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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 03/03/2025, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
n. 6274/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa n. 6274/2024 R.G. promossa da
Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Elena De Luca, elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio della stessa in Mestre-Venezia, Via Circonvallazione n. 28;
RICORRENTE contro
; Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE
Oggetto: ricorso cumulativo separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Il Procuratore della ricorrente ha così concluso: “ Voglia l'adito Tribunale, previa comparizione delle parti, assunti tutti gli opportuni provvedimenti:
Omologare con sentenza la separazione personale dei coniugi Parte_1
e
[...] Parte_1 [...]
, pronunciando l'addebito della separazione al marito, per i motivi tutti Controparte_1 illustrati in atti.
CONDIZIONI
Viste le statuizioni di cui al Decreto reso dal Tribunale per i Minorenni di Venezia in data 21/07/2017 nel procedimento R.R. n. 64/2014, per l'effetto, disporre e/o comunque confermare la decadenza dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità di nei confronti Controparte_1 del figlio minore nato a [...] in data [...], Persona_1 conseguentemente, affidare il predetto figlio minore alla madre
[...]
, con esercizio esclusivo della Parte_1 responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, nonché per le questioni di maggiore interesse per il minore riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, determinazione della residenza abituale, decisioni tutte da assumersi da parte della madre, in via esclusiva, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, anche in assenza del consenso del padre.
Disporre che il figlio minore risieda stabilmente presso l'abitazione Persona_1 materna, presso la casa coniugale ubicata nel Comune di Venezia in Via P.F. Calvi n. 21, 30175 Venezia
Marghera (VE), che resterà assegnata alla madre, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, nell'interessi dei tre figli, sino al momento di loro raggiungimento dell'autosufficienza economica.
Disporre che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore
'importo di euro 300,00 mensili, con adeguamento automatico annuale Persona_1 secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT dall'omologazione della separazione e così sino a che la prole non avrà reperito stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico.
Disporre che i genitori contribuiscano, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per il figlio minore ed il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente Persona_1
secondo le previsioni contenute nell'apposito Protocollo in uso al Persona_2
Tribunale di Venezia.
Con condanna del resistente all'integrale rifusione di tutte le spese di lite.
(…)”
Pag. 2 di 10 Il Pubblico Ministero ha così concluso: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 29.03.2024 Parte_1 conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Venezia,
[...] Controparte_1
esponendo: che in data 19.03.1998 aveva contratto matrimonio con il resistente
[...] presso l'Ufficio di Stato Civile, in Ja-Ela, Distretto di Gampaha, in Sri Lanka;
che i coniugi avevano fatto ingresso in Italia nel 1999; che dalla loro unione erano nati i figli Persona_3 il 06.09.2001, il 05.10.2003 e
[...] Persona_2 Persona_1 il 17.03.2011; che il resistente, in data 02.05.2018, con sentenza del Tribunale di
[...]
Venezia n. 1942/2017 era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa, per il delitto di cui agli articoli 81 cpv. e 5, comma 1 e comma 2, n. 2, c.p. perché, non versando alcunché alla moglie, dalla quale si era allontanato in data 11.05.2013, abbandonando di fatto il tetto coniugale, quale contributo al mantenimento suo e dei tre figli minori, faceva mancare a costoro i mezzi di sussistenza;
che il resistente per la stessa vicenda era stato condannato al risarcimento dal danno patito dalla persona offesa, liquidato equitativamente in euro 45.000,00; che la citata sentenza era divenuta irrevocabile in data 29.10.2018; che il sig.
in data 14.01.2019, era stato altresì condannato dal Controparte_1
Tribunale di Venezia alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 572 c.p., per i maltrattamenti, violenze e prevaricazioni che ella era stata costretta a subire in sede familiare;
che in data 21.07.2017, il Tribunale per i Minorenni di Venezia, pronunciandosi sul ricorso ex art. 330 c.c. promosso dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale dei Minorenni di Venezia, aveva dichiarato il resistente decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori;
che alla luce del fatto che il resistente aveva abbandonato il tetto coniugale nel 2013 senza farvi più ritorno e senza mai più provvedere alle esigenze morali e materiali della prole e della moglie, e considerati i gravi fatti di reato commessi, sussistevano i presupposti per la pronuncia di separazione dei coniugi e per la
(successiva) declaratoria di scioglimento del matrimonio;
che sussisteva la giurisdizione del
Tribunale adito, anche si coniugi erano entrambi cittadini dello Sri Lanka ed ivi avevano contratto matrimonio, ciò in forza delle previsioni contenute nel Regolamento Europeo n.
