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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/08/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 977/2024
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Rossi Marco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: Opposizione a precetto nella causa iscritta al n. 977/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...]13, (C.F. ONroparte_1
), nata a [...] il [...], residente in [...]
Maria Rocca 5/G, (C.F. , nata a [...] il CP_2 C.F._3
6/3/1982, residente in Finale Ligure Località Verzi 14 rappresentate e difese, per procura speciale alle liti posta in calce all'atto di appello dall'Avvocatessa Balbi Tiziana
(C.F. - PEC: , presso lo studio C.F._4 Email_1 della quale sono elettivamente domiciliate in Savona, Via Torino 37/3 appellante contro
(P.I. ), con sede legale in Savona, ONroparte_3 P.IVA_1
Piazza Sandro Pertini n. 10 in persona del Direttore Generale/legale rappresentante pro- tempore dott. (in forza di deliberazione della Giunta Regionale della ONroparte_4
Regione Liguria n. 1368 del 27/12/2023), rappresentata e assistita, per deliberazione di incarico n. 819 del 21/11/2024 dall'Avvocato Sotgiu Andrea del Foro di Savona (C.F.
– PEC il quale agisce in C.F._5 Email_2 forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata nel suo studio in Savona, Corso Italia n. 13/8 appellato
* * * Udienza di precisazione delle conclusioni del 15/5/2025 e di discussione orale del
9/7/2025
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante , e Parte_1 ONroparte_1 CP_2
hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia la Corte di Appello di Genova adita, contrariis reiectis, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame:
1) In via preliminare: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 668/2024 - pronunciata dal
Tribunale di Savona in persona del Giudice dott. Davide Atzeni RG n. 650/2024 Rep. n.
876/2024 del 20/09/2024 depositata in data 20/09/2024 e pubblicata in data 20/09/2024
e notificata il 23/09/2024 dall' accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime Pt_2 cure che qui si riportano: “revocata l'ordinanza del 2/5/2024 del dott. Atzeni e
l'ordinanza del 1/7/2024 del Collegio in quanto non sussistono i gravi motivi, respingere l'opposizione a precetto in quanto inammissibile/improcedibile” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni, istanze e deduzioni sollevate dall'appellata dinnanzi al Tribunale per i motivi esposti nel presente atto;
2) Nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 668/2024 - pronunciata dal Tribunale di Savona in persona del Giudice dott. Davide Atzeni RG n. 650/2024 Rep. n. 876/2024 del
20/09/2024 depositata in data 20/09/2024 e pubblicata in data 20/09/2024 e notificata il 23/09/2024 dall' accogliere tutte le conclusioni avanzante in prime cure che qui Pt_2 si riportano “revocata l'ordinanza del 2/5/2024 del dott. Atzeni e l'ordinanza del
1/7/2024 del Collegio in quanto non sussistono i gravi motivi, respingere l'opposizione
a precetto in quanto infondata in fatto e in diritto” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni, istanze e deduzioni sollevate dall'appellata dinnanzi al Tribunale per
i motivi esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
* * *
pag. 2/14 -parte appellata ha rassegnato le seguenti ONroparte_3 conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
Respingere l'appello proposto dalle signore , e Parte_1 CP_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Savona n. 668/2024, pubblicata il CP_1
20/9/2024 e notificata a istanza della deducente via pec il 23/2/2024, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarla in ogni sua parte.
Condannare le appellanti alla refusione delle competenze professionali e delle spese anche di questo grado di giudizio, con maggiorazione di rimborso forfetario e oneri di legge”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Savona con sentenza 668/2024 pubblicata il 20/9/2024 così decideva:
“dichiara la nullità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto per cui è causa redatto in data 5.3.2024; accerta e dichiara che mediante i pagamenti già effettuati l'attrice
[...]
ha integralmente adempiuto, nei confronti delle convenute ONroparte_3
, e , il proprio debito derivante dalla Parte_1 ONroparte_1 CP_2 sentenza n° 590/2023 emessa da questo Tribunale in data 28.7.2023 (depositata in data
31.7.2023), e che conseguentemente l'attrice medesima null'altro deve alle convenute in relazione a tale titolo;
condanna le convenute a rimborsare all'attrice le spese di lite relative alla presente fase di merito ed al primo grado della fase d'urgenza svoltasi nel corso del giudizio, che liquida nella misura di € 1.192,50 per spese ed € 13.657,00 per compensi professionali, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge;
conferma la liquidazione delle spese di lite relative alla fase d'impugnazione di cui all'art. 669 terdecies c.p.c. effettuata dal Collegio del reclamo con la propria ordinanza emessa in data 1.7.2024”.
pag. 3/14 Risulta dall'esame degli atti e dei documenti di causa che il Tribunale di Savona il
31/7/2023 aveva emesso la sentenza n. 590/2023 con la quale, su domanda di Pt_1
e aveva riconosciuto la responsabilità civile
[...] ONroparte_1 CP_2 della (da ora per il decesso di ONroparte_5 CP_3
avvenuto in data 11/1/2016. Il Tribunale di Savona, applicate le tabelle Persona_1 milanesi per individuare il valore del punto base e i punti da riconoscere ad ognuno degli attori, così disponeva:
“… DICHIARA la responsabilità di per il decesso di ONroparte_5 [...] avvenuto in data 11.1.2016 e per l'effetto, Per_1
CONDANNA al risarcimento dei seguenti importi a favore dei ONroparte_5 familiari superstiti;
per danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale:
per la moglie : € 238.915,00=; Parte_1
per la GL : € 171.615,00=; ONroparte_1
per la GL : € 198.535,00=; CP_2 importi maggiorati di rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dalla data del 11.1.2016 fino al saldo effettivo;
per danno patrimoniale da lucro cessante:
per la moglie : € 55.000,00= oltre interessi legali dalla data della Parte_1 maturazione delle singole annualità di € 5.000,00= (31 dicembre di ogni anno dal 2016 al 2022) e dalla data della presente sentenza per le annualità successive per danno futuro;
CONDANNA al pagamento a favore di , ONroparte_5 Parte_1 [...]
