Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 05/06/2025, n. 11027 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11027 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 11027/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00790/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 790 del 2025, proposto da
Pasquale Biondi, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Biondi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Per l’ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2110/2024 emessa e pubblicata in data 21/02/2024 dal Tribunale di Roma, Giudice del Lavoro;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Vista la nota del 30 maggio 2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, notificato in data 15 gennaio 2025 e depositato in data 16 gennaio 2025, la parte ricorrente, procuratore distrattario nel giudizio conclusosi con la sentenza oggetto di ottemperanza, ha chiesto darsi esecuzione alla decisione del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 2110/2024 pubblicata in data 21 febbraio 2024 nel ricorso RG n. 21328/2023, notificata ai fini esecutivi in data 1 marzo 2024, passata in giudicato come da attestazione prodotta, nella parte in cui il Giudice adito ha così statuito: “ condanna il Ministero convenuto alla refusione dei compensi di lite, in favore della ricorrente, liquidati in € 1314,00, oltre accessori dovuti per legge, da distrarsi ”.
2. In data 3 febbraio 2025 si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente con atto di stile.
3. Con nota depositata in data 30 maggio 2025 parte ricorrente ha rappresentato che in data 10 aprile 2025 il Ministero intimato ha ottemperato alla sentenza oggetto di giudizio e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con condanna della parte resistente alle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
4. Alla camera di consiglio del 3 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il Collegio osserva che la situazione rappresentata dalla parte ricorrente consente di ritenere la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a. (“ Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere ”).
6. In ordine alle spese, il Collegio ritiene sussistere sufficienti ragioni per la loro compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Giovanni Caputi, Referendario
Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Dello Sbarba | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO