex art.96 cpc – sia delle circostanze che hanno comportato a suo dire le plurime violazioni della legge, formulando puntualmente sia le ragioni giuridiche del dissenso al percorso argomentativo del primo Giudice, sia la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia infondato. Va anzitutto rigettato il primo motivo di appello poiché se è vero che il Giudice di I grado aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità, per difetto di procura ad litem, della comparsa costitutiva in prosecuzione del processo interrotto dell' (cfr. verbale d'udienza del CP
21/11/2019), nondimeno è vero che tale procura era stata in realtà ritualmente depositata già con la prima comparsa costitutiva (cfr. doc. n.1 e 2-fascicolo I grado e, in forza della citata CP procura, senza alcuna eccezione di parte attrice sul punto, la società assicurativa aveva depositato anche le memorie istruttorie ex art.183, co.6, cpc;
inoltre, la predetta società assicurativa, costituitasi per la prosecuzione del processo interrotto, non solo aveva espressamente richiamato la precedente procura, così in ogni caso ratificandola, ma aveva anche depositato un'ulteriore procura ad litem (cfr. doc. n.20 e 21-fascicolo I grado) di contenuto sovrapponibile a quella depositata con la prima comparsa costitutiva. Va pertanto rigettata l'eccezione in oggetto, così come anche riproposta nel presente giudizio.
Dovrà poi rigettarsi anche il secondo motivo di appello, osservandosi quanto segue in relazione al danno biologico. Va anzitutto premesso che qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito (il c.d. danno da premorienza) – nel caso di specie il è deceduto 1893 Pt_1 giorni dopo l'evento (22/10/2013-28/12/2018) per cause indipendenti dall'illecito, così come accertato dal CTU in I grado, accertamento che non ha costituito oggetto di appello – l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti, potendosi fare applicazione, quale utile parametro equitativo, delle tabelle del danno biologico elaborate dal Tribunale di Roma. In ordine a tali principi si è espressa la Suprema
Corte puntualizzando (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. n.41933/2021), dopo aver spiegato i motivi per cui le tabelle milanesi in materia di danno da premorienza presentavano delle criticità, che “Le criticità sopra evidenziate conducono a risultati iniqui sul piano della liquidazione, come può vedersi facendo un confronto tra il sistema di liquidazione del danno biologico da invalidità permanente che le tabelle milanesi seguono per il caso di sopravvivenza della vittima fino alla conclusione del giudizio, con quelle del danno da premorienza. Le prime, com'è ovvio, sono regolate secondo un criterio statistico, nel senso che la liquidazione avviene in base al punto di invalidità e all'età della vittima, che rileva perché indica, secondo le aspettative di durata media della vita, per quanti anni la vittima dovrà convivere con la sua menomazione. Una volta che il giudizio termina col passaggio in giudicato della sentenza, la liquidazione diventa definitiva, senza che assuma più alcun rilievo il momento in cui la vittima effettivamente viene a mancare (proprio perché il calcolo si fonda su di un'aspettativa di vita). La tabella sul danno da premorienza, come si è visto, prende le mosse dal fatto che la vittima è morta prima che il giudizio finisse, per cui il calcolo del danno biologico va compiuto sulla base di un dato ormai certo e non più ipotetico. Tuttavia – e questo è il punto centrale che il Collegio intende mettere in evidenza – una tabella sul danno da premorienza, per poter essere
«equa» nel senso che si è detto, deve partire dal presupposto che a parità di durata della vita residua deve corrispondere, ovviamente in caso di uguale invalidità permanente, un risarcimento uguale.
Detto in termini più semplici, il danno già sopportato per un tempo certo (nel caso in esame, cinque anni) non può essere liquidato meno di un danno che verosimilmente si sopporterà, in futuro, per un identico arco di tempo. Il tempo, infatti, esprime la durata della sofferenza che si è patita o che si dovrà patire, ma a parità di durata deve corrispondere, tendenzialmente, parità di risarcimento.”
(cfr. pag. n.14 e 15). L'ordinanza ha poi concluso, ritenendo che “La tabella milanese sul danno da premorienza si dimostra non equa e, come tale, non può costituire un utile strumento per la liquidazione del relativo danno. Si pone, a questo punto, nel permanere dell'inerzia del legislatore circa le tabelle di cui all'art.138 cit., la necessità di indicare un criterio alternativo. Va detto, a questo proposito, che le indicazioni che il Collegio sta per formulare costituiscono, ovviamente, un orientamento in attesa di un futuro intervento del legislatore, allo scopo di evitare che le liquidazioni ricadano in un arbitrio generale che costituirebbe l'antitesi dell'equità. Non bisogna dimenticare, infatti, che la liquidazione di cui si discute rimane – come si è detto – una liquidazione equitativa, rispetto alla quale i giudici di merito sono liberi di esercitare la valutazione discrezionale che deriva dalla specificità dei singoli casi. Osserva la Corte che, ragionando in astratto, le tecniche di liquidazione possono essere diverse;
appare preferibile, però, un sistema di calcolo che sia rispettoso del criterio della proporzionalità. Ciò significa che il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità.” (cfr. pag. n.16 e 17).
Ebbene, secondo tale orientamento, al quale anche questo Collegio ritiene di aderire, il c.d. danno da premorienza deve essere liquidato secondo il criterio della proporzionalità, assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e d'invalidità, al danneggiato che sia rimasto in vita fino al termine del giudizio, per poi diminuirne l'importo in proporzione ai giorni di vita effettivamente vissuti. In ossequio al citato principio proporzionale si ritiene quindi di applicare le tabelle predisposte dall'Osservatorio del Tribunale di Roma che prevedono due voci di danno risarcibile: una prima, acquisita immediatamente per effetto della lesione subita, che costituisce l'adattamento alla modificazione psicofisica intervenuta con la quale il danneggiato deve subito confrontarsi;
una seconda – correlata con i progressivi pregiudizi fisici e psichici che il soggetto incontra – che si acquisisce nel tempo e può essere calcolata in relazione alla sopravvivenza concreta rispetto all'aspettativa di vita, calcolata sulla base del rapporto tra vita media e vita concreta dopo la lesione. Tale importo è quantificato in un valore compreso tra il 10% ed il 50% in relazione all'entità del danno biologico calcolato sulla base del danno accertato e della percentuale di invalidità permanente (danno accertato tra lo 0% e il 20% -> percentuale acquisita immediatamente tra lo 0%
e il 10%; danno accertato tra il 21% e il 40% -> percentuale acquisita immediatamente tra l'11% e il 20%; danno accertato tra il 41% e il 60% -> percentuale acquisita immediatamente tra lo 21% e il 30%; danno accertato tra il 61% e l'80% -> percentuale acquisita immediatamente tra il 31% e il
40%; danno accertato tra l'81% e il 100% -> percentuale acquisita immediatamente tra lo 41% e il
50%). La parte restante del danno risarcibile è pari al danno biologico liquidato sulla base delle tabelle di Milano ridotto dell'importo tra il 10% e il 50% da dividere con il numero di giorni di sopravvivenza rispetto alla vita media;
tale risultato (quale frazione a titolo di risarcimento giornaliero) deve poi essere moltiplicato con il numero di giorni effettivamente vissuti.
Ciò posto e venendo al merito del caso di specie, si rileva poi che anche questa Corte condivide le conclusioni dell'accertamento peritale svoltosi in I grado per essere detto accertamento preciso ed immune da contraddizioni o altri vizi logici: quanto all'invalidità permanente, il consulente d'ufficio aveva osservato che “Sulla base dei dati contenuti negli atti di causa è possibile rilevare che nel
in conseguenza della lesività subita nel sinistro stradale del 22/10/2013 e delle complicanze Pt_1 poi manifestatesi, si strutturava un complesso menomativo esitale, caratterizzato da: subanchilosi dell'articolazione della caviglia destra con artrosi-osteoporosi locali post-traumatiche ed alterazione della biomeccanica deambulatoria in esito a frattura trimalleolare scomposta della caviglia destra con sublussazione mediale dell'articolazione tibio-astragalica, trattata mediante intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con placca e viti cannulate;
flebolinfostasi cronica della gamba e del piede di destra in esito a trombosi venosa tibiale posteriore destra di natura post- traumatica e/o da immobilizzazione protratta;
probabile aggravamento di uno stato algico- disfunzionale del rachide cervicale da trauma distorsivo-distrattivo recidivo. Le menomazioni sopra indicate sono da ritenersi in rapporto causale diretto con la lesività rachidea cervicale ed alla gamba-caviglia di destra subite nel sinistro stradale per cui è causa. (omissis) Appare corretto in termini medico-legali correlare il complesso menomativo esitale desumibile dagli atti di causa con la determinazione nel soggetto di un danno biologico permanente stimabile complessivamente nella misura del 24% - 25% (ventiquattro/venticinque per cento) di riduzione permanente dell'integrità e dell'efficienza somato-psichica, con evidente riverbero dinamico-relazionale.” (cfr. pag. n.24 e 25); quanto all'invalidità temporanea assoluta e parziale, il CTU aveva affermato che “Il periodo di inabilità temporanea necessario alle cure medico-chirurgiche e fisico-riabilitative delle lesioni subite nel sinistro de quo è in via complessiva equitativamente stimabile nei seguenti termini sulla base delle certificazioni mediche, della tipologia delle lesioni subite e delle terapie chirurgiche, mediche
e fisioterapiche praticate: inabilità temporanea biologica di tipo assoluto: giorni 120; inabilità temporanea biologica di tipo parziale al 75%: giorni 90; inabilità temporanea biologica di tipo parziale al 50%: giorni 120; inabilità temporanea biologica di tipo parziale al 25%: giorni 90.” (cfr. pag. n.23 e 24).
