Sentenza 7 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 07/04/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5388/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento congiunto iscritto al n. v.g. 5388/2024 promosso da:
nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
IPPOLITI ROSSANA;
e nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_1
BALESTRA ROBERTO e RECANATINI MARTINA;
e con l'intervento del pubblico ministero.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa coniugale, ubicata a Sirolo (AN), in Via Cave n.12/F, è assegnata alla IG.ra _1
; il IG. , al momento della firma del presente ricorso, dovrà provvedere alla
[...] Parte_1 riconsegna delle chiavi dell'immobile ancora in suo possesso;
3) La soluzione bonaria della crisi coniugale, contempla imprescindibilmente l'accordo
(sospensivamente condizionato all'integrale accoglimento del presente ricorso) del trasferimento della quota del 50% della casa coniugale di proprietà del IG. , ai fini comprensivi Parte_1
e transattivi, alla IG.ra . In base a tale accordo, il IG. si impegna Controparte_1 Parte_1
a trasferire la quota di sua proprietà della casa coniugale (appartamento posto al piano primo,
- 1 -
Comune di Sirolo, al Foglio 6, mappale 1457 sub 33, P1, categoria A/2, classe 3, vani 5,5, R.C.L.
€.610,71 - appartamento;
mappale 1457 sub 10, PS1, categoria C/6, classe 1, mq.22, R.C.L. €.71,72
- garage;
mappale 1457 sub 1 - corte;
mappale 1457 sub 2 - rampa e scala garage e mappale 1457 sub 3 – scala, con concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Sirolo, n.633/99, protocollo 4467 del
19.05.1999 e n.633 bis, protocollo 5478 del 14.06.2000), alla IG.ra , che ne diverrà Controparte_1
pertanto proprietaria per l'intero (compresi i beni mobili ivi presenti), al prezzo concordato di
€.50.000,00 (Cinquantamila/00); tale somma dovrà essere versata al IG. al Parte_1
momento della stipula del rogito notarile di compravendita, rogito che entrambi i coniugi si obbligano a stipulare entro e non oltre sessanta giorni dal deposito del decreto di omologa della separazione. Tutte le spese e le imposte relative alla compravendita ed altri atti inerenti e conseguenti saranno a carico della parte acquirente. I coniugi dichiarano che il predetto immobile è conforme allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie e che è ad essi pervenuto tramite atto di compravendita del 02.05.2001, Notaio rogante Dott.ssa di Castelfidardo (AN), atto Persona_2
registrato in Ancona, il 16.05.2001, Repertorio n.1920, serie IV. Il trasferimento verrà eseguito a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto conosciuto ed accettato da parte della IG.ra e che comprende tutti i diritti accessori, servitù attive e passive, pertinenze e quota Controparte_1
proporzionale degli enti e spazi condominiali in ragione dei millesimi;
4) Per quanto previsto al precedente punto 3, viene espressamente richiesta l'applicazione dell'esenzione di cui all'art.19 L.6 marzo 1987 n.74;
5) Il IG. , quale parte venditrice, dovrà provvedere, a propria cura e spese, Parte_1 preliminarmente alla stipula del rogito notarile, a far redigere l'attestato di prestazione energetica dell'immobile (A.P.E.);
6) Il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, continuerà a Per_3 risiedere presso l'abitazione familiare insieme alla madre;
7) Il IG. , provvederà al mantenimento ordinario del figlio , mediante il Parte_1 Per_3 versamento della somma di €.300,00, entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente n.001-
1462838-0, acceso presso Banca Mediolanum S.p.a., con IBAN: [...], intestato alla IG.ra ; Controparte_1
8) Le spese straordinarie, per il figlio , saranno a carico di entrambi i genitori nella misura Per_3 del 50% ciascuno;
per l'individuazione delle predette spese e per l'identificazione di quelle per le quali è richiesto o meno l'accordo preventivo di entrambi i genitori, si farà riferimento al Protocollo
- 2 - redatto a seguito della conferenza distrettuale sulla “Riforma Cartabia” in materia di famiglia del
10.07.2024 (vedasi All.n.09);
9) Il IG. , al momento della sottoscrizione del presente ricorso, dovrà provvedere Parte_1 alla restituzione, in favore della IG.ra , della somma di €.5.000,00 da prelevare dal Controparte_1
conto corrente n.19014230 con IBAN n. [...] acceso presso Banca
BPER; la sottoscrizione del presente atto costituirà anche quietanza di pagamento della predetta somma;
i coniugi concordano che l'importo residuo del predetto conto corrente e relativi titoli accesi presso Banca BPER, verranno trasferiti presso altro rapporto bancario intestato unicamente al IG.
; Parte_1
10) Il IG. , entro 5 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, in accordo e con Parte_1
il consenso della IG.ra , dovrà provvedere, a propria cura e spese, secondo le Controparte_1 modalità previste dall'Istituto di credito, alla chiusura del conto corrente n.19014230, acceso presso
Banca BPER;
la IG.ra si impegna a sottoscrivere i documenti che saranno richiesta dalla _1
Banca per la chiusura del predetto conto;
11) Il IG. , entro il 10.01.2025, dovrà provvedere al versamento della quota del 50% Parte_1
delle spese condominiali relative all'ex domicilio coniugale di Via Cave n.12/F, per il complessivo importo di €.313,87;
12) La IG.ra dovrà intestarsi le utenze della casa coniugale, entro la data di sottoscrizione _1
del presente ricorso;
13) La IG.ra , dichiara di essere, attualmente, economicamente autosufficiente, per Controparte_1
cui nulla viene stabilito per il suo mantenimento;
14) L'assegno familiare e/o assegno unico, eventualmente previsto e concesso per il figlio , Per_3
sarà attribuito alla IG.ra , visto sia il differente reddito percepito dai coniugi che la Controparte_1 permanenza del figlio nell'ex abitazione familiare;
15) Il IG. , dichiara che, a seguito del trasferimento in altra abitazione, ha già Parte_1
prelevato tutti i beni di sua proprietà ed effetti personali;
di conseguenza i coniugi si danno reciprocamente atto di avere già suddiviso tra loro tutti i beni mobili che costituivano l'arredo della casa coniugale, nonché regali di nozze, e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
16) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica (conti correnti e/o titoli e/o fondi di investimenti inclusi) e pertanto dichiarano che non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altra, fatta salva la compravendita della quota indivisa del 50% dell'ex casa coniugale, come previsto al precedente punto 3.
- 3 - 17) Le spese legali relative alla presente procedura si intendono interamente compensate fra le parti”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato congiuntamente, e che si sono sposati a Parte_1 Controparte_1
NO (AN) il 7.07.2001, hanno chiesto la separazione consensuale.
L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
Le spese di lite sono compensate, come da accordo delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno contatto Parte_1 Controparte_1
matrimonio a NO (AN) il 07/07/2001, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
NO (AN) al n. 17, parte 2, serie A dell'anno 2001; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NO (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26.03.2025.
- 4 - IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
- 5 -