Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/04/2025, n. 1918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1918 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Paola Martorana Consigliere ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 3672/2023 vertente
TRA
nata a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dall'Avvocato Raffaele Avolio presso il cui studio in Napoli alla via
Amerigo Vespucci n. 9 elettivamente domicilia giusta procura in calce alla citazione in appello, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTE
CONTRO
, nata a San Giorgio a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._2
; , nata a San Giorgio a [...] il [...], c.f. ;
[...] CP_2 CodiceFiscale_3
, nata a [...] il [...], c.f. ; , CP_3 CodiceFiscale_4 Controparte_4 nato a [...] il [...], c.f. e nato a [...] CodiceFiscale_5 Controparte_5
il 15.06.1961, c.f. , tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Biagio CodiceFiscale_6
Grasso presso il cui studio in Napoli, alla via Andrea D'Isernia n. 38 elettivamente domiciliano giusta procura in atti, indirizzo di posta elettronica certificata
Email_2
APPELLATI
OGGETTO: appello alla sentenza del Tribunale di Napoli n. 6088/2023 datata 2 giugno
2023, pubblicata in data 13 giugno 2023, notificata in data 29 giugno 2023, in materia di accertamento del credito per canoni di locazione da immobile caduto in successione
- 1 -
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza fissata dinanzi al Collegio per la discussione che si abbiano per integralmente riprodotte
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con appello notificato in data 28 luglio 2023 e iscritto a ruolo il 31 luglio 2023 Parte_1
ha impugnato la sentenza n. 6088/2023 pubblicata in data 13 giugno 2023 e notificatale
[...]
ai fini della decorrenza del termine dell'art. 325 c.p.c. in data 29 giugno 2023 con cui il
Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 4921/2015 emesso dal Giudice di Pace di Napoli in data 8 giugno 2015 e, dopo averlo comunque revocato, l'ha condannata al pagamento di € 4.730,00 oltre interessi legali in favore di , Controparte_1
e e alle spese di lite CP_2 Controparte_4 CP_3 Controparte_5 liquidate in € 2.552,00 oltre accessori di legge.
1.1. L'appello è stato affidato a cinque motivi, all'esito dei quali ha chiesto Parte_1
alla Corte distrettuale che in riforma della sentenza di prime cure sia dichiarato che la causa appartiene alla competenza del Giudice di Pace di Napoli;
che venga accertato e dichiarato che , , e Controparte_1 Controparte_5 Controparte_4 CP_2 [...]
non vantano alcun credito nei confronti di per intervenuta CP_3 Parte_1
compensazione ed estinzione dei crediti reciproci;
che sia confermata la revoca ovvero che sia annullato, dichiarato nullo o inefficace il decreto ingiuntivo n. 4921/2015 emesso dal
Giudice di Pace di Napoli in data 8 giugno 2015; che venga accertato e dichiarato che ad ella opponente spetta la quota dei beni dell'asse materno inclusa la parte pervenuta in successione al padre;
che i germani suoi coeredi , Controparte_1 CP_2
, e vengano condannati al pagamento CP_3 Controparte_4 Controparte_5
delle quote a lei spettanti sui frutti civili dalle locazioni degli immobili in San Giorgio a
Cremano di seguito indicati: nel Parco Lina, fabbricato B, scala A, piano sesto, int. 21; alla via Pittore n. 126 e nel Parco Pittore, scala A, piano terzo, int. 8 e 9 e alla via Gianturco n. 56, per l'importo complessivo di € 3.794,00 oltre rivalutazione ed interessi, il tutto con vittoria sulle spese di lite del doppio grado di giudizio.
2. In data 20 novembre 2023 si sono costituiti in giudizio , Controparte_1 CP_2
e chiedendo il rigetto
[...] Controparte_4 CP_3 Controparte_5 dell'appello in quanto a loro parere inammissibile ed infondato, con vittoria sulle spese di giudizio.
- 2 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
3. Con ordinanza delibata nella camera di consiglio del 27 settembre 2023 il Collegio ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, escludendo il pericolo di danno grave ed irreparabile in assenza dell'allegazione di un rischio d'insolvenza e di difficoltà economica tale da poter compromettere la reversibilità degli effetti della condanna oggetto della decisione gravata in caso di sua riforma
In grado di appello non è stata svolta attività istruttoria.
