Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/01/2026, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00484/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02372/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2372 del 2024, proposto da
ME HO, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Erra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
nei confronti
SA NO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia:
1) della nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli del 13/3/2024, con la quale veniva espressa la “non autorizzazione” al progetto presentato dalla sig.ra ME HO in data 1/9/2023;
2) della nota PEC del 13/3/2024, di trasmissione del diniego di cui sub 1;
3) di ogni altro presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compreso ove necessario e per quanto di ragione, del preavviso di rigetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2025 la dott.ssa NA BB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, con ricorso notificato il 10/05/2024 e depositato in giudizio il 16/05/2024, impugna 1) la nota del 13/3/2024, con la quale la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli non ha autorizzato il progetto da essa presentato in data 1/9/2023 per opere di accertamento di compatibilità relative all’appartamento di sua proprietà sito in Palazzo CC (edificio sottoposto con D.M. 21.7.1927 alle disposizioni di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.); 2) la nota PEC del 13/3/2024, di trasmissione del diniego di cui sub 1; 3) ogni altro presupposto, conseguente o comunque connesso, ivi compreso ove necessario e per quanto di ragione, il preavviso di rigetto ex art. 10 bis del 26/02/2024.
A sostegno del ricorso deduce le seguenti censure:
1) VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 21 D.LGS 22/2004 E 3 L. 241/90 - ECCESSO DI POTERE - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.
2)VIOLAZIONE DI LEGGE - ULTERIORE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 21 DLGS 22/2004 - ECCESSO DI POTERE - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE - FALSITA’ DEI PRESUPPOSTI - IRRAGIONEVOLEZZA - CONTRADDITTORIETA'.
3) VIOLAZIONE DI LEGGE - ULTERIORE VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 21 DLGS 22/2004 - ECCESSO DI POTERE - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE - FALSITA’ DEI PRESUPPOSTI - IRRAGIONEVOLEZZA - CONTRADDITTORIETA'.
4) VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 9 BIS D.P.R. 6/6/2001 N. 380 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 21 D.LGS 22/2004 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TIPICITA’ DEI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - ECCESSO DI POTERE - ECCESSO DI POTERE PER FALSITA' DI PRESUPPOSTI - SVIAMENTO.
Il 23/05/2024, si è costituito in giudizio il Ministero della Cultura, depositando all’uopo un mero atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Nella Camera di Consiglio del 5/06/2024, il Tribunale ha disposto la cancellazione della presente causa dal ruolo della Camera di Consiglio, su rinuncia di parte ricorrente all'istanza cautelare, in vista della presentazione di una istanza di prelievo per la fissazione sollecita del merito.
Il 26/09/2025, la ricorrente ha depositato in giudizio una memoria difensiva, insistendo per l'annullamento dei provvedimenti impugnati e chiedendo la nomina di un “ verificatore e/o CTU che confermi che le opere interne a farsi non possono essere ritenute costruttivamente e funzionalmente quale “completamento” del solaio abusivo, che comunque non è tecnicamente rimovibile senza pregiudizi statici per l'intero fabbricato vincolato, ovvero per la proprietà NO ”.
Nella pubblica udienza del 30/10/2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è infondato nel merito e va respinto.
1. - Con il primo motivo di gravame, parte ricorrente impugna la nota n. 4085 del 13/3/2024, con la quale la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli non ha autorizzato il progetto presentato in data 1/9/2023 dalla ricorrente per opere di accertamento di compatibilità relative all’appartamento di sua proprietà sito in Palazzo CC (edificio sottoposto con D.M. 21.7.1927 alle disposizioni di cui al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.), per asserito difetto di motivazione e eccesso di potere, lamentando che “ il diniego qui gravato risulta fondato esclusivamente sulla asseritamente necessaria demolizione del solaio in acciaio, ritenuto genericamente “non compatibile con la tutela ”, evidenziando che “ il cenno motivazionale dedicato dalla Soprintendenza al dirimente punto in questione si riduce a mera formula di stile ”.
Il motivo di gravame è infondato.