ed delle spese processuali, che liquida, in € 6.857,00= per CP_1 CP_2 esborsi e € 46.708,80= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre
I.V.A. e C.P.A;
CONDANNA al pagamento delle spese delle entrambe C.T.U. del ONroparte_5 presente giudizio come già liquidate in corso di causa. Sentenza esecutiva”. ON 2, pubblicata la sentenza, provvedeva al pagamento del dovuto calcolando, quanto al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, gli importi liquidati nel dispositivo, devalutati dalla data della sentenza all'11/1/2016, poi via via rivalutati e maggiorati di interessi legali. pag. 4/14 e , ritenendo tale criterio di calcolo Parte_1 ONroparte_1 CP_2 non corretto notificavano alla atto di precetto e nel calcolare il quantum debeatur CP_3 provvedevano a devalutare gli importi indicati in dispositivo non dal giorno di emissione della sentenza ma dalla data del 1/1/2021, data di elaborazione delle tabelle del Tribunale di Milano del 2021 come rivisitate nel 2022, impiegate dal Tribunale di
Savona per liquidare il danno. Le odierne appellanti, infatti, premesso che il Giudice di prime cure aveva applicato le Tabelle Milanesi 2022, ritenevano che, poiché tali tabelle non erano state oggetto di rivalutazione monetaria dalla data della loro emissione al giorno della pronuncia, dovessero essere impiegate con devalutazione dalla data della loro emissione sino al giorno dell'evento di danno (il decesso di per Persona_1 poi essere rivalutate anno per anno e, via via, maggiorate di interessi legali sino alla pronuncia. si opponeva, quindi al precetto, contestando la fondatezza del criterio di CP_3 calcolo, sostenendo che era già stata saldata la somma dovuta, che la sentenza non contenesse alcuna indicazione quanto alla devalutazione come effettuata dalle controparti, che le Tabelle Milanesi, periodicamente aggiornate non fossero suscettibili di rivalutazione medio tempore, costituendo il frutto di una valutazione in parte di natura discrezionale, omnicomprensiva di tutte le ragioni di danno.
Si costituivano e contestando la Parte_1 ONroparte_1 CP_2 ricostruzione dei fatti proposta da affermando che il precetto conteneva il CP_3 corretto calcolo delle somme dovute, che la questione della devalutazione a decorrere dal 1/1/2021 era già stata sollevata nella comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado, senza una replica da parte della con giudicato sulla questione, che Pt_2
l'opposizione a precetto non era quindi ammissibile per rivalutare un criterio di calcolo oggetto della pronuncia posta in esecuzione, che il Tribunale di Savona aveva indicato di aver utilizzato le Tabelle Milanesi 2022, che tali tabelle pacificamente non erano mai state rivalutate medio tempore, dal 1/1/2021 e sino alla pubblicazione della sentenza.
Il Tribunale di Savona accoglieva con ordinanza 2/5/2024, nel sub procedimento RG
650-1/2024, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva depositata unitamente al ricorso in opposizione. Tale provvedimento era reclamato al Collegio che in data
1/7/2024 nel procedimento RG n. 1001/2024 rigettava il reclamo. pag. 5/14 Il Tribunale di Savona quale giudice dell'opposizione al precetto emetteva, quindi la sentenza oggi impugnata decidendo come sopra indicato, dichiarando la nullità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Il Giudice di prime cure richiamava il provvedimento con il quale aveva accolto l'istanza di sospensione e rilevava come la sentenza posta in esecuzione avesse un contenuto inequivoco, come le non prevedessero “alcun criterio di Parte_3 adeguamento dei valori in esse indicati agli indici ISTAT per il periodo successivo alla loro emissione” (cfr. pag. 5 sentenza impugnata), come lo stesso Tribunale Milanese nel
2022, in sede di rivalutazione delle tabelle a seguito di una pronuncia del Supremo
Collegio, avesse lasciato invariato il valore del punto calcolato alla data del 1/1/2021, come la Corte di Cassazione avesse cristallizzato gli indici contenuti nelle Tabelle
Milanesi (Cass. 9367/2013 e Cass. 5013/2017) e come quanto al danno patrimoniale da lucro cessante la pronuncia posta in esecuzione disponesse “oltre interessi legali dalla data della maturazione delle singole annualità di € 5.000,00= (31 dicembre di ogni anno dal 2016 al 2022) e dalla data della presente sentenza per le annualità successive per danno futuro” motivo per cui “in relazione al danno patrimoniale in esame non è stato riconosciuto né il diritto alla rivalutazione monetaria né il diritto alla capitalizzazione degli interessi” (cfr. pagg.
6-7 sentenza impugnata).
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
e proponevano appello e Parte_1 ONroparte_1 CP_2 lamentavano l'erroneità della sentenza impugnata i) per la mancata pronuncia di inammissibilità o improcedibilità dell'opposizione a precetto, con violazione degli articoli 615 e 474 cpc, ii) per aver ritenuto corretta la decorrenza della devalutazione come calcolata dalla con violazione degli articoli 1226 e 2056 cc., iii) per non CP_3 avere applicato le Tabelle Milanesi attualizzandole, con violazione degli articoli 1226 e
2056 c.c..
Si costituiva la che contestava le doglianze di controparte e ne chiedeva il CP_3 rigetto.
La Corte fissava udienza per proporre alle parti la conciliazione della controversia, ma le stesse non giungevano ad un accordo. pag. 6/14 Le parti precisavano, quindi, le loro conclusioni in udienza ed era fissata discussione orale innanzi la Collegio previa concessione dei termini per il deposito delle note conclusionali.
Le parti provvedevano a discutere la causa innanzi al Collegio che tratteneva la causa in decisione.
* * *
3. Sulla prima censura di appello.
Parte appellante con la prima censura lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per la mancata pronuncia di inammissibilità o improcedibilità dell'opposizione a precetto con violazione degli articoli 615 e 474 c.p.c..
e affermano che “nel caso in esame Parte_1 ONroparte_1 CP_2
l'appellato ha surrettiziamente veicolato per il tramite di un presunto integrale pagamento dell'importo dovuto al creditore, basato su di un calcolo errato in quanto non conforme alla Cass. Civ. Sez. Un. 1712/1995 e alla sentenza n. 590/2023, un'eccezione di merito - la decorrenza della devalutazione dal 31/07/2023, che avrebbe dovuto essere sollevata nel giudizio di merito o al più tardi nel relativo appello” (cfr. pag. 8 appello).
Le appellanti ritengono che la sentenza contenga un “comando … chiaro e univoco avuto riguardo al dispositivo e alla motivazione, considerato che il Giudice di merito ha dichiarato e ha applicato le Tabelle Milanesi 2022 integrate a punto e non ha mai dichiarato che gli importi risarcitori costituiscano stima all'attualità e, di conseguenza, la decorrenza della devalutazione non può che essere la data di aggiornamento delle stesse Tabelle (1/1/2021) e atteso che non si rinvengono elementi a supporto della devalutazione a decorrere dal 31/07/2023 e che è il meccanismo devalutazione/rivalutazione e interessi stabilito dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. Civ. Sez. Un. 1712/1995) che attualizza gli importi risarcitori, salvo che il
Giudice abbia liquidato all'attualità” (cfr. pag. 9 appello).
