Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 22/01/2025, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE DEL LAVORO
______________
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, composta dai signori:
Dott. G. Melisenda Giambertoni Presidente
Dott. Roberto Rezzonico Consigliere
Dott. Marco Sabella Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 163/2024 R.G. avente per oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Enna, promossa
DA
nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1
e difeso dall'avv. Pasquale Emiliano Messina ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio legale a Barrafranca, nel Viale Della
Repubblica n. 64, giusta procura in calce all'atto di appello
Appellante
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 elettivamente domiciliato in Caltanissetta via Val d'Aosta 14/d, presso l'ufficio legale dell'ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Stefano Dolce e Carmelo Russo per procura generale alle liti in atti
Appellato
Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26.12.2021, Parte_1 conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Enna, l' CP_1
17.04.2015/03.07.2015 e di avere lavorato, quale bracciante agricolo a tempo determinato, nel 2014, alle dipendenze delle ditte “Mega
Frutta”, “La AR DE” e “Carbone Alfonsina” per 102 giorni.
Avversava pertanto la missiva n. 68977283419-3 del 20.11.2020, con cui l' di Enna gli comunicava la reiezione della richiesta di CP_1 indennità di malattia n. 2800-137519 relativa all'anno 2015 (periodo di riferimento 17.04.2015/03.07.2015) con la motivazione: “revoca …
a seguito di accertamenti ispettivi”.
Proposta pertanto senza esito ulteriore istanza e deducendo di avere svolto l'attività lavorativa di bracciante agricolo- raccoglitore per le giornate evincibili dalla documentazione in atti e di avere quindi maturato il diritto alla prestazione richiesta, chiedeva accertarsi lo svolgimento della prestazione lavorativa e dichiararsi la debenza delle somme dovute a titolo di disoccupazione agricola.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto delle avverse pretese. CP_1
In particolare, l'ente previdenziale contestava la sussistenza degli asseriti rapporti di lavoro subordinato denunciati nel corso del tempo dall'azienda agricola “La AR DE”, richiamando gli accertamenti eseguiti dagli ispettori del lavoro presso la sede di CP_1
Caltanissetta, producendo il relativo verbale ispettivi dai quali emergeva l'inesistenza stessa della ditta in questione.
Con sentenza n. 210/2024, pubblicata in data 8.5.2024, l'adito
Tribunale di Enna in funzione di giudice del lavoro, ritenute fondate le difese di merito opposte dall' , rigettava il ricorso, CP_1 compensando le spese.
Argomentava, in buona sostanza, il primo giudice che, da un lato, non avesse parte ricorrente in alcun modo provato, come suo specifico onere, articolando una prova per testi inammissibile e producendo documentazione priva di rilievo dimostrativo, il fondamento delle domande di cui al ricorso introduttivo di causa – ossia l'espletamento delle denunciate lavorative presso l'azienda La
AR DE, quale lavoratore subordinato a tempo determinato in agricoltura per l'anno 2014 – e dall'altro lato che fosse stata, per converso, pienamente dimostrata la totale fittizietà di tutti i rapporti di lavoro in agricoltura dichiarati dall'azienda in questione, alla luce degli accertamenti che erano stati condotti in sede ispettiva, che facevano ritenere del tutto insussistente la stessa attività agricola dell'azienda de qua.
Avverso detta sentenza propone appello l'originario ricorrente, per i motivi che saranno appresso esaminati, chiedendo:
“in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere il ricorso proposto in primo grado innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Enna, se del caso previo riconoscimento dell'errore scusabile e rimessione nei termini ai fine dell'esame della presente controversia nel merito in virtù delle considerazioni di cui ai motivi di appello, e, per l'effetto: in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere il ricorso proposto in primo grado innanzi alla Sezione Lavoro del Tribunale di Enna, e, per
l'effetto:
- ritenere e dichiarare - previa eventuale disapplicazione del provvedimento dell' - che nell'anno 2015 il sig. CP_1 Parte_1 si è trovato in stato di malattia e che lo stesso nell'anno 2014
[...] ha lavorato, quale bracciante agricolo a tempo determinato, alle dipendenze della ditta per un totale di 102 giornate lavorative, con conseguente diritto soggettivo dello stesso all'iscrizione nell'elenco nominativo dei lavoratori agricoli tenuto e formato dall' di Enna CP_1 con ogni consequenziale statuizione e che, in ogni caso, nulla è dovuto dall'odierna appellante per somme indebitamente percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola ed accessori.”.