2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, al quale andava riconosciuta
Pag. 3 di 10 valenza universale (c.d. efficacia ecumenica), ossia la possibilità di sua applicazione anche nei riguardi di cittadini di Stati terzi che avessero vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri;
che, quanto al profilo della normativa sostanziale applicabile, trovava applicazione la disciplina dettata dal Regolamento UE n. 1259/2010; che dalla pronuncia del decreto del Tribunale dei Minorenni di Venezia del 21.07.2017, che aveva pronunciato la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del padre, la situazione era rimasta invariata e il contesto di vita dei minori non era mutato, sicché vi erano le condizioni per provvedere ad un affidamento esclusivo del figlio minore alla madre;
che, quanto agli altri Per_1 figli, essi erano divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che, infine, in ordine agli aspetti patrimoniali vi era l'obbligo del padre di concorrere al mantenimento della prole minore.
Tutto ciò premesso, la ricorrente concludeva chiedendo: a) la pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi;
b) la conferma della decadenza dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità del resistente;
c) il conseguente affidamento esclusivo alla madre del figlio minore con la sua collocazione e residenza presso l'abitazione materna;
d) l'assegnazione della Per_1 casa familiare alla madre;
e) l'obbligo del padre di concorrere al mantenimento della prole minore mediante il versamento di un assegno di importo pari ad euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia.
La ricorrente formulava altresì contestuale domanda di divorzio, chiedendo, una volta decorso il periodo temporale previsto dall'art. 3, comma 3, lett. b) legge n. 898/1970, la declaratoria di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni indicate per la separazione.
Il resistente non si costituiva in giudizio malgrado la regolarità della notificazione e restava contumace per tutta la durata del processo.
All'udienza del 12.09.2024 si procedeva all'ascolto della ricorrente ed all'esito dello stesso il giudice invitata la parte a precisare le conclusioni, dando atto di come la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assumere mezzi di prova. La ricorrente quindi precisava le conclusioni come da ricorso introduttivo e la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio con nota telematica del 11.02.2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso proposto.
Motivi della decisione
Pag. 4 di 10 La domanda di separazione personale proposta da
[...]
risulta fondata e deve dunque Parte_1 trovare accoglimento.
In via preliminare osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito rispetto alle domande formulate dalla ricorrente, ancorché i coniugi siano entrambi cittadini dello Sri Lanka ed ivi hanno contratto matrimonio.
Nel caso di specie, infatti, trova applicazione in il Regolamento UE n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale le cui norme operano a prescindere dalla cittadinanza
Europea delle parti, anche pertanto nei riguardi di cittadini di Stati terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri (cfr. CGUE sez. III 29.11.2007
C 68/07).
Avendo i coniugi fissato la loro vita familiare in Italia, la giurisdizione italiana va affermata a norma dell'art. 3, paragrafo 1, lett. a, del citato Regolamento il quale prevede il criterio generale della residenza, ed in particolare individua, tra i vari casi, la residenza abituale (o l'ultima residenza abituale) dei coniugi.
La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non costituisce peraltro elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto, fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile.
Quanto alla normativa sostanziale applicabile alla domanda di separazione, la stessa deve essere individuata alla stregua del Regolamento UE N. 1259/2010, trovando applicazione il disposto normativo di cui all'art. 8 ed in particolare il criterio della lex fori – quindi della legge italiana – di cui alla lettera d) (non potendo operare, per insussistenza dei relativi presupposti, i criteri di cui alle lettere a) e b), essendo resosi irreperibile il resistente sin dal 2013, e di cui alla lettera c), in quest'ultimo caso per la mancata previsione dell'istituto della separazione dei coniugi da parte della legge dello Sri Lanka, paese di cui entrambi le parti sono cittadini).
Pag. 5 di 10 Con riferimento invece alle domande concernenti gli aspetti relativi all'affidamento e mantenimento della prole minore trova parimenti applicazione la legge italiana in quanto “legge nazionale del figlio” secondo quanto disposto dall'art. 36 bis della L. 218/1995.
