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Sentenza 30 marzo 2025
Sentenza 30 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/03/2025, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro, Dott. Laura Bajardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al R.G. N. 18909/23 promossa DA elettivamente domiciliata presso l'Avv. P. AMURA che la Parte_1 rappresenta e difende
- ricorrente -
CONTRO
in proprio e quale socia accomandataria della M&R Beauty CP_1
Center sas.
168 SRLS. in persona del legale rapp.te p.t. - contumaci - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato si chiede al Giudice di “in via principale, previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro (…) dichiarare che la lavoratrice dovesse essere inquadrata (…) al 2° Livello del CCNL Acconciatori, estetisti, barbieri e parrucchieri e ricevere il trattamento economico e normativo spettante (…) condannare solidalmente (…) personalmente e n.q. di CP_1 socio accomandatario della società M&R Beauty Center S.a.s. e la società
[...]
anche quale responsabile ex art. 2112 c.c. (…) al pagamento (…) della _2 complessiva somma di € 39.624,92 (…) accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento de quo in quanto intimato in forma orale e, comunque senza alcuna specificazione dei motivi (…) e in quanto discriminatorio (…) disporre la reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro e condannare la società al risarcimento del danno nella misura dell'ultima retribuzione di _2 riferimento per il calcolo del TFR, dalla data di licenziamento fino a quella di effettiva reintegrazione in servizio o, comunque, non inferiore a 5 mensilità, oltre al versamento su dette somme dei contributi assistenziali e previdenziali (…) in subordine, accertare e dichiarare il licenziamento de quo comunque privo di giusta causa e/o giustificato motivo e condannare la a corrispondere alla _2 lavoratrice un'indennità di misura comunque non inferiore a 36 mensilità, nonché al pagamento dell'indennità di mancato preavviso pari ad € 623,86 (…) accertare e dichiarare che la lavoratrice non ha percepito alcuna indennità di disoccupazione (…) condannare la società a risarcire (…) il danno (…) subito pari al _2 corrispondente trattamento di Naspi che avrebbe dovuto per legge percepire;
(…) condannare la resistente al pagamento della somma di € 1.169,11 quale CP_3 somma residua dell'importo indicato nella busta paga di Novembre 2022 (…)”. A fondamento della domanda la ricorrente ha riferito che: 1) la M&R Parte_1
Beauty Center sas. di (da ora, M&R) ha gestito un centro estetico in CP_1
Roma, via Vezzano Ligure 12/20, la cui attività è cessata il 2.7.19, in cui la ha CP_1 ricoperto il ruolo di socio accomandatario (doc. 1); 2) la gestisce un centro _2 estetico in Roma, via Vezzano Ligure 12/20, e ha per oggetto sociale “l'esercizio dell'attività di estetica in generale e di istituti di bellezza, di snellimento e dimagrimento ecc.” (doc. 2); 3) è stata assunta da con contratto Controparte_4
a tempo indeterminato, decorrenza 15.5.09, quale apprendista estetista, livello 3° CCNL Acconciatori, estetisti, barbieri e parrucchieri presso il centro estetico di Roma, Via Vezzano Ligure 12/20 (doc. 4); 4) il 30.6.10 le ha Controparte_4 comunicato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo a seguito di cessione dell'attività (doc. 5); 5) ha continuato a lavorare con la cessionaria M&R nella sede di Via Vezzano Ligure, senza soluzione di continuità, dal 1.7.10; 6) è stata assunta da M&R solo il 18.11.10 con contratto a t.d. part time di 25 ore settimanali, con scadenza il 17.4.14 (doc. 7), mansioni di apprendista estetista, 3° livello CCNL suindicato;
7) il 17.4.14 M&R le ha comunicato la trasformazione del rapporto a t.d. in tempo indeterminato dal 18.4.14, e le ha assegnato la qualifica di estetista di 3° livello (doc. 8) stesso CCNL;
8) dalla data di assunzione come apprendista presso
M&R ha svolto autonomamente le mansioni descritte ai punti 8 e 9 del ricorso, e avrebbe quindi dovuto essere inquadrata fin dall'origine al livello 2° del CCNL, come da declaratoria riportata;
9) dal 2010 ad aprile 2015 ha osservato l'orario 10.00-20.00 da martedì a sabato, senza pausa pranzo;
da aprile 2015 al 31.12.18 l'orario è stato dalle 12,00 alle 20,00; dal 2019 è stato dalle 10,00 alle 20,00; 10) ha ricevuto ordini e direttive da , preposta della società e sorella della titolare, , Persona_1 CP_1 presente alla reception; 11) ha percepito le retribuzioni indicate ai punti 14-16 del ricorso;
12) il 25.5.19 M&R le ha comunicato la cessione dell'azienda alla e _2 che il rapporto di lavoro sarebbe proseguito con la cessionaria senza soluzione di continuità ex art. 2112 c.c. dal 1.7.19 (doc. 11); 13) in data 21.6.19 il rapporto è stato formalmente interrotto con la nuova assunzione da parte della , ma non ha _2 percepito in misura integrale le competenze di fine rapporto;
