Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/02/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il Tribunale di EN, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Adriana
Mari, ha depositato la sentenza alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.2.2025 , nella causa iscritta al n. 1538 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023 +r.g.n.1544/2023
TRA
, nato a [...] il giorno 06/03/1972 Parte_1
, nata a [...] il giorno 24/06/1977 Parte_2
rappresentati e difesi con procure redatte su fogli separati, dall'avv. Vittorio Luigi Fucci, del
Foro di EN, con studio in Airola (BN) alla Via Campo Parco dei Principi Int. B, ove elettivamente domiciliano
Ricorrenti
CONTRO
, in persona del legale rappresentante, Controparte_1 rappresentata e difesa DALL'AVV.TO Angela Conchiglia ed elettivamente domiciliata in
EN alla Via Mascellaro n.1 giusta procura in atti;
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI- DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE, in persona del Presidente p.t., e Controparte_2
, in persona dei rispettivi Ministri p.t., ope legis rappresentati Controparte_3
e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici in via A. Diaz 11 domiciliano;
, in persone del Presidente della Giunta regionale p.t., rappresentata e Controparte_4 difesa, giusta procura generale alle liti in atti, dall'avv. Alba Di Lascio ed elettivamente domiciliata in Napoli, via S. Lucia 81,
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorsi successivamente riuniti i ricorrenti in epigrafe identificati hanno esposto:
-che a causa dell'inizio della situazione pandemica dettata dalla diffusione del virus SARS-
COVID 19 in tutto il mondo, lo Stato Italiano, per il tramite del Consiglio dei Ministri, con delibera datata 31/01/2020, dichiarava lo Stato di emergenza sanitaria nazionale per la durata di sei mesi;
-che causa del prolungarsi della situazione pandemica, lo stato di emergenza nazionale veniva purtroppo prorogato sino al 31/03/2022;
-per effetto di quanto sopra, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, PA
, emanava l'ordinanza n. 665/2020, a cui seguivano successive
[...] proroghe, con la quale veniva disposto il reclutamento di personale Socio-Sanitario volto a garantire il supporto al Sistema Sanitario, in particolare per soddisfare le esigenze maturate in diversi Istituti penitenziari Italiani ed in diverse strutture R.S.A. il tutto inizialmente per la durata di tre mesi a partire dal mese di maggio 2020 e sino al 31 luglio 2020, misura poi, per il perdurante stato di emergenza sanitaria legato al mancato debellamento del Virus Covid 19, prorogata sino al mese di marzo 2022;
-che in base alla suddetta ordinanza è stato possibile anche per gli istituti penitenziari campani, per il tramite del Dipartimento della Protezione civile facente capo alla CP_4
potersi avvalere del servizio suppletivo di diverse decine di operatori socio-sanitari
[...] per il periodo di due anni di crisi epidemica;
-di avere aderito alla chiamata in reclutamento operata dal CP_5 PA
civile, la quale demandava alle singole Regioni, il compito di mettere in
[...] esecuzione l'Ordinanza e destinare, per il tramite delle locali Aziende Sanitarie Locali, il personale reclutato;
-di essere stati assegnati, per il tramite dell'ASL di EN, presso la struttura della Casa
Circondariale di CA di EN;
-che successivamente, in base al disposto di cui all'art. 1 del D.L. 24 marzo 2022 n. 24, convertito in Legge n. 52 del 19/05/2022, veniva stabilito che, “allo scopo di adeguare all'evoluzione dello stato di pandemia, le misure di contrasto in ambito organizzativo, operativo e logistico, emanate con le diverse ordinanze della Protezione Civile durante la vigenza dello stato di emergenza, veniva preservata la necessaria capacità operativa e di pronta reazione delle strutture durante la fase di progressivo e lento rientro nell'ordinario sino al 31/12/2022”;
