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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 05/03/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 464/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 464/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 RIMOLDI VERA e dell'avv. MIGLIO CHIARA ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RIMOLDI VERA
OPPONENTE contro
(C.F. ), di seguito, per brevità, con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1 CP_1
SALOMONE RUGGERO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. SALOMONE RUGGERO
OPPOSTA
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'opponente:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare: revocare l'opposto decreto ingiuntivo assolvendo l'attore opponente da ogni domanda avversaria;
condannare la convenuta opposta al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., che si chiede vengano liquidati nella somma di € 14.319,02, o comunque nella maggior somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di causa. IN VIA ISTRUTTORIA Per l'ipotesi in cui non dovessero essere ritenuti pacifici e già pienamente dimostrati, si chiede ammettersi la prova per testi relativamente ai seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il 05/01/2024 (e cioè il giorno successivo alla morte di , in persona Persona_1 CP_1 del suo referente si è presentata, non richiesta, presso l'abitazione dei sig.ri CP_2 CP_3
per offrire le proprie prestazioni professionali;
[...] Parte_1
pagina 1 di 10 2) Vero che il 10/01/2024 il è tornato presso l'abitazione dei sig.ri e ed ha CP_2 CP_3 Parte_1 riferito loro che per avvalersi dell'assistenza di avrebbero dovuto sottoscrivere il contratto di CP_1 mandato (doc. 1), che ha rammostrato per la prima volta ai sig.ri Pt_1
pagina 2 di 10 3) Vero che in tale occasione ha mostrato a l verbale di nomina di Parte_1 CP_2 consulente tecnico d'ufficio (doc. 9), notificatogli nella mattinata dello stesso 10/01/2024, e gli ha chiesto delucidazioni su come procedere;
4) Vero che ha risposto affermando che l'udienza del giorno successivo, 11/01/2023, CP_2 sarebbe stato il termine ultimo per nominare un avvocato di fiducia e un consulente di parte e che CP_1
avrebbe fornito ai sig.ri entrambi i professionisti, se gli stessi avessero sottoscritto subito il
[...] Pt_1 contratto di mandato prodotto sub doc. 1.
5) Vero che dopo tali precisazioni e hanno sottoscritto il contratto di CP_3 Parte_1 mandato.
6) Vero che ha negoziato la privata scrittura prodotta sub doc. 2, che è stata sottoscritta dalla CP_1 stessa , e (compagnia di assicurazioni del CP_1 CP_3 Parte_1 Parte_2 proprietario del veicolo che aveva causato l'incidente mortale). Si indicano a testi: e Parte_1 CP_2
per l'opposta:
Voglia il Tribunale Ill.mo adìto, contrariis rejectis, nel merito: in via principale:
° respingere l'avversa opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine:
° in caso di revoca del decreto opposto, condannare a corrispondere a Parte_1 CP_1
, per i titoli e le ragioni di cui in narrativa, l'importo di € 22.692,00 o quella diversa somma che si riterrà
[...] dovuta e di giustizia, da maggiorarsi degli interessi dal dovuto al saldo;
in ogni caso:
° condannare l'opponente alla refusione delle spese di lite. In via istruttoria Si chiede ammettersi la prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. vero che nella fase precontrattuale il referente di , sig. non aveva CP_1 CP_2 rappresentato al sig. condizioni contrattuali o economiche diverse da quelle che trovano Parte_1 corrispondenza testuale nel contratto scritto e liberamente sottoscritto dal cliente;
2. vero che il referente di aveva spiegato al sig. l contenuto della clausola n.
2.3 del CP_1 Pt_1 contratto di mandato, che onera il cliente di corrispondere il compenso concordato per l'assistenza a prescindere dall'eventuale pagamento diretto di competenze da parte della Compagnia della controparte;
3. vero che il contratto di mandato era stato attentamente esaminato dal sig. prima che della Pt_1 firma. Si indica a teste il sig. CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In seguito ad atto di ricorso depositato da il Tribunale in epigrafe emetteva in data CP_1
20/12/2023 il decreto ingiuntivo n. 1959/2023 con il quale ingiungeva al Sig. l pagamento Pt_1 dell'importo di euro 22.692,00 oltre interessi e spese.
A fondamento del ricorso deduceva che: CP_1
- il 4.1.2023 il sig. ncorreva in un sinistro stradale che ne causava il decesso;
Persona_1
pagina 3 di 10 - il sig. padre del defunto, conferiva all'agenzia – Parte_1 Parte_3
“marchio” con il quale opera – mandato per l'assistenza stragiudiziale volta ad CP_1
ottenere dalla assicuratrice del veicolo responsabile il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'evento;
- le parti sottoscrivevano un contratto di mandato (doc. 1 fascic. monitorio) ove si conveniva a favore di un compenso pari al 10% (oltre iva) dell'importo riconosciuto dalla CP_1
controparte quale risarcimento o indennizzo (art. 2), e si prevedeva che “il compenso in tal modo determinato è ritenuto congruo e non è soggetto a modifiche anche nell'ipotesi in cui
Controparte riconosca delle competenze a per l'attività da quest'ultima svolta per CP_1
l'ottenimento del risarcimento a favore dell'Assistito” (art. 2.3), clausola doppiamente sottoscritta a mente dell'art. 1341 c.c.;
- gestiva il sinistro con la Compagnia assicuratrice dei veicolo antagonista CP_1 [...]