Giova anzitutto richiamare il nucleo motivazionale del provvedimento impugnato, che recita quanto segue: “- Come più volte dichiarato, questa Soprintendenza non ritiene compatibile con la tutela conservazione del solaio in carpenteria metallica con cordolo perimetrale realizzato in assenza di autorizzazione presso l'immobile. Considerato che lo stesso costituisce il calpestio dell'appartamento di cui si chiede autorizzazione a completare gli interventi di diversa distribuzione eseguiti nel 2017-2018, si ritiene che debba essere presentato progetto di ripristino dello stato legittimo dei luoghi. Solo a seguito dell'effettiva demolizione del solaio in carpenteria, e del consolidamento di quello ligneo, potrà essere presentato ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2004 progetto di manutenzione ordinaria/straordinaria relativa all'appartamento; ”.
Ebbene, osserva, il Collegio che il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato, anche per relationem , attraverso il richiamo (tra gli altri atti) alla nota n. 5830 del 10/3/2015, con la quale il medesimo Ufficio “ autorizzava il risanamento conservativo dei solai di interpiano tra le proprietà HO e NO con le seguenti prescrizioni: dovrà essere prodotta, per la necessaria preventiva autorizzazione, altra soluzione relativa alla realizzazione del cordolo che, nell'assicurare il collegamento nel piano del solaio oggetto di intervento, non comporti il taglio continuo della muratura. Inoltre era fatto obbligo di dare comunicazione scritta della data di inizio dei lavori e del nominativo dell'architetto direttore dei lavori, e, ad intervento concluso, inviare a questa Soprintendenza una relazione sulla corretta esecuzione delle opere, in conformità dell'autorizzazione rilasciata, corredata da documentazione fotografica ”, nonché al “ sopralluogo congiunto indetto dalla Polizia Locale del Comune di Napoli, Unità Operativa Tutela Edilizia per il 14.12.2018, nel corso del quale, alla presenza del Servizio Antiabusivismo e condono edilizio del Comune di Napoli e del Servizio sportello unico edilizia privata dello stesso, il funzionario responsabile di zona, verificava: la realizzazione di un solaio in acciaio sovrapposto e apparentemente indipendente da quello ligneo originale (non è stato possibile verificare l'esatta composizione di tale solaio, l'eventuale conservazione dei panconcelli, l'eventuale restauro delle travi lignee, l'effettiva realizzazione di un cordolo perimetrale);… ”.
Pertanto, il punto dirimente della motivazione del provvedimento di diniego impugnato, con il quale viene chiesto alla ricorrente il necessario previo ripristino dello stato legittimo dei luoghi, con la effettiva demolizione del solaio in carpenteria metallica e il consolidamento di quello ligneo, al fine della presentazione ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs 42/2004 del progetto di manutenzione ordinaria/straordinaria relativa all'appartamento in questione, non costituisce mera formula di stile, bensì una richiesta logica, che si pone in linea di continuità con l’autorizzazione (con prescrizioni) al risanamento conservativo dei solai di interpiano tra le proprietà HO e NO precedentemente rilasciata alla ricorrente, la quale, tuttavia, ha effettuato il rifacimento del solaio interpiano in difformità dalle prescrizioni di cui all'autorizzazione n. 5830 del 10/3/2015 (come pure riconosciuto nel ricorso e nella asseverazione del tecnico di parte del 05/03/2024 versata in atti), laddove l’autorizzazione della Soprintendenza in questione non è solo un passaggio formale, ma rappresenta un atto sostanziale di tutela.
2. - Con il secondo motivo di gravame, parte ricorrente lamenta la contraddittorietà dell’azione amministrativa della P.A. intimata, evidenziando che, mentre “ L'intimata amministrazione già nel lontano 2019 aveva apertamente riconosciuto che “la diversa distribuzione interna non ha in sé carattere di incompatibilità con le esigenze di tutela” , il diniego impugnato “ subordina la realizzazione di opere, del tutto compatibili con la tutela, alla “demolizione” del solaio in acciaio immotivatamente ritenuto incompatibile ”.
La predetta cesura risulta priva di pregio, ove si consideri che la diversa distribuzione interna dell’appartamento della ricorrente, che, secondo quanto riportato nella nota della Soprintendenza n. 281 dell’11/1/2019 (pure richiamata nel provvedimento impugnato), “ non ha in sé carattere di incompatibilità con le esigenze di tutela, avendo avuto ad oggetto la demolizione e successiva ricostruzione di tramezzi ”, è cosa diversa dal contestato rifacimento del solaio in acciaio, in difformità dall'autorizzazione della Soprintendenza n. 5830 del 10/3/2015, sicché non si ravvisa alcuna contraddittorietà nell’azione amministrativa della P.A. intimata.
