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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 21/10/2025, n. 3240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3240 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 76/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RICCI Parte_1
GI, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DE LUISE Controparte_1
BRIGIDA, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio CP_2 dell'avv. Itala De Benedictis, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_3
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.01.2025, ha esposto: - di essersi unita Parte_1 in matrimonio con il in data 20.12.2022, dopo una lunga convivenza iniziata nel 2004; CP_4
1 - che il , con sentenza del 15.06.2022 del Tribunale di S. Maria C.V., ha divorziato CP_4 dalla prima moglie, , con la quale aveva contratto matrimonio il 28.10.1979; - Controparte_1 che in sede di divorzio è stato previsto un assegno divorzile di € 150,00 mensili a carico del CP_4 in favore della ex moglie;
- che in data 05.10.2023 il è deceduto in Santa Maria C.V.; - che al CP_4 momento del decesso lo stesso era titolare di pensione cat. SO 20068205 di circa € 1.180,00 mensili;
- di aver avanzato domanda all' per l'erogazione della pensione di reversibilità e di aver ricevuto CP_2 esito negativo in quanto anche la moglie divorziata ha proposto la medesima domanda;
- che il rapporto coniugale tra il e la era finito già agli inizi degli anni '90; - che dall'anno CP_4 CP_1
2004 il ha iniziato la convivenza con l'odierna ricorrente;
- che la , oltre l'assegno CP_4 CP_1 divorzile, percepisce la pensione per l'attività lavorativa svolta alle dipendenza dell'azienda
“Ariston”; - che la stessa convive con due suoi figli percettori di reddito autonomo;
- di essere inoccupata e senza reddito e di vivere grazie all'aiuto del figlio.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto attribuirsi a sé una quota della pensione di reversibilità del nella misura del 70%, oltre arretrati, a far data dal mese di novembre CP_4
2023, con ordine all' di corrispondere direttamente alla ricorrente la quota alla stessa attribuita. CP_2
Si è costituita la resistente, , esponendo: - che, contrariamente a quanto Controparte_1 riferito dalla ricorrente, il rapporto coniugale con il è terminato solo nel 2002, quando il CP_4 defunto coniuge lasciava la casa coniugale;
- che i figli della coppia non sono autonomi economicamente;
- che tale circostanza comporta che è la ricorrente, con la propria pensione, a doversi far carico del loro sostentamento;
- che i funerali del sono stati pagati dalla figlia CP_4
e dal fratello del de cuius poiché la ricorrente sosteneva di non avere disponibilità economica Per_1 nonostante, negli ultimi mesi prima di morire, il avesse effettuato diversi bonifici alla stessa CP_4 nel suo paese d'origine; - che, infatti, la ricorrente era spesso – e per lunghi periodi – in Ucraina facendo mancare al marito la necessaria assistenza materiale e morale;
- che, pertanto, nei diversi periodi di malattia del ad accudirlo era il figlio;
- che il non riusciva a far fronte CP_4 Per_2 CP_4
a tutte le spese di fitto, di sostentamento e mediche, tant'è vero che queste ultime venivano sostenute in gran parte, per il tramite del figlio dalla ex coniuge , dal fratello e dalla Per_2 CP_1 Per_3 sorella;
- che il è stato lasciato morire da solo, senza l'assistenza di nessuno, tant'è Per_4 CP_4 vero che la sua salma è stata ritrovata in casa dai carabinieri, allertati dai vicini e dai parenti;
- di essere pensionata e di aver diritto all'attribuzione della quota della pensione di reversibilità del defunto , per essere titolare di assegno divorzile e non essere passata a nuove nozze. CP_4
Tanto premesso, la resistente, , ha chiesto attribuirsi a sé la quota del 70% Controparte_1 della pensione di reversibilità del con ordine di pagamento all . CP_4 CP_2
2 Con memoria, depositata in data 02.05.2025, si è costituito l' , in persona del legale CP_2 rappresentante p.t., il quale, preliminarmente, ha chiesto di essere estromesso dal giudizio per essere privo di legittimazione passiva;
ha chiesto, altresì, dichiararsi l'improponibilità della domanda, per CP_ omessa presentazione della domanda amministrativa all' e/o l'improcedibilità, per omesso esaurimento del procedimento amministrativo;
nel merito, ha chiesto accertarsi il diritto dell'istante alla pensione di reversibilità richiesta e determinarsi la quota spettante, riservandosi di provvedere all'erogazione della pensione e degli eventuali arretrati all'esito dell'emananda sentenza e secondo le indicazioni in essa contenute.