La censura è infondata.
Il caso in esame pone un problema di interpretazione della sentenza posta in esecuzione. Il Tribunale di Savona sia nella parte dispositiva che nella parte motiva ha calcolato l'ammontare complessivo del danno e ha poi precisato che tali importi pag. 7/14 dovevano essere “maggiorati di rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dalla data del 11.1.2016 fino al saldo effettivo” (cfr. dispositivo sentenza impugnata). Il
Tribunale di Savona non ha quindi fatto alcun riferimento alla necessità di attualizzare tali somme rivalutando il criterio di calcolo, ovvero il punto base delle Tabelle Milanesi. non ha, di conseguenza, introdotto alcun elemento nuovo che, secondo la tesi CP_3 di controparte, avrebbe dovuto essere dedotto con impugnazione in sede di merito. La circostanza che le appellanti innanzi al Giudice di primo grado nel giudizio di merito abbiano sollevato nella comparsa conclusionale la questione della rivalutazione del punto base delle Tabelle Milanesi, e che il Tribunale di Savona nulla abbia pronunciato sul punto, pone piuttosto una eventuale questione di omessa pronuncia che avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di impugnazione e non attraverso la notifica del precetto contenente calcoli fondati sulla tesi delle appellanti, asseritamente non esaminata dal Giudice di merito di primo grado.
È, quindi, immune da vizi la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene che il criterio di calcolo degli interessi sia materia esaminabile in sede di opposizione a precetto, giudizio nel quale si deve valutare se sia stata data o meno corretta esecuzione al titolo, incluse le questioni relative al computo degli interessi. poi, in sede di CP_3 opposizione a precetto ha eccepito il vizio classico di questo procedimento, cioè un fatto nuovo sopravvenuto successivo alla formazione del titolo (cioè, l'integrale pagamento) utile a estinguere la portata esecutiva del titolo stesso.
Va, quindi, rigettata la prima censura perché del tutto infondata.
* * *
4. Sulla seconda censura di appello.
Parte appellante con la seconda censura lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene corrette la decorrenza della devalutazione come calcolata dalla con violazione degli articoli 1226 e 2056 cc. CP_3
e sostengono che il Giudice di Parte_1 ONroparte_1 CP_2 primo grado avrebbe errato “quando sostiene che essendo quantificate le somme risarcitorie al momento della decisione sarebbero espresse sempre all'attualità e, per questo motivo, la decorrenza della devalutazione sarebbe “la data della decisione definitiva” e “la data della liquidazione”, come confermerebbero le sentenze di pag. 8/14 legittimità citate nell'ordinanza del 2/5/2024 (Cass. Civ. Sez. III 10/10/2014 n. 21396 e
Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/1995 n. 1712) e le sentenze relative all'utilizzo dei criteri/Tabelle/parametri vigenti al momento della decisione (Cass. Civ. n. 9367/2016 e
Cass. Civ. n. 5013/2017)” (cfr. pag. 11 appello). Le appellanti affermano che le sentenze richiamate dal Tribunale di Savona “indicano con “liquidazione e decisione definitiva” il termine finale della cosiddetta taxatio, cioè il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata mensilmente, il cui punto di partenza è il capitale ormai devalutato alla data del fatto illecito e il termine finale è la sentenza e non indicano con le summenzionate espressioni il momento iniziale della fase precedente - quella della devalutazione (estimatio), ma pongono l'accento solo sul momento finale della devalutazione– epoca del fatto illecito (rif. credito espresso in moneta all'epoca del fatto illecito e valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito)”
(cfr. ibidem).
e sostengono poi che, giacché le Parte_1 ONroparte_1 CP_2 sentenze richiamate del Tribunale di Savona nella pronuncia impugnata non indicano come data di decorrenza della devalutazione la data della decisione, si deve ritenere
“innegabile che le Tabelle Milanesi 2022 siano aggiornate al 1/1/2021, come specificato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano e come riconosciuto dal
Collegio” con la conseguenza che “le somme risarcitorie basate sulle Tabelle non sono di per se espresse all'attualità. La data di decorrenza della devalutazione dipende, infatti, dalla data di aggiornamento del valore da devalutare considerato che la devalutazione - operazione contraria alla rivalutazione - ha lo scopo di decurtare dal valore degli importi risarcitori gli aumenti subiti per effetto dell'inflazione dal momento del fatto illecito” (cfr. ibidem pag. 12).
Le appellanti concludono, quindi che “ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui
è emanata la pronuncia giudiziale finale (e alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore “attuale” sia gli interessi
pag. 9/14 compensativi sulla predetta somma ...”. (Cass. Civ., sez. III, 17/04/2024, n.10376; conforme Cass. Civ. Sez. III, 10/06/2016 n. 11899)” (cfr. ibidem).
La censura è infondata almeno per tre ordini di ragioni: i) il dato testuale del provvedimento impugnato;
ii) la portata inequivoca dei principi posti dalla Corte di
Cassazione in relazione alle Tabelle Milanesi “medio tempore”; iii) la circostanza che le appellanti innanzi la Giudice di merito abbiano già sollevato la questione.
Quanto al primo profilo, se è vero che la devalutazione monetaria serve a determinare il valore del danno al momento del verificarsi dello stesso, è altresì vero che il Tribunale di Savona nel provvedimento di merito con cui ha stabilito l'entità del risarcimento è stato chiaro nel richiamare il punto base delle Tabelle Milanesi, senza necessità di alcuna ulteriore rivalutazione alla data della pronuncia, moltiplicando poi tale importo per i punti riconosciuti e disponendo che sulla somma così risultante si dovesse solo ed esclusivamente procedere alla maggiorazione “di rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dalla data del 11.1.2016 fino al saldo effettivo”.