Orbene, in relazione all'invalidità permanente – considerata la percentuale pari al 24,5% riconosciuta dal CTU e la vita media pari a 83,6 anni tenuto conto che il ha vissuto fino all'età di 42 anni – Pt_1 quest'ultimo, sulla base delle tabelle milanesi secondo il consolidato orientamento di legittimità (cfr.
Cass. civ., Sez. L., ord. n.13701/2024), avrebbe avuto diritto ad un risarcimento dell'importo pari ad euro 101.790,50, comprensivo dell'incremento per sofferenza e tenuto conto dell'afflittività delle lesioni patite. Da detto importo deve essere sottratto il 20% pari ad euro 20.358,10 immediatamente riconoscibile al danneggiato, stante il danno accertato pari al 24,5% e rilevata la correttezza della liquidazione di tale parte del danno effettuata dal Tribunale nella misura massima della seconda fascia, non corrispondendo (come vorrebbe la difesa del la misura massima al 50%, Pt_1 percentuale massima, quest'ultima, prevista per altra fascia d'invalidità (l'ultima).
Dall'importo residuo pari ad euro 81.432,40 (101.790,50 - 20.358,10) si ricava la residua parte da attribuirsi proporzionalmente al figlio tenuto conto dell'effettiva aspettativa di vita Parte_1 del padre Posto quindi che i giorni intercorrenti tra il fatto lesivo – considerata l'età Persona_1 del al momento dell'incidente (42 anni e 16 giorni pari a 15.346 giorni) – e gli anni ancora da Pt_1 vivere in media (83,6 anni pari a 30.478 giorni) sono pari a 15.132 e che il pur tuttavia, ha Pt_1 vissuto soltanto per altri 1.893 giorni, l'importo residuo da corrispondere – determinata la quota a titolo di risarcimento giornaliero pari ad euro 5,38 (81.432,40 : 15.132) da moltiplicare poi con i giorni effettivamente vissuti (5,38 x 1.893) – è pari ad euro 10.184,34. Ebbene, alla luce dei principi affermati dalla Corte di cassazione, dei principi elaborati dall'Osservatorio del Tribunale di Roma e delle risultanze istruttorie, il Tribunale aveva correttamente quantificato l'importo complessivo da attribuirsi a (unico erede legittimo di a titolo di danno biologico c.d. Parte_1 Persona_1 da premorienza in euro 30.542,44 (20.358,10 + 10.184,34). Altrettanto correttamente, in relazione all'inabilità temporanea assoluta e parziale, il Tribunale, dopo aver precisato che gli importi spettanti a tale titolo dovevano essere pienamente riconosciuti stante il carattere transeunte di tale danno pienamente acquisito nella sfera patrimoniale del defunto attore al momento del decesso, aveva liquidato il danno de quo, tenuto conto del valore giornaliero di euro
99,00, in euro 26.730,00.
Infine, anche quanto alle spese mediche, la Corte condivide le conclusioni dell'accertamento peritale: il perito d'ufficio aveva correttamente osservato “È stata valutata una documentazione agli atti attestante spese sanitarie per attività di diagnosi e di terapia (anche fisico-riabilitativa) pari a complessivi 3.328,68 euro (cfr. prospetto analitico a pag. n.13) da ritenersi spese necessarie al trattamento delle lesioni subite e delle complicanze derivatene, pertinenti il danno anatomo- funzionale patito e congrue nella loro entità.” (cfr. pag. n.25 e 26). Corretto, dunque, il riconoscimento dell'importo suindicato.
Dovrà parimenti rigettarsi anche il terzo motivo di impugnazione, dovendosi al riguardo osservare che la domanda risarcitoria avente ad oggetto le ulteriori voci di danno, in particolare il danno esistenziale, il danno morale, il danno da perdita di chance e il danno derivante dalla perdita e/o diminuzione della capacità lavorativa, è infondata perché non risulta dimostrato con certezza il verificarsi dei danni de quibus, non avendo il defunto attore assolto all'onere probatorio su di esso incombente. Né tali danni avrebbero potuto essere dimostrati con le prove orali (cfr. seconda memoria istruttoria di parte attrice) in quanto i capitoli articolati – relativi allo svolgimento di attività sportiva, allo svolgimento di attività lavorative quali fisioterapista, personal trainer, facchino, attore teatrale, buttafuori nei locali notturni, l'impossibilità a causa delle menomazioni fisiche e psicologiche, di riprendere le anzidette attività e la normale vita sociale, l'interruzione sempre a causa delle citate menomazioni della relazione con , la sussistenza di gravi problemi psicologici Persona_3 conseguenti al sinistro, la totale assenza di guadagni, l'impossibilità di instaurare nuove relazioni sentimentali, l'impossibilità di guidare a causa della perdita dell'uso del piede destro – che a dire dell'odierno appellante avrebbero dovuto dimostrare che il de cuius aveva patito i succitati danni, erano generici e inconferenti: tali capitoli non indicavano infatti in quali esatti periodi, e per quale durata, il aveva svolto uno o l'altro dei vari lavori elencati, né a quanto ammontassero gli Pt_1 emolumenti percepiti in ciascuna delle attività elencate, né i motivi per cui la fine della sua relazione sentimentale sarebbe da attribuirsi al sinistro, etc;
correttamente, quindi, tali generiche istanze probatorie non erano state ammesse né I grado né in questa sede (cfr. per il giudizio di I grado l'ord. del 25/2/2020 e per il giudizio di II grado l'ord. del 27/2/2024). Di qui la mancanza di prove in merito ai predetti, ulteriori, danni. Ancora, nessuna prova certa è stata offerta dal in ordine al danno biologico di natura psichica;
Pt_1 peraltro, anche il consulente d'ufficio aveva concluso nel senso che agli atti non vi fossero prove in merito, osservando che “Per quanto attiene il disturbo ansioso-depressivo negli anni successivi al sinistro stradale del 22/10/2013, seppur non si abbiano dati certi inerenti allo stato psichico anteriore del soggetto né si conosca la gravità dello stesso disturbo psichico manifestatosi, è probabile che trovi la sua patogenesi nell'evento del grave sinistro stradale con i multipli traumatismi subiti, nella lunga fase di terapia medica e chirurgica, di convalescenza e di riabilitazione e nelle importanti menomazioni e disabilità residuate (omissis) Danno biologico permanente che – si ritiene – non apportava un'apprezzabile riduzione della capacità lavorativa specifica del soggetto nelle molteplici attività lavorative svolte, strutturando un danno alla persona di rilevanza patrimoniale del genere danno da. Ciò nonostante, è innegabile che il suddetto, importante danno biologico si rifletteva con ripercussioni negative sulle attività lavorative svolte, esplicabili con più fatica, necessità di pause e di riposo post-lavorativo, maggior usura e danno psico-fisico futuri, configurando un , quale . ” (cfr. pag. n.24 e 25).
Parimenti da rigettare anche il quarto motivo di appello, non ravvisandosi alcuna contraddittorietà nel percorso motivazionale seguito dal Giudice di prime cure laddove affermava che “Da quanto precede si evince che il danno ristorabile ammonta ad euro 60.601,12 che incrementato del danno da lucro cessante da mancata tempestiva liquidazione delle poste risarcitorie al più ascenderebbe ad euro
61.534,40 ivi già ricompresi euro 933,28 per interessi e rivalutazione al saggio legale (non essendovi scostamenti neppure applicando il tasso ponderato dei bot stante il breve periodo)…” (cfr. pag. n.10
e 11) in quanto l'incremento relativo al danno da lucro cessante non risulta riferito al preteso danno relativo alla capacità lavorativa, quanto piuttosto alla mancata tempestiva liquidazione del risarcimento del danno da parte dell' he vi aveva provveduto solo nel maggio 2015 a fronte CP del sinistro avvenuto nell'ottobre 2013.