Acquisita la necessaria documentazione, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
La domanda della ricorrente di attribuzione di quota di pensione di reversibilità è fondata nei limiti di cui si dirà.
Nel merito, occorre evidenziare che, per quanto concerne la ratio della norma dell'art. 9 l. div., il legislatore ha inteso perseguire una finalità solidaristica in una duplice direzione: anzitutto nei confronti del coniuge superstite, come forma di ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto;
poi nei confronti dell'ex coniuge, il quale, avendo diritto a ricevere dal titolare della pensione i mezzi necessari al proprio sostentamento, quale già titolare di assegno divorzile, vede riconosciuta la conservazione di un diritto, attraverso l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità.
Ciò posto, la Suprema Corte ha evidenziato che la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali,
l'entità dell'assegno divorzile riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto (cfr. ex multis, Cass. n. 25656 del 2020).
Nel caso di specie, occorre evidenziare quanto segue.
Se è vero che il matrimonio tra il de cuius e la ricorrente è durato circa un anno, dal 2022 al
2023, è pacifico tra le parti in causa che la coppia ha convissuto già a far data dall'anno 2004; la durata del matrimonio tra la resistente e il AP è, invece, pari a circa 43 anni (1979-2022, anno di pubblicazione della sentenza che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio), pur essendo altrettanto pacifico tra le parti che gli ex coniugi hanno convissuto fino all'anno 2003.
Ciò posto, occorre prendere in considerazione anche le condizioni economiche delle parti.
Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente è priva di un reddito stabile in quanto svolge saltuariamente l'attività di badante e vive in affitto presso casa del figlio mentre la resistente è titolare
3 di un trattamento pensionistico pari a circa € 1.300,00 mensili ed è proprietaria di una unità immobiliare.
A ciò si aggiunga che alla , in sede di divorzio, è stato riconosciuto un assegno CP_1 divorzile di € 150,00 mensili.
Considerato che l'importo della pensione di reversibilità del ammonta ad € 823,84 (cfr. CP_4 ultimo prospetto in atti), il Tribunale ritiene, tenuto conto di tutte le circostanze sopra indicate e avuto riguardo alle menzionate finalità solidaristiche dell'istituto in oggetto, di potere ripartire l'importo residuo della pensione di reversibilità del deceduto nella misura del 70% in favore CP_4 della ricorrente e del 30% in favore della resistente.
Può, pertanto, disporsi la relativa attribuzione con effetto dal mese di novembre 2023, mese successivo al decesso del e, pertanto, l'attribuzione della pensione di reversibilità agli CP_4 aventi diritto, secondo la normativa settoriale (cfr. Cass. civ. sez. I 14 dicembre 2001 n. 15837).