Tanto precisato, mette conto evidenziare che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 c.c., appare comprovata non solo dalla ferma volontà della ricorrente di addivenire alla pronuncia di separazione, ma anche dal contegno del resistente, resosi irreperibile (egli, infatti, risulta aver abbandonato il tetto coniugale sin dal 2013 e nemmeno si dispongono di informazioni circa la sua effettiva presenza sul territorio italiano) e del tutto disinteressatosi delle sorti della propria famiglia. Deve dunque farsi luogo alla pronuncia di separazione dei coniugi.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione giova anzitutto rammentare che, sul piano generale, ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito la comprovata violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio costituisce presupposto necessario ma non sufficiente, in quanto il coniuge richiedente è sempre onerato di provare che una simile condotta è stata altresì concretamente idonea a produrre l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale: in altri termini, la dichiarazione di addebito implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cfr. Cass. n. 32837/2022; Cass. n. 25843/2013); ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, ovvero qualora la crisi matrimoniale sia antecedente rispetto alla predetta violazione o sia comunque intervenuta semplicemente ad aggravare o a rendere definitiva una crisi già in atto (cfr. Cass. n. 9074/2011 e Cass. n. 2059/2012), legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.
Non ci si può poi esimere dall'osservare che costituisce orientamento consolidato in materia quello per cui, in tema di separazione personale dei coniugi, “il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero
Pag. 6 di 10 quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto” (Cass.
n.10719/2013; Cass. n. 25663/2014; Cass. n. 12241/2020; Cass. n. 17056/2007).
La stessa Corte di Cassazione ha poi inequivocabilmente chiarito che la separazione è addebitabile al coniuge che abbia inflitto violenze fisiche o morali all'altro a prescindere dal comportamento del coniuge vittima delle violenze: difatti “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (cfr. Cass. n.
27324/2022, Cass. n. 3925/2018, Cass. n. 7388/2017, Cass. n. 433/2016).
Sulla scorta dei principi che precedono, è sufficiente osservare che, nel caso di specie, costituisce circostanza pacifica che il resistente ha abbandonato la casa coniugale ancora nel 2013 senza mai avervi fatto ritorno. È poi dimostrato come il predetto si sia reso responsabile di gravi condotte maltrattanti e prevaricatorie verso la ricorrente e realizzate alla presenza dei tre figli, allora minorenni, per le quali è stato condannato in sede penale, dal Tribunale di Venezia, per il reato di cui all'art. 572 c.p. alla pena di anni due e mesi sei di reclusione (cfr. sentenza n. 71/2019).
In particolare, nella suddetta decisione – che, pur non essendo divenuta (ancora) irrevocabile, costituisce certamente prova atipica liberamente valutabile dal giudice civile ai fini della decisione unitamente anche alle fonti di prova ed agli altri elementi probatori acquisiti al procedimento penale dai quali possono essere tratti elementi di convincimento – vengono descritti i gravi abusi subiti dalla ricorrente nel corso della vita matrimoniale ad opera del marito che, in più occasioni, l'aveva picchiata davanti ai bambini anche colpendola alla testa e procurandole delle ferite, instaurando con condotte aggressive e violente una condizione di prostrazione psicologica nella coniuge ed un clima di sottomissione, che ha trovato piena conferma all'esito delle testimonianza assunte nel corso del procedimento. E tanto basta per l'addebito della separazione all'odierno resistente.
Quanto alle domande relative al figlio ancora minorenne mette Persona_4
Pag. 7 di 10 conto rilevare in premessa che con decreto del 21.07.2017 (cfr. doc. 11) il Tribunale per i
Minorenni di Venezia ha pronunciato la decadenza del padre-resistente dalla responsabilità genitoriale sul rilievo: dell'abbandono del sig. della casa Controparte_1 coniugale, del suo disinteresse assoluto e perdurante nei confronti dei figli e della moglie, della totale assenza di contatti anche solo telefonici con gli stessi, dell'omesso contributo al loro mantenimento e della totale delega di ogni compito genitoriale in capo alla madre.
Non vi sono ragioni per discostarsi dalla suddetta decisione tenuto conto che il quadro delineato dal Tribunale minorile non è mutato (cfr. in particolare quanto dichiarato dalla ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio nonché all'udienza di comparizione del 12.09.2024) e che non vi è allo stato alcuna effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali del padre (in argomento: Cass. n. 9763/2019; Cass. n. 12237/2023), che ha mostrato un atteggiamento di grave indifferenza verso il figlio minore e le sue Persona_1 primarie esigenze di cura, istruzione e di educazione.
