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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/12/2025, n. 17287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17287 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, CO LI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 19180 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 24.3.2025 e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Persio ed elettivamente Parte_1
domiciliato in Roma, V.le Mazzini n. 6, presso lo studio dell'Avv. Antonella Guidoni, giusto mandato in atti
ATTORE
E
, in persona del Ministro in carica, Controparte_1 Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi
[...]
dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12
CONVENUTI
OGGETTO: accertamento del credito.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 24 marzo 2025 e rispettivi atti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con comparsa ex art. 50 c.p.c., ritualmente notificata, ha riassunto il giudizio Parte_1 nei confronti dell e del a seguito Controparte_2 Controparte_1
di declaratoria di incompetenza Territoriale del Tribunale di Rieti, pronunciata con sentenza n. 661/2021 e conseguenziale dichiarazione di nullità e revoca del decreto ingiuntivo n. 584/16 ottenuto dall'attore nei confronti dell Controparte_2
a titolo di compenso professionale per la redazione di un progetto esecutivo per
[...]
la installazione di un ascensore in un circolo ufficiali della come riportato dalla Pt_2
fattura n. 15/2015 di € 6.914,08 oltre interessi di cui all'art. 5, D.Lgs. 231/2002.
A sostegno della domanda riferiva di avere maturato il diritto al compenso professionale per la redazione - giusta lettera di incarico del 6 marzo 2009 a firma del direttore pro tempore - di un progetto esecutivo di eliminazione di barrire architettoniche mediante l'installazione di un ascensore di servizio presso il Circolo ufficiali della Marina Militare di
Cortina D'Ampezzo giusta parcella n 15 del l'11 dicembre 2015.
Concludeva per la dichiarazione del difetto di legittimazione attiva del e per la CP_1
condanna dell al pagamento della somma € 6.914,08 Controparte_2
oltre interessi di cui all'art. 5, D.Lgs. 231/2002.
Si costituivano il e L'ente evidenziando Controparte_1 Controparte_2
l'assenza di un valido rapporto contrattuale con l'amministrazione della difesa e di un impegno di spesa, eccependo altresì la prescrizione presuntiva triennale della pretesa ex art 2956 c.c.
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a fronte delle eccezioni di infondatezza del credito e di disconoscimento della sottoscrizione della lettera d'incarico da parte degli opponenti, veniva disposta CTU grafologica a fine di accertare l'autenticità della sottoscrizione da parte del comandante del Circolo di Cortina Parte_3
d'Ampezzo.
Preliminarmente si rileva che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva del
[...]
è infondata, essendo evidente che l CP_1 Controparte_2 costituisca una sua articolazione interna, in considerazione della provvista degli organi,
dell'esercizio della vigilanza e della fornitura delle risorse umane, strumentali e finanziarie da parte del stesso. CP_1
Del pari infondata è l'eccezione di prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. sollevata dai convenuti poiché il presupposto necessario ai fini della decorrenza del termine triennale di cui all'art. 2956, comma 2, c.c., relativa - come nel caso di specie - al diritto al compenso dei professionisti, è l'avvenuto adempimento dell'obbligazione il quale implica il riconoscimento dell'esistenza del credito nella stessa misura richiesta dal creditore;
tale norma, pertanto, non opera nel caso in cui le difese del debitore presuppongano il mancato pagamento del credito o neghino la sua stessa esistenza
(Cass. Sez. 2 – Ord. n. 15665 del 05/06/2023).
Nel merito si osserva che la lettera di incarico prodotta a fondamento dell'instaurazione del rapporto negoziale tra le parti, seppure sottoscritta da un Comandante della
[...]
(come accertato con CTU), non può dirsi idonea a costituire un valido rapporto CP_2
contrattuale con la P.A.. Infatti, il contratto d'opera professionale con la pubblica amministrazione deve rivestire la forma scritta "ad substantiam" e l'osservanza di tale forma richiede la redazione di un atto recante la sottoscrizione del professionista e dell'organo dell'ente legittimato ad esprimerne la volontà all'esterno, nonché
l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso che, come detto, nel caso in esame difetta totalmente (Cass. Ord. n. 11465 del 15/06/2020).
Al riguardo, la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ha precisato, ai fini della conclusione del contratto d'opera professionale, che,” quando ne sia parte la pubblica
amministrazione, anche se questa agisca “iure privatorum”, richiede la forma scritta “ad substantiam”, è irrilevante l'esistenza di una deliberazione dell'organo collegiale di un
ente pubblico che abbia autorizzato il conferimento dell'incarico al professionista, ove
tale deliberazione non risulti essersi tradotta in atto contrattuale, sottoscritto dal rappresentante esterno dell'ente stesso e dal professionista. Detta deliberazione non
costituisce una proposta contrattuale nei confronti del professionista, ma un atto con
efficacia interna all'ente pubblico, avente per destinatario il diverso organo dell'ente
legittimato ad esprimere la volontà dell'ente all'esterno e carattere meramente
autorizzatorio. Inoltre, trattandosi di atto nullo, non è suscettibile di alcuna forma di
sanatoria, sotto nessun profilo, poiché gli atti negoziali della pubblica amministrazione
sono manifestazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti concludenti,
quali la ricezione dell'elaborato progettuale e l'eventuale utilizzazione dello stesso”,
(Cass. sent. n. 13628 del 5.11.2001). E ancora: “La mera deliberazione di concludere un
contratto assunta dalla PA attraverso il proprio organo deliberante costituisce atto
interno revocabile ad nutum (inidoneo, pertanto, a dar luogo all'incontro dei consensi
delle parti) qualora ad essa non faccia seguito una manifestazione di volontà negoziale
ad opera dell'organo rappresentativo dell'ente”, (Cass. sent. n. 741 del 24.1.2000 vedi anche Sez. 1, Sentenza n. 1752 del 26/01/2007 (Rv. 594305).
E', quindi, pacifico che l'attività negoziale delle PP.AA. sia assoggettata all'osservanza delle norme di evidenza pubblica e che la manifestazione di volontà di un soggetto pubblico non possa implicitamente desumersi da atti o fatti concludenti dovendo, per converso, manifestarsi nelle forme prescritte dalla legge, tra cui l'atto scritto "ad substantiam". Parimenti, è orientamento giurisprudenziale consolidato che tali principi trovino applicazione non solo nei confronti delle Amministrazioni statali in senso stretto,
ma nei confronti di tutti gli enti pubblici, proprio perché espressione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A. posti dall'art. 97 Cost., nonché strumento di garanzia del regolare svolgimento dell'attività amministrativa nell'interesse sia del cittadino, costituendo remora ad arbitri, sia della collettività, agevolando l'espletamento della funzione di controllo (cfr. Cass. sent. n. 14524 dell'11.10.02).
Ne consegue che requisiti di validità dei contratti posti in essere dalla P.A. anche iure privatorum attengono essenzialmente alla manifestazione della volontà ed alla forma:
la prima deve provenire dall'Organo al quale è attribuita la legale rappresentanza
(previe eventuali delibere di altri organi), mentre la forma deve essere, a pena di nullità,
scritta, al fine precipuo di consentire i controlli cui l'azione amministrativa è sempre soggetta. Peraltro, quando si tratti di un contratto d'opera professionale, si deve escludere che questo possa validamente concludersi a distanza, a mezzo di atti scritti successivi atteggiantisi come proposta e accettazione tra assenti, ma è necessario che la pattuizione sia versata in un atto contestuale, anche se non sottoscritto contemporaneamente.
Ebbene, nel caso in esame, non risulta integrato tale requisito. In particolare, dalla documentazione in atti non risulta che le parti abbiano mai sottoscritto un accordo scritto, relativo all'espletamento delle prestazioni professionali per cui è causa.
Tuttavia stante l' impossibilità di avvalersi dell'azione contrattuale occorre esaminare la domanda ex art. 2041 c.c., proposta dall'attore con la memoria ex art 183 c.p.c 6
comma n1, c.p.c.
L'azione di ingiustificato arricchimento è un rimedio restitutorio mirante a neutralizzare lo squilibrio determinatosi, in conseguenza di diversi atti o fatti giuridici, tra le sfere patrimoniali di due soggetti, nei limiti – per l'appunto - dell'arricchimento che non sia sorretto da una “giusta causa”.
In relazione all'ipotesi di proposizione della domanda di arricchimento senza causa nel giudizio in cui sia stata già avanzata domanda di adempimento contrattuale, a fronte della contestazione circa la validità del titolo contrattuale è sorta in giurisprudenza la problematica relativa alla sua ammissibilità in rito ed ai termini per la relativa proposizione, questione sulla quale è intervenuta Cass. S.U. n. 22404/2018, affermando che è ammissibile la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata,
in via subordinata, con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c.n1, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta
(affermazione che però presuppone a monte che sussista la sussidiarietà dell'azione ex art. 2041 c.c. rispetto ad una domanda di adempimento contrattuale, per la quale però
il titolo si riveli nullo).
L'azione de qua differisce da quella ordinaria, in quanto non è sufficiente il fatto materiale dell'esecuzione di un'opera o di una prestazione vantaggiosa per l'ente pubblico, che deve essere provato dall'attore, ma è necessario che l'ente abbia riconosciuto tale utilità o in maniera esplicita, con un atto formale, o in modo implicito.
Il riconoscimento dell'utilitas può anche essere implicito ed è ravvisabile nella consapevole ed inequivoca fruizione della prestazione da parte di soggetti capaci di impegnare la pubblica amministrazione nei rapporti con i terzi, in quanto la rappresentano.
Ciò premesso, il tribunale ritiene che non sia stata fornita la prova che gli organi rappresentativi dell'ente abbiano utilizzato le opere con modalità tali da consentire di desumere inequivocabilmente e con certezza un effettivo giudizio positivo circa il vantaggio o l'utilità da esse acquisite.
Per quanto sopra esposto anche la domanda subordinata, proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c., non può essere accolta.
La natura della controversia impone la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta la domanda di parte attrice
2) compensa le spese di lite
Così deciso in Roma, 9 dicembre 2025 Il Giudice
CO LI