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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 20/05/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 400/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro sezione civile, dott. Giuseppe Izzo, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19/05/2025 di discussione ex 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 400 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari conten- ziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: “opposizione all'esecuzione”
TRA
(C.F ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall' avv. Ernesto Castaldi, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sapri (SA) alla Via G.B. Falcone n.8
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in atti, dagli avv.ti
Michelino Bianchino e Domenico Sica, elettivamente domiciliata in Vallo della Lucania alla via Ottavio Valiante, 30.
OPPOSTA
NONCHE'
(C.F. e P. IVA , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Responsabile Atti introduttivi del rappresentata e dife- Controparte_3 sa, giusta procura in atti, dall'avv. Graziana Magno, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Matera alla Piazza Michele Bianco n. 32
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. proponeva opposizione avver- Parte_1
so la cartella di pagamento n. 100 2019 00115 194 82000, emessa da Controparte_4
, in esecuzione del ruolo emesso dalla società
[...] Controparte_1 relativo al mancato pagamento dell'ingiunzione n. 0000000024 del 28/03/2018
[...] con cui le veniva richiesto il pagamento della somma di € 11.329,37.
A fondamento della spiegata opposizione eccepiva, preliminarmente, l'intervenuta pre- scrizione di ogni presunto diritto vantato dagli opposti, stante l'omessa notifica dell'ingiunzione di pagamento da parte dell'ente creditore, attività preliminare per la le- gittima emissione del ruolo esattoriale. Contestava, altresì, la violazione delle regole di buona fede e lealtà contrattuale da parte del gestore. Tanto premesso, concludeva chie- dendo: “In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva dell'azionata cartella oltre che per i gravi motivi di cui al ricorso, per l'ingiustizia del danno patrimoniale che po- trebbe derivare all'opponente dall'eventuale esecuzione, soprattutto per la presumibile difficoltà ed i disagi connessi alle successive attività necessarie a riottenere la restitu- zione delle somme non dovute dall'Ente Impositore;
Nel merito: accertare e dichiarare
l'inesistenza del diritto di . a procedere ad esecuzione Controparte_5
forzata e, conseguentemente, dichiarare la nullità della cartella impugnata recante nu- mero n. 100 2019 00115 194 82 000 emessa da riferi- Controparte_5
ta al ruolo emesso da relativo al mancato pagamento Controparte_1 dell'ingiunzione n. 0000000024 del 28.03.2018 convenuti anch'essi citati per le motiva- zioni di cui alla presente citazione in opposizione e che qui si abbiano per interamente richiamate e trascritte;
In ogni caso: condannare la Società Controparte_2
, in solido con la in persona dei rispettivi
[...] Controparte_1
legali rappresentanti p.t., al pagamento delle spese di lite, oltre a Iva e Cpa, rimborso spese generali nella misura del 15% o come per legge, da attribuire al sottoscritto pro- curatore antistatario.”
Con comparsa del 06/06/2022 si costituiva in giudizio Controparte_2
contestando le avverse deduzioni. In particolare, eccepiva la propria caren-
[...] za di legittimazione passiva, l'esigibilità della pretesa creditoria azionata alla data di no- tifica della cartella impugnata, l'assenza di profili di responsabilità imputabili. Conclu- deva, pertanto, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) rigettare l'opposizione propo- sta ed ogni altra domanda avanzata da parte attrice in quanto destituite di fondamento;
2) in ogni caso accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte nella narrativa che precede, il difetto di legittimazione passiva di ovve- Controparte_2
2
ro l'assenza di profili di responsabilità alla stessa imputabili in relazione ai fatti di cau- sa e per l'effetto, ove all'esito del giudizio fosse disposto l'annullamento dell'atto impu- gnato, rigettare la domanda formulata da parte attrice di condannare anche l'Agente della Riscossione al pagamento delle spese di lite. Il tutto con condanna di parte attrice ovvero del Controparte_6 Controparte_1
, in ipotesi di sua soccombenza, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
.” Controparte_7
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 07/02/2022, si costituiva in giudi- zio la società contestando la fondatezza dell'avversa op- Controparte_1 posizione. Concludeva, pertanto, chiedendo: “rigettare la proposta opposizione in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto, per i motivi indicati, e, per l'effetto confermare il provvedimento ingiuntivo di pagamento impugnato;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
La causa, istruita in via documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclu- sioni.
Con note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 27/01/2025, parte opponente e la società rappresentavano il raggiungimento di un ac- Controparte_1
cordo transattivo chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensa- zione delle spese di lite;
la società di riscossione chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, per intervenuto sgravio della cartella, con condanna di parte attrice, ov- vero della società al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
La causa veniva, quindi, rinviata per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 19/05/2025, la cui trattazione veniva sostituita dal deposito di note scrit- te ex art. 127 ter c.p.c.
Tanto premesso, atteso l'intervenuto accordo tra le parti, deve dichiararsi cessata la ma- teria del contendere.
La formula di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini. Essa può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giu- ridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del con- tendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione,
3
adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti pre- supposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rile- vanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass.,
22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95,
n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664) e deve assumere la forma di sentenza.
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, rilevato che risulta documentato l'intervenuto sgravio della cartella, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'ogget- to della controversia.
Le spese tra parte opponente e la società opposta posso- Controparte_1
no dichiararsi integralmente compensate in ossequio alla transazione intervenuta.
Residua la questione delle spese di lite in favore di Controparte_2
che, pur essendo parte costituita, non è stata coinvolta nelle trattative di bonario compo- nimento della controversia, da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale.
La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giu- dice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soc- combenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (Cass. Civ. ordinanza n. 14939/2020).
4
Nel caso di specie, atteso il comportamento processuale meritevole di apprezzamento di parte opponente, che si è prontamente adoperata per estinguere il debito, sussistono giu- stificati motivi per ritenere integralmente compensate le spese di lite anche nei confronti dell' . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Così deciso in Lagonegro, il 20/05/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice Unico del Tribunale di Lagonegro sezione civile, dott. Giuseppe Izzo, all'esito del deposito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 19/05/2025 di discussione ex 281-sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 400 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari conten- ziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: “opposizione all'esecuzione”
TRA
(C.F ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall' avv. Ernesto Castaldi, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Sapri (SA) alla Via G.B. Falcone n.8
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa giusta procura in atti, dagli avv.ti
Michelino Bianchino e Domenico Sica, elettivamente domiciliata in Vallo della Lucania alla via Ottavio Valiante, 30.
OPPOSTA
NONCHE'
(C.F. e P. IVA , in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Responsabile Atti introduttivi del rappresentata e dife- Controparte_3 sa, giusta procura in atti, dall'avv. Graziana Magno, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Matera alla Piazza Michele Bianco n. 32
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. proponeva opposizione avver- Parte_1
so la cartella di pagamento n. 100 2019 00115 194 82000, emessa da Controparte_4
, in esecuzione del ruolo emesso dalla società
[...] Controparte_1 relativo al mancato pagamento dell'ingiunzione n. 0000000024 del 28/03/2018
[...] con cui le veniva richiesto il pagamento della somma di € 11.329,37.
A fondamento della spiegata opposizione eccepiva, preliminarmente, l'intervenuta pre- scrizione di ogni presunto diritto vantato dagli opposti, stante l'omessa notifica dell'ingiunzione di pagamento da parte dell'ente creditore, attività preliminare per la le- gittima emissione del ruolo esattoriale. Contestava, altresì, la violazione delle regole di buona fede e lealtà contrattuale da parte del gestore. Tanto premesso, concludeva chie- dendo: “In via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva dell'azionata cartella oltre che per i gravi motivi di cui al ricorso, per l'ingiustizia del danno patrimoniale che po- trebbe derivare all'opponente dall'eventuale esecuzione, soprattutto per la presumibile difficoltà ed i disagi connessi alle successive attività necessarie a riottenere la restitu- zione delle somme non dovute dall'Ente Impositore;
Nel merito: accertare e dichiarare
l'inesistenza del diritto di . a procedere ad esecuzione Controparte_5
forzata e, conseguentemente, dichiarare la nullità della cartella impugnata recante nu- mero n. 100 2019 00115 194 82 000 emessa da riferi- Controparte_5
ta al ruolo emesso da relativo al mancato pagamento Controparte_1 dell'ingiunzione n. 0000000024 del 28.03.2018 convenuti anch'essi citati per le motiva- zioni di cui alla presente citazione in opposizione e che qui si abbiano per interamente richiamate e trascritte;
In ogni caso: condannare la Società Controparte_2
, in solido con la in persona dei rispettivi
[...] Controparte_1
legali rappresentanti p.t., al pagamento delle spese di lite, oltre a Iva e Cpa, rimborso spese generali nella misura del 15% o come per legge, da attribuire al sottoscritto pro- curatore antistatario.”
