Art. 17. Altri organismi operanti nel Ministero 1. Operano nell'ambito del Ministero e alle dirette dipendenze del Ministro:
a) l'Ufficio per le investigazioni ferroviarie e marittime, che svolge, anche in collaborazione con ANSFISA e in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, i compiti di cui al decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 , in materia di sicurezza delle ferrovie, al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165 , in materia di sinistri marittimi, e all' articolo 15-ter, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 , in materia di incidenti sulle reti ferroviarie funzionalmente isolate, nelle vie d'acqua interne nazionali e su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi, cui e' preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello non generale. L'Ufficio cura i rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali nelle materie di competenza, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
b) la Struttura tecnica di missione di cui all' articolo 223, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , che si avvale di un contingente di personale individuato dal decreto attuativo del medesimo articolo 223, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente. Il Ministro puo' nominare il coordinatore della Struttura tecnica di missione fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguata alle funzioni da svolgere avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate;
Note all' art. 17:
- Per il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 (Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016 , sulla sicurezza delle ferrovie), si veda la nota alle premesse.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165 (Attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE .) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2011, n. 233.
- Si riporta l' art. 15-ter, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 :
«Art. 15-ter (Interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima). - 1. All' art. 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonche' alle imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti» sono aggiunte le seguenti: ", fino al 30 giugno 2019";
b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Entro il 31 dicembre 2018, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) individua le norme tecniche e gli standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonche' ai gestori del servizio che operano su tali reti, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto, fermo restando quanto previsto dai trattati internazionali per le reti isolate transfontaliere. A decorrere dal 30 giugno 2019, alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonche' ai gestori del servizio che operano su tali reti si applicano in materia di sicurezza le disposizioni adottate ai sensi del presente comma. Nel rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, l'ANSF valuta le misure mitigative o compensative proposte dai gestori del servizio sulla base di una analisi del rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto".
2. A seguito dell'estensione dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANFS) in materia di reti ferroviarie regionali ed al fine di garantire il corretto espletamento delle necessarie ed indifferibili attivita', essenziali per garantire un adeguato presidio della sicurezza ferroviaria, agli operatori ferroviari, in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2016, nonche' per gestire le significative modifiche all'attuale quadro regolatorio in materia di sicurezza e interoperabilita' ferroviaria derivanti dal cosiddetto "IV pacchetto ferroviario", l'ANSF medesima e' autorizzata, in deroga alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato tramite concorso pubblico di 20 unita' complessive di personale nel biennio 2018-2019, da inquadrare nel livello iniziale di ciascuna categoria/area.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2018 l'ANSF e' autorizzata all'assunzione di 11 funzionari e 9 collaboratori, tenuto conto di quanto previsto all' art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 , in deroga a quanto previsto dall' art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e dall'art. 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013 , in relazione alle specifiche professionalita' necessarie per garantire il presidio della sicurezza ferroviaria.
4. A decorrere dall'anno 2018 la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a effettuare le investigazioni anche su:
a) gli incidenti sulle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonche' gli incidenti che si verificano sui sistemi di trasporto ad impianti fissi, applicando i criteri e le procedure di investigazione definiti al capo V del decreto legislativo 10 agosto 2007, n 162 ;
b) gli incidenti nelle vie d'acqua interne nazionali, applicando i criteri e le procedure di investigazione stabiliti dal decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 165 ;
c) gli incidenti su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 966.971 euro a decorrere dell'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. All' art. 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122 , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento alle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSF entro il termine prescritto. Per ogni giorno di ritardo, successivo al primo, nell'adeguamento alle misure di sicurezza, si applica un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento della sanzione da applicare".».
- Per l' art. 223, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ( Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.), si veda la nota alle premesse.
a) l'Ufficio per le investigazioni ferroviarie e marittime, che svolge, anche in collaborazione con ANSFISA e in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, i compiti di cui al decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 , in materia di sicurezza delle ferrovie, al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165 , in materia di sinistri marittimi, e all' articolo 15-ter, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 , in materia di incidenti sulle reti ferroviarie funzionalmente isolate, nelle vie d'acqua interne nazionali e su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi, cui e' preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello non generale. L'Ufficio cura i rapporti con organismi internazionali, europei e nazionali nelle materie di competenza, in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
b) la Struttura tecnica di missione di cui all' articolo 223, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 , che si avvale di un contingente di personale individuato dal decreto attuativo del medesimo articolo 223, nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente. Il Ministro puo' nominare il coordinatore della Struttura tecnica di missione fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacita' adeguata alle funzioni da svolgere avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate;
Note all' art. 17:
- Per il decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50 (Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016 , sulla sicurezza delle ferrovie), si veda la nota alle premesse.
- Il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 165 (Attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE .) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2011, n. 233.
- Si riporta l' art. 15-ter, comma 4, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 :
«Art. 15-ter (Interventi per la tutela e il miglioramento della sicurezza ferroviaria e marittima). - 1. All' art. 2 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario ed adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonche' alle imprese ferroviarie che operano esclusivamente su tali reti» sono aggiunte le seguenti: ", fino al 30 giugno 2019";
b) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Entro il 31 dicembre 2018, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF) individua le norme tecniche e gli standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonche' ai gestori del servizio che operano su tali reti, tenendo conto delle caratteristiche delle tratte ferroviarie, dei rotabili e del servizio di trasporto, fermo restando quanto previsto dai trattati internazionali per le reti isolate transfontaliere. A decorrere dal 30 giugno 2019, alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonche' ai gestori del servizio che operano su tali reti si applicano in materia di sicurezza le disposizioni adottate ai sensi del presente comma. Nel rilasciare le autorizzazioni di propria competenza, l'ANSF valuta le misure mitigative o compensative proposte dai gestori del servizio sulla base di una analisi del rischio che tenga conto delle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto".
2. A seguito dell'estensione dei compiti attribuiti all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANFS) in materia di reti ferroviarie regionali ed al fine di garantire il corretto espletamento delle necessarie ed indifferibili attivita', essenziali per garantire un adeguato presidio della sicurezza ferroviaria, agli operatori ferroviari, in applicazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2016, nonche' per gestire le significative modifiche all'attuale quadro regolatorio in materia di sicurezza e interoperabilita' ferroviaria derivanti dal cosiddetto "IV pacchetto ferroviario", l'ANSF medesima e' autorizzata, in deroga alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato tramite concorso pubblico di 20 unita' complessive di personale nel biennio 2018-2019, da inquadrare nel livello iniziale di ciascuna categoria/area.
3. Per le finalita' di cui ai commi 1 e 2, a decorrere dal 2018 l'ANSF e' autorizzata all'assunzione di 11 funzionari e 9 collaboratori, tenuto conto di quanto previsto all' art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 , in deroga a quanto previsto dall' art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e dall'art. 4, comma 3-quinquies, del citato decreto-legge n. 101 del 2013 , in relazione alle specifiche professionalita' necessarie per garantire il presidio della sicurezza ferroviaria.
4. A decorrere dall'anno 2018 la Direzione generale per le investigazioni ferroviarie e marittime del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a effettuare le investigazioni anche su:
a) gli incidenti sulle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri locali, urbani o suburbani, nonche' gli incidenti che si verificano sui sistemi di trasporto ad impianti fissi, applicando i criteri e le procedure di investigazione definiti al capo V del decreto legislativo 10 agosto 2007, n 162 ;
b) gli incidenti nelle vie d'acqua interne nazionali, applicando i criteri e le procedure di investigazione stabiliti dal decreto-legislativo 6 settembre 2011, n. 165 ;
c) gli incidenti su tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 966.971 euro a decorrere dell'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6. All' art. 18 della legge 7 luglio 2016, n. 122 , dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le inosservanze da parte degli operatori ferroviari delle disposizioni adottate dall'ANSF in materia di adeguamento dei sistemi di sicurezza ferroviaria sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 per il mancato adeguamento alle misure di sicurezza indicate nelle disposizioni emanate dall'ANSF entro il termine prescritto. Per ogni giorno di ritardo, successivo al primo, nell'adeguamento alle misure di sicurezza, si applica un'ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento della sanzione da applicare".».
- Per l' art. 223, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ( Codice dei contratti pubblici in attuazione dell' art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.), si veda la nota alle premesse.