14) dopo la cessione dell'azienda ha continuato a svolgere attività lavorativa per la nella sede di _2
Via Vezzano Ligure 12/20, con contratto a tempo indeterminato, mansioni di estetista, 2° livello CCNL;
15) il 17.1.22 ha comunicato all'amministratrice di avere una gravidanza a rischio e di doversi astenere dal lavoro (docc. 13 e 14) e ha chiesto il congedo di maternità anticipato (doc. 15); 16) il 7.3.22 è stata contattata dalla stessa amministratrice, che le ha riferito che avrebbe chiuso la società e le ha chiesto di dimettersi;
17) ha rifiutato di dimettersi e ha chiesto alla , responsabile in _2 solido ex art. 2112 c.c. dei suoi crediti ancora vantati nei confronti di M&R, di versarle il dovuto;
18) con PEC del 5.5.22 la le ha intimato di formalizzare _2 le dimissioni (doc. 18), e con nota del 28.10.22 il suo procuratore ha negato essere stata espressa volontà di prestare le dimissioni, anche considerato l'intervenuto parto, con conseguente pendenza di congedo per maternità (doc. 19); 19) con PEC del 4.11.22 la l'ha invitata e diffidata a porre in essere procedura di dimissioni _2 volontarie (doc. 20); 20) il congedo obbligatorio per maternità è terminato il 24.11.22 e il 17.11.22 ha chiesto il congedo straordinario (doc. 22); 21) la datrice di lavoro ha considerato cessato il rapporto dal 25.11.22 e ha emesso busta paga con TFR e competenze di fine rapporto (doc. 24), senza riconoscere il preavviso di 10 giorni;
22) il 4.1.23 ha raggiunto il centro estetico per avere spiegazioni ed è stata allontanata in malo modo dall'amministratrice; 23) il 13.1.23 ha contestato il recesso perché inefficace in quanto verbale e ha chiesto il ripristino del rapporto al termine del congedo straordinario (doc. 25); 24) la ha comunicato all'INPS la _2 cessazione del rapporto di lavoro dal 25.11.22 (doc. 27); 25) è ancora creditrice dell'importo di € 1.169,11 per la busta paga novembre 2022 (doc. 28); 26) recatasi all'INPS per delucidazioni sul congedo straordinario, le è stato comunicato verbalmente che la domanda è stata respinta;
27) è impossibilitata ad accedere al trattamento NASPI perché la resistente, dopo averla licenziata verbalmente, ha comunicato all'INPS che il rapporto è cessato per dimissioni. Ha formulato conteggi quanto alle somme rivendicate per i titoli precisati nello schema a pag. 7 del ricorso. Ha sostenuto l'inefficacia del licenziamento perché adottato in violazione della disposizione di cui all'art. 54 d.lgs. 151/01; ha escluso di avere rassegnato le proprie dimissioni.
(amministratrice M&R) e la non si sono costituite in giudizio CP_1 _2
e non sono comparse a rendere l'interrogatorio formale disposto in data 2.7.24 e fissato per l'udienza del 28.1.25. Esaurita la fase istruttoria, che si è protratta attesa la particolare difficoltà di completare la notifica con riferimento a , la causa è stata discussa e CP_1 decisa con separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e va pertanto accolta. Va preliminarmente dato atto che il comportamento processuale delle parti convenute, contumaci e non comparse a rendere l'interrogatorio formale disposto come sopra, è stato in questa sede valutato - in uno con le risultanze istruttorie che saranno descritte -, ai fini di cui all'art. 116, c. 2, cpc. Nel merito, si rileva che le circostanze dedotte in ricorso con riferimento alle modalità del rapporto di lavoro sono state adeguatamente confermate dai testi ammessi all'audizione, sull'attendibilità dei quali non è dato nutrire dubbi, attesa la sostanziale concordanza tra le deposizioni rese. In particolare, la teste ha dichiarato: “Conosco la ricorrente perché abbiamo Tes_1 lavorato insieme per la M&R che si occupa di cura della persona;
Controparte_5 ho lavorato lì dal 2012 al 2016 ed ero receptionist;
la ricorrente era già presente come estetista in un locale in una traversa di RG LL (…); anche lei era dipendente M&R; io ho fatto causa a tale società perché lavoravo in nero, definita con conciliazione. Io lavoravo in inverno dal martedì al sabato e in estate da lunedì a venerdì con orario 9.00-13.30; a volte mi trattenevo fino alle 20.00 per esigenze del negozio. La ricorrente lavorava dalle 9.00 alle 20.00; lo so perché ero io che fissavo gli appuntamenti per la ricorrente e le altre due estetiste;
l'ultimo appuntamento nella giornata era fissato al massimo alle 19.30. Da quando ho iniziato presso la M&R ho constatato che la ricorrente ha svolto le mansioni indicate dal Giudice sub art. 8 (e cioè, ndr., le mansioni di estetista, occupandosi di epilazione, pulizia viso, pedicure, manicure, trattamenti viso e corpo anche mediante l'uso di macchinari, massaggi manuali, applicazione di gel e smalto semipermanente sulle unghie;
era lei a fornire informazioni e a dare delucidazioni sull'attività lavorativa alla titolare e alla sorella anche perché le stesse non avevano esperienza nel CP_1 Per_1 settore); (…) Art 13 è vero (la sig.ra prendeva ordini e direttive dalla sig.ra Pt_1
, preposta della società e sorella della titolare, sig.ra , che Persona_1 CP_1 invece stava alla reception, ndr.); Art 14 non so precisare quanto e come fosse pagata la Art 19 non so come si è interrotto il rapporto;
art. 20 non so fino Pt_1 Parte_2
a quando la ha lavorato per M&R; la mi disse a un certo punto che M&R Pt_1 Pt_1 aveva ceduto l'attività, non so a chi, e che lei ha continuato a lavorare presso il subentrato, di cui non so il nome. Non ricordo fino a che anno la PI ha lavorato nell'esercizio di cui ho detto. Dopo il 2016 non sono più andata a trovare la sul Pt_1 posto di lavoro. Nulla so sulla fine del rapporto di lavoro. La mi ha riferito al Pt_1 telefono che il suo rapporto era finito ma non ricordo altro (…)” La teste ha riferito: “conosco la da molti anni, abbiamo lavorato Tes_2 Pt_1 assieme presso M&R in via Vezzano ligure, dove io ho lavorato dal 2010 al 2016 come estetista, non ho fatto causa;
io avevo un contratto di apprendistato e lavoravo dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 15.00 e due volte a settimana dalle 10.00 alle 20.00, senza pausa pranzo;
lavoravo a volte solo al pomeriggio dalle 15.00 alle 20.00. La ricorrente e io abbiamo iniziato a lavorare assieme;
lei ha svolto dall'inizio l'orario 10.00-20.00 da martedì a sabato;
lei e io facevamo le stesse cose, cioè quelle che mi sono indicate dal Giudice sub art. 8 (e cioè, ndr., le mansioni di estetista, occupandosi di epilazione, pulizia viso, pedicure, manicure, trattamenti viso e corpo anche mediante l'uso di macchinari, massaggi manuali, applicazione di gel e smalto semipermanente sulle unghie;
era lei a fornire informazioni e a dare delucidazioni sull'attività lavorativa alla titolare e alla sorella anche CP_1 Per_1 perché le stesse non avevano esperienza nel settore); art. 9 è vero (la PI dal 2010 al 2014 si è occupata anche della predisposizione delle cabine per le lampade abbronzanti, ndr.); art 13 noi lavoravamo su appuntamento e svolgevamo la nostra mansione sostanzialmente in autonomia;
credo che anche la avesse un Pt_1 contratto di apprendistato;
prendevamo indicazioni e direttive da e Per_1 CP_1
; era più presente di;
la e io aprivamo e chiudevamo il
[...] Per_1 CP_1 Pt_1 locale;
ognuna di noi aveva il suo mazzo di chiavi. art 14 credo che la ricorrente fosse pagata come me con € 6.00 all'ora, indistintamente per qualsiasi trattamento;
eravamo pagate con bonifico;
entrambe prendevamo fuori busta in contanti. Preciso che io sono stata sempre segnata come part time, credo che lo stesso sia stato per la
almeno quando ha lavorato con contratto di apprendistato. Art 18 la mi Pt_1 Pt_1 ha raccontato che dopo il 2016 ha continuato a lavorare per M&R fino a che la stessa ha ceduto l'attività a altro soggetto che non so nominare, e che ha lavorato senza interruzioni fino al 2022; mi ha detto che mentre era in maternità è stata mandata via anche se il datore di lavoro ha detto che ha dato le dimissioni. La Pt_1 mi ha detto che quando alla fine della maternità si è ripresentata sul posto di lavoro le è stato detto dalla titolare che non so chi fosse che non poteva riprendere a lavorare perché si era dimessa. Per quanto so la non ha mai dato le Pt_1 dimissioni”. Dalle dichiarazioni sopra riportate emerge quindi sufficiente riscontro quanto alle circostanze riportate in ricorso con riferimento alla natura e alla durata della prestazione lavorativa, nonché all'orario (anche straordinario) e alle mansioni che hanno caratterizzato la prestazione resa dalla ricorrente, così che può ritenersi idoneamente dimostrato che la ricorrente ha svolto mansioni autonome di estetista - inquadrabili nel 2° livello qui rivendicato - fin dalla data di assunzione da parte di M&R come apprendista;
la teste pur non presente al momento Tes_2 dell'interruzione del rapporto, ha altresì confermato che la ricorrente le ha riferito di essere stata allontanata dal posto di lavoro dalla titolare, che le ha detto che non avrebbe potuto riprendere a lavorare essendosi dimessa. Con riferimento alla contestazione del licenziamento in questione, si ritiene che il recesso dal rapporto di lavoro sia stato consapevolmente adottato dalla nei _2 confronti della in periodo di maternità (cfr. docc. 13-16 relativi allo stato di Pt_1 gravidanza della ricorrente e alla circostanza della relativa conoscenza da parte di 168 srls.).