Tenuto conto della natura della controversia e delle difese espletate dalle parti, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie, per quanto di ragione, la domanda della ricorrente e, per l'effetto, dichiara il diritto di di percepire una quota della pensione di reversibilità di Parte_2
, deceduto in Santa Maria Capua Vetere in data 05.10.2023, attribuendo CP_4 alla ricorrente, quale coniuge superstite, con decorrenza dal mese di novembre 2023, la quota del 70% della pensione di reversibilità derivante dalla prestazione pensionistica del coniuge deceduto, ed alla resistente, quale ex coniuge del de cuius, la quota del 30% di detta pensione, oltre ai successivi futuri incrementi nella medesima proporzione;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S. Maria C. V. nella Camera di Consiglio del 15.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe, vertente
TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. RICCI Parte_1
GI, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. DE LUISE Controparte_1
BRIGIDA, la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio CP_2 dell'avv. Itala De Benedictis, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti
RESISTENTE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_3
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Attribuzione di quota di pensione e di indennità di fine rapporto lavorativo
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.01.2025, ha esposto: - di essersi unita Parte_1 in matrimonio con il in data 20.12.2022, dopo una lunga convivenza iniziata nel 2004; CP_4
1 - che il , con sentenza del 15.06.2022 del Tribunale di S. Maria C.V., ha divorziato CP_4 dalla prima moglie, , con la quale aveva contratto matrimonio il 28.10.1979; - Controparte_1 che in sede di divorzio è stato previsto un assegno divorzile di € 150,00 mensili a carico del CP_4 in favore della ex moglie;
- che in data 05.10.2023 il è deceduto in Santa Maria C.V.; - che al CP_4 momento del decesso lo stesso era titolare di pensione cat. SO 20068205 di circa € 1.180,00 mensili;
- di aver avanzato domanda all' per l'erogazione della pensione di reversibilità e di aver ricevuto CP_2 esito negativo in quanto anche la moglie divorziata ha proposto la medesima domanda;
- che il rapporto coniugale tra il e la era finito già agli inizi degli anni '90; - che dall'anno CP_4 CP_1
2004 il ha iniziato la convivenza con l'odierna ricorrente;
- che la , oltre l'assegno CP_4 CP_1 divorzile, percepisce la pensione per l'attività lavorativa svolta alle dipendenza dell'azienda
“Ariston”; - che la stessa convive con due suoi figli percettori di reddito autonomo;
- di essere inoccupata e senza reddito e di vivere grazie all'aiuto del figlio.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto attribuirsi a sé una quota della pensione di reversibilità del nella misura del 70%, oltre arretrati, a far data dal mese di novembre CP_4
2023, con ordine all' di corrispondere direttamente alla ricorrente la quota alla stessa attribuita. CP_2
Si è costituita la resistente, , esponendo: - che, contrariamente a quanto Controparte_1 riferito dalla ricorrente, il rapporto coniugale con il è terminato solo nel 2002, quando il CP_4 defunto coniuge lasciava la casa coniugale;
- che i figli della coppia non sono autonomi economicamente;
- che tale circostanza comporta che è la ricorrente, con la propria pensione, a doversi far carico del loro sostentamento;
- che i funerali del sono stati pagati dalla figlia CP_4
e dal fratello del de cuius poiché la ricorrente sosteneva di non avere disponibilità economica Per_1 nonostante, negli ultimi mesi prima di morire, il avesse effettuato diversi bonifici alla stessa CP_4 nel suo paese d'origine; - che, infatti, la ricorrente era spesso – e per lunghi periodi – in Ucraina facendo mancare al marito la necessaria assistenza materiale e morale;
- che, pertanto, nei diversi periodi di malattia del ad accudirlo era il figlio;
- che il non riusciva a far fronte CP_4 Per_2 CP_4
a tutte le spese di fitto, di sostentamento e mediche, tant'è vero che queste ultime venivano sostenute in gran parte, per il tramite del figlio dalla ex coniuge , dal fratello e dalla Per_2 CP_1 Per_3 sorella;
- che il è stato lasciato morire da solo, senza l'assistenza di nessuno, tant'è Per_4 CP_4 vero che la sua salma è stata ritrovata in casa dai carabinieri, allertati dai vicini e dai parenti;
- di essere pensionata e di aver diritto all'attribuzione della quota della pensione di reversibilità del defunto , per essere titolare di assegno divorzile e non essere passata a nuove nozze. CP_4
Tanto premesso, la resistente, , ha chiesto attribuirsi a sé la quota del 70% Controparte_1 della pensione di reversibilità del con ordine di pagamento all . CP_4 CP_2
2 Con memoria, depositata in data 02.05.2025, si è costituito l' , in persona del legale CP_2 rappresentante p.t., il quale, preliminarmente, ha chiesto di essere estromesso dal giudizio per essere privo di legittimazione passiva;
ha chiesto, altresì, dichiararsi l'improponibilità della domanda, per CP_ omessa presentazione della domanda amministrativa all' e/o l'improcedibilità, per omesso esaurimento del procedimento amministrativo;
nel merito, ha chiesto accertarsi il diritto dell'istante alla pensione di reversibilità richiesta e determinarsi la quota spettante, riservandosi di provvedere all'erogazione della pensione e degli eventuali arretrati all'esito dell'emananda sentenza e secondo le indicazioni in essa contenute.
