Art. 68
Saranno puniti:
a) con l'arresto fino a sei mesi e con ammenda da lire cento a lire mille coloro che provochino o favoriscano l'emigrazione di una o piu' persone che non si trovino nelle condizioni volute dalle leggi e dai regolamenti, e contro il divieto posto dal ministro degli affari esteri in forza dell'art. 9, ultimo capoverso;
b) con ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento i contravventori all'art. 9;
c) con l'arresto fino a tre mesi e con ammenda da lire cento a lire mille i contravventori alla prima parte dell'art. 18;
d) con ammenda da lire cento a lire mille il vettore che intrometta tra se' e l'emigrante altri mediatori che non siano i propri rappresentanti debitamente riconosciuti; e con la stessa pena il vettore o il suo rappresentante che facciano figurare come emigranti spontanei, viaggianti con danaro proprio, persone che abbiano invece il nolo pagato, in tutto o in parte, da Governi esteri o da private imprese; e, in caso di recidiva, con ammenda da lire duecento a lire duemila;
e) con ammenda da lire cento a lire mille i contravventori all'ultimo capoverso dell'art. 22, i quali dal ministro degli affari esteri potranno essere esclusi temporaneamente o perpetuamente dai servizi di emigrazione, senza pregiudizio della responsabilita' in cui il rappresentante possa essere incorso verso il vettore o verso i vettori che lo hanno nominato;
f) con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire duecento a lire duemila i contravventori all'art. 28;
g) con l'ammenda da lire duecento a lire duemila, per ogni giorno di ritardo, il capitano del piroscafo che, salvo casi di forza maggiore, riconosciuti dal Ministero della marina, ecceda nel viaggio di andata o di ritorno (compresi gli scali), il numero dei giorni indicato nel biglietto;
h) con l'ammenda da lire duecento a lire duemila per ogni emigrante sbarcato, e nei casi piu' gravi con l'arresto fino a due mesi, il capitano che, salvo casi di forza maggiore, sbarchi uno o piu' emigranti, in viaggio di andata o di ritorno, in porti diversi da quelli indicati nei rispettivi porti d'imbarco, senza il loro consenso dichiarato per iscritto al Regio commissario;
i) con l'ammenda da lire cento a lire mille per ogni emigrante che sia stato arruolato o inviato al porto d'imbarco senza il rilascio del biglietto d'imbarco, il quale non potra' sostituirsi con documento;
l) con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento per ogni biglietto d'imbarco, irregolarmente emesso, che non contenga tutte le indicazioni prescritte o le contenga in modo sostanzialmente inesatto o che sia variato dopo la sua emissione senza che il vettore sia stato autorizzato dal Commissariato, o che sia intervenuto espresso consenso dell'emigrante;
m) con l'ammenda da lire cinquanta a lire cinquecento e con l'arresto fino a due mesi, chiunque sia colto in possesso di passaporti ad altri rilasciati, pei quali non giustifichi l'attuale possesso medesimo: salva la disposizione dell' art. 286 Codice penale ;
n) con l'ammenda da lire cento a lire mille le altre contravvenzioni alle leggi e ai regolamenti sull'emigrazione, sia che trattisi di vettori, di loro rappresentanti, d'imprese, di agenzie di affari, o di altri privati, non compresi, in questi, gli emigranti.
Le pene pecuniarie per le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sull'emigrazione sono attribuite al Fondo per l'emigrazione.
Del pagamento delle ammende cui siano condannati capitani, rappresentanti e dipendenti in genere dei vettori, rispondono questi con la loro cauzione.
Qualora il vettore sia una compagnia di navigazione, le pene stabilite dalla presente legge contro il vettore si applicheranno a coloro che abbiano agito come rappresentanti della compagnia.
Copia delle ordinanze e delle sentenze per i reati previsti dalla legge sara' trasmessa al Commissariato dell'emigrazione per i provvedimenti di sua competenza.