Il Giudice di merito non ha quindi previsto alcuna rivalutazione del punto base come individuato, né è possibile automaticamente rivalutare tale importo in sede di esecuzione, in mancanza di una espressa previsione, per il solo fatto del decorso del tempo. La Corte di Cassazione ha infatti precisato che “… in materia di risarcimento del danno alla persona, il soggetto danneggiato ha interesse ad impugnare la condanna al risarcimento tanto nell'ipotesi in cui la liquidazione equitativa del danno sia fondata su un'erronea applicazione dei criteri previsti dalla tabella in uso presso un determinato ufficio giudiziario, quanto in quella in cui, pur essendo stati gli stessi correttamente applicati, la tabella sia stata sostituita da altra più idonea a rappresentare - ai sensi dell'art. 1226 c.c. - un adeguato ristoro del danno non patrimoniale, essendo irrilevante che tale seconda evenienza si verifichi anteriormente alla decisione di primo grado o nelle more del decorso del termine di impugnazione, sussistendo in entrambi i casi l'interesse all'impugnazione” (Cass. 21245/2016, conforme ex multis Cass. 24155/2018). Lo strumento da impiegare, in caso di ritenuta non idonea applicazione di una tabella risarcitoria, non è quindi quello tipico della sede esecutiva ma quello del gravame nel merito.
pag. 10/14 Quanto al secondo profilo, la Corte di Cassazione, richiamata anche dal Giudice di prime cure, in relazione alle Tabelle Milanesi, ha espresso questo principio di diritto
“qualora dopo la deliberazione delle decisione prima della sua pubblicazione, sia intervenuta una loro variazione, deve escludersi che l'organo deliberante abbia
l'obbligo di riconvocarsi e di procedere a una nuova operazione di liquidazione del danno in base alle nuove tabelle, in quanto la modifica delle tabelle non integra un jus superveniens né in via diretta né in quanto dette tabelle assumano rilievo, ai sensi dell'art. 1226 c.c., come parametri doverosi per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona” (Cass. 9367/2016). È evidente che, da un lato, le Tabelle
Milanesi costituiscono criteri di stima meramente indicativi, utili a definire in qualche misura l'entità del danno e che, dall'altro, il Tribunale di Savona, come detto, ha fatto riferimento al punto base in modo omnicomprensivo, ritenendolo utile a quantificare l'entità del danno non patrimoniale.
Quanto al terzo profilo, le stesse appellanti affermano che nel giudizio sul risarcimento del danno avevano “già eccepito la devalutazione a decorrere dal 1/1/2021 nella comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado” (cfr. pag. 6 appello) e che la ON non aveva mai contestato alcunché. La sentenza di merito posta in esecuzione (cfr. doc.
6-2 nulla dice a tale riguardo, Il Tribunale di Savona non ha espressamente Pt_2 affrontato il problema, e ha quantificato il punto base per il danno utilizzando le Tabelle
Milanesi 2022, pur in presenza dell'eccezione di rivalutazione spiegata dalle odierne appellanti.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Infatti “La comparsa conclusionale assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove” (Cass. 315/2012). La comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte,
“sicché, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravame non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c.” (Cass. 20232/2022).
Va quindi rigettata la seconda doglianza delle appellanti. pag. 11/14 * * *
5. Sulla terza censura di appello.
Parte appellante con la terza censura lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha applicato le Tabelle Milanesi attualizzandole, con violazione degli articoli 1226 e 2056 c.c.. e Parte_1 ONroparte_1 CP_2 sostengono che il Giudice di primo grado avrebbe errato “quando sostiene che le
Tabelle Milanesi vigenti al momento della decisione sono “già espresse all'attualità” non prevedendo “alcun correttivo di aumento a valere nel corso della loro vigenza” all'inflazione” (cfr. pag. 13 appello) e richiama la pronuncia n. 163/2013 del Tribunale di Monza nella quale è stato affermato che “…le somme di denaro riconosciute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto crediti di valore, devono essere attualizzate alla data della pronuncia giudiziale …, con conseguente necessaria devalutazione delle stesse dalla data di elaborazione delle tabelle a quella di insorgenza delle singoli voci di danno – ossia alla data del sinistro …e loro successiva rivalutazione sino alla data della sentenza sulla base degli indici medi ISTAT annui del costo della vita, con aggiunta sugli importi annualmente rivalutati degli interessi compensativi al tasso legale” (cfr. ibidem).
Le appellanti affermano poi che la pronuncia sarebbe errata nella parte in cui, richiamando il provvedimento collegiale di rigetto del reclamo, il Tribunale di Savona ha sostenuto che “gli importi risarcitori liquidati al momento della decisione siano già esaustivi delle pretese delle creditrici e che non vi siano elementi relativi allo scostamento temporale tra la data di decisione e la data di aggiornamento delle
Tabelle, che giustificherebbero la devalutazione a decorrere dal 01/01/2021” (cfr. pag.
14 appello).
La censura è infondata.
Si richiama quanto già esposto in relazione alla seconda censura di appello e anche il principio di diritto sopra riportato espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
9367/2016.
Peraltro, secondo “il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri pag. 12/14 praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta (cfr., ex plurimis, Cass. 5013/2017).
Il Tribunale di Savona nella sentenza che costituisce il titolo di cui al precetto si è attenuto a tale principio, avendolo enunciato nella motivazione, e pertanto ove la parte avesse ritenuto il criterio di liquidazione non congruo avrebbe dovuto impugnare la predetta sentenza.
Si osserva, da ultimo, che nella risalente sentenza di merito richiamata dalle appellanti (Tribunale di Monza n.163/2013), il Giudice si era espressamente pronunciato sul punto, stabilendo che in quel caso il punto base dovesse essere rivalutato, mentre il Tribunale di Savona non ha ritenuto di rivalutare il punto base individuato, ritenendolo così già satisfattivo, pur a fronte della espressa questione sollevata dalle parti attrici (cfr. pag. 6 appello).
Va quindi rigettata la terza censura di appello.
* * *
6. Sulla pronuncia in punto spese della sentenza di primo grado.
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.
Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M.
147/2022, tenendo conto del valore del decisum (104.779,38 euro) nei valori medi
(valore della causa inferiore a 260.000 euro), come segue (Cass. 19482/2018): fase di studio 2.977,00 euro, fase introduttiva 1.911,00 euro, fase trattazione 3.326,00 euro, fase decisoria 5.102,00 euro (totale 14.317,00 euro).
* * *
7. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018). pag. 13/14
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposta da e nei Parte_1 ONroparte_1 CP_2 confronti di ONroparte_6
1. RIGETTA
[...]
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto
2. CONFERMA la sentenza impugnata;
3. CONDANNA la parte appellante a rifondere a favore della parte appellata le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 14.317,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 9/7/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 977/2024
La Corte D'Appello di Genova, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Rossi Marco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: Opposizione a precetto nella causa iscritta al n. 977/2024 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...]13, (C.F. ONroparte_1
), nata a [...] il [...], residente in [...]