Il totale degli importi dovuti al non supera dunque quanto già corrisposto nel 2015 Pt_1 dall'assicurazione.
Infine, quanto alle spese di lite, peraltro oggetto sia dell'impugnazione principale sia dell'impugnazione incidentale dei la Corte, in primo luogo, rileva l'inammissibilità della CP_1 doglianza con cui l'odierno appellante ha sostenuto che non erano stati liquidati i compensi professionali stragiudiziali per l'importo di euro 6.500,00: trattasi infatti di una richiesta formulata solo con l'atto di appello. Sotto tale profilo si palesa quindi fondata l'eccezione sollevata nel presente grado di giudizio dall' ai sensi dell'art.345 cpc volta ad evidenziare come la domanda CP finalizzata ad ottenere il risarcimento anche dei compensi professionali stragiudiziali sia una domanda nuova sulla quale legittimamente la parte appellata non ha inteso accettare il contraddittorio. Peraltro
è appena il caso di osservare anche che, ove pure si fosse ritenuta tempestiva tale richiesta risarcitoria, il relativo onere della prova, cedente a carico del non era stato assolto, non avendo egli Pt_1 dimostrato che tali spese erano state effettivamente sostenute, depositando, ad esempio, i relativi bonifici, o assegni, o quant'altro idoneo a provare tali esborsi.
In secondo luogo, si rileva che in effetti, come lamentato dai non è condivisibile la CP_1 statuizione del Giudice di prime cure laddove aveva compensato le spese di lite giacché, in applicazione del principio della soccombenza, tali spese avrebbero dovuto essere poste a carico degli attori in riassunzione e degli intervenuti, le cui domande erano state integralmente rigettate. Né colgono nel segno le doglianze della difesa di questi ultimi circa la non necessità della costituzione in giudizio, sia in I grado che in questa sede, da parte dei con la conseguenza che gli stessi, CP_1 avendo partecipato al giudizio per una loro scelta non necessitata, non avrebbero diritto alla rifusione delle spese: sul punto deve osservarsi che, al contrario, la costituzione in giudizio dei in I CP_1 grado era certamente giustificata dal totale cambiamento del contenuto delle domande proposte in quella sede, all'esito del decesso dell'originario attore, dai vari soggetti intervenuti, alla stregua delle cui deduzioni si sarebbe dovuta accertare non più solo la loro responsabilità per le lesioni subite dall'attore ma per il suo decesso, trattandosi a quel punto, in sostanza, di accertare un omicidio colposo a loro carico;
ed è evidente che, al di là della questione relativa all'entità del massimale assicurato (se cioè capiente o meno in relazione alle nuove domande proposte in giudizio dopo la morte di sussisteva, anche in relazione al mero accertamento di una loro Persona_1 responsabilità per la morte di quest'ultimo, l'interesse dei a difendersi da un tale, nuovo e CP_1 grave, addebito. Dovrà pertanto accogliersi l'appello degli stessi in punto di spese del primo grado, ma anche del secondo, essendo l'appello incidentale giustificato dal loro interesse ad ottenere la modifica del capo della sentenza impugnata (rivelatosi in effetti errato) con cui erano state regolate le spese processuali innanzi al Tribunale.
Corretta invece la compensazione delle spese di CTU stante la controvertibilità di alcuni aspetti relativi all'an della domanda per cui è causa in punto di sussistenza, anche eventualmente solo in parte, del nesso eziologico fra il sinistro e il decesso dell'originario attore. Infine, devesi rigettare pure la domanda risarcitoria ex art.96 cpc proposta dal non potendosi applicare tale Pt_1 disposizione perché la dedotta temerarietà fino al limite della malafede o della colpa grave non sussiste in ragione del fatto che sia i ia si erano limitati a resistere legittimamente CP_1 CP in giudizio al fine di contrastare le pretese attoree.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue insomma il rigetto dell'appello principale proposto da Pt_1 con conferma della sentenza gravata, e l'accoglimento parziale dell'appello incidentale
[...] proposto da e da , con riforma della sentenza impugnata soltanto CP Controparte_1 laddove aveva compensato le spese di lite tra questi ultimi ed il Quanto poi alle spese Pt_1 processuali del presente grado di giudizio, tali spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del non elevato grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa con R.G.
n.262/2023, così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da Parte_1
- Accoglie in parte l'appello incidentale proposto da e da CP Controparte_1 in punto di spese legali (confermata invece la compensazione delle spese di CTU) e condanna quindi in proprio e quale padre esercente la potestà genitoriale Parte_1 CP_4 su , alunno , intervenuta in primo grado in proprio oltre che come Persona_2 CP_5 tutore di , , ; , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , in proprio e quale madre esercente la Parte_6 Parte_7 Parte_8 potestà genitoriale su , Persona_2 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
, e in solido,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 alla rifusione delle spese processuali sostenute dai he si liquidano, quale compenso CP_1 professionale, per il I grado in euro 12.000,00 e, per il II grado, in euro 9.500,00; il tutto oltre
IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Condanna poi alla rifusione delle spese processuali sostenute in questa sede Parte_1 dalla che si liquidano in euro 9.500,00 per compenso professionale, Controparte_3 oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante principale dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 3/7/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.262/2023
Tra:
in qualità di erede di , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 Persona_1
Diego Florio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Perugia, Via Cartolari n.25, come da procure in atti Appellante principale e
e rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Galeazzi Controparte_1 CP ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Terni, Via D'Annunzio n.2, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta Appellati e appellanti incidentali nonché in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_3 difesa dall'Avv. Claudio Biscetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, in Corso del Popolo n.63, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in I grado
Appellata
e
in proprio e quale padre esercente la potestà genitoriale su , CP_4 Persona_2
, intervenuta in primo grado in proprio (oltre che come tutore di Controparte_5 Pt_1
; , , ;
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 Pt_5
, , , in
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 proprio e quale madre esercente la potestà genitoriale su , Persona_2 Parte_9 , ,
[...] Parte_10 Parte_11 Parte_12 Pt_13
, , , tutti
[...] Parte_14 Parte_15 Parte_16 rappresentati e difesi dall'Avv. Diego Florio ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in
Perugia, Via Cartolari n.25, come da procure in atti
Appellati incidentali contumaci
avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Terni n.191/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per (cfr. nota di precisazione delle conclusioni del 15/10/2024): Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Perugia, contrariis reiectis, previa acquisizione del fascicolo del primo grado di giudizio, per i motivi rassegnati:
In via preliminare, accogliere le eccezioni attoree spiegate sia in atto di appello sia nella suddetta nota e per l'effetto dichiarare la nullità/invalidità/inammissibilità della comparsa di costituzione di nel giudizio di I grado, nonché di entrambe le avverse comparse di costituzione e CP dell'appello incidentale odierni;
Nel merito, rigettato l'appello incidentale poiché, comunque, infondato in fatto e in diritto e confermata la totale responsabilità delle controparti nel sinistro de quo, accogliere il presente appello principale e per l'effetto:
In parziale riforma della sentenza impugnata n.191/2023 emessa dal Tribunale Civile di Terni il
9/3/2023 nella causa con R.G. n.982/2018, condannare le stesse controparti in solido a pagare iure hereditatis all'appellante la somma di euro 52.000,00 quale differenza dovuta per Parte_1 risarcimento danni non patrimoniali - danno biologico personalizzato e morale - o quella diversa che risulterà in corso di causa, nonché l'ulteriore somma che risulterà in corso di causa o da liquidare anche in via equitativa quale risarcimento di tutti gli altri danni, materiali e non, di cui in narrativa. Il tutto, comunque, in aggiunta all'acconto di euro 67.800 già versato;
Voglia altresì condannare gli stessi appellati in solido a rifondere a la somma di euro Parte_1
4.600,00 per spese vive documentate, mediche e non mediche.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a spese generali al 15% e accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore poiché già dichiaratosi antistatario.
In via subordinata, voglia comunque condannare gli stessi appellati in solido a pagare euro 6.500,00 sempre al sottoscritto difensore antistatario, quali compensi professionali stragiudiziali, oltre a spese generali al 15% e accessori di legge. Col favore della rivalutazione Istat e degli interessi su tutte le somme rivalutate dal 2013 al soddisfo.”.