Nessuna statuizione il Collegio deve conseguentemente adottare in ordine alla pronunciata decadenza in assenza di una domanda del resistente di reintegra nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Va da sé poi che la decadenza dalla responsabilità genitoriale e il rifiuto dimostrato alla partecipazione attiva nel progetto educativo, di crescita e di assistenza della prole, giustifica e impone un affidamento mono-genitoriale del minore in favore della ricorrente in Persona_1 via rafforzato, nei cui confronti va formulata una prognosi favorevole in ordine alla idoneità genitoriale, essendosi sempre occupata (da sola) della prole con continuità e responsabilità.
In favore della ricorrente va disposta anche l'assegnazione della casa familiare.
Quanto alle richieste relativi ai profili strettamente economici, in ordine all'entità del contributo al mantenimento del figlio non è irrilevante ricordare, in tesi generale, che la prole, Persona_1
a seguito della disgregazione del nucleo familiare ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, “continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura
Pag. 8 di 10 e di educazione” (v. Cass. n. 21273/2013). Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, anche a seguito della separazione personale o della pronuncia divorzile, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
Presupposto, dunque, l'obbligo di mantenimento a carico di ciascun genitore, nel caso di specie, tenuto conto permanenza del minore in via esclusiva presso la madre, Persona_1 dell'impegno pertanto di quest'ultima nella cura ed educazione della prole, dell'età del minore e delle sue presumibili esigenze di vita, considerata la capacità lavorativa del resistente (che va presunta in assenza di elementi di segno contrario), ritiene il Collegio che debba essere posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 300,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, nonché al pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore del Tribunale.
La statuizione sulle spese di lite della presente fase va demandata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, parzialmente decidendo nella causa n. 6274/2024 R.G. promossa da nei Parte_1 Parte_1 confronti di , con l'intervento del Pubblico Controparte_1
Ministero, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia la separazione personale dei coniugi con addebito a carico di
[...]
Controparte_1
- dispone l'affidamento super-esclusivo del figlio minore alla Persona_1 madre, alla quale Parte_1 Parte_1 spetteranno tutte le decisioni di maggior interesse relative alla cura, salute istruzione e fissazione della residenza del minore;
- assegna la casa familiare sita nel Comune di Venezia Via P.F. Calvi n. 21, Venezia-
Marghera alla madre, ; Parte_1
Pag. 9 di 10 - dispone l'obbligo di di corrispondere a Controparte_1 [...]
entro il quinto di ogni mese, a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la Persona_1 somma complessiva di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice Istat
a far data dalla domanda giudiziale;
- dispone l'obbligo di di corrispondere a Controparte_1 [...] la quota di metà delle spese Parte_1 straordinarie nell'interesse del figlio minore come da Persona_1
Protocollo del Tribunale del 20.09.2019;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 18.02.2025. il giudice estensore il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Lisa Micochero
Pag. 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati: dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Silvia Barison Giudice dott. Matteo Del Vesco Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa n. 6274/2024 R.G. promossa da
Parte_1
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Elena De Luca, elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio della stessa in Mestre-Venezia, Via Circonvallazione n. 28;
RICORRENTE contro
; Controparte_1
RESISTENTE-CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE
Oggetto: ricorso cumulativo separazione e divorzio.
CONCLUSIONI
Il Procuratore della ricorrente ha così concluso: “ Voglia l'adito Tribunale, previa comparizione delle parti, assunti tutti gli opportuni provvedimenti:
Omologare con sentenza la separazione personale dei coniugi Parte_1
e
[...] Parte_1 [...]
, pronunciando l'addebito della separazione al marito, per i motivi tutti Controparte_1 illustrati in atti.
CONDIZIONI
Viste le statuizioni di cui al Decreto reso dal Tribunale per i Minorenni di Venezia in data 21/07/2017 nel procedimento R.R. n. 64/2014, per l'effetto, disporre e/o comunque confermare la decadenza dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità di nei confronti Controparte_1 del figlio minore nato a [...] in data [...], Persona_1 conseguentemente, affidare il predetto figlio minore alla madre
[...]
