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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 27/10/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. R.G. 216 del 2025, pendente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Serena Azzarito ed elettivamente domiciliata come in atti;
e
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'avv. Tommaso Zavaglia ed elettivamente domiciliato come in atti;
-ricorrenti-
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31 marzo 2025, i ricorrenti hanno chiesto la declaratoria di separazione deducendo che il matrimonio è stato celebrato, in data 26 ottobre 2014, a San Costantino Calabro e che dalla loro unione sono
1 nati due figli: , in data 2 gennaio 2015, e in data 2 agosto 2017. Per_1 Per_2
Gli atti del procedimento sono stati ritualmente comunicati al Pubblico
Ministero in sede.
Le parti hanno rinunciato alla comparizione personale e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c., nel rispetto del termine perentorio assegnato, i procuratori delle parti hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
****
Nel merito
La domanda è fondata e va accolta.
Nella vicenda in esame è venuta meno la comunione materiale e spirituale che fonda il vincolo matrimoniale e l'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale;
pertanto, la pronuncia di separazione, per come concordemente richiesto da entrambe le parti, risulta essere l'unica decisione adottabile allo stato.
I coniugi, inoltre, hanno concordato le seguenti condizioni di separazione: “1.
I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. I Figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prelevante presso la madre;
3. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo tra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed ispirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente;
4. Il padre potrà vedere e tenere i minori quando vorrà previo accordo con il genitore collocatario in via principale e, comunque, in caso di disaccordo il padre potrà tenere con sé i figli due volte
a settimana nei giorni di lunedì e mercoledì dopo l'orario scolastico e fino alle 21.00, nonché a fine settimana alterni con pernotto presso la propria 2 abitazione da venerdì dopo l'orario scolastico fino a domenica alle ore
21.00; 5. I minori trascorreranno con il padre le vacanze estive per almeno
15 giorni consecutivi/anche non consecutivi da suddividersi in due periodi che dovranno essere concordati con l'altro coniuge entro il 30 maggio di ciascun anno. Per metà delle vacanze natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti Natale e Capodanno e ad anni alterni per le festività scolastiche pasquali/ovvero per 3 giorni delle festività scolastiche pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o di Pasquetta/per una settimana nel corso del periodo invernale ad anni alterni con le vacanze di
Pasqua, per il compleanno della prole ad anni alterni;
6. La casa coniugale sita in San Costantino Calabro (VV) alla via G. Pascoli, 21, è assegnata alla moglie;
7. Il padre si obbliga a versare la somma di euro 240.00 a titolo di alimenti e mantenimento per ciascun figlio, per la somma complessiva di euro 480,00 … entro e non oltre il 5 di ogni mese, con mezzi tracciabili;
8. Il marito si impegna a rinunciare al 50% della somma a titolo di assegno unico universale in favore della moglie;
9. Le spese straordinarie necessarie per la prole di natura medico sanitaria, scolastica, sportiva, parascolastica
e ricreativa – purché preventivamente concordate (ad eccezione di quelle che siano conseguenza di decisioni già convenute o caratterizzate da urgenza) saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% per ciascuno (cfr. Protocollo del Tribunale - COA di Vibo Valentia del
15.10.2023); 10. I coniugi prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio e per quelli dei figli minori”.
Tali condizioni non appaiono essere in contrasto con norme imperative né con gli interessi della prole e il Tribunale ritiene di poter omologare l'accordo.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 216 del 2025 R.G., così provvede:
-dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 [...]
sopra generalizzati, alle condizioni concordate e riportate in parte CP_1
motiva;
-ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria e in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di San Costantino
Calabro (VV) per l'annotazione ai sensi di legge (R.A.M.: anno 2014, parte II, serie A, n. 7);
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 ottobre 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
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