Non si rileva in atti - né la difesa ricorrente sostiene il contrario - un formale provvedimento di licenziamento adottato dalla . nei confronti della . _2 Pt_1
È però altresì pacifico che non risulta in atti neppure alcuna prova documentale delle dimissioni volontarie della dal rapporto lavorativo in essere con la , Pt_1 _2 nonostante la stessa convenuta abbia comunicato all'INPS la cessazione del rapporto della ricorrente di lavoro con decorrenza 25.11.22 (doc. 27), indicandone a motivo proprio quello delle dimissioni. Sul punto, si ritiene sufficiente rilevare che l'art. 55, c. 4, D.Lgs. 151/21 prescrive che
“4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro”. La disposizione appena riportata - comunque qui di interesse, nonostante la PI le dimissioni non le abbia affatto rese - prescrive un particolare rigore nella verifica dell'effettiva volontà della lavoratrice in gravidanza di porre termine con le proprie dimissioni al rapporto lavorativo in atto;
e il richiamo alla prescrizione in essa contenuta, lo si rileva ad colorandum, vale a rendere sostanzialmente irrilevante l'illazione di cui alle comunicazioni del legale della del 4.5.22 e 4.11.22 _2
(docc. 18 e 20), in relazione alla circostanza che la , nel richiamare nella propria Pt_1 nota del 5.4.22 (doc. 17) la disposizione di cui all'art. 1454 c.c., avrebbe tout court manifestato la propria volontà di dimettersi dal rapporto con la . _2
Emerge altresì documentalmente che nel periodo dal marzo 2022 (poco dopo avere appreso dello stato di gravidanza della lavoratrice) e fino al novembre 2022 la _2
. ha sostanzialmente e formalmente invitato la alle dimissioni dal rapporto,
[...] Pt_1 cosa che la ricorrente ha rifiutato di fare (docc. 16, comunicazione tra la e il Pt_1 CP_ consulente del lavoro della convenuta 168 ., e 17, 18, 19, 20, 21, relativi a un intenso scambio di comunicazioni tra il procuratore della Avv. Serreti e il legale Pt_1 della . in merito alla richiesta di dimissioni avanzata dal datore di lavoro). _2 La ricorrente ha altresì dedotto al punto 31 del ricorso che in data 4.1.23 si è recata presso il luogo di lavoro per chiedere chiarimenti sulla sua posizione lavorativa, ma che è stata allontanata in malo modo dall'amministratrice della;
tale _2 circostanza è stata sostanzialmente confermata dalla teste cui la ha Tes_2 Pt_1 riferito che in quella occasione le è stato detto che non avrebbe potuto riprendere a lavorare perché “si era dimessa”; ricostruzione questa che risulta pienamente coerente con già la manifestata intenzione della di porre fine al rapporto _2 sulla base delle (mai rese) dimissioni della ricorrente. Deve quindi ritenersi idoneamente provato che la ha sostanzialmente _2 allontanato la dal rapporto in essere, pur se in assenza di un atto formale. Pt_1
Va a questo punto anche ricordato che l'art. 54 D.Lgs. 151/21 dispone che “1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo. (…)”. Tanto basta a ritenere che il recesso dal rapporto - pienamente attribuibile alla sola volontà e iniziativa della datrice di lavoro 168 srls. - risulti viziato sia sotto il profilo dell'assenza di forma scritta, sia in quanto adottato in violazione dell'espresso divieto di cui all'art. 54 D.Lgs. 151/01 appena richiamato. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve concludersi nel senso dell'inefficacia del licenziamento impugnato, con conseguente diritto della lavoratrice, ex art. 18, c. 1, l. 300/70, alla reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della alla corresponsione in suo favore delle retribuzioni maturate _2 dal licenziamento all'effettivo ripristino del rapporto, da calcolarsi sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr., e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Con riferimento alla richiesta di inquadramento superiore e alla rivendicazione di differenze retributive va intanto rilevato che è pacifica l'applicabilità all'ipotesi in esame della disposizione di cui all'art. 2112 c.c., atteso che la formalizzazione della cessione d'azienda tra (cedente, e primo datore di lavoro della Controparte_4
) e M&R (cessionaria) è avvenuta in data 28.6.10 (doc. 1), e la ha Pt_1 Pt_1 continuato a prestare attività nel locale di via Vezzano Ligure, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della cessionaria. Considerata dunque l'assenza di adeguata prova liberatoria da parte di CP_1
- in proprio e quale socia accomandataria della M&R Beauty Center sas. - e
[...] la , in ordine all'avvenuta corresponsione alla di tutto quanto dovuto _2 Pt_1 per i titoli qui azionati, si deve concludere nel senso della condanna delle stesse, in solido, alla corresponsione in suo favore dell'importo complessivo di € 39.624,92, con riferimento ai crediti maturati in forza del riconoscimento del diritto della lavoratrice all'inquadramento nel livello 2° CCNL di settore dal 1.7.10; ciò, sulla base dei conteggi allegati al ricorso, che risultano condivisibili e non sono stati contestati;
la va altresì condannata a corrispondere alla ricorrente l'ulteriore _2 somma di € 1.169,11 quale somma residua da busta paga del novembre 2022; il tutto con accessori. Va respinta la domanda relativa alla richiesta di risarcimento danno da mancata percezione dell'indennità di disoccupazione perché non sufficientemente allegata. Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge. Tali le ragioni di cui al dispositivo.
PQM
condanna - in proprio e quale socia accomandataria della M&R CP_1
Beauty Center sas. - e la ., in solido, a corrispondere alla ricorrente la somma CP_3 di € 39.624,92; condanna la . a corrispondere alla ricorrente l'ulteriore CP_3 somma di € 1.169,11; il tutto con accessori dalla maturazione al saldo;
dichiara l'inefficacia del licenziamento impugnato e ordina alla . di reintegrare la CP_3 ricorrente nel posto di lavoro;
condanna la stessa convenuta alla corresponsione in suo favore delle retribuzioni maturate dall'interruzione del rapporto all'effettivo ripristino - da calcolarsi sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr. -, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
condanna le parti convenute alle spese di lite, liquidate per ciascuna in € 7.000,00 oltre oneri.
Roma, 28/01/2025 Il Giudice
(Laura Bajardi)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro, Dott. Laura Bajardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al R.G. N. 18909/23 promossa DA elettivamente domiciliata presso l'Avv. P. AMURA che la Parte_1 rappresenta e difende
- ricorrente -
CONTRO
in proprio e quale socia accomandataria della M&R Beauty CP_1
Center sas.