, con esercizio esclusivo della Parte_1 responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria gestione attinenti all'organizzazione della vita quotidiana, nonché per le questioni di maggiore interesse per il minore riguardanti la relativa istruzione, educazione e salute, determinazione della residenza abituale, decisioni tutte da assumersi da parte della madre, in via esclusiva, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, anche in assenza del consenso del padre.
Disporre che il figlio minore risieda stabilmente presso l'abitazione Persona_1 materna, presso la casa coniugale ubicata nel Comune di Venezia in Via P.F. Calvi n. 21, 30175 Venezia
Marghera (VE), che resterà assegnata alla madre, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, nell'interessi dei tre figli, sino al momento di loro raggiungimento dell'autosufficienza economica.
Disporre che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore
'importo di euro 300,00 mensili, con adeguamento automatico annuale Persona_1 secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT dall'omologazione della separazione e così sino a che la prole non avrà reperito stabile occupazione lavorativa, tale da garantirle l'autosostentamento economico.
Disporre che i genitori contribuiscano, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per il figlio minore ed il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente Persona_1
secondo le previsioni contenute nell'apposito Protocollo in uso al Persona_2
Tribunale di Venezia.
Con condanna del resistente all'integrale rifusione di tutte le spese di lite.
(…)”
Pag. 2 di 10 Il Pubblico Ministero ha così concluso: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso”.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 29.03.2024 Parte_1 conveniva in giudizio, avanti il Tribunale di Venezia,
[...] Controparte_1
esponendo: che in data 19.03.1998 aveva contratto matrimonio con il resistente
[...] presso l'Ufficio di Stato Civile, in Ja-Ela, Distretto di Gampaha, in Sri Lanka;
che i coniugi avevano fatto ingresso in Italia nel 1999; che dalla loro unione erano nati i figli Persona_3 il 06.09.2001, il 05.10.2003 e
[...] Persona_2 Persona_1 il 17.03.2011; che il resistente, in data 02.05.2018, con sentenza del Tribunale di
[...]
Venezia n. 1942/2017 era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa, per il delitto di cui agli articoli 81 cpv. e 5, comma 1 e comma 2, n. 2, c.p. perché, non versando alcunché alla moglie, dalla quale si era allontanato in data 11.05.2013, abbandonando di fatto il tetto coniugale, quale contributo al mantenimento suo e dei tre figli minori, faceva mancare a costoro i mezzi di sussistenza;
che il resistente per la stessa vicenda era stato condannato al risarcimento dal danno patito dalla persona offesa, liquidato equitativamente in euro 45.000,00; che la citata sentenza era divenuta irrevocabile in data 29.10.2018; che il sig.
in data 14.01.2019, era stato altresì condannato dal Controparte_1
Tribunale di Venezia alla pena di anni due e mesi sei di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 572 c.p., per i maltrattamenti, violenze e prevaricazioni che ella era stata costretta a subire in sede familiare;
che in data 21.07.2017, il Tribunale per i Minorenni di Venezia, pronunciandosi sul ricorso ex art. 330 c.c. promosso dalla Procura della Repubblica presso il
Tribunale dei Minorenni di Venezia, aveva dichiarato il resistente decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori;
che alla luce del fatto che il resistente aveva abbandonato il tetto coniugale nel 2013 senza farvi più ritorno e senza mai più provvedere alle esigenze morali e materiali della prole e della moglie, e considerati i gravi fatti di reato commessi, sussistevano i presupposti per la pronuncia di separazione dei coniugi e per la
(successiva) declaratoria di scioglimento del matrimonio;
che sussisteva la giurisdizione del
Tribunale adito, anche si coniugi erano entrambi cittadini dello Sri Lanka ed ivi avevano contratto matrimonio, ciò in forza delle previsioni contenute nel Regolamento Europeo n.
2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, al quale andava riconosciuta
Pag. 3 di 10 valenza universale (c.d. efficacia ecumenica), ossia la possibilità di sua applicazione anche nei riguardi di cittadini di Stati terzi che avessero vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri;
che, quanto al profilo della normativa sostanziale applicabile, trovava applicazione la disciplina dettata dal Regolamento UE n. 1259/2010; che dalla pronuncia del decreto del Tribunale dei Minorenni di Venezia del 21.07.2017, che aveva pronunciato la decadenza dalla responsabilità genitoriale nei confronti del padre, la situazione era rimasta invariata e il contesto di vita dei minori non era mutato, sicché vi erano le condizioni per provvedere ad un affidamento esclusivo del figlio minore alla madre;
che, quanto agli altri Per_1 figli, essi erano divenuti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che, infine, in ordine agli aspetti patrimoniali vi era l'obbligo del padre di concorrere al mantenimento della prole minore.