Sulle conclusioni che le parti hanno rassegnato con le note scritte in sostituzione dell'udienza del 26 marzo 2025 la Corte ha riservato la decisione.
4. Per rendere meglio comprensibili le questioni su cui tuttora si disputa è opportuno ripercorrere i passaggi salienti dei rispettivi atti processuali e di quanto accaduto nel corso del primo grado del giudizio.
4.1. L'iniziativa giudiziale origina dal ricorso per decreto ingiuntivo proposto dagli odierni appellati al Giudice di Pace di Napoli esitato nel provvedimento monitorio n. 4921/2015 che ha ingiunto a il pagamento della somma di € 3.794,00 oltre accessori dalle Parte_1 scadenze al saldo a titolo di corrispettivo della locazione dell'appartamento in San Giorgio
a Cremano alla via Pittore n. 134 (già n. 102) al Parco Lina, piano quinto, scala A, int. 9, di proprietà della defunta , madre dei germani mancata ai vivi il Controparte_6 Pt_1
17 aprile 1980, alla cui successione sono stati chiamati il coniuge per 1/3 e Persona_1
gli otto figli per 1/12 cadauno.
Nella premessa del loro ricorso così accolta i germani hanno riferito che Pt_1
l'appartamento in oggetto è stato lasciato per la sua quota (di 1/3) dal padre Persona_1
a sua volta deceduto il 9 settembre 2001, con il suo testamento olografo pubblicato dal
[...] notaio in data 18 febbraio 2002, alla figlia , già titolare di 1/12, spettandole Per_2 Pt_1
così la quota totale di 5/12. Hanno anche ricordato come il testamento olografo del padre sia stato impugnato dalla figlia ma che sia il Tribunale sia Persona_1 Parte_1
la Corte d'Appello, con doppia decisione di merito conforme, ne hanno accertato la validità
e l'efficacia.
Ritenendosi dunque titolari pro quota del prefato appartamento, detenuto esclusivamente dalla germana, prima abitandolo personalmente ed indi locandolo a terzi e percependone in via solitaria i frutti, del quale hanno dichiarato di corrispondere gli oneri in misura proporzionata alla loro quota di spese condominiali ordinarie e straordinarie, hanno agito per ottenere la condanna di quanto da lei solitariamente appreso dal contratto di locazione
- 3 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda sottoscritto in San Giorgio a Cremano il 4 gennaio 2008 e registrato al n. 372 dell'Agenzia delle Entrate NA 3 il 17 gennaio 2008. Nell'occasione hanno richiamato analoga loro iniziativa, positivamente esitata dal Giudice di Pace di Barra, quanto alle mensilità tra agosto e novembre 2012 (decreto ingiuntivo n. 368/2011).
4.2. Il provvedimento monitorio n. 4921/2015, notificato a il 20 luglio 2015, è Parte_1
stato da costei opposto dinanzi al Giudice di Pace in data 29 settembre 2015.
Con la sua iniziativa di contrasto all'ingiunzione ha citato in giudizio Parte_1
, , e Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5 rilevando che alla morte della madre i beni mobili ed immobili sono stati inseriti nella dichiarazione di successione e ripartiti pro quota indivisa secondo la successione legittima, spettando per 1/3 al coniuge superstite e per i restanti 2/3 agli otto figli, ossia 1/12 cadauno e aggiungendo che il padre , ha devoluto 1/3 della quota di legittima di Persona_1
provenienza della defunta moglie al figlio e alla Controparte_6 Controparte_5
figlia , senza nulla provvedere per la restante parte dell'immobile per cui tutti CP_3
i figli hanno visto accresciuta la rispettiva quota di 1/16, senza che nessun coerede Pt_1
possa dirsi proprietario esclusivo di immobili appartenuti alla defunta loro madre.
Ha quindi rilevato che a loro volta , , Controparte_1 CP_3 CP_4
e hanno locato dal 2007 tre immobili tutti ubicati a San
[...] Controparte_5 CP_2
Giorgio a Cremano: alla via Gianturco n. 60 (terzo piano, interno 8 e 9) e alla via Pittore n.
102 (settimo piano, interno 20, fabbricato B) incassando i canoni, senza né consultarla né versarle alcunché, a differenza sua che, operando la giusta ripartizione tra le parti del credito da locazione - certo, liquido ed esigibile – per tre anni ha inviato ai germani la somma mensile di € 156,15, senza che nessuno degli opposti l'abbia mai restituita, nonostante loro non abbiano fatto altrettanto.
Ha così proposto domanda riconvenzionale e eccepito la compensazione dei reciproci crediti e debiti, chiedendo la condanna degli opposti per le quote a lei spettanti sui frutti civili da locazione fino almeno alla concorrenza di quanto da lei preteso per € 3.794,00 oltre interessi e rivalutazione.
Ha concluso chiedendo la revoca, l'annullamento e/o la declaratoria di nullità o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 4912/2015.
4.3. Nel contraddittorio con gli opposti che hanno opinato l'incompetenza per materia, trattandosi di questioni successorie, il Giudice di Pace, con ordinanza n. 5080/2016
- 4 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda pubblicata il 27 ottobre 2016, ha declinato la propria competenza e ha fissato il termine per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale di Napoli.
4.4. A tanto ha provveduto in data 27 febbraio 2017 che, riepilogati gli eventi Parte_1 occorsi dinanzi al Giudice di Pace, ha chiesto di proseguire il giudizio con la fissazione dell'udienza di comparizione e la concessione del termine per la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto. Ella ha chiesto di accertare l'assenza dei crediti in capo ai suoi avversari in ragione della compensazione dei reciproci crediti e di revocare dunque l'ingiunzione. Ha disconosciuto la documentazione prodotta in copia ai sensi dell'art. 2719
c.c. e protestato una parziale quanto partigiana narrazione dei fatti da controparte che avrebbe omesso di indicare la composizione dell'intero compendio ereditario, composto da otto cespiti di cui ben cinque disponibili solo da alcuni coeredi percettori esclusivi dei frutti.
4.5. Ricomposto il contraddittorio in data 11 luglio 2017 si sono costituiti nel giudizio riassunto gli opposti, chiedendo il rigetto della pretesa avversaria a loro opinione inammissibile ed infondata, con vittoria sulle spese di lite. Hanno rettificato la loro ragione di credito da € 3.794,00 ad € 4.730,00 in ragione del tempo trascorso.
4.6. Il giudizio è stato istruito solo documentalmente ed indi posto in decisione.
5. Con la sentenza n. 6088/2023 il Tribunale ha respinto l'opposizione di e, Parte_1
dopo avere revocato il decreto ingiuntivo n. 4921/2015 emesso dal Giudice di Pace di Napoli in data 8 giugno 2015, l'ha condannata al pagamento di € 4.730,00 in favore di CP_1
, , e oltre interessi
[...] CP_2 Controparte_4 CP_3 Controparte_5
legali, ponendo a suo carico anche le spese del giudizio, distratte al difensore antistatario.
5.1. Preliminarmente il Tribunale non ha dato seguito al disconoscimento della documentazione non prodotta in copia autentica curato ai sensi dell'art. 2719 c.c. perché genericamente formulato, non essendo indicati gli aspetti differenziali dall'originale
5.2. Ha poi creduto che gli opposti, attori in senso sostanziale nell'ordinario giudizio di cognizione che segue all'opposizione, abbiano assolto l'onere probatorio a loro carico, respingendo perciò l'opposizione della sorella . Pt_1
A tal fine ha osservato come per effetto delle disposizioni testamentarie del padre degli odierni contraddittori, ritenute autentiche dal Tribunale con sentenza n. 3892/2016, gli immobili in San Giorgio a Cremano sono assegnati in via esclusiva quello in via Gianturco
n. 60 ad e quello in via Pittore n. 126 a . Per questo, con il Controparte_5 CP_3
conforto della consulenza tecnica eseguita nel giudizio così deciso che ha evidenziato come
- 5 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda su quei cespiti non concorrano diritti degli altri fratelli, ha rigettato l'eccezione di compensazione e la correlata domanda riconvenzionale proposta da . Ha Parte_1
invero osservato dalla documentazione in atti che l'unico bene in comunione tra le parti è proprio quello occupato da costei. Di conseguenza ha ritenuto che ella sia tenuta a versare ai germani istanti con l'iniziativa monitoria parte dei canoni da locazione da lei percepiti in proporzione delle quote ereditarie.