L , costituitosi, resiste al gravame. CP_1
************************************
Parte appellante censura, in buona sostanza, la sentenza impugnata sulle statuizioni concernenti l'asserita insufficienza di prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in agricoltura dell'originaria parte ricorrente con l'azienda La AR DE, stigmatizzando, da un lato, che il Tribunale non avrebbe in alcun modo tenuto conto delle prove documentali dalla stessa offerte, tutte comprovanti l'effettiva esistenza del rapporto dedotto in giudizio, valorizzando per converso in maniera eccessiva le risultanze del verbale ispettivo prodotto dall' nonostante i ben noti limiti al suo CP_1 contenuto fidefacente, rigettando poi la chiesta di prova testimoniale articolata dall'opponente, ritenendola erroneamente generica – ciò a fronte di capitoli del tutto specifici che avrebbero consentito di chiarie la effettiva natura del lavoro svolto dal Pentecoste a favore della parte datoriale e le concrete modalità del suo svolgimento – salvo poi concludere, altrettanto erroneamente e contraddittoriamente, che la parte aveva mancato la prova a suo carico.
Insiste, infine, l'appellante nel denunciare violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cc, gravando il capo all' l'onere di CP_1 provare il fondamento della sua pretesa creditoria, avendo però l'ente omesso di produrre nel corso del giudizio di prime cure i provvedimenti di cancellazione o di diniego di iscrizione, con la prova dell'avvenuta comunicazione all'odierno appellante, che costituirebbero il presupposto della suddetta pretesa.
L'appello non può trovare accoglimento.
Bene ha innanzitutto fatto il primo giudice a non ammettere la prova per testi indicata in ricorso, per assoluta irrilevanza della stessa, in quanto si chiedeva al riguardo, testualmente, ammettersi la prova testimoniale sui seguenti capitolati:
1) “Vero è che il sig. ha lavorato, quale bracciante Parte_1 agricolo, nel mese di agosto 2014 alle dipendenze della ditta “La AR
DE” con sede legale a Canicattì (AG) via Pitrè 26, per 15 giornate lavorative afferenti il settore della coltivazione di ortaggi”?;
2) “Vero è che sig. eseguiva i lavori di cui al Parte_1 precedente punto 1) per circa 6/7 ore giornaliere sulla base dei turni, delle indicazioni e delle direttive impartite quotidianamente dal datore di lavoro o dal preposto in loco dell'azienda medesima?”
3) “Vero e che, in relazione al periodo di lavoro di cui al capitolato n. 1 che precede, il sig. ha ricevuto la retribuzione Parte_1 giornaliera secondo il contratto collettivo di settore all'epoca vigente e descritto nelle buste paga allegate al fascicolo di parte ricorrente, che
Le viene posto in visione?”.
Appare al riguardo evidente la valutatività del capitolo 1) - laddove si pretendeva di chiedere di valutare e riferire sulla ricorrenza nella specie di situazioni giuridicamente, quali quelle della esistenza di un rapporto di lavoro dipendente e delle mansioni bracciantili in tesi svolte dal ricorrente - nonché la genericità dello stesso, nella parte in cui si faceva riferimento all'anno e a numero di giornate, senza tuttavia precisare nessuno degli elementi fattuali del pretesto rapporto, quali la precisa località in cui venivano rese le prestazioni lavorative, il periodo esatto delle stesse, l'articolazione dell'orario di lavoro, le modalità stesse e l'oggetto dell'attività lavorativa asseritamente prestata.
Non meno generico si appalesa il capitolo 2), facendosi riferimento a non meglio precisate indicazioni e direttive che venivano impartite al ricorrente, senza specificazione alcuna né del loro contenuto né, tanto meno, della persona che le disponeva e, finanche, dell'orario di lavoro svolto, indicato genericamente in 6/7 ore giornaliere.
Analogamente e assai più significativamente il capitolo 3), in punto di onerosità del rapporto, che si appalesa del tutto inammissibile, dal momento che in esso i testi avrebbero dovuto confermare che la retribuzione giornaliera era quella risultante dalle buste paga che gli si dovevano porre in visione.
Rileva al riguardo la Corte, ribadendo quanto già motivato in casi analoghi, che, in primo luogo, il fatto che non venga indicata – non solo nel capitolato di prova, ma in tutto il ricorso introduttivo di primo grado – una specifica, precisa quantificazione della retribuzione induce a pensare che neppure lo stesso ricorrente sapesse a quanto essa ammontasse, e che non lo sapesse perché non l'aveva mai percepita e che non l'avesse mai percepita perché non aveva mai realmente lavorato alle dipendenze della società asserita datrice di lavoro.
In secondo luogo, l'esibizione ai testi delle buste paga, contenenti gli importi retributivi asseriti corrisposti, equivaleva a suggerire loro la risposta ad una domanda cui, da soli, evidentemente, non avrebbero saputo rispondere. Eppure, essendo i testi braccianti agricoli al pari del ricorrente, ben avrebbero dovuto sapere indicare la paga percepita, verosimilmente identica a quella di chi, come il , Parte_1 svolgeva le loro stesse mansioni. Peraltro, il capitolato è carente anche su altre circostanze specificative rilevanti, ossia modalità, luogo, cadenza di corresponsione degli imprecisati importi retributivi.