3. - Con il terzo motivo di gravame, la ricorrente afferma poi che “ la rimozione del contestato solaio in acciaio comporta gravi rischi per la statica dell'intero immobile o quantomeno, per l'unità immobiliare in ditta NO ” e lamenta la “ illegittimità del provvedimento gravato, che scientemente sottopone a condizione impossibile (abbattimento solaio in acciaio e ripristino di quello ligneo) il rilascio di titoli abilitativi, pienamente legittimi, per afferire opere già ritenute compatibili ”, nonché la mancata “ necessaria ed obbligata, valutazione in ordine all'applicabilità delle sanzioni pecuniarie alternative (cd. fiscalizzazione) richiamate dalle stesse circolari MIBAC nn. 30 e 34 versate in atti.
Detta omissione assume particolare rilievo, atteso che nella presente sede, l'ordine di demolizione del solaio de quo non è oggetto di impugnativa rilevando esclusivamente la sua materiale esecuzione - non a caso mai neppure tentata dagli uffici comunali e/o vincolistici - e irragionevolmente ed immotivatamente posta quale condizione per l'autorizzazione, rectius lo stesso esame, degli altri ulteriori interventi da assentire. ”.
Anche le predette censure vanno disattese, poiché inammissibili prima ancora che infondate.
Infatti, la stessa ricorrente, dopo avere premesso nella parte in fatto del ricorso che “ Le opere in difformità venivano sanzionate dal Comune di Napoli con disposizione dirigenziale n. 242/2019, rimasto ineseguita quanto al solaio.
In data 12/1/2022, la Sig.ra HO, con riferimento a detti abusi, proponeva istanza per l'autorizzazione di “opere di accertamento di compatibilità”.
La Soprintendenza, nel riscontrare detta istanza produceva dettagliata richiesta di integrazione documentale….
In data 1/9/2023, in accoglimento di tutte le richieste dell'autorità vincolistica (tranne quella relativa al rifacimento del solaio) veniva presentato nuovo progetto in sanatoria ”, afferma che “ l'ordine di demolizione del solaio de quo non è oggetto di impugnativa rilevando esclusivamente la sua materiale esecuzione ”, sicché non può dolersi in questa sede di una asserita impossibilità di abbattere il solaio in acciaio e di ripristinare quello ligneo “ a causa di rilevanti gravi problemi strutturali e conseguenti dissesti… ”, come si legge nella asseverazione del tecnico di parte versata in atti (problemi, peraltro, giammai evidenziati in sede procedimentale, non avendo parte ricorrente presentato le dovute osservazioni a seguito della comunicazione del preavviso di diniego di cui alla nota prot. 3070/P del 26/2/2024), nonché della mancata fiscalizzazione dell’abuso, trattandosi di questioni meramente esecutive in ordine alle quali la ricorrente potrà attivare le opportune interlocuzioni con gli uffici comunali e/o vincolistici del caso.
4. - Con il quarto motivo di gravame, parte ricorrente lamenta che “ la mancata demolizione del solaio in acciaio, già oggetto di Ordine di demolizione nel 2019, non può costituire impedimento al rilascio dell'autorizzazione neppure considerando il profilo urbanistico ”, atteso che “ l'autorizzazione ex art. 21 D.lgs 22, da un lato, NON rientra tra i provvedimenti di cui al T.U. edilizia neppure nella parte II, e dall'altro presenta gli stessi caratteri di autonomia strutturale e funzionale dai titoli edilizi ritenuti rilevanti dal richiamato arresto 3006 con riferimento al diverso titolo paesaggistico! ”.
Il motivo di gravame è infondato ove si consideri che, in disparte ogni altra considerazione, la mancata demolizione del solaio in acciaio è posta dalla Soprintendenza alla base del gravato provvedimento di diniego considerando non il profilo urbanistico, quanto il profilo vincolistico di tutela del bene de quo (art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.), come si evince dalla motivazione del provvedimento impugnato e dalle considerazioni svolte nel paragrafo 1.
5. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente riportato il ricorso va respinto.
6. - Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico della ricorrente, e sono liquidate come da dispositivo in favore del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli.
Nulla per le spese nei confronti del controinteressato, non costituito in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, nella misura di euro 2.000,00 (Duemila/00), oltre accessori come per legge.
Nulla per le spese nei confronti del controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR RA LE, Presidente
AR Grazia D'Alterio, Consigliere
NA BB, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA BB | AR RA LE |
IL SEGRETARIO