Maria Rocca 5/G, (C.F. , nata a [...] il CP_2 C.F._3
6/3/1982, residente in Finale Ligure Località Verzi 14 rappresentate e difese, per procura speciale alle liti posta in calce all'atto di appello dall'Avvocatessa Balbi Tiziana
(C.F. - PEC: , presso lo studio C.F._4 Email_1 della quale sono elettivamente domiciliate in Savona, Via Torino 37/3 appellante contro
(P.I. ), con sede legale in Savona, ONroparte_3 P.IVA_1
Piazza Sandro Pertini n. 10 in persona del Direttore Generale/legale rappresentante pro- tempore dott. (in forza di deliberazione della Giunta Regionale della ONroparte_4
Regione Liguria n. 1368 del 27/12/2023), rappresentata e assistita, per deliberazione di incarico n. 819 del 21/11/2024 dall'Avvocato Sotgiu Andrea del Foro di Savona (C.F.
– PEC il quale agisce in C.F._5 Email_2 forza di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata nel suo studio in Savona, Corso Italia n. 13/8 appellato
* * * Udienza di precisazione delle conclusioni del 15/5/2025 e di discussione orale del
9/7/2025
* * *
CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante , e Parte_1 ONroparte_1 CP_2
hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia la Corte di Appello di Genova adita, contrariis reiectis, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame:
1) In via preliminare: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 668/2024 - pronunciata dal
Tribunale di Savona in persona del Giudice dott. Davide Atzeni RG n. 650/2024 Rep. n.
876/2024 del 20/09/2024 depositata in data 20/09/2024 e pubblicata in data 20/09/2024
e notificata il 23/09/2024 dall' accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime Pt_2 cure che qui si riportano: “revocata l'ordinanza del 2/5/2024 del dott. Atzeni e
l'ordinanza del 1/7/2024 del Collegio in quanto non sussistono i gravi motivi, respingere l'opposizione a precetto in quanto inammissibile/improcedibile” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni, istanze e deduzioni sollevate dall'appellata dinnanzi al Tribunale per i motivi esposti nel presente atto;
2) Nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma della sentenza n. 668/2024 - pronunciata dal Tribunale di Savona in persona del Giudice dott. Davide Atzeni RG n. 650/2024 Rep. n. 876/2024 del
20/09/2024 depositata in data 20/09/2024 e pubblicata in data 20/09/2024 e notificata il 23/09/2024 dall' accogliere tutte le conclusioni avanzante in prime cure che qui Pt_2 si riportano “revocata l'ordinanza del 2/5/2024 del dott. Atzeni e l'ordinanza del
1/7/2024 del Collegio in quanto non sussistono i gravi motivi, respingere l'opposizione
a precetto in quanto infondata in fatto e in diritto” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni, istanze e deduzioni sollevate dall'appellata dinnanzi al Tribunale per
i motivi esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre
IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
* * *
pag. 2/14 -parte appellata ha rassegnato le seguenti ONroparte_3 conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
Respingere l'appello proposto dalle signore , e Parte_1 CP_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Savona n. 668/2024, pubblicata il CP_1
20/9/2024 e notificata a istanza della deducente via pec il 23/2/2024, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermarla in ogni sua parte.
Condannare le appellanti alla refusione delle competenze professionali e delle spese anche di questo grado di giudizio, con maggiorazione di rimborso forfetario e oneri di legge”.
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Savona con sentenza 668/2024 pubblicata il 20/9/2024 così decideva:
“dichiara la nullità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto per cui è causa redatto in data 5.3.2024; accerta e dichiara che mediante i pagamenti già effettuati l'attrice
[...]
ha integralmente adempiuto, nei confronti delle convenute ONroparte_3
, e , il proprio debito derivante dalla Parte_1 ONroparte_1 CP_2 sentenza n° 590/2023 emessa da questo Tribunale in data 28.7.2023 (depositata in data
31.7.2023), e che conseguentemente l'attrice medesima null'altro deve alle convenute in relazione a tale titolo;
condanna le convenute a rimborsare all'attrice le spese di lite relative alla presente fase di merito ed al primo grado della fase d'urgenza svoltasi nel corso del giudizio, che liquida nella misura di € 1.192,50 per spese ed € 13.657,00 per compensi professionali, oltre al 15 % per spese generali, IVA e CPA come per legge;
conferma la liquidazione delle spese di lite relative alla fase d'impugnazione di cui all'art. 669 terdecies c.p.c. effettuata dal Collegio del reclamo con la propria ordinanza emessa in data 1.7.2024”.
pag. 3/14 Risulta dall'esame degli atti e dei documenti di causa che il Tribunale di Savona il
31/7/2023 aveva emesso la sentenza n. 590/2023 con la quale, su domanda di Pt_1
e aveva riconosciuto la responsabilità civile
[...] ONroparte_1 CP_2 della (da ora per il decesso di ONroparte_5 CP_3
avvenuto in data 11/1/2016. Il Tribunale di Savona, applicate le tabelle Persona_1 milanesi per individuare il valore del punto base e i punti da riconoscere ad ognuno degli attori, così disponeva:
“… DICHIARA la responsabilità di per il decesso di ONroparte_5 [...] avvenuto in data 11.1.2016 e per l'effetto, Per_1
CONDANNA al risarcimento dei seguenti importi a favore dei ONroparte_5 familiari superstiti;
per danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale:
per la moglie : € 238.915,00=; Parte_1
per la GL : € 171.615,00=; ONroparte_1
per la GL : € 198.535,00=; CP_2 importi maggiorati di rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dalla data del 11.1.2016 fino al saldo effettivo;
per danno patrimoniale da lucro cessante:
per la moglie : € 55.000,00= oltre interessi legali dalla data della Parte_1 maturazione delle singole annualità di € 5.000,00= (31 dicembre di ogni anno dal 2016 al 2022) e dalla data della presente sentenza per le annualità successive per danno futuro;
CONDANNA al pagamento a favore di , ONroparte_5 Parte_1 [...]
ed delle spese processuali, che liquida, in € 6.857,00= per CP_1 CP_2 esborsi e € 46.708,80= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre
I.V.A. e C.P.A;
CONDANNA al pagamento delle spese delle entrambe C.T.U. del ONroparte_5 presente giudizio come già liquidate in corso di causa. Sentenza esecutiva”. ON 2, pubblicata la sentenza, provvedeva al pagamento del dovuto calcolando, quanto al danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, gli importi liquidati nel dispositivo, devalutati dalla data della sentenza all'11/1/2016, poi via via rivalutati e maggiorati di interessi legali. pag. 4/14 e , ritenendo tale criterio di calcolo Parte_1 ONroparte_1 CP_2 non corretto notificavano alla atto di precetto e nel calcolare il quantum debeatur CP_3 provvedevano a devalutare gli importi indicati in dispositivo non dal giorno di emissione della sentenza ma dalla data del 1/1/2021, data di elaborazione delle tabelle del Tribunale di Milano del 2021 come rivisitate nel 2022, impiegate dal Tribunale di
Savona per liquidare il danno. Le odierne appellanti, infatti, premesso che il Giudice di prime cure aveva applicato le Tabelle Milanesi 2022, ritenevano che, poiché tali tabelle non erano state oggetto di rivalutazione monetaria dalla data della loro emissione al giorno della pronuncia, dovessero essere impiegate con devalutazione dalla data della loro emissione sino al giorno dell'evento di danno (il decesso di per Persona_1 poi essere rivalutate anno per anno e, via via, maggiorate di interessi legali sino alla pronuncia. si opponeva, quindi al precetto, contestando la fondatezza del criterio di CP_3 calcolo, sostenendo che era già stata saldata la somma dovuta, che la sentenza non contenesse alcuna indicazione quanto alla devalutazione come effettuata dalle controparti, che le Tabelle Milanesi, periodicamente aggiornate non fossero suscettibili di rivalutazione medio tempore, costituendo il frutto di una valutazione in parte di natura discrezionale, omnicomprensiva di tutte le ragioni di danno.
Si costituivano e contestando la Parte_1 ONroparte_1 CP_2 ricostruzione dei fatti proposta da affermando che il precetto conteneva il CP_3 corretto calcolo delle somme dovute, che la questione della devalutazione a decorrere dal 1/1/2021 era già stata sollevata nella comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado, senza una replica da parte della con giudicato sulla questione, che Pt_2
l'opposizione a precetto non era quindi ammissibile per rivalutare un criterio di calcolo oggetto della pronuncia posta in esecuzione, che il Tribunale di Savona aveva indicato di aver utilizzato le Tabelle Milanesi 2022, che tali tabelle pacificamente non erano mai state rivalutate medio tempore, dal 1/1/2021 e sino alla pubblicazione della sentenza.
Il Tribunale di Savona accoglieva con ordinanza 2/5/2024, nel sub procedimento RG
650-1/2024, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva depositata unitamente al ricorso in opposizione. Tale provvedimento era reclamato al Collegio che in data
1/7/2024 nel procedimento RG n. 1001/2024 rigettava il reclamo. pag. 5/14 Il Tribunale di Savona quale giudice dell'opposizione al precetto emetteva, quindi la sentenza oggi impugnata decidendo come sopra indicato, dichiarando la nullità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto opposto.
Il Giudice di prime cure richiamava il provvedimento con il quale aveva accolto l'istanza di sospensione e rilevava come la sentenza posta in esecuzione avesse un contenuto inequivoco, come le non prevedessero “alcun criterio di Parte_3 adeguamento dei valori in esse indicati agli indici ISTAT per il periodo successivo alla loro emissione” (cfr. pag. 5 sentenza impugnata), come lo stesso Tribunale Milanese nel
2022, in sede di rivalutazione delle tabelle a seguito di una pronuncia del Supremo
Collegio, avesse lasciato invariato il valore del punto calcolato alla data del 1/1/2021, come la Corte di Cassazione avesse cristallizzato gli indici contenuti nelle Tabelle
Milanesi (Cass. 9367/2013 e Cass. 5013/2017) e come quanto al danno patrimoniale da lucro cessante la pronuncia posta in esecuzione disponesse “oltre interessi legali dalla data della maturazione delle singole annualità di € 5.000,00= (31 dicembre di ogni anno dal 2016 al 2022) e dalla data della presente sentenza per le annualità successive per danno futuro” motivo per cui “in relazione al danno patrimoniale in esame non è stato riconosciuto né il diritto alla rivalutazione monetaria né il diritto alla capitalizzazione degli interessi” (cfr. pagg.
6-7 sentenza impugnata).
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione.
e proponevano appello e Parte_1 ONroparte_1 CP_2 lamentavano l'erroneità della sentenza impugnata i) per la mancata pronuncia di inammissibilità o improcedibilità dell'opposizione a precetto, con violazione degli articoli 615 e 474 cpc, ii) per aver ritenuto corretta la decorrenza della devalutazione come calcolata dalla con violazione degli articoli 1226 e 2056 cc., iii) per non CP_3 avere applicato le Tabelle Milanesi attualizzandole, con violazione degli articoli 1226 e
2056 c.c..
Si costituiva la che contestava le doglianze di controparte e ne chiedeva il CP_3 rigetto.
La Corte fissava udienza per proporre alle parti la conciliazione della controversia, ma le stesse non giungevano ad un accordo. pag. 6/14 Le parti precisavano, quindi, le loro conclusioni in udienza ed era fissata discussione orale innanzi la Collegio previa concessione dei termini per il deposito delle note conclusionali.
Le parti provvedevano a discutere la causa innanzi al Collegio che tratteneva la causa in decisione.
* * *
3. Sulla prima censura di appello.
Parte appellante con la prima censura lamenta l'erroneità della sentenza impugnata per la mancata pronuncia di inammissibilità o improcedibilità dell'opposizione a precetto con violazione degli articoli 615 e 474 c.p.c..
e affermano che “nel caso in esame Parte_1 ONroparte_1 CP_2
l'appellato ha surrettiziamente veicolato per il tramite di un presunto integrale pagamento dell'importo dovuto al creditore, basato su di un calcolo errato in quanto non conforme alla Cass. Civ. Sez. Un. 1712/1995 e alla sentenza n. 590/2023, un'eccezione di merito - la decorrenza della devalutazione dal 31/07/2023, che avrebbe dovuto essere sollevata nel giudizio di merito o al più tardi nel relativo appello” (cfr. pag. 8 appello).
Le appellanti ritengono che la sentenza contenga un “comando … chiaro e univoco avuto riguardo al dispositivo e alla motivazione, considerato che il Giudice di merito ha dichiarato e ha applicato le Tabelle Milanesi 2022 integrate a punto e non ha mai dichiarato che gli importi risarcitori costituiscano stima all'attualità e, di conseguenza, la decorrenza della devalutazione non può che essere la data di aggiornamento delle stesse Tabelle (1/1/2021) e atteso che non si rinvengono elementi a supporto della devalutazione a decorrere dal 31/07/2023 e che è il meccanismo devalutazione/rivalutazione e interessi stabilito dalla giurisprudenza di legittimità
(Cass. Civ. Sez. Un. 1712/1995) che attualizza gli importi risarcitori, salvo che il
Giudice abbia liquidato all'attualità” (cfr. pag. 9 appello).
La censura è infondata.
Il caso in esame pone un problema di interpretazione della sentenza posta in esecuzione. Il Tribunale di Savona sia nella parte dispositiva che nella parte motiva ha calcolato l'ammontare complessivo del danno e ha poi precisato che tali importi pag. 7/14 dovevano essere “maggiorati di rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dalla data del 11.1.2016 fino al saldo effettivo” (cfr. dispositivo sentenza impugnata). Il
Tribunale di Savona non ha quindi fatto alcun riferimento alla necessità di attualizzare tali somme rivalutando il criterio di calcolo, ovvero il punto base delle Tabelle Milanesi. non ha, di conseguenza, introdotto alcun elemento nuovo che, secondo la tesi CP_3 di controparte, avrebbe dovuto essere dedotto con impugnazione in sede di merito. La circostanza che le appellanti innanzi al Giudice di primo grado nel giudizio di merito abbiano sollevato nella comparsa conclusionale la questione della rivalutazione del punto base delle Tabelle Milanesi, e che il Tribunale di Savona nulla abbia pronunciato sul punto, pone piuttosto una eventuale questione di omessa pronuncia che avrebbe dovuto essere fatta valere in sede di impugnazione e non attraverso la notifica del precetto contenente calcoli fondati sulla tesi delle appellanti, asseritamente non esaminata dal Giudice di merito di primo grado.
È, quindi, immune da vizi la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene che il criterio di calcolo degli interessi sia materia esaminabile in sede di opposizione a precetto, giudizio nel quale si deve valutare se sia stata data o meno corretta esecuzione al titolo, incluse le questioni relative al computo degli interessi. poi, in sede di CP_3 opposizione a precetto ha eccepito il vizio classico di questo procedimento, cioè un fatto nuovo sopravvenuto successivo alla formazione del titolo (cioè, l'integrale pagamento) utile a estinguere la portata esecutiva del titolo stesso.
Va, quindi, rigettata la prima censura perché del tutto infondata.
* * *
4. Sulla seconda censura di appello.
Parte appellante con la seconda censura lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ritiene corrette la decorrenza della devalutazione come calcolata dalla con violazione degli articoli 1226 e 2056 cc. CP_3
e sostengono che il Giudice di Parte_1 ONroparte_1 CP_2 primo grado avrebbe errato “quando sostiene che essendo quantificate le somme risarcitorie al momento della decisione sarebbero espresse sempre all'attualità e, per questo motivo, la decorrenza della devalutazione sarebbe “la data della decisione definitiva” e “la data della liquidazione”, come confermerebbero le sentenze di pag. 8/14 legittimità citate nell'ordinanza del 2/5/2024 (Cass. Civ. Sez. III 10/10/2014 n. 21396 e
Cass. Civ. Sez. Un. 17/02/1995 n. 1712) e le sentenze relative all'utilizzo dei criteri/Tabelle/parametri vigenti al momento della decisione (Cass. Civ. n. 9367/2016 e
Cass. Civ. n. 5013/2017)” (cfr. pag. 11 appello). Le appellanti affermano che le sentenze richiamate dal Tribunale di Savona “indicano con “liquidazione e decisione definitiva” il termine finale della cosiddetta taxatio, cioè il calcolo degli interessi sulla somma via via rivalutata mensilmente, il cui punto di partenza è il capitale ormai devalutato alla data del fatto illecito e il termine finale è la sentenza e non indicano con le summenzionate espressioni il momento iniziale della fase precedente - quella della devalutazione (estimatio), ma pongono l'accento solo sul momento finale della devalutazione– epoca del fatto illecito (rif. credito espresso in moneta all'epoca del fatto illecito e valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito)”
(cfr. ibidem).
e sostengono poi che, giacché le Parte_1 ONroparte_1 CP_2 sentenze richiamate del Tribunale di Savona nella pronuncia impugnata non indicano come data di decorrenza della devalutazione la data della decisione, si deve ritenere
“innegabile che le Tabelle Milanesi 2022 siano aggiornate al 1/1/2021, come specificato dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano e come riconosciuto dal
Collegio” con la conseguenza che “le somme risarcitorie basate sulle Tabelle non sono di per se espresse all'attualità. La data di decorrenza della devalutazione dipende, infatti, dalla data di aggiornamento del valore da devalutare considerato che la devalutazione - operazione contraria alla rivalutazione - ha lo scopo di decurtare dal valore degli importi risarcitori gli aumenti subiti per effetto dell'inflazione dal momento del fatto illecito” (cfr. ibidem pag. 12).
Le appellanti concludono, quindi che “ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui
è emanata la pronuncia giudiziale finale (e alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore “attuale” sia gli interessi
pag. 9/14 compensativi sulla predetta somma ...”. (Cass. Civ., sez. III, 17/04/2024, n.10376; conforme Cass. Civ. Sez. III, 10/06/2016 n. 11899)” (cfr. ibidem).
La censura è infondata almeno per tre ordini di ragioni: i) il dato testuale del provvedimento impugnato;
ii) la portata inequivoca dei principi posti dalla Corte di
Cassazione in relazione alle Tabelle Milanesi “medio tempore”; iii) la circostanza che le appellanti innanzi la Giudice di merito abbiano già sollevato la questione.
Quanto al primo profilo, se è vero che la devalutazione monetaria serve a determinare il valore del danno al momento del verificarsi dello stesso, è altresì vero che il Tribunale di Savona nel provvedimento di merito con cui ha stabilito l'entità del risarcimento è stato chiaro nel richiamare il punto base delle Tabelle Milanesi, senza necessità di alcuna ulteriore rivalutazione alla data della pronuncia, moltiplicando poi tale importo per i punti riconosciuti e disponendo che sulla somma così risultante si dovesse solo ed esclusivamente procedere alla maggiorazione “di rivalutazione monetaria ed interessi legali decorrenti dalla data del 11.1.2016 fino al saldo effettivo”.