In sostanza, tutti i capitoli appaiono inammissibili e dunque parte ricorrente non ha e non avrebbe potuto fornire la prova delle mansioni svolte, del luogo di lavoro, del numero di giornate lavorative asseritamente effettuate, dell'orario di lavoro, dell'esercizio del potere direttivo-gerarchico del datore di lavoro, dell'onerosità.
Rileva la Corte che, in ogni caso, non ha l'appellante neanche insistito sull'ammissione della prova testimoniale in questo grado del giudizio - né potrebbe questo collegio procedervi ex officio - per cui deve ritenersi superato, anche questo verso, ogni possibilità che l'originaria opponente possa fornire per tale via la prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato che aveva legittimato l'originaria erogazione delle previdenza oggetto del giudizio.
Altrettanto correttamente il primo decidente ha poi escluso la rilevanza della documentazione offerta dall'opponente (buste paga, comunicazione di assunzione), trattandosi di documentazione proveniente dal supposto datore di lavoro e di formazione unilaterale, priva, pertanto, di valore probatorio rispetto all'ente convenuto, soprattutto ove trattasi di provare, appunto, l'esistenza in vita di rapporti lavorativi oggetto di formale disconoscimento da parte dell'Istituto.
Ciò posto, prendendo le mosse in maniera sintetica dal principio di diritto ormai consolidato, sul quale l'appellante non ha inteso muovere osservazioni in senso contrario, secondo cui - in caso di disconoscimento da parte dell'ente erogatore dei rapporti di lavoro in agricoltura a tempo determinato - grava interamente in capo al lavoratore l'onere di provare l'effettiva esistenza del rapporto dedotto in giudizio in dipendenza del quale, sorgendo in capo allo stesso il diritto all'iscrizione annuale negli elenchi comunali degli OTD,
l'ordinamento riconosce l'erogazione in suo favore delle previdenze oggetto dell'odierno contenzioso (disoccupazione agricola, assegni familiari, indennità di malattia), non può dirsi che, nel caso di specie parte ricorrente abbia effettivamente fornito prova sufficiente dei relativi presupposti di legge, essendosi limitata, come detto, da un lato a produrre in giudizio documentazione priva di ogni valore dimostrativo e, dall'altro, lato ad articolare una prova per testi del tutto inammissibile, lamentando, per il resto genericamente, quasi a dimostrazione della propria inermità probatoria, che nella materia in oggetto si porrebbe a carico del lavoratore una probatio diabolica in quanto la stessa non potrebbe essere fornita se non attraverso la testimonianza resa da altri colleghi di lavoro che per forza di cose si verrebbero a trovare nelle medesime condizioni e posizione del ricorrente, osservazione che nel caso in disamina non pare avere alcun senso giuridico, a fronte del vizio in cui il ricorrente è incorso nell'articolare la stessa prova dichiarativa, impedendo al giudice finanche di pronunciarsi sulla relativa attendibilità.
Tale essendo il tenore della decisione – fondata sull'assoluta carenza di prova in cui è incorsa parte opponente nella dimostrazione dei fatti costitutivi dei diritti fatti valere in giudizio – del tutto prive di rilievo si appalesano le ulteriori critiche concernenti la rilevanza degli atti della verifica condotta dagli ispettori dell' valorizzata dal CP_1
Tribunale non quale elemento decisivo dei fatti di causa, ma solo quale indice sintomatico della effettiva fittizietà del rapporto in agricoltura oggetto di disamina ritenuta dall' CP_1
E, osserva la Corte, si tratta di verifiche che hanno condotto all'accertamento di obiettive situazioni di fatto, coperte in quanto tali dal valore fidefacente dell'atto ispettivo, che non sembrano comunque lasciare margini di ragionevole dubbio sul fatto che la ditta La AR
DE sia in realtà una azienda agricola fantasma creata all'unico fine di dichiarare falsi rapporti di OTD in agricoltura proprio in vista della percezione da parte dei finti braccianti delle previdenze economiche (indennità di disoccupazione, di malattia, di maternità) ad essi collegate.