Per e cfr. nota di precisazione delle conclusioni del 16/10/2024): Controparte_1 CP
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita rigettare l'appello principale per i motivi esposti in narrativa:
In accoglimento dell'appello incidentale, per i motivi esposti nel presente atto, riformare parzialmente la sentenza impugnata n.191/2023 del Tribunale di Terni, disponendo, in via principale, la condanna completa di attore e intervenuti in primo grado, qui appellante principale e appellati, al rimborso totale delle spese legali sostenute da e nel giudizio Controparte_1 CP di primo grado;
In subordine la medesima condanna nella misura del 50%, con una compensazione solo parziale;
In ogni caso con vittoria di spese e competenze della fase di appello, si chiede inoltre darsi atto della mancata costituzione degli appellati incidentali e quindi dichiararsi, ai sensi dell'art.350, co.2 cpc, la contumacia degli stessi rispetto all'appello incidentale.
Ad integrazione di dette conclusioni, in risposta alle deduzioni svolte dalla difesa di Parte_1 nelle note dell'udienza del 6/12/2023, si contesta tutto quanto in esse scritto poiché oggettivamente falso o comunque infondato e si chiede il rigetto delle eccezioni e domande svolte in dette note, segnatamente l'eccezione di nullità o invalidità dell'appello incidentale e quelle relative all'assenza in capo ai di interesse alla costituzione in giudizio e quindi a resistere alle domande CP_1 dell'attore, oggi appellante, e degli intervenuti, ora appellati contumaci.”.
Per (cfr. nota di precisazione delle conclusioni del 16/10/2024): Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Perugia, contrariis reiectis, dichiarare, per i motivi e le ragioni di cui alla narrativa della comparsa costitutiva, inammissibile l'appello proposto da Pt_1 vverso la sentenza del Tribunale di Terni n.191/2023; in ogni caso, confermare la sentenza
[...] impugnata ed assolvere la società appellata da ogni domanda contro la stessa proposta;
con il favore delle spese tutte di lite.”.
Con ordinanza del 27/2/2024 il Giudice istruttore aveva assegnato alle parti i termini per le memorie conclusionali e aveva rigettato le istanze istruttorie di parte appellante. Successivamente, con ordinanza del 19/12/2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione per poi essere rimessa sul ruolo in data 9/4/2025 in ragione di talune problematiche dell'Ufficio causate da disfunzioni del sistema informatico;
infine all'udienza del 7/5/2025 la causa veniva nuovamente rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, premetteva che suo padre Parte_1 Persona_1 aveva convenuto in giudizio e , rispettivamente conducente e CP Controparte_1 proprietario del veicolo Fiat Punto targato AV040MY, unitamente all' quale compagnia CP assicuratrice del predetto veicolo, coinvolto nel sinistro verificatosi in data 22/10/2013 in Terni all'incrocio tra Via Cervara e la strada di Pentima tra la Fiat Punto condotta dalla e il CP_1 motociclo Honda di sua proprietà e da lui condotto.
– riferiva, ancora, – a fondamento della propria domanda, deduceva Persona_1 Parte_1 più nel dettaglio che: il veicolo Fiat punto, percorrendo la strada di Pentima in direzione della SS 209
Valnerina e giunto all'incrocio con Via Cervara, si era dapprima fermato per poi improvvisamente ripartire e immettersi nel traffico veicolare senza cedere al motociclo Honda, che percorrendo la SS
209 Valnerina con direzione di marcia Arrone-Terni centro stava regolarmente sopraggiungendo da sinistra, la dovuta precedenza;
l'urto si era verificato nell'ambito della semicarreggiata percorsa e di pertinenza del motociclo e si era concretizzato tra la parte anteriore laterale destra di quest'ultimo veicolo e la parte angolare e laterale anteriore sinistra dell'autovettura; la era l'unica CP_1 responsabile della causazione del sinistro dato che, al momento del suo transito, non aveva rispettato il segnale di “stop” a lei imposto;
tale circostanza era pacifica sia perché era stata accertata nell'immediatezza dagli agenti della Polizia Municipale di Terni intervenuti sul posto sia perché la stessa aveva presentato all' la denuncia del sinistro, accollandosene la piena CP_1 CP responsabilità; aveva trattenuto in acconto sul preteso maggior avere la somma di euro 1.200,00 quale risarcimento dei danni al motociclo e la somma di euro 67.800,00 a titolo di risarcimento del danno biologico, liquidate in proprio favore dall' L'odierno appellante evidenziava dunque che CP parte attrice concludeva in I grado chiedendo accertarsi e dichiararsi l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro in capo a con condanna dei convenuti, in solido tra loro, al CP risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti – così quantificati: euro 800,00 quale residuo del risarcimento del danno al motociclo, euro 1.000,00 per fermo tecnico ed euro 423.823,50 quale somma residua a titolo di risarcimento del danno biologico personalizzato, del danno morale ed esistenziale, del danno derivante dalla perdita della capacità lavorativa e del danno da perdita di chance (oltre interessi e rivalutazione) – nonché con condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento ex art.96 cpc da liquidare in via equitativa. Il tutto con vittoria delle spese di lite. Parte appellante dava poi atto che in quella sede si era inizialmente costituita solo la (i CP erano rimasti contumaci), contestando tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto sia in CP_1 ordine all'an sia in ordine al quantum debeatur e assumendo: la concorrente responsabilità del Pt_1 nella causazione del sinistro;
che l'avvenuto pagamento della somma di euro 67.800,00 non aveva carattere ammissivo della responsabilità della essendo fondato su mero spirito conciliativo;
CP_1 tale somma era, in ogni caso, congrua e pienamente satisfattiva delle avverse pretese. L'appellante evidenziava quindi che la compagnia assicurativa concludeva chiedendo il rigetto integrale delle domande, con vittoria di spese. dava altresì atto che, all'udienza del 24/1/2019, il difensore dell'attore ne aveva Parte_1 dichiarato il decesso ai sensi e per gli effetti di cui all'art.300 cpc, con conseguente interruzione del giudizio;
quale genitore del de cuius e di , in qualità CP_4 Persona_2 Controparte_5 di madre del defunto in proprio nonché quale tutore di unico figlio di , Parte_1 Persona_1
in qualità di fratello del de cuius, quale nipote del defunto, Parte_2 CP_6 [...]
in qualità di sorella del de cuius, quale cugina del defunto, Pt_17 Parte_5 Parte_6 in qualità di cugina del de cuius, quale cugina del defunto, in Parte_7 Parte_8 qualità di seconda moglie di e di genitore di , con ricorso ex art.302 cpc CP_4 Persona_2 avevano chiesto la riassunzione e la prosecuzione del presente giudizio. Deduceva che tali ricorrenti asserivano che la morte del Volpe era conseguenza diretta del sinistro oggetto di causa e si costituivano in giudizio chiedendo di essere rimessi in termini con concessione di nuovi termini di cui all'art.183, co.6 cpc al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti iure proprio per la perdita del rapporto parentale, oltre a quelli iure hereditatis limitatamente a unico figlio ed erede Parte_1 legittimo del defunto attore.
Continuava ancora l'odierno appellante riferendo che, instaurato nuovamente il contraddittorio per la prosecuzione del giudizio, si era nuovamente costituita in giudizio la la quale aveva CP richiamato tutti i propri atti e tutte le proprie difese, eccezioni, deduzioni, richieste, contestazioni ed allegazioni ed aveva dichiarato di non accettare il contraddittorio sulle nuove domande e conclusioni formulate nel ricorso ex art.302 cpc. Evidenziava poi che si erano altresì costituiti e CP
, deducendo che: essi non avevano ritenuto necessario costituirsi in seguito Controparte_1 all'originaria citazione in ragione del fatto che l' aveva garantito l'assistenza processuale CP prevista per legge e per contratto;
i soggetti che avevano dichiarato di voler riassumere il processo interrotto ex art.302 cpc erano privi di qualunque titolo ai fini della riassunzione e, per l'effetto, le domande da loro svolte dovevano essere respinte perché improponibili e/o inammissibili;
l'unico soggetto che poteva rivestire la qualità di litisconsorte del processo de quo ed era legittimato alla prosecuzione dell'azione interrotta era esso unico erede dell'attore defunto;
in ogni Parte_1 caso, solo le domande svolte iure hereditatis nell'iniziale domanda erano ammissibili;
viceversa, le domande svolte iure proprio quale danno parentale da morte del congiunto erano nuove e pertanto inammissibili, con una significativa mutatio sia sotto il profilo del petitum che della causa petendi in ragione del fatto che con esse erano stati dedotti fatti diversi e azionati diritti diversi rispetto ai diritti risarcitori azionati dal de cuius nell'originaria citazione, limitandosi questa ai danni dovuti alle lesioni personali da lui subite nel sinistro e al relativo danno biologico;
ove poi si fosse anche voluta ritenere l'ammissibilità delle succitate domande, le stesse sarebbero state comunque infondate in fatto e in diritto. Aggiungeva il che i concludevano dunque chiedendo: in via preliminare e Pt_1 CP_1 pregiudiziale, dichiararsi la carenza di legittimazione processuale attiva in capo ai soggetti indicati nell'atto di riassunzione diversi da nonché l'inammissibilità delle domande introdotte Parte_1 con l'anzidetto atto diverse da quella originaria introdotta da e, per l'effetto, Persona_1 respingersi le domande di , in proprio, , CP_4 Controparte_5 Parte_2 [...]