168 SRLS. in persona del legale rapp.te p.t. - contumaci - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso regolarmente notificato si chiede al Giudice di “in via principale, previo accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro (…) dichiarare che la lavoratrice dovesse essere inquadrata (…) al 2° Livello del CCNL Acconciatori, estetisti, barbieri e parrucchieri e ricevere il trattamento economico e normativo spettante (…) condannare solidalmente (…) personalmente e n.q. di CP_1 socio accomandatario della società M&R Beauty Center S.a.s. e la società
[...]
anche quale responsabile ex art. 2112 c.c. (…) al pagamento (…) della _2 complessiva somma di € 39.624,92 (…) accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità del licenziamento de quo in quanto intimato in forma orale e, comunque senza alcuna specificazione dei motivi (…) e in quanto discriminatorio (…) disporre la reintegra della lavoratrice nel posto di lavoro e condannare la società al risarcimento del danno nella misura dell'ultima retribuzione di _2 riferimento per il calcolo del TFR, dalla data di licenziamento fino a quella di effettiva reintegrazione in servizio o, comunque, non inferiore a 5 mensilità, oltre al versamento su dette somme dei contributi assistenziali e previdenziali (…) in subordine, accertare e dichiarare il licenziamento de quo comunque privo di giusta causa e/o giustificato motivo e condannare la a corrispondere alla _2 lavoratrice un'indennità di misura comunque non inferiore a 36 mensilità, nonché al pagamento dell'indennità di mancato preavviso pari ad € 623,86 (…) accertare e dichiarare che la lavoratrice non ha percepito alcuna indennità di disoccupazione (…) condannare la società a risarcire (…) il danno (…) subito pari al _2 corrispondente trattamento di Naspi che avrebbe dovuto per legge percepire;
(…) condannare la resistente al pagamento della somma di € 1.169,11 quale CP_3 somma residua dell'importo indicato nella busta paga di Novembre 2022 (…)”. A fondamento della domanda la ricorrente ha riferito che: 1) la M&R Parte_1
Beauty Center sas. di (da ora, M&R) ha gestito un centro estetico in CP_1
Roma, via Vezzano Ligure 12/20, la cui attività è cessata il 2.7.19, in cui la ha CP_1 ricoperto il ruolo di socio accomandatario (doc. 1); 2) la gestisce un centro _2 estetico in Roma, via Vezzano Ligure 12/20, e ha per oggetto sociale “l'esercizio dell'attività di estetica in generale e di istituti di bellezza, di snellimento e dimagrimento ecc.” (doc. 2); 3) è stata assunta da con contratto Controparte_4
a tempo indeterminato, decorrenza 15.5.09, quale apprendista estetista, livello 3° CCNL Acconciatori, estetisti, barbieri e parrucchieri presso il centro estetico di Roma, Via Vezzano Ligure 12/20 (doc. 4); 4) il 30.6.10 le ha Controparte_4 comunicato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo a seguito di cessione dell'attività (doc. 5); 5) ha continuato a lavorare con la cessionaria M&R nella sede di Via Vezzano Ligure, senza soluzione di continuità, dal 1.7.10; 6) è stata assunta da M&R solo il 18.11.10 con contratto a t.d. part time di 25 ore settimanali, con scadenza il 17.4.14 (doc. 7), mansioni di apprendista estetista, 3° livello CCNL suindicato;
7) il 17.4.14 M&R le ha comunicato la trasformazione del rapporto a t.d. in tempo indeterminato dal 18.4.14, e le ha assegnato la qualifica di estetista di 3° livello (doc. 8) stesso CCNL;
8) dalla data di assunzione come apprendista presso
M&R ha svolto autonomamente le mansioni descritte ai punti 8 e 9 del ricorso, e avrebbe quindi dovuto essere inquadrata fin dall'origine al livello 2° del CCNL, come da declaratoria riportata;
9) dal 2010 ad aprile 2015 ha osservato l'orario 10.00-20.00 da martedì a sabato, senza pausa pranzo;
da aprile 2015 al 31.12.18 l'orario è stato dalle 12,00 alle 20,00; dal 2019 è stato dalle 10,00 alle 20,00; 10) ha ricevuto ordini e direttive da , preposta della società e sorella della titolare, , Persona_1 CP_1 presente alla reception; 11) ha percepito le retribuzioni indicate ai punti 14-16 del ricorso;
12) il 25.5.19 M&R le ha comunicato la cessione dell'azienda alla e _2 che il rapporto di lavoro sarebbe proseguito con la cessionaria senza soluzione di continuità ex art. 2112 c.c. dal 1.7.19 (doc. 11); 13) in data 21.6.19 il rapporto è stato formalmente interrotto con la nuova assunzione da parte della , ma non ha _2 percepito in misura integrale le competenze di fine rapporto;
14) dopo la cessione dell'azienda ha continuato a svolgere attività lavorativa per la nella sede di _2
