Art. 1.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1982, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1982 secondo gli stati di previsione e successiva prima nota di variazioni presentati alle Assemblee legislative e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge.
Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 31 marzo 1982, il bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1982 secondo gli stati di previsione e successiva prima nota di variazioni presentati alle Assemblee legislative e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge.