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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 29/09/2025, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3561/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ON
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3561/2024 promossa da:
( , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/06/1984 rappresentata e difesa dall'avv. Lucia PAOLINELLI, per procura in atti;
RICORRENTE contro
( nato a [...] il CP_1 C.F._2
25/05/11975 rappresentato e difeso dagli avv. Mirco PIERSANTI e Cristina GARBINI, in virtù di mandato in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio;
CONCLUSIONI
Precisate dalle parti all'udienza del 17/09/2025, con richiesta di entrambe di pronuncia parziale sullo status;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con il 12/04/2004 a CP_1
pagina 1 di 3 LA (Bangladesh), dal quale sono nati i figli (Dhaka – Bangladesh, Persona_1
03/08/2009), (Jesi, 18/01/2012) e (Jesi, 12/10/2015). Persona_2 Persona_3
Ha, in particolare, dedotto che, a seguito di conversione del rito da contenzioso a consensuale, con decreto n. 999 del 25/01/2023, questo Tribunale ha omologato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate all'udienza del 24/01/2023; le parti, dall'epoca, non hanno più ripreso la convivenza.
La ricorrente ha, altresì, dedotto che le condizioni concordate sono state, nel tempo, parzialmente modificate dalle stesse parti (il figlio maggiore abita con il padre, mentre i due minori con la madre;
il contributo al mantenimento previsto a carico del padre è stato ridotto, mentre le visite dei figli ai genitori e tra loro sono sporadiche).
2. Il resistente si è costituito in giudizio non opponendosi alla richiesta di declaratoria di scioglimento del vincolo, insistendo per l'accoglimento di condizioni difformi.
3. All'udienza del 17/09/2025, dinanzi al G.I., entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva di divorzio, rinunciando ai termini ex art. 473-bis.28 c.p.c.
4. La causa è, dunque, rimessa al Collegio per la decisione sul vincolo.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, essendo ravvisabili i presupposti previsti dalla L. 898/70 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta, risulta, come visto, che, con decreto n. 999 del 25/01/2023, il Tribunale di ON (previa conversione del rito) ha omologato la separazione dei coniugi, che erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in data 15/11/2022.
Risulta, quindi, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3 numero 2) lett. b) L. 898/70; inoltre, non è contestato che la separazione perduri da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda di entrambe le parti sul punto.
Va, quindi, pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato il 12/04/2004 a LA (Bangladesh) e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CA (AN) al n. 56, parte II, serie C, Ufficio 1, dell'anno 2020, con rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di ON, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 12/04/2004 a LA (Bangladesh) tra e e trascritto nel registro Parte_1 CP_1 degli atti di matrimonio del Comune di CA (AN) al n. 56, parte II, serie C, Ufficio 1, dell'anno 2020;
pagina 2 di 3 ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di CA (AN) di procedere alle annotazioni di legge dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Spese al definitivo
Così deciso in ON nella camera di consiglio del 17/IX/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di ON
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3561/2024 promossa da:
( , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
01/06/1984 rappresentata e difesa dall'avv. Lucia PAOLINELLI, per procura in atti;
RICORRENTE contro
( nato a [...] il CP_1 C.F._2
25/05/11975 rappresentato e difeso dagli avv. Mirco PIERSANTI e Cristina GARBINI, in virtù di mandato in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in sede
INTERVENTORE NECESSARIO
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio;
CONCLUSIONI
Precisate dalle parti all'udienza del 17/09/2025, con richiesta di entrambe di pronuncia parziale sullo status;
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. La ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir Parte_1 pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con il 12/04/2004 a CP_1
pagina 1 di 3 LA (Bangladesh), dal quale sono nati i figli (Dhaka – Bangladesh, Persona_1
03/08/2009), (Jesi, 18/01/2012) e (Jesi, 12/10/2015). Persona_2 Persona_3
Ha, in particolare, dedotto che, a seguito di conversione del rito da contenzioso a consensuale, con decreto n. 999 del 25/01/2023, questo Tribunale ha omologato la separazione dei coniugi alle condizioni concordate all'udienza del 24/01/2023; le parti, dall'epoca, non hanno più ripreso la convivenza.
La ricorrente ha, altresì, dedotto che le condizioni concordate sono state, nel tempo, parzialmente modificate dalle stesse parti (il figlio maggiore abita con il padre, mentre i due minori con la madre;
il contributo al mantenimento previsto a carico del padre è stato ridotto, mentre le visite dei figli ai genitori e tra loro sono sporadiche).
2. Il resistente si è costituito in giudizio non opponendosi alla richiesta di declaratoria di scioglimento del vincolo, insistendo per l'accoglimento di condizioni difformi.
3. All'udienza del 17/09/2025, dinanzi al G.I., entrambe le parti hanno chiesto la pronuncia di sentenza non definitiva di divorzio, rinunciando ai termini ex art. 473-bis.28 c.p.c.
4. La causa è, dunque, rimessa al Collegio per la decisione sul vincolo.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta, essendo ravvisabili i presupposti previsti dalla L. 898/70 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta, risulta, come visto, che, con decreto n. 999 del 25/01/2023, il Tribunale di ON (previa conversione del rito) ha omologato la separazione dei coniugi, che erano comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale in data 15/11/2022.
Risulta, quindi, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3 numero 2) lett. b) L. 898/70; inoltre, non è contestato che la separazione perduri da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda di entrambe le parti sul punto.
Va, quindi, pronunciato lo scioglimento del matrimonio celebrato il 12/04/2004 a LA (Bangladesh) e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CA (AN) al n. 56, parte II, serie C, Ufficio 1, dell'anno 2020, con rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di ON, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così decide: dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 12/04/2004 a LA (Bangladesh) tra e e trascritto nel registro Parte_1 CP_1 degli atti di matrimonio del Comune di CA (AN) al n. 56, parte II, serie C, Ufficio 1, dell'anno 2020;
pagina 2 di 3 ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di CA (AN) di procedere alle annotazioni di legge dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Spese al definitivo
Così deciso in ON nella camera di consiglio del 17/IX/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 3 di 3