Via Vezzano Ligure 12/20, con contratto a tempo indeterminato, mansioni di estetista, 2° livello CCNL;
15) il 17.1.22 ha comunicato all'amministratrice di avere una gravidanza a rischio e di doversi astenere dal lavoro (docc. 13 e 14) e ha chiesto il congedo di maternità anticipato (doc. 15); 16) il 7.3.22 è stata contattata dalla stessa amministratrice, che le ha riferito che avrebbe chiuso la società e le ha chiesto di dimettersi;
17) ha rifiutato di dimettersi e ha chiesto alla , responsabile in _2 solido ex art. 2112 c.c. dei suoi crediti ancora vantati nei confronti di M&R, di versarle il dovuto;
18) con PEC del 5.5.22 la le ha intimato di formalizzare _2 le dimissioni (doc. 18), e con nota del 28.10.22 il suo procuratore ha negato essere stata espressa volontà di prestare le dimissioni, anche considerato l'intervenuto parto, con conseguente pendenza di congedo per maternità (doc. 19); 19) con PEC del 4.11.22 la l'ha invitata e diffidata a porre in essere procedura di dimissioni _2 volontarie (doc. 20); 20) il congedo obbligatorio per maternità è terminato il 24.11.22 e il 17.11.22 ha chiesto il congedo straordinario (doc. 22); 21) la datrice di lavoro ha considerato cessato il rapporto dal 25.11.22 e ha emesso busta paga con TFR e competenze di fine rapporto (doc. 24), senza riconoscere il preavviso di 10 giorni;
22) il 4.1.23 ha raggiunto il centro estetico per avere spiegazioni ed è stata allontanata in malo modo dall'amministratrice; 23) il 13.1.23 ha contestato il recesso perché inefficace in quanto verbale e ha chiesto il ripristino del rapporto al termine del congedo straordinario (doc. 25); 24) la ha comunicato all'INPS la _2 cessazione del rapporto di lavoro dal 25.11.22 (doc. 27); 25) è ancora creditrice dell'importo di € 1.169,11 per la busta paga novembre 2022 (doc. 28); 26) recatasi all'INPS per delucidazioni sul congedo straordinario, le è stato comunicato verbalmente che la domanda è stata respinta;
27) è impossibilitata ad accedere al trattamento NASPI perché la resistente, dopo averla licenziata verbalmente, ha comunicato all'INPS che il rapporto è cessato per dimissioni. Ha formulato conteggi quanto alle somme rivendicate per i titoli precisati nello schema a pag. 7 del ricorso. Ha sostenuto l'inefficacia del licenziamento perché adottato in violazione della disposizione di cui all'art. 54 d.lgs. 151/01; ha escluso di avere rassegnato le proprie dimissioni.
(amministratrice M&R) e la non si sono costituite in giudizio CP_1 _2
e non sono comparse a rendere l'interrogatorio formale disposto in data 2.7.24 e fissato per l'udienza del 28.1.25. Esaurita la fase istruttoria, che si è protratta attesa la particolare difficoltà di completare la notifica con riferimento a , la causa è stata discussa e CP_1 decisa con separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda è fondata e va pertanto accolta. Va preliminarmente dato atto che il comportamento processuale delle parti convenute, contumaci e non comparse a rendere l'interrogatorio formale disposto come sopra, è stato in questa sede valutato - in uno con le risultanze istruttorie che saranno descritte -, ai fini di cui all'art. 116, c. 2, cpc. Nel merito, si rileva che le circostanze dedotte in ricorso con riferimento alle modalità del rapporto di lavoro sono state adeguatamente confermate dai testi ammessi all'audizione, sull'attendibilità dei quali non è dato nutrire dubbi, attesa la sostanziale concordanza tra le deposizioni rese. In particolare, la teste ha dichiarato: “Conosco la ricorrente perché abbiamo Tes_1 lavorato insieme per la M&R che si occupa di cura della persona;
Controparte_5 ho lavorato lì dal 2012 al 2016 ed ero receptionist;
la ricorrente era già presente come estetista in un locale in una traversa di RG LL (…); anche lei era dipendente M&R; io ho fatto causa a tale società perché lavoravo in nero, definita con conciliazione. Io lavoravo in inverno dal martedì al sabato e in estate da lunedì a venerdì con orario 9.00-13.30; a volte mi trattenevo fino alle 20.00 per esigenze del negozio. La ricorrente lavorava dalle 9.00 alle 20.00; lo so perché ero io che fissavo gli appuntamenti per la ricorrente e le altre due estetiste;
l'ultimo appuntamento nella giornata era fissato al massimo alle 19.30. Da quando ho iniziato presso la M&R ho constatato che la ricorrente ha svolto le mansioni indicate dal Giudice sub art. 8 (e cioè, ndr., le mansioni di estetista, occupandosi di epilazione, pulizia viso, pedicure, manicure, trattamenti viso e corpo anche mediante l'uso di macchinari, massaggi manuali, applicazione di gel e smalto semipermanente sulle unghie;