e all'esito di approfondite trattative esitate nel riconoscimento di una responsabilità CP_4
concorsuale del defunto nella misura del 35%, la Compagnia liquidava in favore del sig.
l'importo di € 190.000,00, di cui € 186.188,40 a titolo di risarcimento dei danni ed € Pt_1
3.811,60 per rimborso delle spese funerarie, oltre all'onorario da liquidarsi direttamente in favore di (doc. 3 fascicolo monitorio); CP_1
- il compenso spettante a calcolato in base ai patti contrattuali (10% dell'indennizzo) CP_1
ammontava ad € 18.618,84 – arrotondato a € 18.600,00 – oltre iva, e quindi ad € 22.692,00 iva inclusa, esposto, assieme ad altre voci, nella fattura n. 202302975 (doc. 5 fascicolo monitorio).
Con Con atto di citazione ritualmente notificato aceva opposizione al evidenziando che Pt_1
ometteva nel ricorso monitorio di riferire di avere già ricevuto in sede di transazione, CP_1 sottoscritta da tutte le parti, l'importo di euro 30.500,00 come onorario per l'attività stragiudiziale svolta (in favore oltre che dell'opponente anche di , da valere come patto CP_3
successivo e modificativo del rapporto di mandato.
In ogni caso eccepiva la nullità/annullabilità, in quanto vessatoria e contraria alla tutela del consumatore, della clausola contrattuale che consentiva a di percepire un importo duplicato CP_1
rispetto al convenuto in quanto comprensivo sia del 10 % a carico del mandate che della quota, nella prassi identica, riconosciuta dalla compagnia assicurativa, di fatto gravante comunque sul mandante in quanto riduceva il ristoro che spettava a quest'ultimo.
Evidenziava che in questo modo veniva negato al mandante il ristoro da parte dell'assicurazione delle spese per l'assistenza professionale. pagina 4 di 10 Formatosi il contraddittorio, si costituiva contestando quanto ex adverso esposto e CP_1
concludendo nei termini sopra esposti.
Provvedeva il Giudicante a fare una proposta di composizione bonaria della vertenza, che però non trovava il consenso delle parti.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni sopra esposte.
Ricostruzione del rapporto di mandato/validità della clausola di cui all'art.
2.3 del mandato
Il contratto di mandato sottoscritto dalle parti prevede, oltre alla pattuizione del compenso in percentuale espressamente dovuto dal Sig. per la prestazione stragiudiziale, Pt_1 CP_1
anche la ss. clausola: “il compenso in tal modo determinato è ritenuto congruo e non è soggetto a modifiche anche nell'ipotesi in cui Controparte riconosca delle competenze a per l'attività da CP_1 quest'ultima svolta per l'ottenimento del risarcimento a favore dell'Assistito” (art. 2.3).
L'interpretazione di clausola è controversa e necessita pertanto di un approfondimento che è preliminare ad ogni altra valutazione.
Afferma l'opposta che “nella fase precontrattuale il referente di non aveva rappresentato CP_1
al sig. condizioni contrattuali o economiche diverse da quelle che trovano puntuale e chiara Pt_1
corrispondenza testuale nel contratto scritto e liberamente sottoscritto dal cliente….il contratto era stato attentamente esaminato dal sig. prima della firma, e la clausola 2.3 specificatamente Pt_1
sottoscritta a mente dell'art. 1341 cc. La chiarezza terminologica e logica della clausola, inoltre, non esigeva alcuna spiegazione o interpretazione a latere, che il referente di si dovesse sentire CP_1 in obbligo di propalare“ (comparsa di costituzione e risposta).
Ciò premesso, osserva lo scrivente che - a prescindere dalla questione posta dall'opponente sulle condizioni contingenti che avrebbero inciso sulla sua capacità di comprensione (“..è solo il caso di rilevare che la morte del figlio di 24 anni dell'ing. avvenuta a meno di una settimana dalla Pt_1
sottoscrizione del contratto, è un evento talmente tragico da essere ritenuto idoneo, per sua stessa natura, ad alterare la capacità del padre di valutare l'offerta”, atto di citaz.) – il testo negoziale non appare affatto chiaro.
L'esame dei punti essenziali della clausola pone plurimi problemi di ordine interpretativo, che di seguito vengono esaminati, con conseguenti riverberi sulla valutazione in punto di validità della stessa.
pagina 5 di 10
a) Presupposti per il riconoscimento di competenze a favore di da parte CP_1 dell'assicurazione
Anzitutto essa contiene una possibilità/eventualità (definita “ipotesi”) e cioè che la “controparte”
(ovvero l'assicurazione) riconosca un importo a favore di CP_1
A prescindere dalla questione del titolo di tale dazione (che verrà tra poco verrà esaminata) il primo aspetto che emerge con evidenza è che non vengono chiariti quali sono gli elementi che potrebbero portare alla verificazione di tale “ipotesi” e cioè i dati fattuali/giuridici la cui manifestazione condurrebbe al riconoscimento di tale “competenze” (e la cui assenza porterebbe, al contrario, al disconoscimento delle stesse).
