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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/02/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3120 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall' avv. Leopoldo Balsamo e Parte_1 dall'avv. Angelo Balsamo, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Afragola alla via
Cesare Battisti n. 11;
ATTORE
E
nella Controparte_1
persona del ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dai funzionari dott. Salvatore Riccio, dott.ssa Olga Figurelli e dott.ssa Anna Orrico;
CONVENUTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso e pedissequo decreto ritualmente notificati ha citato in giudizio il Parte_1
Controparte_1 impugnando il decreto di ingiunzione di pagamento n. 682337/A per un importo pari ad € 2.835,00
a titolo di sanzione amministrativa comminata per l'emissione di un assegno di € 9.000,00 privo di clausola di non trasferibilità.
In particolare, l'attrice ha eccepito la prescrizione del credito e l'assenza della violazione a lei addebitata, in quanto nell'atto notarile di compravendita per il quale è stato utilizzato l'assegno in
1 questione si legge che l'assegno è non trasferibile ed ha chiesto, in subordine, di applicarsi una riduzione della sanzione emessa.
Si è costituito il convenuto eccependo l'inammissibilità della domanda e chiedendo, nel merito, il rigetto della stessa, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa meramente documentale è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c all'udienza del 12.02.2025.
Preliminarmente occorre rilevare l'ammissibilità della domanda, in quanto, al contrario di quanto sostenuto dal convenuto, l'attrice non ha impugnato la comunicazione di invito al pagamento ma il provvedimento di ingiunzione.
Invero, secondo la prospettazione attorea il decreto di ingiunzione di pagamento n. 68233/A del
4.6.2018 è stato notificato solo in data 15.2.2023.
Il procedimento sanzionatorio per cui è causa, come emerge dagli atti prodotti dal Ministero convenuto, è stato instaurato a seguito di segnalazione di infrazione da parte dell'Istituto di credito che, con nota datata 29.04.2015 ha comunicato che l'assegno bancario n. 0009405056- CP_2
11 di € 9.000,00 è stato emesso da , senza la clausola di non trasferibilità. Parte_1
Sulla base di tale segnalazione il Ministero dell'Economia ha elevato la contestazione d'infrazione di cui all'art. 49, comma 5, del D. Lgs 231/2007 a carico di per aver tratto Parte_1
l'assegno bancario n. 0009405056-11 di € 9.000,00 privo della clausola di non trasferibilità, contestazione inviata con raccomandata ricevuta in data 31.7.2015, a seguito della quale l'odierna attrice ha pagato a titolo di oblazione l'importo di € 185,00.
Tuttavia, l'amministrazione, ritenendo non sussistenti le condizioni per l'estinzione dell'illecito contestato ha emesso il decreto di ingiunzione n. 682337 del 04.06.2018 per l'importo di €
2.835,00, considerando la somma di € 185,00 già corrisposta.
Tale decreto, come da documentazione prodotta dal convenuto, è stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza in data 2.7.18 ed alcuna contestazione specifica ha formulato la ricorrente rispetto a tale notifica e al luogo in cui è avvenuta, avendo la stessa unicamente eccepito di non aver mai ricevuto la notifica in questione.
Pertanto, la presente impugnazione è tardiva e, quindi, va rigettata.
In ogni caso, non è intervenuta la prescrizione del credito, stante appunto la notifica del decreto di ingiunzione in data 2.7.18, e la violazione contestata risulta legittima in quanto l'assegno la cui
2 copia è prodotta in atti dal convenuto risulta effettivamente privo della clausola di non trasferibilità, risultando irrilevante la diversa dichiarazione contenuta nell'atto notarile di compravendita.
La querela di falso proposta dal convenuto sull'atto notarile nel quale è erroneamente dichiarato che l'assegno in questione presenta la clausola di non trasferibilità risulta inammissibile nel presente giudizio, in quanto il documento sulla quale è proposta, vale a dire l'atto notarile in questione, non assume rilevanza ai fini della decisione del presente giudizio.
Riguardo le spese, atteso che l'amministrazione è difesa da funzionari appositamente delegati, non può essere riconosciuto nessun onorario, né, in assenza di idonea documentazione a sostegno, possono liquidarsi somme per esborsi (Cass. 9365/97; Cass. 7597/2001; Cass. 12232/03; Cass.
17708/05; Cass. 11389/11; Cass. 30597/17).
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) nulla per le spese.
Santa Maria Capua Vetere, 12.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa
Alessandra Tedesco, ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 c.p.c la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3120 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall' avv. Leopoldo Balsamo e Parte_1 dall'avv. Angelo Balsamo, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Afragola alla via
Cesare Battisti n. 11;
ATTORE
E
nella Controparte_1
persona del ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dai funzionari dott. Salvatore Riccio, dott.ssa Olga Figurelli e dott.ssa Anna Orrico;
CONVENUTO
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso e pedissequo decreto ritualmente notificati ha citato in giudizio il Parte_1
Controparte_1 impugnando il decreto di ingiunzione di pagamento n. 682337/A per un importo pari ad € 2.835,00
a titolo di sanzione amministrativa comminata per l'emissione di un assegno di € 9.000,00 privo di clausola di non trasferibilità.
In particolare, l'attrice ha eccepito la prescrizione del credito e l'assenza della violazione a lei addebitata, in quanto nell'atto notarile di compravendita per il quale è stato utilizzato l'assegno in
1 questione si legge che l'assegno è non trasferibile ed ha chiesto, in subordine, di applicarsi una riduzione della sanzione emessa.
Si è costituito il convenuto eccependo l'inammissibilità della domanda e chiedendo, nel merito, il rigetto della stessa, in quanto infondata in fatto ed in diritto.
La causa meramente documentale è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 429 c.p.c all'udienza del 12.02.2025.
Preliminarmente occorre rilevare l'ammissibilità della domanda, in quanto, al contrario di quanto sostenuto dal convenuto, l'attrice non ha impugnato la comunicazione di invito al pagamento ma il provvedimento di ingiunzione.
Invero, secondo la prospettazione attorea il decreto di ingiunzione di pagamento n. 68233/A del
4.6.2018 è stato notificato solo in data 15.2.2023.
Il procedimento sanzionatorio per cui è causa, come emerge dagli atti prodotti dal Ministero convenuto, è stato instaurato a seguito di segnalazione di infrazione da parte dell'Istituto di credito che, con nota datata 29.04.2015 ha comunicato che l'assegno bancario n. 0009405056- CP_2
11 di € 9.000,00 è stato emesso da , senza la clausola di non trasferibilità. Parte_1
Sulla base di tale segnalazione il Ministero dell'Economia ha elevato la contestazione d'infrazione di cui all'art. 49, comma 5, del D. Lgs 231/2007 a carico di per aver tratto Parte_1
l'assegno bancario n. 0009405056-11 di € 9.000,00 privo della clausola di non trasferibilità, contestazione inviata con raccomandata ricevuta in data 31.7.2015, a seguito della quale l'odierna attrice ha pagato a titolo di oblazione l'importo di € 185,00.
Tuttavia, l'amministrazione, ritenendo non sussistenti le condizioni per l'estinzione dell'illecito contestato ha emesso il decreto di ingiunzione n. 682337 del 04.06.2018 per l'importo di €
2.835,00, considerando la somma di € 185,00 già corrisposta.
Tale decreto, come da documentazione prodotta dal convenuto, è stato notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza in data 2.7.18 ed alcuna contestazione specifica ha formulato la ricorrente rispetto a tale notifica e al luogo in cui è avvenuta, avendo la stessa unicamente eccepito di non aver mai ricevuto la notifica in questione.
Pertanto, la presente impugnazione è tardiva e, quindi, va rigettata.
In ogni caso, non è intervenuta la prescrizione del credito, stante appunto la notifica del decreto di ingiunzione in data 2.7.18, e la violazione contestata risulta legittima in quanto l'assegno la cui
2 copia è prodotta in atti dal convenuto risulta effettivamente privo della clausola di non trasferibilità, risultando irrilevante la diversa dichiarazione contenuta nell'atto notarile di compravendita.
La querela di falso proposta dal convenuto sull'atto notarile nel quale è erroneamente dichiarato che l'assegno in questione presenta la clausola di non trasferibilità risulta inammissibile nel presente giudizio, in quanto il documento sulla quale è proposta, vale a dire l'atto notarile in questione, non assume rilevanza ai fini della decisione del presente giudizio.
Riguardo le spese, atteso che l'amministrazione è difesa da funzionari appositamente delegati, non può essere riconosciuto nessun onorario, né, in assenza di idonea documentazione a sostegno, possono liquidarsi somme per esborsi (Cass. 9365/97; Cass. 7597/2001; Cass. 12232/03; Cass.
17708/05; Cass. 11389/11; Cass. 30597/17).
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) rigetta la domanda;
b) nulla per le spese.
Santa Maria Capua Vetere, 12.2.2025
Il Giudice
dott.ssa Alessandra Tedesco
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