Sentenza 20 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/05/2025, n. 2648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2648 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 640/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presiedente Est.
Dott.ssa Venera Condorelli Giudice
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 640/2025;
Esaminato il ricorso con cui i coniugi:
, nato in [...] il Parte_1
21/09/1971 (C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. DI C.F._1
STEFANO CLAUDIA MELINA;
E
, nata in [...] il Controparte_1
07/06/1975 (C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. C.F._2
ROBERTA ALESSIA MUSARRA;
Congiuntamente ai sensi degli artt. 473 bis 51 c.p.c. chiedevano che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Catania il 20/07/2002;
Esaminate le note in sostituzione dell'udienza tempestivamente pagina 1 di 3
Ritenuto che i coniugi si separarono con decreto di omologa del
Tribunale di Catania n. 3708/2020 del 06/07/2020 reso nel presente giudizio;
Accertato che il consenso dei coniugi risulta formato in modo libero e regolare;
Rilevato che:
- con ricorso hanno pattuito quanto segue: “Il IG. Parte_1
verserà, a titolo di mantenimento indiretto della figlia TA, che
[...]
rimarrà collocata presso la madre, la somma di € 350,00
(trecentocinquanta/00), adeguabile annualmente come per legge, da corrispondersi già dal momento del deposito del presente ricorso, entro il 15
(quindici) di ogni mese mediante bonifico da versare in favore della IG.ra
. Tale importo comprende anche il pagamento Controparte_1
delle spese straordinarie da sostenersi per la figlia, che rimarranno esclusivamente a carico della IG.ra CP_1
2) Nulla è reciprocamente dovuto dai coniugi, entrambi economicamente indipendenti, a titolo di mantenimento e/o assistenza dell'altro
3) L'assegno unico verrà percepito al 50% da ciascuna delle parti”;
Verificata la compatibilità dell'accordo con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia;
Ritenuto che gli ulteriori oggetti, su cui le parti hanno espresso accordo, sono estranei al presente giudizio, fermo restando il loro carattere obbligatorio tra le parti per le pattuizioni espresse;
Ritenuto che il P.M. ha espresso parere favorevole;
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo il rito concordatario in Catania il 20/07/2002 tra
[...]
Parte_2
alle condizioni specificate in motivazione;
pagina 2 di 3 Dispone la trasmissione della sentenza all'ufficiale dello Stato civile per l'annotazione ai sensi dell'articolo 69 del DPR 396/2000 (Comune di Catania,
ATTO N. 493, PARTE 2, SERIE A, ANNO 2002);
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del giorno 16.5.2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
pagina 3 di 3