, , , , , Pt_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
e quelle per conto di svolte iure proprio; nel merito, nella denegata ipotesi di non Parte_1 accoglimento delle conclusioni di natura preliminare, respingersi le domande nuove svolte in sede di riassunzione e, quindi, ogni richiesta iure proprio degli attori perché infondata e non provata. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite.
Infine, l'odierno appellante dava atto del fatto che Parte_9 Parte_10 Parte_11
, , quali cugini Parte_12 Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16
e zii di erano intervenuti nel presente giudizio ai sensi dell'art.105 cpc al fine di Persona_1 vedersi riconoscere il risarcimento dei relativi danni da perdita del rapporto parentale;
anche rispetto a tale atto di intervento, i convenuti avevano ribadito di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove, ribadendo tutte le eccezioni relative al difetto di legittimazione attiva degli stessi e all'infondatezza delle loro pretese nel merito.
Il Tribunale di Terni, con l'impugnata sentenza – dopo aver istruito la causa con le prove orali ritenute ammissibili e rilevanti e con CTU medico-legale – ogni altra domanda, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così statuiva:
“Rigetta tutte le domande di e tutte le domande proposte da tutti gli altri congiunti di Parte_1
originario attore, deceduto in corso in causa. Persona_1
Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa, incluse le spese di CTU.”.
Orbene, il in particolare, con il primo motivo di appello censurava la sentenza di I grado per Pt_1 non aver dichiarato la nullità della comparsa di costituzione dell' per difetto della procura CP ad litem. Con il secondo motivo di appello, l'odierno appellante censurava poi la sentenza impugnata in ordine all'entità e alla quantificazione del danno biologico, osservando che il Giudice di prime cure, seppure aveva richiamato la sent. n.41933/2021 della Suprema Corte di cassazione e il connesso principio elaborato dall'Osservatorio del Tribunale di Roma, ne aveva però erroneamente applicato i criteri di calcolo;
si doleva altresì della mancata personalizzazione del citato danno biologico e del riconoscimento di soli 3.328,68 euro a titolo di spese mediche, senza calcolare interessi e rivalutazione e ignorando tutte le altre spese, benché documentate.
Con il terzo motivo di appello, il quanto alle ulteriori voci di danno (vale a dire quelli da lucro Pt_1 cessante, da perdita di chance, alla capacità lavorativa e alla vita di relazione), impugnava la decisione del primo Giudice laddove non aveva ammesso le altre prove orali ritualmente richieste, le quali, a suo dire, avrebbero provato e quantificato i succitati danni;
osservava, peraltro, che tali danni avrebbero dovuto comunque essere liquidati in via equitativa. Con il quarto motivo, ancora, l'odierno appellante impugnava la decisione del Tribunale per erroneità, insufficienza, illogicità e contraddittorietà della motivazione relativa al danno da lucro cessante (oltre interessi e rivalutazione), deducendo sia l'assenza di una concisa esposizione delle ragioni di diritto sia la contraddittorietà in relazione alla parte in cui il Giudice di prime cure aveva prima asserito che il danno da lucro cessante non era stato dimostrato per poi considerarlo per incrementare il danno ristorabile, sebbene senza neanche specificarne l'esatto importo e/o il criterio adottato per ottenerlo.
Infine, con il quinto ed ultimo motivo di appello, censurava la sentenza gravata nelle parti in cui: le spese di lite e di CTU erano state compensate, dovendo invece essere poste a carico delle controparti in solido;
le controparti non erano state condannate ai sensi dell'art.96 cpc;
non erano stati liquidati i compensi professionali stragiudiziali per l'importo di euro 6.500,00. Concludeva pertanto come sopra.
I in questa sede, dopo aver eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ai sensi CP_1 dell'art.342 cpc, hanno contestato tutto quanto ex adverso dedotto, osservando, quanto al secondo motivo di appello – nulla hanno invece dedotto in ordine al primo motivo di impugnazione, riguardando esclusivamente la posizione dell' – che correttamente il Giudice di I grado, CP sulla base delle risultanze istruttorie, nonché dei principi elaborati dalla Suprema Corte di Cassazione
e dell'Osservatorio del Tribunale di Roma, aveva ritenuto che la somma pari ad euro 67.800,00 già corrisposta dall' era idonea a coprire i danni riconosciuti e ristorabili, vale a dire: il danno CP biologico pari ad euro 30.542,44, il danno a titolo di inabilità temporanea assoluta e parziale pari ad euro 26.730,00, le spese mediche per l'importo di euro 3.328,68, il danno da lucro cessante derivante dalla mancata tempestiva liquidazione delle poste risarcitorie pari euro 933,28 per interessi e rivalutazione al saggio legale, nonché i danni al motociclo ed il cd. fermo tecnico per complessivi euro 1.800,00; peraltro, osservavano che bene aveva fatto il primo Giudice a non riconoscere le ulteriori voci di danno genericamente dedotte in citazione (in particolare il danno esistenziale, il danno morale e il danno da perdita di chance) e a non personalizzare il danno biologico, non essendo state offerte idonee prove al riguardo.
Con riguardo al terzo motivo di gravame, gli odierni appellati hanno rilevato come, con specifico riguardo al danno da lucro cessante, lo stesso, essendo connesso a un'effettiva perdita di reddito, avrebbe dovuto essere provato da parte attrice, ma tale prova non era stata fornita. In merito, poi, al quarto motivo parte appellata ha evidenziato che correttamente il Giudice non aveva ammesso le ulteriori prove orali, le quali nulla avrebbero provato in relazione alle altre asserite voci di danno, e a non liquidarle in via equitativa.
Infine, con riguardo alle spese di lite, i – dopo aver sostenuto l'infondatezza della richiesta CP_1 di riforma della sentenza per ottenere la revoca della compensazione delle spese di lite – proponevano contestualmente appello incidentale con cui impugnavano la sentenza di I grado nella parte in cui erano state compensate le spese di lite e di CTU, le quali, stante il rigetto di tutte le domande ex adverso proposte, avrebbero dovuto essere invece poste a carico dell'attore e degli intervenuti;
hanno peraltro osservato che, anche tenendo conto del generale andamento del processo, del comportamento tenuto dalle parti e dell'esito finale, non vi era comunque alcun valido e giustificato motivo per una compensazione completa delle spese processuali, puntualizzando come la complessità di una questione tecnica giustifica al più la compensazione delle spese di CTU. Concludevano, dunque, come sopra.
anch'essa costituitasi in questa sede, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, CP osservando, quanto al primo motivo di appello, che non si poteva configurare alcuna nullità in ordine alla comparsa costitutiva in prosecuzione del processo interrotto dato che la procura ad litem era stata correttamente depositata in atti già con la prima comparsa costitutiva per poi essere richiamata e nuovamente depositata con la seconda comparsa costitutiva per la prosecuzione del processo interrotto. Con riguardo al secondo motivo di appello la compagnia assicurativa ha rilevato come il percorso motivazionale seguito dal Giudice di I grado risulta corretto, logico, completo e coerente con il compendio probatorio disponibile, con le conclusioni della CTU medico-legale, nonché con i criteri di calcolo ed i principi applicabili in forza sia di quanto in merito affermato dalla evocata sentenza della Suprema Corte n.41933/2021 sia di quanto in merito elaborato dall'Osservatorio del
Tribunale di Roma. Quanto al terzo e al quarto motivo di gravame, ha evidenziato la CP correttezza dell'operato del Tribunale laddove, da una parte, non aveva liquidato il danno da lucro cessante in ragione del fatto che la pretesa perdita della capacità lavorativa non era mai stata provata, così come anche le altre tipologie di danno apoditticamente e genericamente prospettate, e, dall'altra parte, non aveva ammesso le prove orali in quanto irrilevanti ed inammissibili. Infine, con riguardo all'ultimo motivo di appello, la società assicurativa ne ha eccepito l'inammissibilità ex art.345 cpc in relazione al lamentato mancato riconoscimento delle spese stragiudiziali, trattandosi di una voce di danno fatta valere in appello per la prima volta;
osservava peraltro che tale danno, al pari delle altre pretese risarcitorie, non era nemmeno mai stato provato. In relazione poi alla domanda di revoca della compensazione delle spese di lite e di CTU e alla condanna ex art.96 cpc ne ha dedotto l'infondatezza, assumendo rispettivamente che gli attori in riassunzione – e, dunque, anche l'odierno appellante – e gli intervenuti avrebbero dovuto in realtà essere condannati alla refusione delle spese di lite per aver subito il rigetto di tutte le loro domande e che essa non aveva inutilmente fomentato il giudizio, essendo piuttosto stata costretta a resistere legittimamente in giudizio a tutela dei propri diritti e solo per contrastare le avverse pretese. Concludeva quindi come sopra.
All'esito della notifica dell'appello incidentale dei il ne deduceva l'insussistenza CP_1 Pt_1 della notificazione con riguardo alla posizione degli altri intervenuti in I grado, avendo gli appellati notificato al suo difensore una sola copia dell'atto contenente, appunto, l'appello incidentale: detta eccezione risulta infondata posto che la comparsa di costituzione dei on appello incidentale CP_1 indica chiaramente, quali controparti, tutti i soggetti costituitisi in I grado oltre a e Parte_1
l'art.170 cpc prevede che “Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito salvo che la legge disponga altrimenti. E' sufficiente la consegna di una sola copia dell'atto, anche se il procuratore è costituito per più parti” sicché correttamente la difesa dei aveva notificato all'Avv. Florio, costituito per tutti gli attori e intervenuti in I CP_1 grado, una sola copia dell'atto. Tutti gli intervenuti non costituitisi in questa sede risultano pertanto contumaci.
Osserva poi la Corte che l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art.342 cpc è infondata, avendo l'appellante indicato con sufficiente precisione le parti del provvedimento che ha inteso impugnare nonché esplicitato in modo determinato i motivi specifici dell'impugnazione con indicazione sia delle modifiche richieste – vale a dire la declaratoria di nullità della comparsa di costituzione e risposta in riassunzione del processo interrotto dell' per difetto della procura CP ad litem, la diversa quantificazione sia del danno biologico sia del danno a titolo di inabilità temporanea assoluta e parziale, il riconoscimento del danno da perdita della capacità lavorativa e della personalizzazione del danno biologico, la revoca della compensazione delle spese di lite e di
CTU, nonché la condanna delle controparti ex art.96 cpc – sia delle circostanze che hanno comportato a suo dire le plurime violazioni della legge, formulando puntualmente sia le ragioni giuridiche del dissenso al percorso argomentativo del primo Giudice, sia la rilevanza concreta delle argomentazioni critiche svolte.
Ciò premesso, la Corte ritiene che l'appello sia infondato. Va anzitutto rigettato il primo motivo di appello poiché se è vero che il Giudice di I grado aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità, per difetto di procura ad litem, della comparsa costitutiva in prosecuzione del processo interrotto dell' (cfr. verbale d'udienza del CP
21/11/2019), nondimeno è vero che tale procura era stata in realtà ritualmente depositata già con la prima comparsa costitutiva (cfr. doc. n.1 e 2-fascicolo I grado e, in forza della citata CP procura, senza alcuna eccezione di parte attrice sul punto, la società assicurativa aveva depositato anche le memorie istruttorie ex art.183, co.6, cpc;
inoltre, la predetta società assicurativa, costituitasi per la prosecuzione del processo interrotto, non solo aveva espressamente richiamato la precedente procura, così in ogni caso ratificandola, ma aveva anche depositato un'ulteriore procura ad litem (cfr. doc. n.20 e 21-fascicolo I grado) di contenuto sovrapponibile a quella depositata con la prima comparsa costitutiva. Va pertanto rigettata l'eccezione in oggetto, così come anche riproposta nel presente giudizio.
Dovrà poi rigettarsi anche il secondo motivo di appello, osservandosi quanto segue in relazione al danno biologico. Va anzitutto premesso che qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito (il c.d. danno da premorienza) – nel caso di specie il è deceduto 1893 Pt_1 giorni dopo l'evento (22/10/2013-28/12/2018) per cause indipendenti dall'illecito, così come accertato dal CTU in I grado, accertamento che non ha costituito oggetto di appello – l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli anni di vita residua effettivamente vissuti, potendosi fare applicazione, quale utile parametro equitativo, delle tabelle del danno biologico elaborate dal Tribunale di Roma. In ordine a tali principi si è espressa la Suprema
Corte puntualizzando (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. n.41933/2021), dopo aver spiegato i motivi per cui le tabelle milanesi in materia di danno da premorienza presentavano delle criticità, che “Le criticità sopra evidenziate conducono a risultati iniqui sul piano della liquidazione, come può vedersi facendo un confronto tra il sistema di liquidazione del danno biologico da invalidità permanente che le tabelle milanesi seguono per il caso di sopravvivenza della vittima fino alla conclusione del giudizio, con quelle del danno da premorienza. Le prime, com'è ovvio, sono regolate secondo un criterio statistico, nel senso che la liquidazione avviene in base al punto di invalidità e all'età della vittima, che rileva perché indica, secondo le aspettative di durata media della vita, per quanti anni la vittima dovrà convivere con la sua menomazione. Una volta che il giudizio termina col passaggio in giudicato della sentenza, la liquidazione diventa definitiva, senza che assuma più alcun rilievo il momento in cui la vittima effettivamente viene a mancare (proprio perché il calcolo si fonda su di un'aspettativa di vita). La tabella sul danno da premorienza, come si è visto, prende le mosse dal fatto che la vittima è morta prima che il giudizio finisse, per cui il calcolo del danno biologico va compiuto sulla base di un dato ormai certo e non più ipotetico. Tuttavia – e questo è il punto centrale che il Collegio intende mettere in evidenza – una tabella sul danno da premorienza, per poter essere
«equa» nel senso che si è detto, deve partire dal presupposto che a parità di durata della vita residua deve corrispondere, ovviamente in caso di uguale invalidità permanente, un risarcimento uguale.
Detto in termini più semplici, il danno già sopportato per un tempo certo (nel caso in esame, cinque anni) non può essere liquidato meno di un danno che verosimilmente si sopporterà, in futuro, per un identico arco di tempo. Il tempo, infatti, esprime la durata della sofferenza che si è patita o che si dovrà patire, ma a parità di durata deve corrispondere, tendenzialmente, parità di risarcimento.”
(cfr. pag. n.14 e 15). L'ordinanza ha poi concluso, ritenendo che “La tabella milanese sul danno da premorienza si dimostra non equa e, come tale, non può costituire un utile strumento per la liquidazione del relativo danno. Si pone, a questo punto, nel permanere dell'inerzia del legislatore circa le tabelle di cui all'art.138 cit., la necessità di indicare un criterio alternativo. Va detto, a questo proposito, che le indicazioni che il Collegio sta per formulare costituiscono, ovviamente, un orientamento in attesa di un futuro intervento del legislatore, allo scopo di evitare che le liquidazioni ricadano in un arbitrio generale che costituirebbe l'antitesi dell'equità. Non bisogna dimenticare, infatti, che la liquidazione di cui si discute rimane – come si è detto – una liquidazione equitativa, rispetto alla quale i giudici di merito sono liberi di esercitare la valutazione discrezionale che deriva dalla specificità dei singoli casi. Osserva la Corte che, ragionando in astratto, le tecniche di liquidazione possono essere diverse;
appare preferibile, però, un sistema di calcolo che sia rispettoso del criterio della proporzionalità. Ciò significa che il danno da premorienza deve essere calcolato considerando come punto di partenza (dividendo) la somma che sarebbe spettata al danneggiato, in considerazione dell'età e della percentuale di invalidità, se fosse rimasto in vita fino al termine del giudizio;
rispetto a tale cifra, assumendo come divisore gli anni di vita residua secondo le aspettative che derivano dalle tabelle dell'ISTAT, dovrà essere calcolata la cifra dovuta per ogni anno di sopravvivenza, da moltiplicare poi per gli anni di vita effettiva, in modo da pervenire ad un risultato che sia, nei limiti dell'umanamente possibile, maggiormente conforme al criterio dell'equità.” (cfr. pag. n.16 e 17).