5.3. Ha ritenuto ugualmente infondata l'eccezione dell'odierna appellante secondo cui il canone versato a dopo il provvedimento di assegnazione dal giudice CP_2 dell'esecuzione da costei adito duplicherebbe il suo debito, osservando come il pignoramento fondi su un titolo diverso, riguardando spese di giustizia non versate.
5.4. Le spese sono state regolate in base al principio della soccombenza e distratte al difensore antistatario.
6. In rito va dichiarata la tempestività dell'appello, in quanto proposto con atto d'appello notificato in data 28 luglio 2023, ossia nel termine di trenta giorni seguenti la notifica della sentenza pubblicata il 13 giugno 2023, avvenuta il 29 giugno 2023, rispettando l'art. 325
c.p.c..
7. L'appello, ad onta di quanto sostenuto dalla difesa degli appellati, è anche ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., norma ritenuta a torto violata.
In termini generali, giova riferire che, dopo alcuni contrasti giurisprudenziali sull'esegesi dell'attuale testo normativo, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n.
27199/2017 depositata il 16 novembre 2017, hanno escluso che l'appello vada interpretato come un mezzo di impugnazione a critica vincolata. Il giudice della nomofilachia ha chiarito che gli artt. 342 e 434 c.p.c., anche l'indomani delle modifiche dell'anno 2012, vanno interpretati nel senso che l'atto deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della decisione gravata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, ma non per questo, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, rivestire particolari forme sacramentali. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute è una diretta conseguenza della motivazione del giudice di primo grado e, ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l'atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee
- 6 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda difensive del primo grado. L'individuazione di un «percorso logico argomentativo alternativo a quello del primo giudice», poi, non deve necessariamente tradursi in un «progetto alternativo di sentenza», non avendo il legislatore inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quello che viene richiesto è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, indicando perché la decisione impugnata sarebbe da emendare.
Tenuto conto delle superiori indicazioni, conviene accedere alla disamina del merito.
8. Con il primo motivo d'impugnazione ha deplorato l'incompetenza Parte_1
funzionale ed inderogabile per materia nella causa, erroneamente riassunta dinanzi al
Tribunale di Napoli, ritenendo che a decidere l'opposizione debba essere il Giudice di Pace che ha emesso il decreto ingiuntivo. All'uopo ha eccepito violazione degli artt. 1, 2, 7, 9 e ss.
e 645 c.p.c.. Dopo la contestazione dell'oggetto della domanda quale riportata in sentenza
(“altri istituti relativi alle successioni”) ha riportato giurisprudenza di legittimità per la quale l'art. 645 c.p.c. devolve inderogabilmente la competenza sull'opposizione a decreto ingiuntivo in capo al giudice che l'ha emesso.
Con il quarto motivo d'impugnazione – di cui si antepone la trattazione per evidenti ragioni logiche - ha censurato la sentenza laddove il Tribunale ha qualificato la Parte_1
domanda come in materia successoria e non d'opposizione a decreto ingiuntivo, trattenendola alla propria cognizione, eludendo la competenza funzionale ed inderogabile del giudice che ha emesso l'ingiunzione. Ha ribadito come la pretesa attorea abbia riguardato il pagamento di una somma di denaro derivante da un contratto di locazione.
8.1. I motivi trattati congiuntamente sono entrambi, con una doverosa precisazione, sostanzialmente infondati.
Con ordinanza n. 5080/2016 il Giudice di Pace di Napoli dinanzi al quale ha Parte_1
opposto il decreto ingiuntivo notificatole ad iniziativa dei fratelli ha così statuito: “… letti gli atti, valutato che le questioni agitate dalle parti attengono a vicende relative a rapporti di locazione
e di divisione ereditaria, reputato che la decisione sui punti controversi appartiene per materia al
Tribunale competente anche per territorio –
p.q.m.
– dichiara la propria incompetenza per materia a decidere della lite in oggetto;
dispone riassumersi la causa dinanzi al Tribunale di Napoli entro il termine di legge che decorrerà dalla comunicazione dell'ordinanza; cancella la causa dal ruolo”.
- 7 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
L'ordinanza decisoria con cui il Giudice di Pace ha dichiarato la propria incompetenza per materia e concesso un termine per la traslatio iudici dinanzi al Tribunale non è stata impugnata con il necessario regolamento di competenza (Cassazione civile, sez. III, 21 luglio
2021, n. 20839) né con l'appello.
È piuttosto avvenuto il trasferimento del giudizio al Tribunale che, pur ritenendo di dover tuttora conoscere del decreto, al punto da averlo testualmente revocato (ancorché, per quanto segue, non ve ne sarebbe stato bisogno), ha conosciuto il merito della pretesa sostanziale azionata dagli opposti dinanzi al Giudice di Pace, latori della domanda giudiziale e quindi attori nel giudizio.
Il Collegio ritiene infatti che, come ha ricordato anche il primo giudice, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è assimilabile ad un ordinario giudizio di impugnazione, per cui in caso di opposizione incardinata dinanzi ad un giudice incompetente, opera anche per l'opposizione la stessa disciplina della traslatio judicii prevista in termini generali dall'art. 50 c.p.c., atteso che l'art. 645 c.p.c. stesso dispone che, una volta proposta l'opposizione, il giudizio si svolga secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito, il che include anche le norme previste nella parte generale del codice di procedura civile, tra cui quelle sulla competenza. V'è dunque da credere che la riassunzione che proprio ha curato davanti al giudice dichiarato competente non abbia Parte_1
riguardato la causa di opposizione al decreto ingiuntivo - che appartiene alla competenza funzionale del giudice che ha emesso l'ingiunzione - ma quella avente a oggetto la domanda proposta dai suoi creditori mediante il ricorso in monitorio, soggetta alla decisione secondo le regole della cognizione ordinaria piena. Al giudice competente, quindi, anche se non trasmigra la causa di opposizione a un decreto che non esiste più, a causa della declinatoria di incompetenza del primo giudice, trasmigra comunque la causa ordinaria, da decidersi a cognizione piena, sulla domanda proposta da parte creditrice.
Una volta radicata questa dinanzi al Tribunale, non è più utile disquisire sulla correttezza o meno della decisione del Giudice di Pace che si è spogliato della lite, e neanche valutare se il titolo dell'azione sia stato correttamente indicato dalla sentenza che lo ha riportato come relativo per l'oggetto “altri istituti relativi a successioni”.
Ragionare dell'incompetenza funzionale ed inderogabile del Giudice di Pace è fuori luogo avendo questi, con provvedimento ormai definitivo perché non contrastato con i rimedi possibili e inutilmente consumati, dismesso la lite. Ancorché l'ordinanza decisoria con cui
- 8 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda ha pronunciato la propria incompetenza per materia non contenga anche l'espressa revoca dell'ingiunzione di pagamento illo tempore pronunciata su domanda di CP_1
, e , si deve credere che ciò il Giudice di Pace abbia CP_5 CP_3 CP_4 CP_2 implicitamente fatto. Giova a tal fine ricordare, con il conforto di granitica giurisprudenza di legittimità, che “la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata dallo stesso giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c., determina in ogni caso la caducazione del decreto, della quale non possono disporre né quel giudice né le parti
(Cass. n. 16744 del 2009; Cass. n. 11748 del 2007); il giudice dell'opposizione che accolga (non importa se a torto o a ragione) l'eccezione di incompetenza sollevata con l'atto di opposizione, deve, pertanto, necessariamente ed esplicitamente revocare il decreto ingiuntivo che, in ragione della ritenuta competenza, aveva in precedenza pronunciato, onde impedire al decreto stesso di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione (cfr. Cass. n. 6106 del 2006) sicché ove, al contrario, pur essendosi dichiarato incompetente, abbia con statuizione esplicita negato tale revoca, respingendo la richiesta in tal senso formulata dall'opponente, tale provvedimento, se impugnato in cassazione per violazione di legge, dev'essere, in parte qua cassato” (Cassazione civile, ordinanza n. 18753/2022 del 10 giugno 2022). Per l'effetto, quello che trasmigra innanzi al giudice ad quem non è più una causa di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì un ordinario giudizio di cognizione concernente l'accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio
(Cassazione civile, sez. I, 26.01.2016, n. 1372; Cassazione civile sez. VI, 14.01.2022, n. 1121;
Cassazione civile, sez. III, 07.06.2023, n. 15988; Cassazione civile, sez. I, 12.12.2023, n. 34820).
Da questo punto di vista è esatta l'indicazione dell'appellante in ordine al fatto che una volta dichiarata l'incompetenza del giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo, la prosecuzione del giudizio non avrebbe mai potuto avere ad oggetto la medesima ingiunzione (Cassazione civile, sez. III, 07.06.2023, n. 15988). Sennonché, ad onta del fatto che il Tribunale abbia ritenuto di revocarlo espressamente, non avendovi provveduto la prefata ordinanza n. 5080/2016, è indubbio che alla curia sia stata trasferita la cognizione del rapporto sostanziale controverso, se non più la legittimità del decreto ingiuntivo, già irrimediabilmente revocato.
Ne consegue che il dispositivo della sentenza impugnata è esorbitante nella parte in cui dopo avere respinto l'opposizione ha revocato il decreto come se la verifica della sua fondatezza e legittimità sia stata traslata al Tribunale, investito piuttosto del rapporto sostanziale piuttosto che dare semplicemente atto di una revoca già prodotta dall'ordinanza
- 9 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda declinatoria della competenza. Una volta chiariti i primi due capi, come ha chiesto anche la difesa di parte appellata (che ha infatti domandato di emendare la pronuncia nel senso di ritenere che la decisione sull'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo illo tempore opposto sia - ancorché implicitamente – stata già resa dal Giudice di Pace nel provvedimento del 27 ottobre 2016), resta la doverosa verifica sul terzo, con cui il primo giudice ha condannato l'odierna appellante al pagamento della somma di € 4.730,00 il favore dei fratelli.
9. Con il secondo motivo d'impugnazione parte appellante ha censurato la sentenza opinando che il giudice di prime cure, applicando in maniera errata l'art. 116 c.p.c. e facendo mal governo delle prove acquisite, sia pervenuto al rigetto della sua opposizione a decreto ingiuntivo in base ad una ricostruzione dei fatti errata. Ha osservato che in realtà gli immobili di San Giorgio a Cremano in via Gianturco n. 60 e in via Pittore n. 126 non siano stati assegnati rispettivamente ai fratelli ed in via esclusiva, CP_5 CP_3
rimanendo la comunione nata dalla successione di . Ha richiamato a tal Controparte_6 fine la sentenza n. 3892/2016, di cui ha opinato una parziale lettura da primo giudice, con cui il Tribunale di Napoli, nel decidere della divisione di due masse ereditarie, ha dichiarato improcedibile per la mancata produzione dei titoli proprietari e delle visure ipo-catastali la domanda di scioglimento della comunione ereditaria sull'asse della madre CP_6
, inferendone che il consortium dei chiamati alla sua eredità, incluso il coniuge in
[...] seguito anche lui defunto, sia tuttora esistente.
9.1. Il motivo è infondato.
Il Tribunale, osservante del principio dello stare decisis che lo vincola nel conoscere delle conseguenze di una decisione tra le parti, ha respinto le ragioni che ha Parte_1
opposto alla domanda creditoria azionata con il ricorso ex art. 633 c.p.c. (la cui conoscenza
è trasmigrata, nonostante non possa più parlarsene in termini d'opposizione a decreto ingiuntivo). Il giudice di prime cure ha tratto dalla sentenza citata n. 3892/2016 pubblicata il 29 marzo 2016 che ha statuito definitivamente sul giudizio n.r.g. 18562/2005 la prova, contraria alla pretesa dell'odierna appellante, che gli appartamenti caduti nelle successioni dei genitori dei contraddittori non siano più nella comunione ereditaria, essendo stati individualmente attributi con testamento dal padre la cui validità è stata statuita da doppia decisione conforme del Tribunale di Napoli (n. 11274/2008) e della Corte distrettuale partenopea (n. 388/2013) nel medesimo giudizio di divisione (n.r.g. 18562/2005): quello in
- 10 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda via Gianturco n. 60 al solo e quello in via Pittore n. 126 alla sola Controparte_5 CP_3
[...]
Si osserva dalla lettura di questa decisione che nella sede è stata proposta anche la domanda di rendiconto esitata nella decisione secondo cui ha validamente assolto Controparte_5
al suo munus in termini, quale esecutore testamentario. Nella parte motiva è fatto ampio riferimento anche alla consulenza tecnica depositata dall'ing. sull'asse ereditario Per_3
e dal dott. sui conteggi presentati da Per_4 Controparte_5
L'ambizione di di ottenere anch'ella una quota parte dei frutti civili da tali Parte_1 cespiti e così compensare la sua posta debitoria è risultata non adeguatamente provata.
L'onere del fatto opposto in compensazione grava su colui che lo propone (Cassazione civile, SS.UU. 15 novembre 2016, n. 23225). Per assolverlo ha proposto una Parte_1 ricostruzione degli assi ereditari delle successioni, entrambe litigiose, del padre, regolata da testamento, e della madre, premorta al consorte, regolata solo dalla legge, di cui è tuttavia controversa la composizione e su cui altra azione è stata utilmente esperita (quella del giudizio n.r.g. 18562/2005 ripetutamente già richiamato).
Le argomentate considerazioni, allo stato, non sono idonee a confermare la conservata comunione ereditaria anche sugli immobili da cui esclusivamente ed CP_5 CP_3
ritrarrebbero i frutti civili, mentre la stessa ha riconosciuto per sé la
[...] Parte_1
titolarità solo della quota dell'immobile da lei solitariamente locato e su cui fonda la domanda dei suoi avversari.
Del resto l'affermazione è contenuta anche nella sentenza del 10 giugno 2014 – 1° agosto
2014 n. 3100/2014 con cui il Giudice di Pace di Napoli ha respinto l'opposizione di Parte_1 ad altra analoga domanda veicolata ai sensi dell'art. 633 c.p.c. dai suoi fratelli per i
[...]
canoni pro quota dei mesi precedenti a quelli odiernamente contesi per i quali è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 368/2012.
Già in quell'occasione si è osservato come la questione agitata in compensazione sia stata già dedotta in sede di divisione e del resto, la controversia sulla resa del conto dei beni comuni non appartiene neanche al presente giudizio, non essendo stata proposta da alcuna delle parti in lite la domanda, ancorché autonomamente prospettabile, di cui all'art. 723 c.c., in quanto già proposta nel ripetutamente indicato giudizio n.r.g. 18562/2005.
Si osserva che la creditoria della odierna appellante, in assenza di riconoscimento alcuno dai suoi avversari quanto alla appartenenza dei beni fruttiferi all'asse ereditario del padre e
- 11 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda prima della madre dei germani postula l'applicazione del principio per cui i Pt_1
mandatari sono tenuti alla resa del conto e l'ulteriore che essi siano tuttora comuni, sebbene per quote diverse. Invece, in mancanza di una prova certa della comproprietà, nulla potendosi evincere neanche dalla contabilità tenuta dall'esecutore testamentario CP_5
la sua pretesa non è idonea a paralizzare quella degli attori odierni appellati,
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neanche in termini di obbligo di resa del conto ex art. 723 c.c..
10. Con il terzo motivo di gravame ha contestato la conclusione del giudice Parte_1
di prime cure laddove ha ritenuto assolto l'onere della prova da parte opposta e valutato fondata la pretesa contra se. A sua opinione, invece, dalla documentazione prodotta in atti nulla potrebbe esserle ricondotto, trattandosi della rendicontazione del solo germano esecutore testamentario, tuttora nelle sue funzioni, riferibile alle spese Controparte_5 antecedenti all'anno 2012.
10.1. Il motivo è infondato.
Come già detto, , a differenza dei fratelli cui ella ha rivolto la sua speculare Parte_1 domanda, non ha negato che l'appartamento di cui gode e che ha locato al canone indicato nel ricorso monitorio, per il quale durante alcuni anni ha anche attributo proporzionalmente somme ai coeredi e per cui ha già subito un decreto ingiuntivo dal Giudice di Pace di Barra, opposto senza favorevole esito per lei, sia tuttora comune. Il fondamento del credito azionato dagli appellati quanto al resto riposa nel principio dell'art. 1218 c.c. secondo cui in materia di prova dell'inadempimento di una obbligazione chi agisce deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento o da altra modalità.
La rendicontazione tenuta da tardivamente quanto genericamente Controparte_5
contestata nell'attuale sede, ha reso la prova della comunione sul bene e del fatto che prima dei fatti per cui è causa l'odierna appellante abbia riconosciuto ai fratelli la loro quota di frutti.
11. Con il quinto motivo d'impugnazione parte appellante ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha escluso l'operatività dell'istituto della compensazione, in quanto per un'errata valutazione della documentazione prodotta in giudizio il Tribunale avrebbe a torto considerato che tutti i germani, lei inclusa, ciascuno nei limiti della quota
- 12 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda ereditaria, debbano reciprocamente dare ed avere i frutti percepiti dai canoni di locazione degli immobili caduti in successione.
Ha rilevato che la compensazione legale opera indipendentemente da una manifestazione di volontà delle parti, una volta che venga accertata la sussistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili e che nel caso in esame l'importo spettante di diritto all'appellante è il medesimo reclamato illegittimamente dagli appellati quale differenza tra la quota spettante e la somma effettivamente inviata a mezzo di vaglia postale.
Ha inoltre riproposto la sua domanda riconvenzionale stigmatizzando come il giudice di prime cure non abbia rilevato che i cespiti in comunione, oltre quello che le si appartiene, sono tre e che tutti producono reddito, per cui ha insistito nella condanna degli appellati al pagamento dei canoni non pagati sulle quote loro attribuite per un totale di € 3.794,50, per il periodo da dicembre 2012 a marzo 2015.
11.1. Il motivo è infondato.
La decisione per assenza di un credito opponibile in compensazione ha reso superflua la considerazione sull'operatività legale della compensazione tempestivamente proposta opponendo il decreto ingiuntivo e coltivata con la sua riassunzione. Le contestazioni che ha mosso alla superiore statuizione piuttosto che riguardare la sentenza Parte_1
odiernamente impugnata paiono dirette alla decisione del Tribunale n. 3892/2016 di cui ha protestato la contraddizione con la decisione di dichiarare improcedibile la domanda di scioglimento della comunione sui beni relitti dalla madre dei germani Pt_1 CP_6
. Il rilievo secondo cui l'omesso scioglimento di quella comunione non avrebbe
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giammai potuto comportare l'assegnazione in via esclusiva di due appartamenti non è destinato a quella lite, essendo la composizione degli assi ereditari oggetto d'altre cause tra le medesime parti.
12. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Esse si liquidano in dispositivo con distrazione in favore dell'Avvocato Biagio Grasso che ha reso la dichiarazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
13. Infine si evidenzia che, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in data successiva al 30 gennaio 2013 quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di
- 13 - Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis.
Per tale ragione, la Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma in esame e che l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito della presente decisione.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ rigetta l'appello proposto da alla sentenza del Tribunale di Napoli n. Parte_1
6088/2023 datata 2 giugno 2023, pubblicata in data 13 giugno 2023, notificata in data 29 giugno 2023;
⎯ condanna l'appellante alle spese del presente grado del giudizio che liquida in € 1.923,00 per compensi professionali, oltre indennizzo forfettario, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'Avvocato Biagio Grasso per quanto d'interesse della sua assistita;
⎯ dà atto, attesa l'infondatezza dell'appello, che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002.
Il consigliere est. Il presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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