Tutto ciò premesso, la ricorrente concludeva chiedendo: a) la pronuncia della separazione giudiziale dei coniugi;
b) la conferma della decadenza dalla titolarità e dall'esercizio della responsabilità del resistente;
c) il conseguente affidamento esclusivo alla madre del figlio minore con la sua collocazione e residenza presso l'abitazione materna;
d) l'assegnazione della Per_1 casa familiare alla madre;
e) l'obbligo del padre di concorrere al mantenimento della prole minore mediante il versamento di un assegno di importo pari ad euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo del Tribunale di Venezia.
La ricorrente formulava altresì contestuale domanda di divorzio, chiedendo, una volta decorso il periodo temporale previsto dall'art. 3, comma 3, lett. b) legge n. 898/1970, la declaratoria di scioglimento del matrimonio alle stesse condizioni indicate per la separazione.
Il resistente non si costituiva in giudizio malgrado la regolarità della notificazione e restava contumace per tutta la durata del processo.
All'udienza del 12.09.2024 si procedeva all'ascolto della ricorrente ed all'esito dello stesso il giudice invitata la parte a precisare le conclusioni, dando atto di come la causa fosse matura per la decisione senza bisogno di assumere mezzi di prova. La ricorrente quindi precisava le conclusioni come da ricorso introduttivo e la causa veniva rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero interveniva in giudizio con nota telematica del 11.02.2025 chiedendo l'accoglimento del ricorso proposto.
Motivi della decisione
Pag. 4 di 10 La domanda di separazione personale proposta da
[...]
risulta fondata e deve dunque Parte_1 trovare accoglimento.
In via preliminare osserva il Collegio che sussiste la giurisdizione del Tribunale adito rispetto alle domande formulate dalla ricorrente, ancorché i coniugi siano entrambi cittadini dello Sri Lanka ed ivi hanno contratto matrimonio.
Nel caso di specie, infatti, trova applicazione in il Regolamento UE n. 2201/2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale le cui norme operano a prescindere dalla cittadinanza
Europea delle parti, anche pertanto nei riguardi di cittadini di Stati terzi che abbiano vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri (cfr. CGUE sez. III 29.11.2007
C 68/07).
Avendo i coniugi fissato la loro vita familiare in Italia, la giurisdizione italiana va affermata a norma dell'art. 3, paragrafo 1, lett. a, del citato Regolamento il quale prevede il criterio generale della residenza, ed in particolare individua, tra i vari casi, la residenza abituale (o l'ultima residenza abituale) dei coniugi.
La mancata trascrizione del vincolo coniugale in Italia non costituisce peraltro elemento ostativo a riconoscere il vincolo nel nostro ordinamento, in quanto, fatti salvi i limiti derivanti dal rispetto dell'ordine pubblico, il matrimonio che gli stranieri abbiano celebrato nel loro paese di appartenenza va considerato efficace anche in Italia per il principio del rispetto delle relazioni internazionali e delle norme di diritto internazionale, sancito dall'art. 10 Cost., a nulla rilevando la mancata trascrizione dello stesso nei registri dello stato civile.
Quanto alla normativa sostanziale applicabile alla domanda di separazione, la stessa deve essere individuata alla stregua del Regolamento UE N. 1259/2010, trovando applicazione il disposto normativo di cui all'art. 8 ed in particolare il criterio della lex fori – quindi della legge italiana – di cui alla lettera d) (non potendo operare, per insussistenza dei relativi presupposti, i criteri di cui alle lettere a) e b), essendo resosi irreperibile il resistente sin dal 2013, e di cui alla lettera c), in quest'ultimo caso per la mancata previsione dell'istituto della separazione dei coniugi da parte della legge dello Sri Lanka, paese di cui entrambi le parti sono cittadini).
Pag. 5 di 10 Con riferimento invece alle domande concernenti gli aspetti relativi all'affidamento e mantenimento della prole minore trova parimenti applicazione la legge italiana in quanto “legge nazionale del figlio” secondo quanto disposto dall'art. 36 bis della L. 218/1995.
