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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 23/12/2025, n. 1697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1697 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1613/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 23 maggio 2025 tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_4
), assistiti e difesi dall'Avv. SORCE DANIELE C.F._3
APPELLANTE
e
(C.F. Controparte_1
), assistito e difeso dall'Avv. D'ANGELO GIUSEPPE P.IVA_2 [...]
(C.F. , già , assistito e difeso CP_2 P.IVA_3 CP_3 dall'Avv. TOMINO GIOVANNI
(C.F. , in persona della mandataria, CP_4 P.IVA_4 CP_2 già (C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti CP_3 P.IVA_3
RB RO e LO AN
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Siracusa 1594/2021 pubblicata in data 07/09/2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L' in qualità di parte mutuataria ed i Parte_1 fideiussori , e premettevano: Parte_2 Parte_3 Parte_4
che l' aveva stipulato con la Parte_1 Controparte_1
p.a., in data 9 agosto 2012, un finanziamento chirografario
[...]
della durata di 7 anni avente ad oggetto la somma di Euro 100.000,00 (doc. n. 1 fascicolo attori) e che il suddetto finanziamento era garantito sia da polizza fideiussoria rilasciata da del costo di Euro 8.764,00 (doc. n. 2 Parte_5
fascicolo attori) sia da fideiussione omnibus rilasciata da Parte_2
e (doc. n. 3 fascicolo attori); che il contratto Parte_3 Parte_4
prevedeva il rimborso dell'importo erogato in 84 rate mensili, comprensive di capitale ed interessi, contemplando in particolare un tasso di interesse corrispettivo annuo pari al 10,020 % ed un tasso di mora pari al 12,020 %, oltre che, per ciò che interessa nella presente sede, la commissione per l'estinzione anticipata del mutuo pari al 0,50 % e spese di istruttoria pari ad Euro 500,00.
Deducevano di aver commissionato una perizia econometrica a seguito della quale sarebbe emerso che al momento della conclusione del rapporto il T.A.E.G., pari al 24,937 %, il cui calcolo doveva comprendere tutte le spese gravanti sulla parte mutuataria divisate in contratto, era superiore al tasso di usura pari al
17,4875 %, posto che, ai fini della verifica della usurarietà dei tassi, andavano computate tutte le spese e commissioni come previsto dall'art. 644 c.p. e conseguentemente il mutuo in esame doveva essere considerato usurario e non fossero dovuti interessi ex art. 1815 c.c..
Con l'atto di citazione, i predetti chiedevano, quindi, la condanna della banca mutuante alla restituzione Controparte_1 della somma di circa Euro 28.000,00 indebitamente versata a titolo di interessi corrispettivi sul capitale pattuito, censurando tra l'altro anche l'applicazione dell'ammortamento alla francese e la clausola n. 4 del contratto – che, a loro dire, avrebbe comportato l'applicazione di interessi anatocistici in spregio a quanto pag. 2/9 previsto dall'art. 1283 c.c. - invocando il risarcimento del danno ad opera della convenuta in caso di Controparte_1
illegittima segnalazione dei propri nominativi al CRIF.
Costituendosi in giudizio la Controparte_1
contestava in fatto e diritto il merito delle avverse pretese e chiedeva il rigetto delle domande della parte attrice, formulando domanda riconvenzionale con cui chiedeva la condanna degli attori al pagamento del capitale residuo del mutuo rimasto inevaso per il complessivo importo di Euro 67.029,07 oltre interessi di mora convenzionali dal dovuto al saldo.
Nel corso del giudizio, interveniva la quale mandataria di CP_2 [...] che si era resa cessionaria del credito spettante alla CP_4 [...]
credito costituente oggetto del presente giudizio, Controparte_1
instando per la condanna degli attori al pagamento del residuo dovuto a titolo di finanziamento nei termini palesati dalla parte convenuta;
Indi, dopo il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e l'espletamento di una c.t.u. contabile, con sentenza n. 1594/2021 pubblicata in data 07/09/2021, il Tribunale di Siracusa rigettava le domande azionate dall' e dai fideiussori Parte_1 Parte_2
e poneva le spese di c.t.u. interamente a Parte_3 Parte_4
carico degli attori e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla quale mandataria di condannava l CP_2 CP_4 [...]
e i fideiussori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 al pagamento, a favore della quale mandataria di Parte_4 CP_2
della somma di Euro 67.029,07 oltre interessi di mora convenzionali CP_4 dal dovuto al saldo e condannava i suddetti attori al pagamento, a favore della quale mandataria di delle spese di lite. CP_2 CP_4
In particolare il primo giudice rilevava che:
pag. 3/9 - non era consentita la sommatoria dei due tassi (corrispettivi e moratori) ai fini dell'accertamento della usurarietà posto che i predetti tassi rispondono a finalità e funzioni diverse e parte attrice non aveva provato che l'incidenza degli ulteriori oneri a proprio carico divisati in contratto avessero determinato in concreto il superamento del tasso soglia;
- doveva ritenersi legittimo il c.d. ammortamento alla francese;
- parimenti legittima era la clausola negoziale 4 del mutuo, atteso che il calcolo dell'interesse di mora sull'ammontare complessivo della singola rata comprensiva della quota di interessi corrispettivi, lungi dall'essere vietato dalla legge, si pone in sintonia con l'art. 3 della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, senza sottacere poi che l'art. 4 del contratto di mutuo non ha menzionato alcuna sommatoria nel senso palesato dalla difesa di parte attrice;
- non esisteva alcun Tasso Effettivo per l'Estinzione Anticipata ai fini dell'accertamento della eventuale usurarietà di esso, atteso che l'estinzione anticipata del finanziamento in qualunque momento è operazione meramente teorica;
- dalla espletata c.t.u. contabile era emerso che il T.E.G. pattuito nel mutuo per cui è lite non aveva superato il tasso soglia.
Avverso detta pronuncia l e i fideiussori Parte_1
, e hanno proposto appello Parte_2 Parte_3 Parte_4 per le ragioni meglio illustrate in motivazione, formulando le conclusioni riportate nell'atto di appello.
Si sono costituiti Controparte_5 [...]
e quale mandante di chiedendo tutti il CP_6 CP_4 CP_2 rigetto dell'appello.
Indi rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e disposta CTU, la Corte, all'udienza del 23/05/2025, sulle pag. 4/9 conclusioni precisate dalle parti come da verbale, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi, parte appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice, nel valutare la sussistenza dell'usurarietà del mutuo e il superamento del tasso soglia, ha aderito alle conclusioni del CTU, omettendo di considerare tra i costi del finanziamento quello della polizza assicurativa stipulata dagli originari attori con la pari a € 8.764,00, e la Parte_5 commissione per estinzione anticipata, costi che andavano certamente inseriti nel calcolo del TEG..
Quanto al primo costo, rileva la Corte che le istruzioni impartire dalla Banca di
Italia nel 2009 affermano che il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza anche tenuto conto alla normativa in materia di trasparenza. In particolare sono inclusi al punto 5) le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore intesi ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad esempio polizza per furto incendio su beni concessi in leasing e ipoteca) se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo
è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente.
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza, la quale ha affermato che "in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata
pag. 5/9 all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione" (cfr. Cass n. 8806/2017) e poi, pronunciandosi in tema di polizze assicurative, ha precisato che “il criterio destinato a dirimere in concreto la questione relativa alla considerabilità degli oneri imposti alla parte beneficiata di un finanziamento, ai fini del superamento dei limiti previsti per la valutazione dell'eventuale natura usuraria dei corrispettivi richiesti, dev'essere identificato nell'esame del concreto collegamento tra l'imposizione di tali oneri e la concessione del credito, sì che, ogni qualvolta un simile collegamento sia in concreto ravvisabile, gli oneri comunque collegati alla concessione del credito valgono a concorrere alla verifica dell'eventuale superamento complessivo del tasso-soglia rilevante ai fini dell'usura, là dove, in caso contrario (ossia in assenza di tale concreto collegamento), l'imposizione di tali oneri rimane in ogni caso estranea a detta verifica (cfr. Cass. n. 3025/ 2022, n. 32538/2023 e n. 20699/2024).
Nel caso di specie, appare evidente che la conclusione del contratto avente ad oggetto la polizza assicurativa stipulata dagli originari attori con la è Parte_5 contestuale alla concessione del finanziamento e, se non obbligatoria per ottenere il credito, ha consentito di ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.
Viceversa è pacifico che la commissione di estinzione anticipata non va inclusa nel calcolo del TEG, avendo la Corte di Cassazione chiarito che “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (cfr. Cass. 07/03/2022, n.7352), precisando che “la natura di penale
pag. 6/9 per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà del finanziamento. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello.
Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008 come convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi al finanziamento” (cfr. Cass. 14/03/2022, n. 8109).
Alla luce di tali principi questa Corte ha disposto una CTU al fine di calcolare il tasso di interesse effettivo globale (TEG) pattuito nel contratto di finanziamento per cui è causa, includendo nello stesso anche i costi sostenuti dall'appellante per la conclusione del contratto di garanzia con e Parte_5
verificare che il suddetto tasso non superi il tasso soglia, rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione.
Le risultanze della disposta CTU hanno, tuttavia, escluso siffatto superamento, avendo il CTU accertato che “il T.E.G. calcolato in base alle Istruzioni della
Banca d'Italia, comprensivo degli oneri convenuti per l'attivazione della garanzia è pari al 14,379 % o al 15,269 % (nell'ipotesi di Parte_5 inclusione anche del prezzo pattuito per l'acquisto delle quote associative) e, in entrambi i casi, risulta inferiore al tasso soglia nel trimestre di riferimento pari al 17,4875%.”.
I motivi sono, pertanto, infondati e vanno rigettati.
Con i restanti motivi, parte appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha statuito la validità del mutuo con il c.d. ammortamento alla francese e ha ritenuto valida la clausola n. 4 del contratto di finanziamento.
I motivi si palesano inammissibili.
pag. 7/9 Ed invero, gli stessi si limitano a riproporre le questioni già sollevate in primo grado senza confrontarsi con quanto affermato dal primo giudice in merito al pacifico orientamento della giurisprudenza in tema di ammortamento alla francese (da ultimo confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione v. sent. 29/05/2024, n. 15130) e nella parte in cui ha precisato che “il calcolo dell'interesse di mora sull'ammontare complessivo della singola rata comprensiva della quota di interessi corrispettivi, lungi dall'essere vietato dalla legge, si pone in sintonia con l'art. 3 della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, senza sottacere poi che l'art. 4 del contratto di mutuo non ha menzionato alcuna sommatoria nel senso palesato dalla difesa di parte attrice ma ha semplicemente previsto che in caso di inadempimento del mutuatario scatta il tasso di mora per ciò che resta inevaso avendo escluso per detti interessi la capitalizzazione periodica”.
L'appello va rigettato e le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta).
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Pt_2
, e nei confronti di
[...] Parte_3 Parte_4
Controparte_1 già , e avverso la sentenza del CP_2 CP_3 CP_4
Tribunale di Siracusa n. 1594/2021 pubblicata in data 07/09/2021, così provvede:
a) rigetta integralmente l'appello;
pag. 8/9 b) condanna l' Parte_1 Pt_2
, e , in solido, al
[...] Parte_3 Parte_4
pagamento, in favore di Controparte_1
e delle spese del presente grado
[...] CP_2 CP_4
del giudizio, che liquida in € 14.317,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, in favore rispettivamente di Controparte_1
e , e in € 4.888,00,
[...] Controparte_1 CP_4
oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore in
CP_2
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso, in data 08/11/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 9/9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1613/2021 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 23 maggio 2025 tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), Parte_2 C.F._1 [...]
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._2 Parte_4
), assistiti e difesi dall'Avv. SORCE DANIELE C.F._3
APPELLANTE
e
(C.F. Controparte_1
), assistito e difeso dall'Avv. D'ANGELO GIUSEPPE P.IVA_2 [...]
(C.F. , già , assistito e difeso CP_2 P.IVA_3 CP_3 dall'Avv. TOMINO GIOVANNI
(C.F. , in persona della mandataria, CP_4 P.IVA_4 CP_2 già (C.F. ), assistito e difeso dagli Avv.ti CP_3 P.IVA_3
RB RO e LO AN
APPELLATI
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Siracusa 1594/2021 pubblicata in data 07/09/2021
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L' in qualità di parte mutuataria ed i Parte_1 fideiussori , e premettevano: Parte_2 Parte_3 Parte_4
che l' aveva stipulato con la Parte_1 Controparte_1
p.a., in data 9 agosto 2012, un finanziamento chirografario
[...]
della durata di 7 anni avente ad oggetto la somma di Euro 100.000,00 (doc. n. 1 fascicolo attori) e che il suddetto finanziamento era garantito sia da polizza fideiussoria rilasciata da del costo di Euro 8.764,00 (doc. n. 2 Parte_5
fascicolo attori) sia da fideiussione omnibus rilasciata da Parte_2
e (doc. n. 3 fascicolo attori); che il contratto Parte_3 Parte_4
prevedeva il rimborso dell'importo erogato in 84 rate mensili, comprensive di capitale ed interessi, contemplando in particolare un tasso di interesse corrispettivo annuo pari al 10,020 % ed un tasso di mora pari al 12,020 %, oltre che, per ciò che interessa nella presente sede, la commissione per l'estinzione anticipata del mutuo pari al 0,50 % e spese di istruttoria pari ad Euro 500,00.
Deducevano di aver commissionato una perizia econometrica a seguito della quale sarebbe emerso che al momento della conclusione del rapporto il T.A.E.G., pari al 24,937 %, il cui calcolo doveva comprendere tutte le spese gravanti sulla parte mutuataria divisate in contratto, era superiore al tasso di usura pari al
17,4875 %, posto che, ai fini della verifica della usurarietà dei tassi, andavano computate tutte le spese e commissioni come previsto dall'art. 644 c.p. e conseguentemente il mutuo in esame doveva essere considerato usurario e non fossero dovuti interessi ex art. 1815 c.c..
Con l'atto di citazione, i predetti chiedevano, quindi, la condanna della banca mutuante alla restituzione Controparte_1 della somma di circa Euro 28.000,00 indebitamente versata a titolo di interessi corrispettivi sul capitale pattuito, censurando tra l'altro anche l'applicazione dell'ammortamento alla francese e la clausola n. 4 del contratto – che, a loro dire, avrebbe comportato l'applicazione di interessi anatocistici in spregio a quanto pag. 2/9 previsto dall'art. 1283 c.c. - invocando il risarcimento del danno ad opera della convenuta in caso di Controparte_1
illegittima segnalazione dei propri nominativi al CRIF.
Costituendosi in giudizio la Controparte_1
contestava in fatto e diritto il merito delle avverse pretese e chiedeva il rigetto delle domande della parte attrice, formulando domanda riconvenzionale con cui chiedeva la condanna degli attori al pagamento del capitale residuo del mutuo rimasto inevaso per il complessivo importo di Euro 67.029,07 oltre interessi di mora convenzionali dal dovuto al saldo.
Nel corso del giudizio, interveniva la quale mandataria di CP_2 [...] che si era resa cessionaria del credito spettante alla CP_4 [...]
credito costituente oggetto del presente giudizio, Controparte_1
instando per la condanna degli attori al pagamento del residuo dovuto a titolo di finanziamento nei termini palesati dalla parte convenuta;
Indi, dopo il deposito delle memorie istruttorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. e l'espletamento di una c.t.u. contabile, con sentenza n. 1594/2021 pubblicata in data 07/09/2021, il Tribunale di Siracusa rigettava le domande azionate dall' e dai fideiussori Parte_1 Parte_2
e poneva le spese di c.t.u. interamente a Parte_3 Parte_4
carico degli attori e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata dalla quale mandataria di condannava l CP_2 CP_4 [...]