Ebbene, secondo tale orientamento, al quale anche questo Collegio ritiene di aderire, il c.d. danno da premorienza deve essere liquidato secondo il criterio della proporzionalità, assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e d'invalidità, al danneggiato che sia rimasto in vita fino al termine del giudizio, per poi diminuirne l'importo in proporzione ai giorni di vita effettivamente vissuti. In ossequio al citato principio proporzionale si ritiene quindi di applicare le tabelle predisposte dall'Osservatorio del Tribunale di Roma che prevedono due voci di danno risarcibile: una prima, acquisita immediatamente per effetto della lesione subita, che costituisce l'adattamento alla modificazione psicofisica intervenuta con la quale il danneggiato deve subito confrontarsi;
una seconda – correlata con i progressivi pregiudizi fisici e psichici che il soggetto incontra – che si acquisisce nel tempo e può essere calcolata in relazione alla sopravvivenza concreta rispetto all'aspettativa di vita, calcolata sulla base del rapporto tra vita media e vita concreta dopo la lesione. Tale importo è quantificato in un valore compreso tra il 10% ed il 50% in relazione all'entità del danno biologico calcolato sulla base del danno accertato e della percentuale di invalidità permanente (danno accertato tra lo 0% e il 20% -> percentuale acquisita immediatamente tra lo 0%
e il 10%; danno accertato tra il 21% e il 40% -> percentuale acquisita immediatamente tra l'11% e il 20%; danno accertato tra il 41% e il 60% -> percentuale acquisita immediatamente tra lo 21% e il 30%; danno accertato tra il 61% e l'80% -> percentuale acquisita immediatamente tra il 31% e il
40%; danno accertato tra l'81% e il 100% -> percentuale acquisita immediatamente tra lo 41% e il
50%). La parte restante del danno risarcibile è pari al danno biologico liquidato sulla base delle tabelle di Milano ridotto dell'importo tra il 10% e il 50% da dividere con il numero di giorni di sopravvivenza rispetto alla vita media;
tale risultato (quale frazione a titolo di risarcimento giornaliero) deve poi essere moltiplicato con il numero di giorni effettivamente vissuti.
Ciò posto e venendo al merito del caso di specie, si rileva poi che anche questa Corte condivide le conclusioni dell'accertamento peritale svoltosi in I grado per essere detto accertamento preciso ed immune da contraddizioni o altri vizi logici: quanto all'invalidità permanente, il consulente d'ufficio aveva osservato che “Sulla base dei dati contenuti negli atti di causa è possibile rilevare che nel
in conseguenza della lesività subita nel sinistro stradale del 22/10/2013 e delle complicanze Pt_1 poi manifestatesi, si strutturava un complesso menomativo esitale, caratterizzato da: subanchilosi dell'articolazione della caviglia destra con artrosi-osteoporosi locali post-traumatiche ed alterazione della biomeccanica deambulatoria in esito a frattura trimalleolare scomposta della caviglia destra con sublussazione mediale dell'articolazione tibio-astragalica, trattata mediante intervento chirurgico di riduzione ed osteosintesi con placca e viti cannulate;
flebolinfostasi cronica della gamba e del piede di destra in esito a trombosi venosa tibiale posteriore destra di natura post- traumatica e/o da immobilizzazione protratta;
probabile aggravamento di uno stato algico- disfunzionale del rachide cervicale da trauma distorsivo-distrattivo recidivo. Le menomazioni sopra indicate sono da ritenersi in rapporto causale diretto con la lesività rachidea cervicale ed alla gamba-caviglia di destra subite nel sinistro stradale per cui è causa. (omissis) Appare corretto in termini medico-legali correlare il complesso menomativo esitale desumibile dagli atti di causa con la determinazione nel soggetto di un danno biologico permanente stimabile complessivamente nella misura del 24% - 25% (ventiquattro/venticinque per cento) di riduzione permanente dell'integrità e dell'efficienza somato-psichica, con evidente riverbero dinamico-relazionale.” (cfr. pag. n.24 e 25); quanto all'invalidità temporanea assoluta e parziale, il CTU aveva affermato che “Il periodo di inabilità temporanea necessario alle cure medico-chirurgiche e fisico-riabilitative delle lesioni subite nel sinistro de quo è in via complessiva equitativamente stimabile nei seguenti termini sulla base delle certificazioni mediche, della tipologia delle lesioni subite e delle terapie chirurgiche, mediche
e fisioterapiche praticate: inabilità temporanea biologica di tipo assoluto: giorni 120; inabilità temporanea biologica di tipo parziale al 75%: giorni 90; inabilità temporanea biologica di tipo parziale al 50%: giorni 120; inabilità temporanea biologica di tipo parziale al 25%: giorni 90.” (cfr. pag. n.23 e 24).
Orbene, in relazione all'invalidità permanente – considerata la percentuale pari al 24,5% riconosciuta dal CTU e la vita media pari a 83,6 anni tenuto conto che il ha vissuto fino all'età di 42 anni – Pt_1 quest'ultimo, sulla base delle tabelle milanesi secondo il consolidato orientamento di legittimità (cfr.
Cass. civ., Sez. L., ord. n.13701/2024), avrebbe avuto diritto ad un risarcimento dell'importo pari ad euro 101.790,50, comprensivo dell'incremento per sofferenza e tenuto conto dell'afflittività delle lesioni patite. Da detto importo deve essere sottratto il 20% pari ad euro 20.358,10 immediatamente riconoscibile al danneggiato, stante il danno accertato pari al 24,5% e rilevata la correttezza della liquidazione di tale parte del danno effettuata dal Tribunale nella misura massima della seconda fascia, non corrispondendo (come vorrebbe la difesa del la misura massima al 50%, Pt_1 percentuale massima, quest'ultima, prevista per altra fascia d'invalidità (l'ultima).
Dall'importo residuo pari ad euro 81.432,40 (101.790,50 - 20.358,10) si ricava la residua parte da attribuirsi proporzionalmente al figlio tenuto conto dell'effettiva aspettativa di vita Parte_1 del padre Posto quindi che i giorni intercorrenti tra il fatto lesivo – considerata l'età Persona_1 del al momento dell'incidente (42 anni e 16 giorni pari a 15.346 giorni) – e gli anni ancora da Pt_1 vivere in media (83,6 anni pari a 30.478 giorni) sono pari a 15.132 e che il pur tuttavia, ha Pt_1 vissuto soltanto per altri 1.893 giorni, l'importo residuo da corrispondere – determinata la quota a titolo di risarcimento giornaliero pari ad euro 5,38 (81.432,40 : 15.132) da moltiplicare poi con i giorni effettivamente vissuti (5,38 x 1.893) – è pari ad euro 10.184,34. Ebbene, alla luce dei principi affermati dalla Corte di cassazione, dei principi elaborati dall'Osservatorio del Tribunale di Roma e delle risultanze istruttorie, il Tribunale aveva correttamente quantificato l'importo complessivo da attribuirsi a (unico erede legittimo di a titolo di danno biologico c.d. Parte_1 Persona_1 da premorienza in euro 30.542,44 (20.358,10 + 10.184,34). Altrettanto correttamente, in relazione all'inabilità temporanea assoluta e parziale, il Tribunale, dopo aver precisato che gli importi spettanti a tale titolo dovevano essere pienamente riconosciuti stante il carattere transeunte di tale danno pienamente acquisito nella sfera patrimoniale del defunto attore al momento del decesso, aveva liquidato il danno de quo, tenuto conto del valore giornaliero di euro
99,00, in euro 26.730,00.
Infine, anche quanto alle spese mediche, la Corte condivide le conclusioni dell'accertamento peritale: il perito d'ufficio aveva correttamente osservato “È stata valutata una documentazione agli atti attestante spese sanitarie per attività di diagnosi e di terapia (anche fisico-riabilitativa) pari a complessivi 3.328,68 euro (cfr. prospetto analitico a pag. n.13) da ritenersi spese necessarie al trattamento delle lesioni subite e delle complicanze derivatene, pertinenti il danno anatomo- funzionale patito e congrue nella loro entità.” (cfr. pag. n.25 e 26). Corretto, dunque, il riconoscimento dell'importo suindicato.