-che per l'effetto, il Dipartimento della Protezione civile, con ordinanza n. 892/2022, consentiva alle Regioni di avvalersi ancora del personale socio sanitario impegnato a supporto negli Istituti penitenziari disponendo continue proroghe del servizio;
-che sempre facendo richiamo e leva alla richiamata ordinanza n. 892/2022, atteso che l'organizzazione dei servizi sanitari negli istituti penitenziari rappresenta una competenza specifica esecutiva delle locali ASL, la Direzione per la Tutela della Salute della Regione
Campania, con nota prot. n. 263822 del 19/05/2022, chiedeva ai Direttori Generali delle che già avevano prorogato il servizio degli operatori socio-sanitari (OSS), negli Parte_3
Istituti penitenziari, nel rispetto dell'Ordinanza n. 665/2020, fino al 31/05/2022, di comunicare eventuali necessità di proroga per il semestre 01/06/2022 – 31/12/2022;
-che per effetto di ciò, acquisiti i riscontri delle la Direzione comunicava al Parte_3
Dipartimento della Protezione Civile, la proroga di complessive 15 unità di personale Pt_4 sino al 31/12/2022, ricomprendendovi le unità facenti capo all'A.S.L. di EN;
-di avere prestato servizio come operatore Socio sanitario della Protezione Civile, ed in particolare attività di volontariato, giusta Ordinanza del Dipartimento di Protezione Civile n.
630/2020 nell'Istituto penitenziario di CA di EN, dal 25/05/2020 al
31/03/2022 ossia per più di 18 mesi maturando, per questo, i requisiti per ottenere la stabilizzazione del posto di lavoro ed entrare a pieno titolo, in pianta organica, del personale ausiliario al settore sanitario;
Tanto premesso hanno chiesto di: “1) accertare e dichiarare che tra il ricorrente ed una delle parti resistenti si è oramai stabilizzato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e full time;
2) accertare e dichiarare conseguenzialmente, che il ricorrente ha diritto ad essere chiamato in servizio come operatore socio sanitario, mansione, qualifica e livello come previsto dal relativo C.C.N.L. del comparto sanità 2019/2021, con assegnazione di un posto di lavoro;
3) obbligare le parti resistenti, in solido o singolarmente a seconda di chi riterrà l'Adito
Tribunale, a regolarizzare la posizione lavorativa del ricorrente sottoscrivendo il relativo contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mansione, qualifica e livello come previsto dal relativo C.C.N.L. del comparto sanità 2019/2021;
3) condannare le parti resistenti, in solido o singolarmente in ragione delle responsabilità che saranno accertate a loro carico, al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre
IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, oltre alle spese successive occorrende, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93 c.p.c”.
Si sono costituiti il e il PA ON
, chiedendo il rigetto delle domande nei propri confronti, per estraneità alla causa e
[...] difetto di legittimazione passiva. Al riguardo, hanno dedotto che la norma invocata dalla ricorrente rimetteva la stabilizzazione agli enti del servizio sanitario nazionale, e che i ricorrenti non avevano intrattenuto alcun rapporto professionale con lo Stato.
Anche la si è costituita, chiedendo dichiararsi la propria carenza di Controparte_4 legittimazione passiva e, comunque, rigettarsi il ricorso in quanto infondato, dal momento che gli operatori socio-assistenziali che avevano prestato servizio in virtù della OCDPC n. 665 del
22 aprile 2020 e successive proroghe esulavano dal campo di applicazione delle procedure di stabilizzazione previste dall'art. 1, comma 268, lettera b) della l. 234/2021 e dall'art. 20 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75. Infatti, gli stessi avevano prestato servizio su base volontaria, senza che ciò comportasse l'instaurazione di alcun rapporto di lavoro.