era lei a fornire informazioni e a dare delucidazioni sull'attività lavorativa alla titolare e alla sorella anche perché le stesse non avevano esperienza nel CP_1 Per_1 settore); (…) Art 13 è vero (la sig.ra prendeva ordini e direttive dalla sig.ra Pt_1
, preposta della società e sorella della titolare, sig.ra , che Persona_1 CP_1 invece stava alla reception, ndr.); Art 14 non so precisare quanto e come fosse pagata la Art 19 non so come si è interrotto il rapporto;
art. 20 non so fino Pt_1 Parte_2
a quando la ha lavorato per M&R; la mi disse a un certo punto che M&R Pt_1 Pt_1 aveva ceduto l'attività, non so a chi, e che lei ha continuato a lavorare presso il subentrato, di cui non so il nome. Non ricordo fino a che anno la PI ha lavorato nell'esercizio di cui ho detto. Dopo il 2016 non sono più andata a trovare la sul Pt_1 posto di lavoro. Nulla so sulla fine del rapporto di lavoro. La mi ha riferito al Pt_1 telefono che il suo rapporto era finito ma non ricordo altro (…)” La teste ha riferito: “conosco la da molti anni, abbiamo lavorato Tes_2 Pt_1 assieme presso M&R in via Vezzano ligure, dove io ho lavorato dal 2010 al 2016 come estetista, non ho fatto causa;
io avevo un contratto di apprendistato e lavoravo dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 15.00 e due volte a settimana dalle 10.00 alle 20.00, senza pausa pranzo;
lavoravo a volte solo al pomeriggio dalle 15.00 alle 20.00. La ricorrente e io abbiamo iniziato a lavorare assieme;
lei ha svolto dall'inizio l'orario 10.00-20.00 da martedì a sabato;
lei e io facevamo le stesse cose, cioè quelle che mi sono indicate dal Giudice sub art. 8 (e cioè, ndr., le mansioni di estetista, occupandosi di epilazione, pulizia viso, pedicure, manicure, trattamenti viso e corpo anche mediante l'uso di macchinari, massaggi manuali, applicazione di gel e smalto semipermanente sulle unghie;
era lei a fornire informazioni e a dare delucidazioni sull'attività lavorativa alla titolare e alla sorella anche CP_1 Per_1 perché le stesse non avevano esperienza nel settore); art. 9 è vero (la PI dal 2010 al 2014 si è occupata anche della predisposizione delle cabine per le lampade abbronzanti, ndr.); art 13 noi lavoravamo su appuntamento e svolgevamo la nostra mansione sostanzialmente in autonomia;
credo che anche la avesse un Pt_1 contratto di apprendistato;
prendevamo indicazioni e direttive da e Per_1 CP_1
; era più presente di;
la e io aprivamo e chiudevamo il
[...] Per_1 CP_1 Pt_1 locale;
ognuna di noi aveva il suo mazzo di chiavi. art 14 credo che la ricorrente fosse pagata come me con € 6.00 all'ora, indistintamente per qualsiasi trattamento;
eravamo pagate con bonifico;
entrambe prendevamo fuori busta in contanti. Preciso che io sono stata sempre segnata come part time, credo che lo stesso sia stato per la
almeno quando ha lavorato con contratto di apprendistato. Art 18 la mi Pt_1 Pt_1 ha raccontato che dopo il 2016 ha continuato a lavorare per M&R fino a che la stessa ha ceduto l'attività a altro soggetto che non so nominare, e che ha lavorato senza interruzioni fino al 2022; mi ha detto che mentre era in maternità è stata mandata via anche se il datore di lavoro ha detto che ha dato le dimissioni. La Pt_1 mi ha detto che quando alla fine della maternità si è ripresentata sul posto di lavoro le è stato detto dalla titolare che non so chi fosse che non poteva riprendere a lavorare perché si era dimessa. Per quanto so la non ha mai dato le Pt_1 dimissioni”. Dalle dichiarazioni sopra riportate emerge quindi sufficiente riscontro quanto alle circostanze riportate in ricorso con riferimento alla natura e alla durata della prestazione lavorativa, nonché all'orario (anche straordinario) e alle mansioni che hanno caratterizzato la prestazione resa dalla ricorrente, così che può ritenersi idoneamente dimostrato che la ricorrente ha svolto mansioni autonome di estetista - inquadrabili nel 2° livello qui rivendicato - fin dalla data di assunzione da parte di M&R come apprendista;
la teste pur non presente al momento Tes_2 dell'interruzione del rapporto, ha altresì confermato che la ricorrente le ha riferito di essere stata allontanata dal posto di lavoro dalla titolare, che le ha detto che non avrebbe potuto riprendere a lavorare essendosi dimessa. Con riferimento alla contestazione del licenziamento in questione, si ritiene che il recesso dal rapporto di lavoro sia stato consapevolmente adottato dalla nei _2 confronti della in periodo di maternità (cfr. docc. 13-16 relativi allo stato di Pt_1 gravidanza della ricorrente e alla circostanza della relativa conoscenza da parte di 168 srls.).
