Ordinanza cautelare 11 gennaio 2024
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 13/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00050/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01303/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1303 del 2023, proposto da
TO RU, PO DI, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico Damato, Nicola Rigante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ostuni, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Tanzarella, Mary Capriglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Ostuni n. 38 del 30.01. 2023, notificata il 19.9.2023, di “demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in Contrada Gorgogno”;
- ove occorra, della nota di accompagnamento e notifica prot. n. 37201 dell’8.9.2023, ricevuta anch’essa il 19.9.2023;
- ove ancora occorra, della nota prot. n. 2062/2023 dell’11.1.2023 della Regione Carabinieri Forestale Puglia, Stazione Forestale di Ostuni, recante segnalazione ai sensi dell’art. 27, d.p.r. n. 380/2001;
- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, non conosciuto dai ricorrenti, ove lesivo della loro posizione soggettiva.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2025 la dott.ssa Daniela Rossi e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I sig.ri RU TO e DI PO hanno agito, dinanzi a questo T.A.R., per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza n. 38 del 30.01.2023, a firma del Dirigente del Settore Urbanistica - Edilizia - Ambiente del Comune di Ostuni, avente ad oggetto: “ Ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi in Contrada Gorgognolo” , e di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi incluse: la nota prot. n. 37201 del 08.03.2023 e la nota prot. n. 2062/2023 dell’11.01.2023.
A sostegno del ricorso, parte ricorrente ha proposto i seguenti motivi:
1)Violazione degli artt. 38 e 44, Legge n. 47/85. Violazione degli artt. 3, comma 1, lett. e), 10, comma 1, lett. a) e 31, D.P.R. n. 380/2001, nonché degli artt. 146 e 167 D.lgs. n. 42/2004. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, nonché per carenza di istruttoria e di motivazione. Irragionevolezza, contraddittorietà e sproporzionalità manifeste. Sviamento e malgoverno.
2)Violazione e falsa applicazione degli art. 3, comma 1, lett. e.6), 22, 31 e 37, D.P.R. n. 380/2001. Eccesso di potere per difetto dei presupposti, nonché per carenza di istruttoria e di motivazione. Irragionevolezza, contraddittorietà e sproporzionalità manifeste. Sviamento e malgoverno.
Il Comune di Ostuni, in data 03.01.2024, si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso.
All’esito della camera di consiglio del 10.01.2024, questo T.A.R., con ordinanza n. 43 dell’11.01.2024, in accoglimento dell’istanza cautelare proposta, ha sospeso gli effetti del gravato provvedimento.
All’udienza pubblica del 08.01.2025, previo deposito di memorie e documenti a norma dell’art. 73, comma 1, c.p.a, la causa è stata introitata in decisione.
Il ricorso è infondato.
Infondate sono le censure con cui parte ricorrente si duole della violazione degli artt. 38 e 44 della Legge del 28 febbraio 1985, n. 47.
Da quanto documentato in atti, l’istanza di condono del 17.12.1985 ha riguardato la realizzazione del solo fabbricato e, non anche, le opere abusive di cui si discorre in questa sede.
Sul punto, le diverse prospettazioni della difesa di parte ricorrente, sono mere asserzioni difensive, prive di supporto probatorio; non potendo ritenersi tali, le riproduzioni fotografiche versate in atti.
Tali risultanze documentali, infatti, oltre ad essere sprovviste di data certa, sono inidonee a confutare gli esiti fidefacienti degli accertamenti dell’11.01.2023.
Né le opere contestate, per caratteristiche funzionali e strutturali, possono rientrare tra i lavori di completamento dell’opera abusiva; unici lavori questi ammessi ai sensi dell'art. 35, comma 13, della Legge n. 47 del 1985.
Non può, nemmeno, condividersi l’assunto attoreo secondo il quale, nella specie, le opere contestate non avrebbero richiesto il rilascio preventivo di un tiolo edilizio, per essere, le stesse, mere pertinenze urbanistiche, a servizio del fabbricato.
Infatti, per pacifica e condivisa giurisprudenza: “ un’opera può essere qualificata come pertinenza solo se preordinata ad un’oggettiva esigenza dell’edificio principale e funzionalmente inserita a suo servizio; oltre che sfornita di un autonomo valore di mercato; proprio in quanto esaurisce la sua finalità nel rapporto funzionale con l’edificio principale. Tale nozione è invocabile per opere di modesta entità e accessorie rispetto ad un’opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia. Viceversa, tali non sono i manufatti che per dimensioni e funzione possiedono una propria autonomia rispetto all’opera principale sì da avere una potenziale attitudine ad una diversa e specifica utilizzazione” (Cons Stato sez. II, 2.10.2024, n. 7937, Cons Sato sez. VI, 19.5.2023, n. 5004).
Nello stesso solco: “ la nozione di pertinenza sul piano urbanistico edilizio è limitata ai soli interventi accessori di modesta entità e privi di autonomia funzionale” (Cons Stato, sez. IV, 13.07.2022, n. 5926; id. Cons Stato sez. VI, 6.2.219, n. 904).
Nel caso di specie, è evidente come le opere contestate non possano essere ricomprese nella nozione di pertinenza urbanistica, nei termini declinati dalla giurisprudenza sopra richiamata.
Lo spianamento, la cementificazione della viabilità e la realizzazione di un piazzale in cemento armato sono opere idonee a modificare in maniera irreversibile l’assetto del territorio; le stesse, pertanto, rientrano nella nozione di nuova costruzione ai sensi art. 3 c. 1, lett. e) del D.P.R. n. 380/2001.
L’area su cui insistono i manufatti contestati, poi, risulta vincolata, con la conseguenza che la loro realizzazione avrebbe richiesto il rilascio, in uno al titolo edilizio, dell’autorizzazione paesaggistica che, nella specie, è mancata.
Quanto esposto, reca con sé l’infondatezza delle doglianze incentrate sul richiamo attoreo all’Allegato A del D.P.R. n. 31 del 13.02.2017 e agli orientamenti giurisprudenziali in materia di nulla osta paesaggistico.
Le ulteriori contestazioni sono tutte generiche e indimostrate.
In conclusione, il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.
Sussistono giustificate ragioni (tra cui la peculiarità della vicenda esaminata) per compensare, tra le parti, le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
Daniela Rossi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniela Rossi | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO