Articolo 10 della Legge 11 giugno 1954, n. 409
Articolo 9Articolo 11
Versione
27 luglio 1954
Art. 10.
Il trattamento di pensione indiretta di privilegio, e quello di riversibilita' di pensione diretta di privilegio quando il sanitario sia morto in conseguenza dell'evento di servizio che abbia dato luogo al conferimento dell'assegno privilegiato, sono calcolati, con la applicazione delle aliquote stabilite dal precedente articolo 4, su quello che sarebbe spettato o e' stato liquidato al sanitario ai sensi del precedente art. 9, prendendo a base pero', per la parte di trattamento commisurata ai soli anni di servizio, in ogni caso, la rendita vitalizia di lire 304.000 annue stabilita dall'ultimo comma del predetto art. 9.
Il trattamento di riversibilita' di pensione diretta di privilegio nei casi non contemplati dal precedente comma si calcola, pure con la applicazione delle aliquote stabilite dal precedente art. 4, su quello liquidato al sanitario ai sensi del precedente art. 9. La parte del predetto trattamento di riversibilita' commisurata ai soli anni di servizio non sara', in nessun caso, inferiore a lire 114.000 annue.
Entrata in vigore il 27 luglio 1954