Il Giudice di merito non ha quindi previsto alcuna rivalutazione del punto base come individuato, né è possibile automaticamente rivalutare tale importo in sede di esecuzione, in mancanza di una espressa previsione, per il solo fatto del decorso del tempo. La Corte di Cassazione ha infatti precisato che “… in materia di risarcimento del danno alla persona, il soggetto danneggiato ha interesse ad impugnare la condanna al risarcimento tanto nell'ipotesi in cui la liquidazione equitativa del danno sia fondata su un'erronea applicazione dei criteri previsti dalla tabella in uso presso un determinato ufficio giudiziario, quanto in quella in cui, pur essendo stati gli stessi correttamente applicati, la tabella sia stata sostituita da altra più idonea a rappresentare - ai sensi dell'art. 1226 c.c. - un adeguato ristoro del danno non patrimoniale, essendo irrilevante che tale seconda evenienza si verifichi anteriormente alla decisione di primo grado o nelle more del decorso del termine di impugnazione, sussistendo in entrambi i casi l'interesse all'impugnazione” (Cass. 21245/2016, conforme ex multis Cass. 24155/2018). Lo strumento da impiegare, in caso di ritenuta non idonea applicazione di una tabella risarcitoria, non è quindi quello tipico della sede esecutiva ma quello del gravame nel merito.
pag. 10/14 Quanto al secondo profilo, la Corte di Cassazione, richiamata anche dal Giudice di prime cure, in relazione alle Tabelle Milanesi, ha espresso questo principio di diritto
“qualora dopo la deliberazione delle decisione prima della sua pubblicazione, sia intervenuta una loro variazione, deve escludersi che l'organo deliberante abbia
l'obbligo di riconvocarsi e di procedere a una nuova operazione di liquidazione del danno in base alle nuove tabelle, in quanto la modifica delle tabelle non integra un jus superveniens né in via diretta né in quanto dette tabelle assumano rilievo, ai sensi dell'art. 1226 c.c., come parametri doverosi per la valutazione equitativa del danno non patrimoniale alla persona” (Cass. 9367/2016). È evidente che, da un lato, le Tabelle
Milanesi costituiscono criteri di stima meramente indicativi, utili a definire in qualche misura l'entità del danno e che, dall'altro, il Tribunale di Savona, come detto, ha fatto riferimento al punto base in modo omnicomprensivo, ritenendolo utile a quantificare l'entità del danno non patrimoniale.
Quanto al terzo profilo, le stesse appellanti affermano che nel giudizio sul risarcimento del danno avevano “già eccepito la devalutazione a decorrere dal 1/1/2021 nella comparsa conclusionale nel giudizio di primo grado” (cfr. pag. 6 appello) e che la ON non aveva mai contestato alcunché. La sentenza di merito posta in esecuzione (cfr. doc.
6-2 nulla dice a tale riguardo, Il Tribunale di Savona non ha espressamente Pt_2 affrontato il problema, e ha quantificato il punto base per il danno utilizzando le Tabelle
Milanesi 2022, pur in presenza dell'eccezione di rivalutazione spiegata dalle odierne appellanti.
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
Infatti “La comparsa conclusionale assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove” (Cass. 315/2012). La comparsa conclusionale di cui all'art. 190 c.p.c. ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte,
“sicché, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravame non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nella violazione dell'art. 112 c.p.c.” (Cass. 20232/2022).
Va quindi rigettata la seconda doglianza delle appellanti. pag. 11/14 * * *
5. Sulla terza censura di appello.
Parte appellante con la terza censura lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non ha applicato le Tabelle Milanesi attualizzandole, con violazione degli articoli 1226 e 2056 c.c.. e Parte_1 ONroparte_1 CP_2 sostengono che il Giudice di primo grado avrebbe errato “quando sostiene che le
Tabelle Milanesi vigenti al momento della decisione sono “già espresse all'attualità” non prevedendo “alcun correttivo di aumento a valere nel corso della loro vigenza” all'inflazione” (cfr. pag. 13 appello) e richiama la pronuncia n. 163/2013 del Tribunale di Monza nella quale è stato affermato che “…le somme di denaro riconosciute a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto crediti di valore, devono essere attualizzate alla data della pronuncia giudiziale …, con conseguente necessaria devalutazione delle stesse dalla data di elaborazione delle tabelle a quella di insorgenza delle singoli voci di danno – ossia alla data del sinistro …e loro successiva rivalutazione sino alla data della sentenza sulla base degli indici medi ISTAT annui del costo della vita, con aggiunta sugli importi annualmente rivalutati degli interessi compensativi al tasso legale” (cfr. ibidem).
Le appellanti affermano poi che la pronuncia sarebbe errata nella parte in cui, richiamando il provvedimento collegiale di rigetto del reclamo, il Tribunale di Savona ha sostenuto che “gli importi risarcitori liquidati al momento della decisione siano già esaustivi delle pretese delle creditrici e che non vi siano elementi relativi allo scostamento temporale tra la data di decisione e la data di aggiornamento delle
Tabelle, che giustificherebbero la devalutazione a decorrere dal 01/01/2021” (cfr. pag.
14 appello).
La censura è infondata.
Si richiama quanto già esposto in relazione alla seconda censura di appello e anche il principio di diritto sopra riportato espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
9367/2016.
Peraltro, secondo “il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, in tema di risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri pag. 12/14 praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta (cfr., ex plurimis, Cass. 5013/2017).
Il Tribunale di Savona nella sentenza che costituisce il titolo di cui al precetto si è attenuto a tale principio, avendolo enunciato nella motivazione, e pertanto ove la parte avesse ritenuto il criterio di liquidazione non congruo avrebbe dovuto impugnare la predetta sentenza.
Si osserva, da ultimo, che nella risalente sentenza di merito richiamata dalle appellanti (Tribunale di Monza n.163/2013), il Giudice si era espressamente pronunciato sul punto, stabilendo che in quel caso il punto base dovesse essere rivalutato, mentre il Tribunale di Savona non ha ritenuto di rivalutare il punto base individuato, ritenendolo così già satisfattivo, pur a fronte della espressa questione sollevata dalle parti attrici (cfr. pag. 6 appello).
Va quindi rigettata la terza censura di appello.
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6. Sulla pronuncia in punto spese della sentenza di primo grado.
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.
Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M.
147/2022, tenendo conto del valore del decisum (104.779,38 euro) nei valori medi
(valore della causa inferiore a 260.000 euro), come segue (Cass. 19482/2018): fase di studio 2.977,00 euro, fase introduttiva 1.911,00 euro, fase trattazione 3.326,00 euro, fase decisoria 5.102,00 euro (totale 14.317,00 euro).
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7. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018). pag. 13/14
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposta da e nei Parte_1 ONroparte_1 CP_2 confronti di ONroparte_6
1. RIGETTA
[...]
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto
2. CONFERMA la sentenza impugnata;
3. CONDANNA la parte appellante a rifondere a favore della parte appellata le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 14.317,00 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 9/7/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
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