Tanto precisato, mette conto evidenziare che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151 c.c., appare comprovata non solo dalla ferma volontà della ricorrente di addivenire alla pronuncia di separazione, ma anche dal contegno del resistente, resosi irreperibile (egli, infatti, risulta aver abbandonato il tetto coniugale sin dal 2013 e nemmeno si dispongono di informazioni circa la sua effettiva presenza sul territorio italiano) e del tutto disinteressatosi delle sorti della propria famiglia. Deve dunque farsi luogo alla pronuncia di separazione dei coniugi.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione giova anzitutto rammentare che, sul piano generale, ai fini dell'accoglimento della domanda di addebito la comprovata violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio costituisce presupposto necessario ma non sufficiente, in quanto il coniuge richiedente è sempre onerato di provare che una simile condotta è stata altresì concretamente idonea a produrre l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale: in altri termini, la dichiarazione di addebito implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza (Cfr. Cass. n. 32837/2022; Cass. n. 25843/2013); ne consegue che, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, ovvero qualora la crisi matrimoniale sia antecedente rispetto alla predetta violazione o sia comunque intervenuta semplicemente ad aggravare o a rendere definitiva una crisi già in atto (cfr. Cass. n. 9074/2011 e Cass. n. 2059/2012), legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.
Non ci si può poi esimere dall'osservare che costituisce orientamento consolidato in materia quello per cui, in tema di separazione personale dei coniugi, “il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che si provi – e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono – che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero
Pag. 6 di 10 quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto” (Cass.
n.10719/2013; Cass. n. 25663/2014; Cass. n. 12241/2020; Cass. n. 17056/2007).
La stessa Corte di Cassazione ha poi inequivocabilmente chiarito che la separazione è addebitabile al coniuge che abbia inflitto violenze fisiche o morali all'altro a prescindere dal comportamento del coniuge vittima delle violenze: difatti “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale (cfr. Cass. n.
27324/2022, Cass. n. 3925/2018, Cass. n. 7388/2017, Cass. n. 433/2016).
Sulla scorta dei principi che precedono, è sufficiente osservare che, nel caso di specie, costituisce circostanza pacifica che il resistente ha abbandonato la casa coniugale ancora nel 2013 senza mai avervi fatto ritorno. È poi dimostrato come il predetto si sia reso responsabile di gravi condotte maltrattanti e prevaricatorie verso la ricorrente e realizzate alla presenza dei tre figli, allora minorenni, per le quali è stato condannato in sede penale, dal Tribunale di Venezia, per il reato di cui all'art. 572 c.p. alla pena di anni due e mesi sei di reclusione (cfr. sentenza n. 71/2019).
In particolare, nella suddetta decisione – che, pur non essendo divenuta (ancora) irrevocabile, costituisce certamente prova atipica liberamente valutabile dal giudice civile ai fini della decisione unitamente anche alle fonti di prova ed agli altri elementi probatori acquisiti al procedimento penale dai quali possono essere tratti elementi di convincimento – vengono descritti i gravi abusi subiti dalla ricorrente nel corso della vita matrimoniale ad opera del marito che, in più occasioni, l'aveva picchiata davanti ai bambini anche colpendola alla testa e procurandole delle ferite, instaurando con condotte aggressive e violente una condizione di prostrazione psicologica nella coniuge ed un clima di sottomissione, che ha trovato piena conferma all'esito delle testimonianza assunte nel corso del procedimento. E tanto basta per l'addebito della separazione all'odierno resistente.
Quanto alle domande relative al figlio ancora minorenne mette Persona_4
Pag. 7 di 10 conto rilevare in premessa che con decreto del 21.07.2017 (cfr. doc. 11) il Tribunale per i
Minorenni di Venezia ha pronunciato la decadenza del padre-resistente dalla responsabilità genitoriale sul rilievo: dell'abbandono del sig. della casa Controparte_1 coniugale, del suo disinteresse assoluto e perdurante nei confronti dei figli e della moglie, della totale assenza di contatti anche solo telefonici con gli stessi, dell'omesso contributo al loro mantenimento e della totale delega di ogni compito genitoriale in capo alla madre.