e i fideiussori , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 al pagamento, a favore della quale mandataria di Parte_4 CP_2
della somma di Euro 67.029,07 oltre interessi di mora convenzionali CP_4 dal dovuto al saldo e condannava i suddetti attori al pagamento, a favore della quale mandataria di delle spese di lite. CP_2 CP_4
In particolare il primo giudice rilevava che:
pag. 3/9 - non era consentita la sommatoria dei due tassi (corrispettivi e moratori) ai fini dell'accertamento della usurarietà posto che i predetti tassi rispondono a finalità e funzioni diverse e parte attrice non aveva provato che l'incidenza degli ulteriori oneri a proprio carico divisati in contratto avessero determinato in concreto il superamento del tasso soglia;
- doveva ritenersi legittimo il c.d. ammortamento alla francese;
- parimenti legittima era la clausola negoziale 4 del mutuo, atteso che il calcolo dell'interesse di mora sull'ammontare complessivo della singola rata comprensiva della quota di interessi corrispettivi, lungi dall'essere vietato dalla legge, si pone in sintonia con l'art. 3 della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, senza sottacere poi che l'art. 4 del contratto di mutuo non ha menzionato alcuna sommatoria nel senso palesato dalla difesa di parte attrice;
- non esisteva alcun Tasso Effettivo per l'Estinzione Anticipata ai fini dell'accertamento della eventuale usurarietà di esso, atteso che l'estinzione anticipata del finanziamento in qualunque momento è operazione meramente teorica;
- dalla espletata c.t.u. contabile era emerso che il T.E.G. pattuito nel mutuo per cui è lite non aveva superato il tasso soglia.
Avverso detta pronuncia l e i fideiussori Parte_1
, e hanno proposto appello Parte_2 Parte_3 Parte_4 per le ragioni meglio illustrate in motivazione, formulando le conclusioni riportate nell'atto di appello.
Si sono costituiti Controparte_5 [...]
e quale mandante di chiedendo tutti il CP_6 CP_4 CP_2 rigetto dell'appello.
Indi rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e disposta CTU, la Corte, all'udienza del 23/05/2025, sulle pag. 4/9 conclusioni precisate dalle parti come da verbale, ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i primi due motivi, parte appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il primo giudice, nel valutare la sussistenza dell'usurarietà del mutuo e il superamento del tasso soglia, ha aderito alle conclusioni del CTU, omettendo di considerare tra i costi del finanziamento quello della polizza assicurativa stipulata dagli originari attori con la pari a € 8.764,00, e la Parte_5 commissione per estinzione anticipata, costi che andavano certamente inseriti nel calcolo del TEG..
Quanto al primo costo, rileva la Corte che le istruzioni impartire dalla Banca di
Italia nel 2009 affermano che il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza anche tenuto conto alla normativa in materia di trasparenza. In particolare sono inclusi al punto 5) le spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore intesi ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad esempio polizza per furto incendio su beni concessi in leasing e ipoteca) se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo
è contestuale alla concessione del finanziamento ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente.
In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza, la quale ha affermato che "in relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell'ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell'eventuale usurarietà di un contratto di credito, è necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata
pag. 5/9 all'operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualità tra la spesa e l'erogazione" (cfr. Cass n. 8806/2017) e poi, pronunciandosi in tema di polizze assicurative, ha precisato che “il criterio destinato a dirimere in concreto la questione relativa alla considerabilità degli oneri imposti alla parte beneficiata di un finanziamento, ai fini del superamento dei limiti previsti per la valutazione dell'eventuale natura usuraria dei corrispettivi richiesti, dev'essere identificato nell'esame del concreto collegamento tra l'imposizione di tali oneri e la concessione del credito, sì che, ogni qualvolta un simile collegamento sia in concreto ravvisabile, gli oneri comunque collegati alla concessione del credito valgono a concorrere alla verifica dell'eventuale superamento complessivo del tasso-soglia rilevante ai fini dell'usura, là dove, in caso contrario (ossia in assenza di tale concreto collegamento), l'imposizione di tali oneri rimane in ogni caso estranea a detta verifica (cfr. Cass. n. 3025/ 2022, n. 32538/2023 e n. 20699/2024).
Nel caso di specie, appare evidente che la conclusione del contratto avente ad oggetto la polizza assicurativa stipulata dagli originari attori con la è Parte_5 contestuale alla concessione del finanziamento e, se non obbligatoria per ottenere il credito, ha consentito di ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.
Viceversa è pacifico che la commissione di estinzione anticipata non va inclusa nel calcolo del TEG, avendo la Corte di Cassazione chiarito che “in tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso soglia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi moratori con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (cfr. Cass. 07/03/2022, n.7352), precisando che “la natura di penale
pag. 6/9 per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà del finanziamento. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello.
Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008 come convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi al finanziamento” (cfr. Cass. 14/03/2022, n. 8109).
Alla luce di tali principi questa Corte ha disposto una CTU al fine di calcolare il tasso di interesse effettivo globale (TEG) pattuito nel contratto di finanziamento per cui è causa, includendo nello stesso anche i costi sostenuti dall'appellante per la conclusione del contratto di garanzia con e Parte_5
verificare che il suddetto tasso non superi il tasso soglia, rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione.
Le risultanze della disposta CTU hanno, tuttavia, escluso siffatto superamento, avendo il CTU accertato che “il T.E.G. calcolato in base alle Istruzioni della
Banca d'Italia, comprensivo degli oneri convenuti per l'attivazione della garanzia è pari al 14,379 % o al 15,269 % (nell'ipotesi di Parte_5 inclusione anche del prezzo pattuito per l'acquisto delle quote associative) e, in entrambi i casi, risulta inferiore al tasso soglia nel trimestre di riferimento pari al 17,4875%.”.
I motivi sono, pertanto, infondati e vanno rigettati.
Con i restanti motivi, parte appellante ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha statuito la validità del mutuo con il c.d. ammortamento alla francese e ha ritenuto valida la clausola n. 4 del contratto di finanziamento.
I motivi si palesano inammissibili.
pag. 7/9 Ed invero, gli stessi si limitano a riproporre le questioni già sollevate in primo grado senza confrontarsi con quanto affermato dal primo giudice in merito al pacifico orientamento della giurisprudenza in tema di ammortamento alla francese (da ultimo confermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione v. sent. 29/05/2024, n. 15130) e nella parte in cui ha precisato che “il calcolo dell'interesse di mora sull'ammontare complessivo della singola rata comprensiva della quota di interessi corrispettivi, lungi dall'essere vietato dalla legge, si pone in sintonia con l'art. 3 della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio 2000, senza sottacere poi che l'art. 4 del contratto di mutuo non ha menzionato alcuna sommatoria nel senso palesato dalla difesa di parte attrice ma ha semplicemente previsto che in caso di inadempimento del mutuatario scatta il tasso di mora per ciò che resta inevaso avendo escluso per detti interessi la capitalizzazione periodica”.
L'appello va rigettato e le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta).
Deve, infine, darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Pt_2
, e nei confronti di
[...] Parte_3 Parte_4
Controparte_1 già , e avverso la sentenza del CP_2 CP_3 CP_4
Tribunale di Siracusa n. 1594/2021 pubblicata in data 07/09/2021, così provvede:
a) rigetta integralmente l'appello;
pag. 8/9 b) condanna l' Parte_1 Pt_2
, e , in solido, al
[...] Parte_3 Parte_4
pagamento, in favore di Controparte_1
e delle spese del presente grado
[...] CP_2 CP_4
del giudizio, che liquida in € 14.317,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, in favore rispettivamente di Controparte_1
e , e in € 4.888,00,
[...] Controparte_1 CP_4
oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, in favore in
CP_2
c) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso, in data 08/11/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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