Con comparsa del 06/06/2022 si costituiva in giudizio Controparte_2
contestando le avverse deduzioni. In particolare, eccepiva la propria caren-
[...] za di legittimazione passiva, l'esigibilità della pretesa creditoria azionata alla data di no- tifica della cartella impugnata, l'assenza di profili di responsabilità imputabili. Conclu- deva, pertanto, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) rigettare l'opposizione propo- sta ed ogni altra domanda avanzata da parte attrice in quanto destituite di fondamento;
2) in ogni caso accertare e dichiarare, per le motivazioni esposte nella narrativa che precede, il difetto di legittimazione passiva di ovve- Controparte_2
2
ro l'assenza di profili di responsabilità alla stessa imputabili in relazione ai fatti di cau- sa e per l'effetto, ove all'esito del giudizio fosse disposto l'annullamento dell'atto impu- gnato, rigettare la domanda formulata da parte attrice di condannare anche l'Agente della Riscossione al pagamento delle spese di lite. Il tutto con condanna di parte attrice ovvero del Controparte_6 Controparte_1
, in ipotesi di sua soccombenza, al pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
.” Controparte_7
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 07/02/2022, si costituiva in giudi- zio la società contestando la fondatezza dell'avversa op- Controparte_1 posizione. Concludeva, pertanto, chiedendo: “rigettare la proposta opposizione in quanto totalmente infondata in fatto e in diritto, per i motivi indicati, e, per l'effetto confermare il provvedimento ingiuntivo di pagamento impugnato;
con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
La causa, istruita in via documentale, veniva rinviata per la precisazione delle conclu- sioni.
Con note di trattazione scritta, sostitutive dell'udienza del 27/01/2025, parte opponente e la società rappresentavano il raggiungimento di un ac- Controparte_1
cordo transattivo chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con compensa- zione delle spese di lite;
la società di riscossione chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, per intervenuto sgravio della cartella, con condanna di parte attrice, ov- vero della società al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
La causa veniva, quindi, rinviata per discussione e decisione ex art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 19/05/2025, la cui trattazione veniva sostituita dal deposito di note scrit- te ex art. 127 ter c.p.c.
Tanto premesso, atteso l'intervenuto accordo tra le parti, deve dichiararsi cessata la ma- teria del contendere.
La formula di cessazione della materia del contendere, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della
Cassazione ha definito i confini. Essa può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giu- ridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del con- tendere possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione,
3
adempimento spontaneo, transazione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass.,
21.5.87, n. 4630; Cass., 22.7.81, n. 4719). Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti pre- supposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rile- vanza giuridica delle vicende sopraggiunte (Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass.,
22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95,
n. 4151). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio
(Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
16.6.82, n. 3664) e deve assumere la forma di sentenza.
Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, rilevato che risulta documentato l'intervenuto sgravio della cartella, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'ogget- to della controversia.
Le spese tra parte opponente e la società opposta posso- Controparte_1
no dichiararsi integralmente compensate in ossequio alla transazione intervenuta.
Residua la questione delle spese di lite in favore di Controparte_2
che, pur essendo parte costituita, non è stata coinvolta nelle trattative di bonario compo- nimento della controversia, da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale.
La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giu- dice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soc- combenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (Cass. Civ. ordinanza n. 14939/2020).
4
Nel caso di specie, atteso il comportamento processuale meritevole di apprezzamento di parte opponente, che si è prontamente adoperata per estinguere il debito, sussistono giu- stificati motivi per ritenere integralmente compensate le spese di lite anche nei confronti dell' . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Così deciso in Lagonegro, il 20/05/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
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