Acquisita la necessaria documentazione, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
La domanda della ricorrente di attribuzione di quota di pensione di reversibilità è fondata nei limiti di cui si dirà.
Nel merito, occorre evidenziare che, per quanto concerne la ratio della norma dell'art. 9 l. div., il legislatore ha inteso perseguire una finalità solidaristica in una duplice direzione: anzitutto nei confronti del coniuge superstite, come forma di ultrattività della solidarietà coniugale, consentendo la prosecuzione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto;
poi nei confronti dell'ex coniuge, il quale, avendo diritto a ricevere dal titolare della pensione i mezzi necessari al proprio sostentamento, quale già titolare di assegno divorzile, vede riconosciuta la conservazione di un diritto, attraverso l'attribuzione di una quota della pensione di reversibilità.
Ciò posto, la Suprema Corte ha evidenziato che la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge divorziato e coniuge superstite, entrambi aventi i requisiti per la relativa pensione, va effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei matrimoni, ponderando ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica dell'istituto, tra i quali la durata delle convivenze prematrimoniali,
l'entità dell'assegno divorzile riconosciuto all'ex coniuge, le condizioni economiche dei due aventi diritto (cfr. ex multis, Cass. n. 25656 del 2020).
Nel caso di specie, occorre evidenziare quanto segue.
Se è vero che il matrimonio tra il de cuius e la ricorrente è durato circa un anno, dal 2022 al
2023, è pacifico tra le parti in causa che la coppia ha convissuto già a far data dall'anno 2004; la durata del matrimonio tra la resistente e il AP è, invece, pari a circa 43 anni (1979-2022, anno di pubblicazione della sentenza che ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio), pur essendo altrettanto pacifico tra le parti che gli ex coniugi hanno convissuto fino all'anno 2003.
Ciò posto, occorre prendere in considerazione anche le condizioni economiche delle parti.
Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente è priva di un reddito stabile in quanto svolge saltuariamente l'attività di badante e vive in affitto presso casa del figlio mentre la resistente è titolare
3 di un trattamento pensionistico pari a circa € 1.300,00 mensili ed è proprietaria di una unità immobiliare.
A ciò si aggiunga che alla , in sede di divorzio, è stato riconosciuto un assegno CP_1 divorzile di € 150,00 mensili.
Considerato che l'importo della pensione di reversibilità del ammonta ad € 823,84 (cfr. CP_4 ultimo prospetto in atti), il Tribunale ritiene, tenuto conto di tutte le circostanze sopra indicate e avuto riguardo alle menzionate finalità solidaristiche dell'istituto in oggetto, di potere ripartire l'importo residuo della pensione di reversibilità del deceduto nella misura del 70% in favore CP_4 della ricorrente e del 30% in favore della resistente.
Può, pertanto, disporsi la relativa attribuzione con effetto dal mese di novembre 2023, mese successivo al decesso del e, pertanto, l'attribuzione della pensione di reversibilità agli CP_4 aventi diritto, secondo la normativa settoriale (cfr. Cass. civ. sez. I 14 dicembre 2001 n. 15837).
Tenuto conto della natura della controversia e delle difese espletate dalle parti, ricorrono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., nella formulazione applicabile ratione temporis, per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
1. accoglie, per quanto di ragione, la domanda della ricorrente e, per l'effetto, dichiara il diritto di di percepire una quota della pensione di reversibilità di Parte_2
, deceduto in Santa Maria Capua Vetere in data 05.10.2023, attribuendo CP_4 alla ricorrente, quale coniuge superstite, con decorrenza dal mese di novembre 2023, la quota del 70% della pensione di reversibilità derivante dalla prestazione pensionistica del coniuge deceduto, ed alla resistente, quale ex coniuge del de cuius, la quota del 30% di detta pensione, oltre ai successivi futuri incrementi nella medesima proporzione;
2. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in S. Maria C. V. nella Camera di Consiglio del 15.07.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
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