Un dato risulta tuttavia indiscutibile: deve senz'altro escludersi che tale dazione da parte dell'assicurazione a favore di si collochi in una dimensione estranea al rapporto tra CP_1 quest'ultima ed il Sig. Pt_1
Militano a favore di tale conclusione le ss. ragioni: 1) ove si trattasse di un rapporto autonomo non vi sarebbe stata ragione per farne menzione nel contratto di mandato tra le parti;
2) è proprio la clausola in esame a specificare espressamente che tale dazione rientra tra le “competenze“ spettanti a CP_1
(intendendo quindi un corrispettivo) e che queste sono legate all' “attività da quest'ultima svolta per
l'ottenimento del risarcimento a favore dell'Assistito“ (su incarico di quest'ultimo).
Pertanto se, come risulta, l'ottenimento da parte dell'opposta di tale posta economica è intrinsecamente connesso al rapporto di mandato (ed invero anche incidente sull'ammontare del ristoro dovuto al Sig. ome si vedrà tra poco), è indubbia la necessità che nel contratto vengano esplicitati gli Pt_1 elementi che condizionano il riconoscimento di dette “competenze”.
L'incontro del consenso incorporato dal negozio di mandato, infatti, deve avvenire per ogni clausola, compresa quella in esame.
Il chè non è avvenuto con riferimento al dato esposto in quanto non si comprende a cosa si riferisca la clausola e quindi su cosa avrebbe dato il proprio assenso il Sig. a nulla rilevando il fatto Pt_1
che la sua adesione sia stata rinforzata dalla doppia sottoscrizione posto che questa presuppone comunque che la clausola abbia un oggetto determinato o determinabile: art. 1346 c.c.).
Tale lacuna non è colmabile nemmeno ricorrendo al criterio dell'interpretazione complessiva delle clausole negoziali (art. 1363 c.c.) né ricorrendo ad elementi integrativi desumibili dalla fase pagina 6 di 10 precontrattuale anche perché l'opposta ha sostenuto che “nella fase precontrattuale il referente di
non aveva rappresentato al sig. condizioni contrattuali o economiche diverse da CP_1 Pt_1
quelle che trovano puntuale e chiara corrispondenza testuale nel contratto scritto e liberamente sottoscritto dal cliente“.
L'argomento decisivo, ad ogni modo, è dato dal fatto che non ha indicato nemmeno in CP_1 questa sede quali sarebbero le condizioni che la legittimavano ad ottenere tali “competenze” dalla compagnia assicuratrice (a fronte di un obbligo che quest'ultima aveva unicamente nei confronti del
Sig. Pt_1
Orbene, l'indeterminatezza dei presupposti giustificativi delle “competenze” ricevute da CP_1
impone già di per sé la declaratoria di nullità della clausola in questione ai sensi dell'art. 1418, cpv, cc..
A questo rilievo però se ne aggiungono di ulteriori.
b) Titolo giustificativo delle competenze trattenute da CP_1
La clausola in esame non specifica a quale titolo l'assicurazione avrebbe dovuto riconoscere a mandataria del Sig l'importo in questione. CP_1 Pt_1
Occorre precisare al riguardo - per scrupolo - i ss. punti fermi: 1) il contratto di mandato è stato stipulato nell'interesse del Sig e dunque compito di era di prestare la propria Pt_1 CP_1 opera per assicurare il giusto ristoro al predetto per i danni subìti); 2) la “controparte” (ovvero l'assicurazione) era portatrice di un interesse confliggente con quello dell'opposto (essendo debitrice nei confronti di quest'ultimo); 3) dalla ricostruzione del titolo legittimante il compenso aggiuntivo a favore di dipende anche l'incidenza della prestazione erogata dall'assicurazione rispetto al CP_1
rapporto esistente tra e quindi al corrispettivo dovuto dal primo a favore di Pt_1 CP_1 quest'ultima.
Richiamato quanto affermato da sul fatto che l'accordo tra le parti, anche per quanto CP_1
concerne il titolo, è unicamente quello desumibile dal testo scritto non si può che pervenire, anche qui, alla conclusione che il contratto non dice alcunchè né invero ha saputo esplicitare in questa a CP_1 quale titolo abbia ricevuto dette “competenze” dall'assicurazione.
L'unica opzione interpretativa che consente di salvaguardare questo aspetto dell'accordo (in un'ottica conservativa che si esamina per completezza pur essendo già stata evidenziata una causa di nullità della clausola che ha natura assorbente) è quella di ricondurre tale corrispettivo al medesimo titolo che pagina 7 di 10 obbliga il Sig. remunerare si tratta cioè di un compenso aggiuntivo a quello Pt_1 CP_1
già previsto e che si collega alla medesima prestazione fatta dall'opposta a favore dell'opponente.
In buona sostanza il contratto, nelle intenzioni, accorderebbe a un duplice compenso: uno CP_1 esplicitato a carico del Sig. pari al 10 % del ristoro ottenuto) e l'altro formalmente a Pt_1 carico dell'assicurazione (in quanto erogato da quest'ultima), ma nei fatti gravante ancora a carico del
Sig. erché facente parte dell'importo complessivo dovuto dall'assicurazione nei riguardi Pt_1 di quest'ultimo (unico essendo il titolo come si è detto) e quindi detratto da quanto erogato direttamente al medesimo.
Dunque anche il corrispettivo ottenuto da dall'assicurazione va attribuito al Sig. CP_1 Pt_1
con ciò intendendo che tale dazione è stata corrisposta in ragione degli obblighi assicurativi nei riguardi di quest'ultimo (e non di . CP_1
Il che pone un ulteriore profilo di nullità.
c) Quantificazione delle competenze erogate a dall'assicurazione CP_1
Come si è detto, la clausola fa riferimento genericamente al riconoscimento da parte dell'assicurazione di “competenze a Valore per l'attività da quest'ultima svolta per l'ottenimento del risarcimento a favore dell'Assistito“.
Una volta chiarito che tali competenze fanno parte del ristoro spettante al Sig. evidente Pt_1 che l'assenso da parte di quest'ultimo al riconoscimento di tale compenso aggiuntivo presuppone che nel contratto si specifichi (oltre alle condizioni di operatività della clausola, come si è già detto) i criteri per la determinazione dello stesso.
Anche per questo aspetto tuttavia, come già per gli altri esaminati, nulla viene esplicitato né chiarito da
CP_1
Le considerazioni esposte conducono dunque, ineluttabilmente, alla declaratoria di nullità della clausola per indeterminatezza.
Il principio di diritto espresso dal Tribunale di Napoli nella pronuncia allegata da parte opposta, afferente ad un caso analogo affrontato in relazione alla clausola esaminata (sent. n. 280/22), è pienamente condivisibile: non vi è alcuna norma che precluda al patrocinatore la riscossione di un compenso sia dalla parte che conferisce l'incarico sia dalla compagnia assicurativa, purchè vi sia un accordo in tal senso.
pagina 8 di 10 Occorre però che tale compenso sia stabilito, in tutti i suoi aspetti, da una clausola che presenti i requisiti di validità.
Tale non è il caso di specie.
Conseguenze della declaratoria di nullità della clausola 2.3 del mandato
La nullità di detta clausola comporta che non possa vantare alcuna legittimazione al CP_1
riconoscimento di un compenso aggiuntivo rispetto a quello espressamente concordato con il Sig. pari al 10% oltre IVA su ogni liquidazione ottenuta (art. 2), oltre al rimborso delle spese e Pt_1 somme anticipate da per conto dell'Assistito, salvo diversa pattuizione scritta (punto 2.4)). CP_1
Dunque la riscossione da parte di delle “competenze” da parte dell'assicurazione non ha CP_1
alcuna giustificazione posto che essa ha trattenuto tale importo, che è stato distratto dall'assicurazione da quanto spettante a titolo risarcitorio, senza avere ottenuto un valido assenso da parte Pt_1 di quest'ultimo.
Purtuttavia, in considerazione dell'unicità del titolo da cui derivano i rapporti tra le parti ed in considerazione del contenuto dell'atto transattivo concluso con l'assicurazione, il quale va interpretato in collegamento con il contratto di mandato (depurato ovviamente della clausola nulla), tale riscossione si pone come forma alternativa di pagamento che ha ricevuto anticipatamente CP_1
dall'assicurazione, alla quale l'opponente ha dato assenso, a soddisfazione per il credito della prima nei riguardi dell'opponente in misura percentuale sull'ammontare del ristoro (non essendo contestato che l'ammontare delle due poste, quella già percepita da e quella dovuta alla stessa CP_1
dall'opponente, sia equivalente).
Decreto ingiuntivo
Alla luce di tali considerazioni, il credito azionato in via monitoria da parte di è insussistente CP_1
(avendo essa già ottenuto il dovuto).
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico dell'opponente.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'opponente per lite temeraria tenuto conto delle pagina 9 di 10 difficoltà interpretative della clausola in esame (di cui è riprova il precedente giudiziale citato da parte opposta).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accertato e dichiarato quanto in premessa, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Rigetta la domanda svolta dall'opposta nei confronti dell'opponente;
3) Condanna la prima a rifondere a quest'ultimo le spese di lite pari ad euro 4.350,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 5 marzo 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE Terza CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. M. RADICI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 464/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 RIMOLDI VERA e dell'avv. MIGLIO CHIARA ( Indirizzo Telematico;
, C.F._2 elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RIMOLDI VERA
OPPONENTE contro
(C.F. ), di seguito, per brevità, con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1 CP_1
SALOMONE RUGGERO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. SALOMONE RUGGERO
OPPOSTA
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per l'opponente:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, così giudicare: revocare l'opposto decreto ingiuntivo assolvendo l'attore opponente da ogni domanda avversaria;
condannare la convenuta opposta al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., che si chiede vengano liquidati nella somma di € 14.319,02, o comunque nella maggior somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di causa. IN VIA ISTRUTTORIA Per l'ipotesi in cui non dovessero essere ritenuti pacifici e già pienamente dimostrati, si chiede ammettersi la prova per testi relativamente ai seguenti capitoli di prova: 1) Vero che il 05/01/2024 (e cioè il giorno successivo alla morte di , in persona Persona_1 CP_1 del suo referente si è presentata, non richiesta, presso l'abitazione dei sig.ri CP_2 CP_3
per offrire le proprie prestazioni professionali;
[...] Parte_1
pagina 1 di 10 2) Vero che il 10/01/2024 il è tornato presso l'abitazione dei sig.ri e ed ha CP_2 CP_3 Parte_1 riferito loro che per avvalersi dell'assistenza di avrebbero dovuto sottoscrivere il contratto di CP_1 mandato (doc. 1), che ha rammostrato per la prima volta ai sig.ri Pt_1
pagina 2 di 10 3) Vero che in tale occasione ha mostrato a l verbale di nomina di Parte_1 CP_2 consulente tecnico d'ufficio (doc. 9), notificatogli nella mattinata dello stesso 10/01/2024, e gli ha chiesto delucidazioni su come procedere;
4) Vero che ha risposto affermando che l'udienza del giorno successivo, 11/01/2023, CP_2 sarebbe stato il termine ultimo per nominare un avvocato di fiducia e un consulente di parte e che CP_1
avrebbe fornito ai sig.ri entrambi i professionisti, se gli stessi avessero sottoscritto subito il
[...] Pt_1 contratto di mandato prodotto sub doc. 1.
5) Vero che dopo tali precisazioni e hanno sottoscritto il contratto di CP_3 Parte_1 mandato.
6) Vero che ha negoziato la privata scrittura prodotta sub doc. 2, che è stata sottoscritta dalla CP_1 stessa , e (compagnia di assicurazioni del CP_1 CP_3 Parte_1 Parte_2 proprietario del veicolo che aveva causato l'incidente mortale). Si indicano a testi: e Parte_1 CP_2
per l'opposta:
Voglia il Tribunale Ill.mo adìto, contrariis rejectis, nel merito: in via principale:
° respingere l'avversa opposizione e confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
in subordine:
° in caso di revoca del decreto opposto, condannare a corrispondere a Parte_1 CP_1
, per i titoli e le ragioni di cui in narrativa, l'importo di € 22.692,00 o quella diversa somma che si riterrà
[...] dovuta e di giustizia, da maggiorarsi degli interessi dal dovuto al saldo;
in ogni caso:
° condannare l'opponente alla refusione delle spese di lite. In via istruttoria Si chiede ammettersi la prova per testi sulle seguenti circostanze:
1. vero che nella fase precontrattuale il referente di , sig. non aveva CP_1 CP_2 rappresentato al sig. condizioni contrattuali o economiche diverse da quelle che trovano Parte_1 corrispondenza testuale nel contratto scritto e liberamente sottoscritto dal cliente;
2. vero che il referente di aveva spiegato al sig. l contenuto della clausola n.
2.3 del CP_1 Pt_1 contratto di mandato, che onera il cliente di corrispondere il compenso concordato per l'assistenza a prescindere dall'eventuale pagamento diretto di competenze da parte della Compagnia della controparte;
3. vero che il contratto di mandato era stato attentamente esaminato dal sig. prima che della Pt_1 firma. Si indica a teste il sig. CP_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In seguito ad atto di ricorso depositato da il Tribunale in epigrafe emetteva in data CP_1
20/12/2023 il decreto ingiuntivo n. 1959/2023 con il quale ingiungeva al Sig. l pagamento Pt_1 dell'importo di euro 22.692,00 oltre interessi e spese.
A fondamento del ricorso deduceva che: CP_1
- il 4.1.2023 il sig. ncorreva in un sinistro stradale che ne causava il decesso;
Persona_1
pagina 3 di 10 - il sig. padre del defunto, conferiva all'agenzia – Parte_1 Parte_3
“marchio” con il quale opera – mandato per l'assistenza stragiudiziale volta ad CP_1
ottenere dalla assicuratrice del veicolo responsabile il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell'evento;
- le parti sottoscrivevano un contratto di mandato (doc. 1 fascic. monitorio) ove si conveniva a favore di un compenso pari al 10% (oltre iva) dell'importo riconosciuto dalla CP_1
controparte quale risarcimento o indennizzo (art. 2), e si prevedeva che “il compenso in tal modo determinato è ritenuto congruo e non è soggetto a modifiche anche nell'ipotesi in cui
Controparte riconosca delle competenze a per l'attività da quest'ultima svolta per CP_1
l'ottenimento del risarcimento a favore dell'Assistito” (art. 2.3), clausola doppiamente sottoscritta a mente dell'art. 1341 c.c.;
- gestiva il sinistro con la Compagnia assicuratrice dei veicolo antagonista CP_1 [...]
e all'esito di approfondite trattative esitate nel riconoscimento di una responsabilità CP_4
concorsuale del defunto nella misura del 35%, la Compagnia liquidava in favore del sig.
l'importo di € 190.000,00, di cui € 186.188,40 a titolo di risarcimento dei danni ed € Pt_1
3.811,60 per rimborso delle spese funerarie, oltre all'onorario da liquidarsi direttamente in favore di (doc. 3 fascicolo monitorio); CP_1
- il compenso spettante a calcolato in base ai patti contrattuali (10% dell'indennizzo) CP_1
ammontava ad € 18.618,84 – arrotondato a € 18.600,00 – oltre iva, e quindi ad € 22.692,00 iva inclusa, esposto, assieme ad altre voci, nella fattura n. 202302975 (doc. 5 fascicolo monitorio).
Con Con atto di citazione ritualmente notificato aceva opposizione al evidenziando che Pt_1
ometteva nel ricorso monitorio di riferire di avere già ricevuto in sede di transazione, CP_1 sottoscritta da tutte le parti, l'importo di euro 30.500,00 come onorario per l'attività stragiudiziale svolta (in favore oltre che dell'opponente anche di , da valere come patto CP_3
successivo e modificativo del rapporto di mandato.
In ogni caso eccepiva la nullità/annullabilità, in quanto vessatoria e contraria alla tutela del consumatore, della clausola contrattuale che consentiva a di percepire un importo duplicato CP_1
rispetto al convenuto in quanto comprensivo sia del 10 % a carico del mandate che della quota, nella prassi identica, riconosciuta dalla compagnia assicurativa, di fatto gravante comunque sul mandante in quanto riduceva il ristoro che spettava a quest'ultimo.
Evidenziava che in questo modo veniva negato al mandante il ristoro da parte dell'assicurazione delle spese per l'assistenza professionale. pagina 4 di 10 Formatosi il contraddittorio, si costituiva contestando quanto ex adverso esposto e CP_1
concludendo nei termini sopra esposti.
Provvedeva il Giudicante a fare una proposta di composizione bonaria della vertenza, che però non trovava il consenso delle parti.
Espletati gli incombenti di rito, la causa viene decisa con sentenza sulla base delle conclusioni sopra esposte.
Ricostruzione del rapporto di mandato/validità della clausola di cui all'art.
2.3 del mandato
Il contratto di mandato sottoscritto dalle parti prevede, oltre alla pattuizione del compenso in percentuale espressamente dovuto dal Sig. per la prestazione stragiudiziale, Pt_1 CP_1
anche la ss. clausola: “il compenso in tal modo determinato è ritenuto congruo e non è soggetto a modifiche anche nell'ipotesi in cui Controparte riconosca delle competenze a per l'attività da CP_1 quest'ultima svolta per l'ottenimento del risarcimento a favore dell'Assistito” (art. 2.3).
L'interpretazione di clausola è controversa e necessita pertanto di un approfondimento che è preliminare ad ogni altra valutazione.
Afferma l'opposta che “nella fase precontrattuale il referente di non aveva rappresentato CP_1
al sig. condizioni contrattuali o economiche diverse da quelle che trovano puntuale e chiara Pt_1
corrispondenza testuale nel contratto scritto e liberamente sottoscritto dal cliente….il contratto era stato attentamente esaminato dal sig. prima della firma, e la clausola 2.3 specificatamente Pt_1
sottoscritta a mente dell'art. 1341 cc. La chiarezza terminologica e logica della clausola, inoltre, non esigeva alcuna spiegazione o interpretazione a latere, che il referente di si dovesse sentire CP_1 in obbligo di propalare“ (comparsa di costituzione e risposta).
Ciò premesso, osserva lo scrivente che - a prescindere dalla questione posta dall'opponente sulle condizioni contingenti che avrebbero inciso sulla sua capacità di comprensione (“..è solo il caso di rilevare che la morte del figlio di 24 anni dell'ing. avvenuta a meno di una settimana dalla Pt_1
sottoscrizione del contratto, è un evento talmente tragico da essere ritenuto idoneo, per sua stessa natura, ad alterare la capacità del padre di valutare l'offerta”, atto di citaz.) – il testo negoziale non appare affatto chiaro.
L'esame dei punti essenziali della clausola pone plurimi problemi di ordine interpretativo, che di seguito vengono esaminati, con conseguenti riverberi sulla valutazione in punto di validità della stessa.
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a) Presupposti per il riconoscimento di competenze a favore di da parte CP_1 dell'assicurazione
Anzitutto essa contiene una possibilità/eventualità (definita “ipotesi”) e cioè che la “controparte”
(ovvero l'assicurazione) riconosca un importo a favore di CP_1
A prescindere dalla questione del titolo di tale dazione (che verrà tra poco verrà esaminata) il primo aspetto che emerge con evidenza è che non vengono chiariti quali sono gli elementi che potrebbero portare alla verificazione di tale “ipotesi” e cioè i dati fattuali/giuridici la cui manifestazione condurrebbe al riconoscimento di tale “competenze” (e la cui assenza porterebbe, al contrario, al disconoscimento delle stesse).
Un dato risulta tuttavia indiscutibile: deve senz'altro escludersi che tale dazione da parte dell'assicurazione a favore di si collochi in una dimensione estranea al rapporto tra CP_1 quest'ultima ed il Sig. Pt_1
Militano a favore di tale conclusione le ss. ragioni: 1) ove si trattasse di un rapporto autonomo non vi sarebbe stata ragione per farne menzione nel contratto di mandato tra le parti;
2) è proprio la clausola in esame a specificare espressamente che tale dazione rientra tra le “competenze“ spettanti a CP_1
(intendendo quindi un corrispettivo) e che queste sono legate all' “attività da quest'ultima svolta per
l'ottenimento del risarcimento a favore dell'Assistito“ (su incarico di quest'ultimo).
Pertanto se, come risulta, l'ottenimento da parte dell'opposta di tale posta economica è intrinsecamente connesso al rapporto di mandato (ed invero anche incidente sull'ammontare del ristoro dovuto al Sig. ome si vedrà tra poco), è indubbia la necessità che nel contratto vengano esplicitati gli Pt_1 elementi che condizionano il riconoscimento di dette “competenze”.
L'incontro del consenso incorporato dal negozio di mandato, infatti, deve avvenire per ogni clausola, compresa quella in esame.
Il chè non è avvenuto con riferimento al dato esposto in quanto non si comprende a cosa si riferisca la clausola e quindi su cosa avrebbe dato il proprio assenso il Sig. a nulla rilevando il fatto Pt_1
che la sua adesione sia stata rinforzata dalla doppia sottoscrizione posto che questa presuppone comunque che la clausola abbia un oggetto determinato o determinabile: art. 1346 c.c.).
Tale lacuna non è colmabile nemmeno ricorrendo al criterio dell'interpretazione complessiva delle clausole negoziali (art. 1363 c.c.) né ricorrendo ad elementi integrativi desumibili dalla fase pagina 6 di 10 precontrattuale anche perché l'opposta ha sostenuto che “nella fase precontrattuale il referente di
non aveva rappresentato al sig. condizioni contrattuali o economiche diverse da CP_1 Pt_1
quelle che trovano puntuale e chiara corrispondenza testuale nel contratto scritto e liberamente sottoscritto dal cliente“.
L'argomento decisivo, ad ogni modo, è dato dal fatto che non ha indicato nemmeno in CP_1 questa sede quali sarebbero le condizioni che la legittimavano ad ottenere tali “competenze” dalla compagnia assicuratrice (a fronte di un obbligo che quest'ultima aveva unicamente nei confronti del
Sig. Pt_1
Orbene, l'indeterminatezza dei presupposti giustificativi delle “competenze” ricevute da CP_1
impone già di per sé la declaratoria di nullità della clausola in questione ai sensi dell'art. 1418, cpv, cc..
A questo rilievo però se ne aggiungono di ulteriori.
b) Titolo giustificativo delle competenze trattenute da CP_1
La clausola in esame non specifica a quale titolo l'assicurazione avrebbe dovuto riconoscere a mandataria del Sig l'importo in questione. CP_1 Pt_1
Occorre precisare al riguardo - per scrupolo - i ss. punti fermi: 1) il contratto di mandato è stato stipulato nell'interesse del Sig e dunque compito di era di prestare la propria Pt_1 CP_1 opera per assicurare il giusto ristoro al predetto per i danni subìti); 2) la “controparte” (ovvero l'assicurazione) era portatrice di un interesse confliggente con quello dell'opposto (essendo debitrice nei confronti di quest'ultimo); 3) dalla ricostruzione del titolo legittimante il compenso aggiuntivo a favore di dipende anche l'incidenza della prestazione erogata dall'assicurazione rispetto al CP_1
rapporto esistente tra e quindi al corrispettivo dovuto dal primo a favore di Pt_1 CP_1 quest'ultima.
Richiamato quanto affermato da sul fatto che l'accordo tra le parti, anche per quanto CP_1
concerne il titolo, è unicamente quello desumibile dal testo scritto non si può che pervenire, anche qui, alla conclusione che il contratto non dice alcunchè né invero ha saputo esplicitare in questa a CP_1 quale titolo abbia ricevuto dette “competenze” dall'assicurazione.
