Art. 1. (( 1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell' articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155 ))
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13 agosto 1967
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26 maggio 1990
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Commentari • 7
- 1. Permessi, assenze, congedi dipendenti Enti localiGiuseppe Fiorillo · https://www.filodiritto.com/ · 10 luglio 2022 · 2.1332822
[…]
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Giurisprudenza • 8
- 1. Trib. Benevento, sentenza 01/02/2021, n. 73Provvedimento: […] Tra queste ultime assumono particolare rilievo l'art. 1 della legge 13 luglio 1967, n. 584 come sostituito dall'art. 13 della legge 4 maggio 1990, n. 107 e l'art. 5, comma 1, della legge 6 marzo 2001, n. 52 che prevedono, rispettivamente, i permessi per i donatori di sangue ed i donatori di midollo osseo”. […]Leggi di più...
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