Si è infine costituita l' anch'essa eccependo la propria carenza di Parte_5 legittimazione passiva, in quanto gli istanti avevano aderito a un reclutamento avviato dal
Dipartimento della Protezione civile, e l'irricevibilità e/o inammissibilità del ricorso, dato che i ricorrenti non avevano impugnato la deliberazione del D.G. n. 429 del 18.11.2022, con la quale erano stati esclusi dalla procedura di stabilizzazione indetta dall'ASL per carenza dei requisiti per la stabilizzazione nel profilo di OSS. Nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto non ricorrevano i presupposti richiesti dall'art. 1, co. 268, l. 234/2021. Al riguardo, ha rappresentato che la stabilizzazione rappresentava una mera facoltà, rimessa alla discrezionalità dell'amministrazione; in ogni caso, i ricorrenti erano privi dei requisiti per accedervi, dal momento che non erano stati reclutati all'esito di una procedura concorsuale, non avevano prestato alcun servizio alle dipendenze di enti del SSN .
La causa è stata rinviata per la trattazione nel merito e, data la natura documentale della controversia, è stata rinviata per la discussione. Alla scadenza del termine concesso per il deposito di note di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*
Nel merito il giudicante ritiene di dovere aderire alla motivazione già resa dal Tribunale di
EN con sent. n. 259/2024 pubbl. il 12/03/2024ai sensi dell'art. 118 disp.att.c.p.c. secondo cui la motivazione della sentenza o delle ordinanze può essere resa anche mediante il rinvio ad altro preceente dello stesso ufficio in quanto il riferimento di “precedenti conformi” contenuto nell'art.118 non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile (Cass.n.17640/2016 e n.8053/2012). In particolare la Scrivente ha verificato l'identità contenutistica della situazione di fatto e di diritto tra il caso deciso dal precedente prodotto in atti e quello oggetto della presente decisione, nella decisione di seguito indicata il Tribunale di
EN, infatti, ha già affrontato ed esaminato l'identica questione oggetto del presente giudizio (cfr. n. 259/2024 pubbl. il 12/03/2024).
Con ordinanza 03/02/2020, n. 630 del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sulla premessa che il “contesto emergenziale, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, impone l'assunzione immediata di iniziative di carattere straordinario ed urgente finalizzate ad acquisire la disponibilità di personale, beni e servizi, individuando altresì idonee procedure amministrative di carattere informativo e di tempestivo intervento nell'ambito della definizione di un quadro di misure operative, anche strutturali, di carattere preparatorio per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività”, è stato disposto che “1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi citati in premessa, il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi del medesimo Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per il tramite dei soggetti di cui al comma 1, coordina la realizzazione degli interventi finalizzati: […]
b) al ripristino o potenziamento, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture necessari al superamento dalla specifica emergenza ed all'adozione delle misure volte a garantire la continuità di erogazione dei servizi di assistenza sanitaria nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea”.
Con la successiva ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 22/04/2020, n. 665 è stato previsto che: “1. Per l'attuazione delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il Dipartimento della protezione civile, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato ad istituire una Unità socio sanitaria a supporto delle strutture di cui al comma 3, lettere a) e b).
2. L'Unità è composta da un massimo di 1.500 operatori socio sanitari, di cui 500 da destinare alle strutture di cui al comma 3, lettera a) e i 1.000 da destinare alle strutture di cui al comma 3, lettera b), individuati dal Dipartimento della protezione civile tra le seguenti categorie: a) operatori dipendenti del Servizio sanitario nazionale;
b) operatori dipendenti da strutture sanitarie anche non accreditate con il Servizio sanitario nazionale;
c) operatori libero professionisti anche con rapporto di somministrazione di lavoro.
3. La partecipazione alla predetta unità è su base volontaria e gli operatori individuati si rendono disponibili a prestare tale attività presso: a) le residenze sanitarie assistenziali per anziani, le case di riposo per anziani, le residenze sanitarie assistenziali per disabili;
b) gli istituti penitenziari individuati dal Controparte_7
- Dipartimento e Dipartimento
[...] Controparte_8 [...]