Non si rileva in atti - né la difesa ricorrente sostiene il contrario - un formale provvedimento di licenziamento adottato dalla . nei confronti della . _2 Pt_1
È però altresì pacifico che non risulta in atti neppure alcuna prova documentale delle dimissioni volontarie della dal rapporto lavorativo in essere con la , Pt_1 _2 nonostante la stessa convenuta abbia comunicato all'INPS la cessazione del rapporto della ricorrente di lavoro con decorrenza 25.11.22 (doc. 27), indicandone a motivo proprio quello delle dimissioni. Sul punto, si ritiene sufficiente rilevare che l'art. 55, c. 4, D.Lgs. 151/21 prescrive che
“4. La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi tre anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all'articolo 54, comma 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro”. La disposizione appena riportata - comunque qui di interesse, nonostante la PI le dimissioni non le abbia affatto rese - prescrive un particolare rigore nella verifica dell'effettiva volontà della lavoratrice in gravidanza di porre termine con le proprie dimissioni al rapporto lavorativo in atto;
e il richiamo alla prescrizione in essa contenuta, lo si rileva ad colorandum, vale a rendere sostanzialmente irrilevante l'illazione di cui alle comunicazioni del legale della del 4.5.22 e 4.11.22 _2
(docc. 18 e 20), in relazione alla circostanza che la , nel richiamare nella propria Pt_1 nota del 5.4.22 (doc. 17) la disposizione di cui all'art. 1454 c.c., avrebbe tout court manifestato la propria volontà di dimettersi dal rapporto con la . _2
Emerge altresì documentalmente che nel periodo dal marzo 2022 (poco dopo avere appreso dello stato di gravidanza della lavoratrice) e fino al novembre 2022 la _2
. ha sostanzialmente e formalmente invitato la alle dimissioni dal rapporto,
[...] Pt_1 cosa che la ricorrente ha rifiutato di fare (docc. 16, comunicazione tra la e il Pt_1 CP_ consulente del lavoro della convenuta 168 ., e 17, 18, 19, 20, 21, relativi a un intenso scambio di comunicazioni tra il procuratore della Avv. Serreti e il legale Pt_1 della . in merito alla richiesta di dimissioni avanzata dal datore di lavoro). _2 La ricorrente ha altresì dedotto al punto 31 del ricorso che in data 4.1.23 si è recata presso il luogo di lavoro per chiedere chiarimenti sulla sua posizione lavorativa, ma che è stata allontanata in malo modo dall'amministratrice della;
tale _2 circostanza è stata sostanzialmente confermata dalla teste cui la ha Tes_2 Pt_1 riferito che in quella occasione le è stato detto che non avrebbe potuto riprendere a lavorare perché “si era dimessa”; ricostruzione questa che risulta pienamente coerente con già la manifestata intenzione della di porre fine al rapporto _2 sulla base delle (mai rese) dimissioni della ricorrente. Deve quindi ritenersi idoneamente provato che la ha sostanzialmente _2 allontanato la dal rapporto in essere, pur se in assenza di un atto formale. Pt_1
Va a questo punto anche ricordato che l'art. 54 D.Lgs. 151/21 dispone che “1. Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
5. Il licenziamento intimato alla lavoratrice in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, è nullo. (…)”. Tanto basta a ritenere che il recesso dal rapporto - pienamente attribuibile alla sola volontà e iniziativa della datrice di lavoro 168 srls. - risulti viziato sia sotto il profilo dell'assenza di forma scritta, sia in quanto adottato in violazione dell'espresso divieto di cui all'art. 54 D.Lgs. 151/01 appena richiamato. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve concludersi nel senso dell'inefficacia del licenziamento impugnato, con conseguente diritto della lavoratrice, ex art. 18, c. 1, l. 300/70, alla reintegrazione nel posto di lavoro e condanna della alla corresponsione in suo favore delle retribuzioni maturate _2 dal licenziamento all'effettivo ripristino del rapporto, da calcolarsi sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr., e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Con riferimento alla richiesta di inquadramento superiore e alla rivendicazione di differenze retributive va intanto rilevato che è pacifica l'applicabilità all'ipotesi in esame della disposizione di cui all'art. 2112 c.c., atteso che la formalizzazione della cessione d'azienda tra (cedente, e primo datore di lavoro della Controparte_4
) e M&R (cessionaria) è avvenuta in data 28.6.10 (doc. 1), e la ha Pt_1 Pt_1 continuato a prestare attività nel locale di via Vezzano Ligure, senza soluzione di continuità, alle dipendenze della cessionaria. Considerata dunque l'assenza di adeguata prova liberatoria da parte di CP_1
- in proprio e quale socia accomandataria della M&R Beauty Center sas. - e
[...] la , in ordine all'avvenuta corresponsione alla di tutto quanto dovuto _2 Pt_1 per i titoli qui azionati, si deve concludere nel senso della condanna delle stesse, in solido, alla corresponsione in suo favore dell'importo complessivo di € 39.624,92, con riferimento ai crediti maturati in forza del riconoscimento del diritto della lavoratrice all'inquadramento nel livello 2° CCNL di settore dal 1.7.10; ciò, sulla base dei conteggi allegati al ricorso, che risultano condivisibili e non sono stati contestati;
la va altresì condannata a corrispondere alla ricorrente l'ulteriore _2 somma di € 1.169,11 quale somma residua da busta paga del novembre 2022; il tutto con accessori. Va respinta la domanda relativa alla richiesta di risarcimento danno da mancata percezione dell'indennità di disoccupazione perché non sufficientemente allegata. Le spese di lite seguono la soccombenza come per legge. Tali le ragioni di cui al dispositivo.
PQM
condanna - in proprio e quale socia accomandataria della M&R CP_1
Beauty Center sas. - e la ., in solido, a corrispondere alla ricorrente la somma CP_3 di € 39.624,92; condanna la . a corrispondere alla ricorrente l'ulteriore CP_3 somma di € 1.169,11; il tutto con accessori dalla maturazione al saldo;
dichiara l'inefficacia del licenziamento impugnato e ordina alla . di reintegrare la CP_3 ricorrente nel posto di lavoro;
condanna la stessa convenuta alla corresponsione in suo favore delle retribuzioni maturate dall'interruzione del rapporto all'effettivo ripristino - da calcolarsi sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del tfr. -, e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
condanna le parti convenute alle spese di lite, liquidate per ciascuna in € 7.000,00 oltre oneri.
Roma, 28/01/2025 Il Giudice
(Laura Bajardi)