Dovrà parimenti rigettarsi anche il terzo motivo di impugnazione, dovendosi al riguardo osservare che la domanda risarcitoria avente ad oggetto le ulteriori voci di danno, in particolare il danno esistenziale, il danno morale, il danno da perdita di chance e il danno derivante dalla perdita e/o diminuzione della capacità lavorativa, è infondata perché non risulta dimostrato con certezza il verificarsi dei danni de quibus, non avendo il defunto attore assolto all'onere probatorio su di esso incombente. Né tali danni avrebbero potuto essere dimostrati con le prove orali (cfr. seconda memoria istruttoria di parte attrice) in quanto i capitoli articolati – relativi allo svolgimento di attività sportiva, allo svolgimento di attività lavorative quali fisioterapista, personal trainer, facchino, attore teatrale, buttafuori nei locali notturni, l'impossibilità a causa delle menomazioni fisiche e psicologiche, di riprendere le anzidette attività e la normale vita sociale, l'interruzione sempre a causa delle citate menomazioni della relazione con , la sussistenza di gravi problemi psicologici Persona_3 conseguenti al sinistro, la totale assenza di guadagni, l'impossibilità di instaurare nuove relazioni sentimentali, l'impossibilità di guidare a causa della perdita dell'uso del piede destro – che a dire dell'odierno appellante avrebbero dovuto dimostrare che il de cuius aveva patito i succitati danni, erano generici e inconferenti: tali capitoli non indicavano infatti in quali esatti periodi, e per quale durata, il aveva svolto uno o l'altro dei vari lavori elencati, né a quanto ammontassero gli Pt_1 emolumenti percepiti in ciascuna delle attività elencate, né i motivi per cui la fine della sua relazione sentimentale sarebbe da attribuirsi al sinistro, etc;
correttamente, quindi, tali generiche istanze probatorie non erano state ammesse né I grado né in questa sede (cfr. per il giudizio di I grado l'ord. del 25/2/2020 e per il giudizio di II grado l'ord. del 27/2/2024). Di qui la mancanza di prove in merito ai predetti, ulteriori, danni. Ancora, nessuna prova certa è stata offerta dal in ordine al danno biologico di natura psichica;
Pt_1 peraltro, anche il consulente d'ufficio aveva concluso nel senso che agli atti non vi fossero prove in merito, osservando che “Per quanto attiene il disturbo ansioso-depressivo negli anni successivi al sinistro stradale del 22/10/2013, seppur non si abbiano dati certi inerenti allo stato psichico anteriore del soggetto né si conosca la gravità dello stesso disturbo psichico manifestatosi, è probabile che trovi la sua patogenesi nell'evento del grave sinistro stradale con i multipli traumatismi subiti, nella lunga fase di terapia medica e chirurgica, di convalescenza e di riabilitazione e nelle importanti menomazioni e disabilità residuate (omissis) Danno biologico permanente che – si ritiene – non apportava un'apprezzabile riduzione della capacità lavorativa specifica del soggetto nelle molteplici attività lavorative svolte, strutturando un danno alla persona di rilevanza patrimoniale del genere danno da
Parimenti da rigettare anche il quarto motivo di appello, non ravvisandosi alcuna contraddittorietà nel percorso motivazionale seguito dal Giudice di prime cure laddove affermava che “Da quanto precede si evince che il danno ristorabile ammonta ad euro 60.601,12 che incrementato del danno da lucro cessante da mancata tempestiva liquidazione delle poste risarcitorie al più ascenderebbe ad euro
61.534,40 ivi già ricompresi euro 933,28 per interessi e rivalutazione al saggio legale (non essendovi scostamenti neppure applicando il tasso ponderato dei bot stante il breve periodo)…” (cfr. pag. n.10
e 11) in quanto l'incremento relativo al danno da lucro cessante non risulta riferito al preteso danno relativo alla capacità lavorativa, quanto piuttosto alla mancata tempestiva liquidazione del risarcimento del danno da parte dell' he vi aveva provveduto solo nel maggio 2015 a fronte CP del sinistro avvenuto nell'ottobre 2013.
Il totale degli importi dovuti al non supera dunque quanto già corrisposto nel 2015 Pt_1 dall'assicurazione.
Infine, quanto alle spese di lite, peraltro oggetto sia dell'impugnazione principale sia dell'impugnazione incidentale dei la Corte, in primo luogo, rileva l'inammissibilità della CP_1 doglianza con cui l'odierno appellante ha sostenuto che non erano stati liquidati i compensi professionali stragiudiziali per l'importo di euro 6.500,00: trattasi infatti di una richiesta formulata solo con l'atto di appello. Sotto tale profilo si palesa quindi fondata l'eccezione sollevata nel presente grado di giudizio dall' ai sensi dell'art.345 cpc volta ad evidenziare come la domanda CP finalizzata ad ottenere il risarcimento anche dei compensi professionali stragiudiziali sia una domanda nuova sulla quale legittimamente la parte appellata non ha inteso accettare il contraddittorio. Peraltro
è appena il caso di osservare anche che, ove pure si fosse ritenuta tempestiva tale richiesta risarcitoria, il relativo onere della prova, cedente a carico del non era stato assolto, non avendo egli Pt_1 dimostrato che tali spese erano state effettivamente sostenute, depositando, ad esempio, i relativi bonifici, o assegni, o quant'altro idoneo a provare tali esborsi.
In secondo luogo, si rileva che in effetti, come lamentato dai non è condivisibile la CP_1 statuizione del Giudice di prime cure laddove aveva compensato le spese di lite giacché, in applicazione del principio della soccombenza, tali spese avrebbero dovuto essere poste a carico degli attori in riassunzione e degli intervenuti, le cui domande erano state integralmente rigettate. Né colgono nel segno le doglianze della difesa di questi ultimi circa la non necessità della costituzione in giudizio, sia in I grado che in questa sede, da parte dei con la conseguenza che gli stessi, CP_1 avendo partecipato al giudizio per una loro scelta non necessitata, non avrebbero diritto alla rifusione delle spese: sul punto deve osservarsi che, al contrario, la costituzione in giudizio dei in I CP_1 grado era certamente giustificata dal totale cambiamento del contenuto delle domande proposte in quella sede, all'esito del decesso dell'originario attore, dai vari soggetti intervenuti, alla stregua delle cui deduzioni si sarebbe dovuta accertare non più solo la loro responsabilità per le lesioni subite dall'attore ma per il suo decesso, trattandosi a quel punto, in sostanza, di accertare un omicidio colposo a loro carico;
ed è evidente che, al di là della questione relativa all'entità del massimale assicurato (se cioè capiente o meno in relazione alle nuove domande proposte in giudizio dopo la morte di sussisteva, anche in relazione al mero accertamento di una loro Persona_1 responsabilità per la morte di quest'ultimo, l'interesse dei a difendersi da un tale, nuovo e CP_1 grave, addebito. Dovrà pertanto accogliersi l'appello degli stessi in punto di spese del primo grado, ma anche del secondo, essendo l'appello incidentale giustificato dal loro interesse ad ottenere la modifica del capo della sentenza impugnata (rivelatosi in effetti errato) con cui erano state regolate le spese processuali innanzi al Tribunale.
Corretta invece la compensazione delle spese di CTU stante la controvertibilità di alcuni aspetti relativi all'an della domanda per cui è causa in punto di sussistenza, anche eventualmente solo in parte, del nesso eziologico fra il sinistro e il decesso dell'originario attore. Infine, devesi rigettare pure la domanda risarcitoria ex art.96 cpc proposta dal non potendosi applicare tale Pt_1 disposizione perché la dedotta temerarietà fino al limite della malafede o della colpa grave non sussiste in ragione del fatto che sia i ia si erano limitati a resistere legittimamente CP_1 CP in giudizio al fine di contrastare le pretese attoree.
Da tutto quanto sin qui esposto consegue insomma il rigetto dell'appello principale proposto da Pt_1 con conferma della sentenza gravata, e l'accoglimento parziale dell'appello incidentale
[...] proposto da e da , con riforma della sentenza impugnata soltanto CP Controparte_1 laddove aveva compensato le spese di lite tra questi ultimi ed il Quanto poi alle spese Pt_1 processuali del presente grado di giudizio, tali spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del non elevato grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa con R.G.
n.262/2023, così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da Parte_1
- Accoglie in parte l'appello incidentale proposto da e da CP Controparte_1 in punto di spese legali (confermata invece la compensazione delle spese di CTU) e condanna quindi in proprio e quale padre esercente la potestà genitoriale Parte_1 CP_4 su , alunno , intervenuta in primo grado in proprio oltre che come Persona_2 CP_5 tutore di , , ; , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , in proprio e quale madre esercente la Parte_6 Parte_7 Parte_8 potestà genitoriale su , Persona_2 Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
, e in solido,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15 Parte_16 alla rifusione delle spese processuali sostenute dai he si liquidano, quale compenso CP_1 professionale, per il I grado in euro 12.000,00 e, per il II grado, in euro 9.500,00; il tutto oltre
IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Condanna poi alla rifusione delle spese processuali sostenute in questa sede Parte_1 dalla che si liquidano in euro 9.500,00 per compenso professionale, Controparte_3 oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante principale dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 3/7/25.
La Consigliera rel. Il Presidente
Dott. Ombretta Paini Dott. Simone Salcerini