, quest'ultimo esclusivamente per le strutture detentive. I predetti Controparte_9
Dipartimenti individuano altresì il numero di operatori necessari per ogni istituto o struttura detentiva.
4. L'attività prestata nell'Unità è considerata servizio utile a tutti gli effetti. Il
Dipartimento della protezione civile dispone l'assegnazione sulla base delle esigenze rappresentate dalle Regioni interessate e dal . Le regioni presso cui gli operatori sono Controparte_7 destinati a prestare la propria attività provvedono all'alloggio, al vitto ed alla corresponsione del premio di solidarietà di cui al comma 5 a valere sulle risorse di cui al comma 9. 5. A ciascun operatore dell'Unità è corrisposto, per ogni giorno di attività effettivamente prestato, un premio di solidarietà forfettario di 100 euro, che non concorre alla formazione del reddito. Sono considerati giorni di attività effettivamente prestata il giorno impiegato per le fasi preparatorie presso la sede di convocazione e di viaggio verso la sede regionale assegnata, che il giorno impiegato per il viaggio di ritorno per raggiungere il proprio domicilio. […] 7. L'Unità opera fino alla cessazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020. […]”.
Lo stato di emergenza, ripetutamente prorogato, è definitivamente cessato il 31 marzo 2022.
I ricorrenti hanno manifestato la propria disponibilità a partecipare alla suddetta Unità sociosanitaria per l'emergenza Covid-19 e sono stati assegnati dall'ASL di EN alla casa circondariale di EN, sulla base delle esigenze manifestate dal Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria, giusta nota prot. 476699 e 47703 del 4.05.2020.
Hanno quindi prestato servizio come OSS presso la casa circondariale dal 13/05/2020 al
31/03/2022.
Tanto premesso in fatto, i ricorrenti invocano il proprio diritto alla stabilizzazione a tempo indeterminato, genericamente, con “una delle parti resistenti”, come operatore sociosanitario, mansione, qualifica e livello come previsti dal CCNL del comparto sanità.
A sostegno della domanda richiamano l'art. 1, co. 268, della l. 234/2021. L'art. 1, co. 268, della l. 30/12/2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) ha disposto che: “Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali anche per il recupero delle liste d'attesa e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da COVID-19, gli enti del Servizio sanitario nazionale, nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, come modificato dal comma 269 del presente articolo: […] b) ferma restando l'applicazione dell'articolo
20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 possono assumere a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari, anche qualora non più in servizio, che siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno
2022, secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive”.
Alla luce del tenore letterale della norma, espressamente rivolta agli “enti del Servizio sanitario nazionale”, l'unico soggetto legittimato passivo rispetto alla richiesta di stabilizzazione fondata sulla sua applicazione è l'ASL.
Poiché la causa petendi della domanda avanzata è costituita esclusivamente dal possesso di tutti i requisiti previsti dalla norma citata per accedere alla stabilizzazione, e dalla conseguente maturazione di un diritto all'assunzione a tempo indeterminato, in virtù del servizio prestato quale OSS reclutati ai sensi dell'OCDPC n. 665/2020, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della , dei PA [...]
, in quanto non titolari dal lato passivo del Controparte_11 rapporto dedotto in giudizio, in quanto sulla base delle ragioni addotte dagli istanti in ricorso non potrebbe mai essere affermato a loro carico un obbligo di stabilizzarla alle proprie dipendenze.
Sussiste, invece, sulla base della prospettazione di cui al ricorso, la legittimazione a contraddire dell' , nei cui confronti la domanda va esaminata nel merito. Parte_6
Nel merito, il ricorso è infondato.
L'art. 1, co. 268, lett. b) prevede ben precisi requisiti per accedere alla specifica ipotesi di stabilizzazione ivi prevista, e, in particolare, l'essere stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali e l'aver maturato almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale.
Nella fattispecie, tali requisiti sono, già dalla prospettazione contenuta in ricorso, assenti.