Non vi sono ragioni per discostarsi dalla suddetta decisione tenuto conto che il quadro delineato dal Tribunale minorile non è mutato (cfr. in particolare quanto dichiarato dalla ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio nonché all'udienza di comparizione del 12.09.2024) e che non vi è allo stato alcuna effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali del padre (in argomento: Cass. n. 9763/2019; Cass. n. 12237/2023), che ha mostrato un atteggiamento di grave indifferenza verso il figlio minore e le sue Persona_1 primarie esigenze di cura, istruzione e di educazione.
Nessuna statuizione il Collegio deve conseguentemente adottare in ordine alla pronunciata decadenza in assenza di una domanda del resistente di reintegra nell'esercizio della responsabilità genitoriale.
Va da sé poi che la decadenza dalla responsabilità genitoriale e il rifiuto dimostrato alla partecipazione attiva nel progetto educativo, di crescita e di assistenza della prole, giustifica e impone un affidamento mono-genitoriale del minore in favore della ricorrente in Persona_1 via rafforzato, nei cui confronti va formulata una prognosi favorevole in ordine alla idoneità genitoriale, essendosi sempre occupata (da sola) della prole con continuità e responsabilità.
In favore della ricorrente va disposta anche l'assegnazione della casa familiare.
Quanto alle richieste relativi ai profili strettamente economici, in ordine all'entità del contributo al mantenimento del figlio non è irrilevante ricordare, in tesi generale, che la prole, Persona_1
a seguito della disgregazione del nucleo familiare ha comunque diritto ad un mantenimento tale da garantire un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo per quanto possibile a quello goduto in precedenza, “continuando a trovare applicazione l'art. 147 cod. civ. che, imponendo il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione, fin quando l'età dei figli stessi lo richieda, di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura
Pag. 8 di 10 e di educazione” (v. Cass. n. 21273/2013). Tale obbligazione di mantenimento, inoltre, espressamente prevista dall'art. 337 ter c.c., implica che ciascun genitore, anche a seguito della separazione personale o della pronuncia divorzile, è tenuto a contribuire al mantenimento della prole, in maniera proporzionale al proprio reddito, alla propria capacità di lavoro, professionale o casalingo e, più in generale, alle rispettive potenzialità reddituali e ai tempi di permanenza del minore presso ciascun genitore e alle sue esigenze in rapporto all'età.
Presupposto, dunque, l'obbligo di mantenimento a carico di ciascun genitore, nel caso di specie, tenuto conto permanenza del minore in via esclusiva presso la madre, Persona_1 dell'impegno pertanto di quest'ultima nella cura ed educazione della prole, dell'età del minore e delle sue presumibili esigenze di vita, considerata la capacità lavorativa del resistente (che va presunta in assenza di elementi di segno contrario), ritiene il Collegio che debba essere posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, entro il 5 di ogni mese, la somma di euro 300,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio, oltre alla rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, nonché al pagamento della quota del 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore del Tribunale.
La statuizione sulle spese di lite della presente fase va demandata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, parzialmente decidendo nella causa n. 6274/2024 R.G. promossa da nei Parte_1 Parte_1 confronti di , con l'intervento del Pubblico Controparte_1
Ministero, così provvede:
- dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- pronuncia la separazione personale dei coniugi con addebito a carico di
[...]
Controparte_1
- dispone l'affidamento super-esclusivo del figlio minore alla Persona_1 madre, alla quale Parte_1 Parte_1 spetteranno tutte le decisioni di maggior interesse relative alla cura, salute istruzione e fissazione della residenza del minore;
- assegna la casa familiare sita nel Comune di Venezia Via P.F. Calvi n. 21, Venezia-
Marghera alla madre, ; Parte_1
Pag. 9 di 10 - dispone l'obbligo di di corrispondere a Controparte_1 [...]
entro il quinto di ogni mese, a Parte_1 titolo di contributo al mantenimento del figlio minore la Persona_1 somma complessiva di euro 300,00, da rivalutarsi annualmente sulla base dell'indice Istat
a far data dalla domanda giudiziale;
- dispone l'obbligo di di corrispondere a Controparte_1 [...] la quota di metà delle spese Parte_1 straordinarie nell'interesse del figlio minore come da Persona_1
Protocollo del Tribunale del 20.09.2019;
- dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 18.02.2025. il giudice estensore il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Lisa Micochero
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