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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Venezia, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Venezia |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTORO ROBERTO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
BORGHI RAFFAELE, Giudice
in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 122/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301LO01413/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301LO01413/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301LO01413/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301LO01413/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 449/2025 depositato il
16/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: "annullare l'atto impugnato"; "con condanna dell'Amministrazione Finanziaria al pagamento delle spese del giudizio ex art. 15 del D. Lgs. n. 546/92".
Resistente: "confermare la legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento impugnato, con piena e totale conferma della pretesa da esso recata e rigetto integrale del ricorso".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 6 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia ha notificato alla Sig.ra Ricorrente_1 l'Avviso di accertamento n. T6301LO01413/2024, afferente al periodo d'imposta 2018, con il quale ha rideterminato il reddito della contribuente elevandolo da € 23.354 ad € 50.749; per maggiore
IRPEF di € 3.915, maggiore addizionale regionale IRPEF di € 337, maggiore addizionale comunale di € 141
e maggiore IRAP di € 1.084.
Con il medesimo avviso, l'Ufficio ha irrogato la sanzione amministrativa di € 5.165,80.
In data 19 novembre 2024, la ricorrente ha presentato istanza di accertamento con adesione conclusosi negativamente il 25 novembre 2025 sebbene fosse stata presentata una proposta conciliativa non accolta dall'Agenzia delle Entrate.
In data 3 febbraio 2025, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal rag. Difensore_1 ha impugnato il su specificato Avviso di accertamento notificando, regolarmente e tempestivamente l'apposito ricorso.
La ricorrente ha eccepito, in sintesi:
l'illegittimità e infondatezza della riqualificazione dei canoni di locazione (assoggettati a “cedolare secca”) quali componenti del reddito d'impresa; la non irrogabilità delle sanzioni per difetto dell'elemento soggettivo;
l'invalidità della sottoscrizione dell'atto per asserita carenza di potere / delega (motivo in seguito rinunciato).
In data 27 febbraio 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 122/2025.
In data 31 marzo 2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia con proprie controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.
La resistente sostiene, in sintesi, che:
- la ricorrente esercitava attività d'impresa di locazione immobiliare;
l'opzione per la “cedolare secca” sarebbe preclusa per le locazioni effettuate nell'esercizio d'impresa
(richiamando l'art. 3, co. 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e prassi);
- il trattamento “misto” di immobili nel medesimo compendio avrebbe giustificato la ripresa a tassazione.
In data 3 settembre 2025, parte ricorrente ha depositato memorie illustrative per ribadire le posizioni già espresse nel ricorso introduttivo.
In data 18 settembre 2025, con Ordinanza 430/2025 la Corte, accogliendo l'invito della ricorrente che ha ipotizzato una possibile conciliazione, ha disposto il rinvio della discussione all'udienza del 9 Ottobre 2025.
In data 2 ottobre 2025, anche l'Ufficio ha depositato una propria memoria segnalando che “non essendo in questa sede sopraggiunti nuovi elementi, né la ricorrente ha preso contatti con l'Ufficio nelle more del rinvio,
l'Amministrazione non può che confermare la propria posizione”. All'udienza del 9 ottobre 2025, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1) Oggetto sostanziale della ripresa
Dall'avviso emerge che l'Agenzia delle Entrate di Venezia ha recuperato a tassazione un maggior importo di € 27.395,00, ritenuto componente del reddito d'impresa (con riflessi su IRPEF e relative addizionali ed
IRAP), sul presupposto che tali canoni – pur dichiarati / assoggettati a “cedolare secca” – dovessero confluire nel reddito d'impresa in quanto la ricorrente esercitava attività di locazione immobiliare.
2) Il punto decisivo: “locazioni nell'esercizio d'impresa” e qualificazione degli immobili dell'imprenditore individuale
Il Collegio rileva che l'art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011 esclude la cedolare secca solo per le locazioni di unità abitative “effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa”. Il discrimine, quindi, non
è la mera esistenza di una partita IVA o di un codice attività, ma se quella specifica locazione sia imputabile all'area d'impresa.
Nel caso dell'imprenditore individuale, la disciplina del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, in particolare all'art. 65 in coordinamento con l'art. 43 quanto alla riconducibilità degli immobili all'impresa) valorizza un criterio di relatività all'impresa che, per gli immobili, passa per la loro indicazione nelle scritture / inventario (o registri equipollenti nei regimi semplificati), secondo l'impostazione richiamata dalla stessa difesa della ricorrente anche mediante prassi amministrativa che riconosce la scelta del contribuente attraverso la mancata iscrizione.
Nella fattispecie, la ricorrente ha sostenuto – sin dal procedimento di adesione – che gli immobili oggetto di contestazione non erano stati mai attratti nelle scritture dell'impresa e, dunque, i relativi canoni non potevano qualificarsi come ricavi d'impresa, ma come redditi fondiari, legittimamente assoggettati al regime prescelto.
Tale impostazione risulta chiaramente rappresentata nel verbale di contraddittorio.
A fronte di ciò, l'Ufficio:
- non dimostra (e, prima ancora, non motiva in modo adeguato) l'effettiva riferibilità all'impresa degli specifici immobili / canoni ripresi, limitandosi a dedurre una sorta di “attrazione automatica” al reddito d'impresa per il fatto che la ricorrente eserciti attività di locazione immobiliare;
- fonda la ripresa su considerazioni di “coerenza” del trattamento fiscale, ma la coerenza non è una fonte normativa.
Ne discende che, non essendo stata provata (né congruamente argomentata) la riconducibilità delle locazioni controverse all'esercizio dell'impresa, non opera la preclusione di cui all'art. 3, comma 6, D. Lgs. 23/2011;
e viene meno il presupposto stesso della ripresa che ha trasformato un reddito dichiarato in diverso regime in maggior reddito d'impresa.
3) Conseguenza: illegittimità dell'avviso e assorbimento degli ulteriori motivi
Accertata l'infondatezza del presupposto giuridico della ripresa, l'avviso impugnato deve essere annullato.
Restano pertanto assorbiti il motivo relativo alle sanzioni (elemento soggettivo) ed il motivo relativo alla sottoscrizione / delega. 4) Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992, come da liquidazione conforme al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Venezia – Sezione II -:
A) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
B) Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano per compensi in € 2.977,00 e in € 120,00 per spese materiali di contributo unificato, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Venezia il 9 ottobre 2025
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
OB OR
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VENEZIA Sezione 2, riunita in udienza il 09/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTORO ROBERTO, Presidente
MARRA PAOLO, Relatore
BORGHI RAFFAELE, Giudice
in data 09/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 122/2025 depositato il 27/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Venezia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301LO01413/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301LO01413/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301LO01413/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T6301LO01413/2024 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 449/2025 depositato il
16/10/2025
Richieste delle parti: Ricorrente: "annullare l'atto impugnato"; "con condanna dell'Amministrazione Finanziaria al pagamento delle spese del giudizio ex art. 15 del D. Lgs. n. 546/92".
Resistente: "confermare la legittimità e fondatezza dell'avviso di accertamento impugnato, con piena e totale conferma della pretesa da esso recata e rigetto integrale del ricorso".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 6 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia ha notificato alla Sig.ra Ricorrente_1 l'Avviso di accertamento n. T6301LO01413/2024, afferente al periodo d'imposta 2018, con il quale ha rideterminato il reddito della contribuente elevandolo da € 23.354 ad € 50.749; per maggiore
IRPEF di € 3.915, maggiore addizionale regionale IRPEF di € 337, maggiore addizionale comunale di € 141
e maggiore IRAP di € 1.084.
Con il medesimo avviso, l'Ufficio ha irrogato la sanzione amministrativa di € 5.165,80.
In data 19 novembre 2024, la ricorrente ha presentato istanza di accertamento con adesione conclusosi negativamente il 25 novembre 2025 sebbene fosse stata presentata una proposta conciliativa non accolta dall'Agenzia delle Entrate.
In data 3 febbraio 2025, la Sig.ra Ricorrente_1, rappresentata e difesa dal rag. Difensore_1 ha impugnato il su specificato Avviso di accertamento notificando, regolarmente e tempestivamente l'apposito ricorso.
La ricorrente ha eccepito, in sintesi:
l'illegittimità e infondatezza della riqualificazione dei canoni di locazione (assoggettati a “cedolare secca”) quali componenti del reddito d'impresa; la non irrogabilità delle sanzioni per difetto dell'elemento soggettivo;
l'invalidità della sottoscrizione dell'atto per asserita carenza di potere / delega (motivo in seguito rinunciato).
In data 27 febbraio 2025, il ricorso è stato iscritto nel Registro Generale dei Ricorsi al n. 122/2025.
In data 31 marzo 2025, si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Venezia con proprie controdeduzioni chiedendo il rigetto del ricorso.
La resistente sostiene, in sintesi, che:
- la ricorrente esercitava attività d'impresa di locazione immobiliare;
l'opzione per la “cedolare secca” sarebbe preclusa per le locazioni effettuate nell'esercizio d'impresa
(richiamando l'art. 3, co. 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e prassi);
- il trattamento “misto” di immobili nel medesimo compendio avrebbe giustificato la ripresa a tassazione.
In data 3 settembre 2025, parte ricorrente ha depositato memorie illustrative per ribadire le posizioni già espresse nel ricorso introduttivo.
In data 18 settembre 2025, con Ordinanza 430/2025 la Corte, accogliendo l'invito della ricorrente che ha ipotizzato una possibile conciliazione, ha disposto il rinvio della discussione all'udienza del 9 Ottobre 2025.
In data 2 ottobre 2025, anche l'Ufficio ha depositato una propria memoria segnalando che “non essendo in questa sede sopraggiunti nuovi elementi, né la ricorrente ha preso contatti con l'Ufficio nelle more del rinvio,
l'Amministrazione non può che confermare la propria posizione”. All'udienza del 9 ottobre 2025, il ricorso è stato trattato in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1) Oggetto sostanziale della ripresa
Dall'avviso emerge che l'Agenzia delle Entrate di Venezia ha recuperato a tassazione un maggior importo di € 27.395,00, ritenuto componente del reddito d'impresa (con riflessi su IRPEF e relative addizionali ed
IRAP), sul presupposto che tali canoni – pur dichiarati / assoggettati a “cedolare secca” – dovessero confluire nel reddito d'impresa in quanto la ricorrente esercitava attività di locazione immobiliare.
2) Il punto decisivo: “locazioni nell'esercizio d'impresa” e qualificazione degli immobili dell'imprenditore individuale
Il Collegio rileva che l'art. 3, comma 6, del Decreto Legislativo n. 23 del 2011 esclude la cedolare secca solo per le locazioni di unità abitative “effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa”. Il discrimine, quindi, non
è la mera esistenza di una partita IVA o di un codice attività, ma se quella specifica locazione sia imputabile all'area d'impresa.
Nel caso dell'imprenditore individuale, la disciplina del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, in particolare all'art. 65 in coordinamento con l'art. 43 quanto alla riconducibilità degli immobili all'impresa) valorizza un criterio di relatività all'impresa che, per gli immobili, passa per la loro indicazione nelle scritture / inventario (o registri equipollenti nei regimi semplificati), secondo l'impostazione richiamata dalla stessa difesa della ricorrente anche mediante prassi amministrativa che riconosce la scelta del contribuente attraverso la mancata iscrizione.
Nella fattispecie, la ricorrente ha sostenuto – sin dal procedimento di adesione – che gli immobili oggetto di contestazione non erano stati mai attratti nelle scritture dell'impresa e, dunque, i relativi canoni non potevano qualificarsi come ricavi d'impresa, ma come redditi fondiari, legittimamente assoggettati al regime prescelto.
Tale impostazione risulta chiaramente rappresentata nel verbale di contraddittorio.
A fronte di ciò, l'Ufficio:
- non dimostra (e, prima ancora, non motiva in modo adeguato) l'effettiva riferibilità all'impresa degli specifici immobili / canoni ripresi, limitandosi a dedurre una sorta di “attrazione automatica” al reddito d'impresa per il fatto che la ricorrente eserciti attività di locazione immobiliare;
- fonda la ripresa su considerazioni di “coerenza” del trattamento fiscale, ma la coerenza non è una fonte normativa.
Ne discende che, non essendo stata provata (né congruamente argomentata) la riconducibilità delle locazioni controverse all'esercizio dell'impresa, non opera la preclusione di cui all'art. 3, comma 6, D. Lgs. 23/2011;
e viene meno il presupposto stesso della ripresa che ha trasformato un reddito dichiarato in diverso regime in maggior reddito d'impresa.
3) Conseguenza: illegittimità dell'avviso e assorbimento degli ulteriori motivi
Accertata l'infondatezza del presupposto giuridico della ripresa, l'avviso impugnato deve essere annullato.
Restano pertanto assorbiti il motivo relativo alle sanzioni (elemento soggettivo) ed il motivo relativo alla sottoscrizione / delega. 4) Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 546/1992, come da liquidazione conforme al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Venezia – Sezione II -:
A) Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
B) Condanna l'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che si liquidano per compensi in € 2.977,00 e in € 120,00 per spese materiali di contributo unificato, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Venezia il 9 ottobre 2025
Il Relatore
Paolo Marra Il Presidente
OB OR