L'unica opzione interpretativa che consente di salvaguardare questo aspetto dell'accordo (in un'ottica conservativa che si esamina per completezza pur essendo già stata evidenziata una causa di nullità della clausola che ha natura assorbente) è quella di ricondurre tale corrispettivo al medesimo titolo che pagina 7 di 10 obbliga il Sig. remunerare si tratta cioè di un compenso aggiuntivo a quello Pt_1 CP_1
già previsto e che si collega alla medesima prestazione fatta dall'opposta a favore dell'opponente.
In buona sostanza il contratto, nelle intenzioni, accorderebbe a un duplice compenso: uno CP_1 esplicitato a carico del Sig. pari al 10 % del ristoro ottenuto) e l'altro formalmente a Pt_1 carico dell'assicurazione (in quanto erogato da quest'ultima), ma nei fatti gravante ancora a carico del
Sig. erché facente parte dell'importo complessivo dovuto dall'assicurazione nei riguardi Pt_1 di quest'ultimo (unico essendo il titolo come si è detto) e quindi detratto da quanto erogato direttamente al medesimo.
Dunque anche il corrispettivo ottenuto da dall'assicurazione va attribuito al Sig. CP_1 Pt_1
con ciò intendendo che tale dazione è stata corrisposta in ragione degli obblighi assicurativi nei riguardi di quest'ultimo (e non di . CP_1
Il che pone un ulteriore profilo di nullità.
c) Quantificazione delle competenze erogate a dall'assicurazione CP_1
Come si è detto, la clausola fa riferimento genericamente al riconoscimento da parte dell'assicurazione di “competenze a Valore per l'attività da quest'ultima svolta per l'ottenimento del risarcimento a favore dell'Assistito“.
Una volta chiarito che tali competenze fanno parte del ristoro spettante al Sig. evidente Pt_1 che l'assenso da parte di quest'ultimo al riconoscimento di tale compenso aggiuntivo presuppone che nel contratto si specifichi (oltre alle condizioni di operatività della clausola, come si è già detto) i criteri per la determinazione dello stesso.
Anche per questo aspetto tuttavia, come già per gli altri esaminati, nulla viene esplicitato né chiarito da
CP_1
Le considerazioni esposte conducono dunque, ineluttabilmente, alla declaratoria di nullità della clausola per indeterminatezza.
Il principio di diritto espresso dal Tribunale di Napoli nella pronuncia allegata da parte opposta, afferente ad un caso analogo affrontato in relazione alla clausola esaminata (sent. n. 280/22), è pienamente condivisibile: non vi è alcuna norma che precluda al patrocinatore la riscossione di un compenso sia dalla parte che conferisce l'incarico sia dalla compagnia assicurativa, purchè vi sia un accordo in tal senso.
pagina 8 di 10 Occorre però che tale compenso sia stabilito, in tutti i suoi aspetti, da una clausola che presenti i requisiti di validità.
Tale non è il caso di specie.
Conseguenze della declaratoria di nullità della clausola 2.3 del mandato
La nullità di detta clausola comporta che non possa vantare alcuna legittimazione al CP_1
riconoscimento di un compenso aggiuntivo rispetto a quello espressamente concordato con il Sig. pari al 10% oltre IVA su ogni liquidazione ottenuta (art. 2), oltre al rimborso delle spese e Pt_1 somme anticipate da per conto dell'Assistito, salvo diversa pattuizione scritta (punto 2.4)). CP_1
Dunque la riscossione da parte di delle “competenze” da parte dell'assicurazione non ha CP_1
alcuna giustificazione posto che essa ha trattenuto tale importo, che è stato distratto dall'assicurazione da quanto spettante a titolo risarcitorio, senza avere ottenuto un valido assenso da parte Pt_1 di quest'ultimo.
Purtuttavia, in considerazione dell'unicità del titolo da cui derivano i rapporti tra le parti ed in considerazione del contenuto dell'atto transattivo concluso con l'assicurazione, il quale va interpretato in collegamento con il contratto di mandato (depurato ovviamente della clausola nulla), tale riscossione si pone come forma alternativa di pagamento che ha ricevuto anticipatamente CP_1
dall'assicurazione, alla quale l'opponente ha dato assenso, a soddisfazione per il credito della prima nei riguardi dell'opponente in misura percentuale sull'ammontare del ristoro (non essendo contestato che l'ammontare delle due poste, quella già percepita da e quella dovuta alla stessa CP_1
dall'opponente, sia equivalente).
Decreto ingiuntivo
Alla luce di tali considerazioni, il credito azionato in via monitoria da parte di è insussistente CP_1
(avendo essa già ottenuto il dovuto).
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno pertanto poste interamente a carico dell'opponente.
Non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'opponente per lite temeraria tenuto conto delle pagina 9 di 10 difficoltà interpretative della clausola in esame (di cui è riprova il precedente giudiziale citato da parte opposta).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) Accertato e dichiarato quanto in premessa, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Rigetta la domanda svolta dall'opposta nei confronti dell'opponente;
3) Condanna la prima a rifondere a quest'ultimo le spese di lite pari ad euro 4.350,00 oltre spese generali ed oneri di legge.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Busto Arsizio, 5 marzo 2025
Il Giudice
dott. Massimiliano Radici
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