I ricorrenti richiamano infatti il “Documento sull'applicazione dell'art. 1, comma 268, lett. b) della l. 234/2021 in materia di valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza Covid-19 nelle aziende ed enti del SSN” della
Conferenza delle Regioni del 27.07.2022, che ha inteso chiarire che “Per quanto attiene al requisito del reclutamento a tempo determinato con procedura concorsuale, si richiama quanto indicato dalla circolare n. 3/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in relazione alle stabilizzazioni di cui all'articolo 20, comma 1, del D.Lgs. 75/2017, in relazione all'analogo requisito previsto alla lett. b): l'assunzione a tempo determinato deve essere avvenuta attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura di concorso pubblico o avviso pubblico espletata secondo le previsioni della normativa concorsuale vigente o di altra fonte normativa. […] In proposito si evidenzia che la giurisprudenza (Consiglio di Stato sez. V, 21/11/2016 n. 4883; Cassazione civile, sez. un., 02/08/2017, n. 19166, Cassazione civile, sez. un., 29/05/2012, n. 8522) afferma che per procedure concorsuali vanno intese tutte le procedure caratterizzate dall'emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito”, e che “In relazione al requisito riferito alla maturazione di almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, alle dipendenze di un ente del SSN, si ritiene, tenuto conto delle caratteristiche proprie di questa modalità di stabilizzazione e del tenore letterale della norma, che i periodi computabili siano esclusivamente quelli prestati con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato”.
Nel caso di specie, è del tutto pacifico che i ricorrenti non siano stati reclutati all'esito di un concorso pubblico o avviso pubblico, ma che viceversa abbiano aderito a una chiamata in reclutamento su base volontaria indetta dal civile, sulla base PA dell'OCDPC n. 665/2020.
Difetta anche l'ulteriore requisito della prestazione di servizio “alle dipendenze” di un ente del SSN.
L'attività prestata nell'ambito dell'Unità sociosanitaria disciplinata dall'ordinanza n. 665/2020 è qualificata come di volontariato, e compensata con un “premio di solidarietà” forfettario che non costituisce reddito.
I ricorrenti non hanno in alcun modo contestato tale qualificazione del rapporto, né hanno dedotto –
e chiesto di dimostrare – che di fatto lo stesso si sia atteggiato come un rapporto di lavoro subordinato.
Per contro, l'ASL ha dedotto nella memoria di costituzione, e i ricorrenti nella prima difesa utile non hanno contestato, che gli OSS volontari della Protezione civile non avevano vincoli di presenza od orario e non erano tenuti a giustificare le assenze come esplicitato nella nota n.46593 del
16.5.2023.
In ogni caso, l'art. 1, co. 268, lett. b) puntualizza che “Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle sopra indicate si provvede previo espletamento di prove selettive”, pertanto, anche qualora i ricorrenti potessero considerarsi sostanzialmente
“assunti” presso l'ASL nel periodo in cui vi hanno prestato servizio quali volontari, non rientrerebbero nel campo di applicazione della norma.
Ne discende il rigetto dei ricorsi riuniti
*
Le spese di lite nei rapporti fra i ricorrenti e l'ASL seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avendo riguardo ai valori minimi per le controversie di valore indeterminabili, ridotti del 20% stante l'assenza di questioni complesse e con l'aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale, e per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto dell'istruttoria documentale. Possono invece essere integralmente compensate nei rapporti con le altre amministrazioni convenute, stante la definizione in limine litis.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara il difetto di legittimazione passiva della PA
, dei e della
[...] ON CP_4
[...]
2) rigetta i ricorsi nei confronti dell'ASL;
3) condanna i ricorrenti, in solido, a rifondere all'ASL le spese di lite, che liquida in € 3.836,56, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) compensa integralmente le spese fra la ricorrente, la PA
, i e la
[...] ON Controparte_4
EN, 28.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Adriana Mari