In tal senso depongono, infatti, univocamente, per come desumibile dal verbale ispettivo prodotto dall' il fatto che le fatture di CP_1 acquisto e di vendita acquisite agli atti non hanno trovato positivo riscontro sia riguardo agli accertamenti svolti dagli ispettori sia sulla scorta della natura dei prodotti asseritamente commercializzati dall'azienda nonché sulla base di quanto dichiarato dalla signora La
AR DE in sede di audizione;
la titolare, infatti, ha affermato che il volume d'affari è di 50.000 euro circa ed invece sono denunciati più di 400.000 euro di costi;
la titolare è stata in grado di ricordare solo il nome di 3 dipendenti su un centinaio;
la stessa ha negato di avere terreni ed invece ne ha denunciato uno di circa un ettaro;
con riferimento agli unici due contratti di acquisto di frutto pendente gli ispettori hanno verificato che degli stessi non vi è alcun riscontro presso i presunti venditori;
non vi è inoltre traccia di fatture di vendita;
la titolare ha riferito di vendere all'estero ma non ha l'autorizzazione. In definitiva non è stato rinvenuto alcun oggettivo riscontro circa l'asserito acquisto dell'uva da tavola a frutto pendente,
è emerso un carattere palesemente antieconomico che caratterizzerebbe l'asserita attività di impresa, a fronte di un abnorme impiego di manodopera che non trova giustificazione nell'attività effettivamente riscontrata;
tale macroscopica incongruenza emerge anche dalla dichiarazione di fabbisogno di personale stimato inoltrata dalla stessa azienda nelle denunce aziendali rapportato al numero di giornate lavorative invece denunciate all' con i modelli DMag. CP_1
Osserva inoltre la Corte, quanto alla lamentata violazione della disciplina di cui all'art. 2697 cc, che, come noto, “per l'erogazione delle prestazioni spettanti ai lavoratori operai agricoli a tempo determinato (OTD) il presupposto assicurativo consiste non solo nello svolgimento delle giornate lavorative previste dalla legge regolatrice del trattamento previdenziale ma anche nella registrazione delle giornate in appositi elenchi nominativi che, peraltro, ha valore solo ricognitivo
(Cass. sent. n. 276/2008).
Come affermato anche dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1133 del 26 ottobre 2000: “Con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali è condizionato dall'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al RD 24 settembre 1940
n. 1949 e successive modifiche, ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del possesso del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio”.
L'iscrizione negli elenchi costituisce, dunque, una situazione giuridica abilitante, autonomamente tutelabile in sede prima amministrativa e poi giudiziaria, che condiziona la eventuale corresponsione delle previdenze collegate, che non sono, quindi, a loro volta autonomamente tutelabili se non previa dimostrazione del loro presupposto, in relazione al quale l'iscrizione in discorso svolge una mera funzione di agevolazione probatoria.
Al fine, quindi, di reclamare il diritto alla corresponsione delle previdenze agricole, l'interessato non dispone di una azione autonoma a tal fine, essendo essa condizionata, sempre e comunque, dalla positiva dimostrazione del suo presupposto, di tale che, una volta venuto a conoscenza del disconoscimento dell'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli - rispetto al quale l' non ha specifici CP_1 oneri e/o obblighi di comunicazione – l'interessato potrà e dovrà all'uopo reagire, proponendo, nei termini decadenziali di legge, il ricorso amministrativo e, quindi, quello giudiziario, nel quale la possibilità di accertamento della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, ai fini della iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, non è certamente fine a se stessa, ma, essendo orientata a quell'unico fine, non potrà che essere condizionata dalla mancata decadenza dalla relativa azione.
In forza delle esposte motivazioni, dunque, il gravame deve essere rigettato e la sentenza appellata deve essere dunque integralmente confermata.
Spese irripetibili ex art. 152 disp. Att. cpc, trattandosi di appellante ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
In applicazione del principio di cui all'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione, Sez. 2, n. 8982 del 04/04/2024 (“Nel caso in cui
l'appello venga respinto, perché rigettato integralmente, ovvero dichiarato inammissibile o improcedibile, il giudice attesta l'obbligo dell'appellante, ancorché ammesso in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n. 115 del 2002
(cd. TUSG), rilevando a tal fine soltanto l'elemento oggettivo costituito dal tenore della pronuncia che ne determina il presupposto, mentre le condizioni soggettive della parte vanno invece verificate, nella loro specifica esistenza e permanenza, a cura della cancelleria al momento dell'eventuale successiva attività di recupero del contributo.”, deve essere attestato l'obbligo dell'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1- quater, d.P.R. n.
115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa:
- conferma la sentenza n. 210/2024, pubblicata in data 8.5.2024, del
Tribunale di Enna, in funzione di giudice del lavoro;
- dichiara irripetibili le spese del presente grado del giudizio;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1–bis dell'art.13 del DPR 115/2002, inserito dall'art.1, comma 17 della legge n.
28/2012, salva la verifica del requisito di esenzione da parte di chi di competenza o per motivi relativi all'oggetto della controversia o per motivi soggettivi.
Caltanissetta, 22.01.2025
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE