Sentenza 25 marzo 2020
Decreto cautelare 15 luglio 2020
Ordinanza cautelare 28 agosto 2020
Rigetto
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 15/01/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00319/2025REG.PROV.COLL.
N. 10024/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10024 del 2020, proposto da IO ZI, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Allocca, Italo Luigi Ferrari, Francesco Fontana, Sonia Allocca, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo, sito in Roma, viale Tiziano n. 108;
contro
il Comune di Ostuni (Brindisi), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Alfredo Tanzarella, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Puglia, sezione staccata di Lecce (Sezione prima), n. 396 del 2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ostuni;
Viste le memorie delle parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Designato relatore il cons. Giuseppe La Greca;
Nessuno per le parti presente all’udienza pubblica del 28 novembre 2024;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1.- Il ricorrente impugnava in primo grado, con richiesta di annullamento, l’ordinanza n. 2/D del 2014 con cui il Comune di Ostuni ingiungeva al medesimo, nella qualità di proprietario, la demolizione delle opere abusive eseguite « in assenza di SCIA » sul terreno identificato al foglio 95, particella 402 del medesimo Comune, così descritte: « realizzazione di un muro di recinzione in conci di tufo avente lunghezza mt 200 circa e altezza variabile da mt 2,00 a mt. 2,30; detto manufatto, che confina con una strada vicinale e interessa un tratto in curva della stessa, rende pericoloso il transito veicolare e pedonale in quanto limita fortemente la visibilità degli utenti della strada ».
1.2.- L’originario ricorrente deduceva, in via di estrema sintesi: a) l’erronea applicazione delle norme che regolano l’attività edilizia e in particolare l’intervento come quello in oggetto, consistente nella recinzione di un fondo che, in quanto non comportante una significativa trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, non sarebbe stato soggetto a permesso di costruire; b) il difetto di istruttoria quanto alla asserita pericolosità del manufatto per il transito veicolare; c) l’esistenza di resti della muratura in secco e soprattutto la ricostruzione da parte del ricorrente del muro all'altezza esistente in passato, ciò che il Comune avrebbe omesso di considerare, con disparità di trattamento rispetto a situazioni fattuali analoghe con muri di recinzione aventi la medesima altezza.
1.3.- Il T.a.r. per la Puglia, sez. st. Lecce, sez. I, con sentenza n. 396 del 2020 rigettava il ricorso sul rilievo che:
- la recinzione contestata non avrebbe avuto solo la funzione di impedire l’accesso ad estranei, come sarebbe nel caso di semplice recinzione metallica, ma ha dato luogo ad una trasformazione urbanistica permanente mediante la realizzazione di un’opera in muratura, comportante un significativo ingombro visivo e spaziale e non strettamente necessaria alla sua primaria funzione di semplice protezione; sarebbe stato, dunque, necessario, il permesso di costruire;
- la recinzione realizzata risulterebbe contrastare con le disposizioni previste dal regolamento edilizio (peraltro non impugnato) del Comune di Ostuni che impongono un’altezza massima di un metro per i muri di recinzione presso strade vicinali;
- il provvedimento non sarebbe stato sproporzionato né sarebbe stata data dimostrazione circa il periodo di realizzazione e il regime edilizio all’epoca vigente;
- quanto al termine per la demolizione, non sarebbe stato irragionevole il ritenuto pericolo per il transito veicolare e pedonale, atteso che « obiettivamente il manufatto realizzato (per le sue dimensioni e le circostanze di luogo) può limitare verosimilmente la visibilità degli utenti della strada »;
- la disparità di trattamento non sarebbe stata dimostrata.
2.- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la parte privata la quale ne ha chiesto la riforma sulla base di doglianze così articolate:
1) Error in iudicando; violazione art. 10 d. P.R. n. 380 del 2001; ingiustizia manifesta. Sostiene l’appellante che:
- l’intervento del ricorrente non rappresenterebbe la realizzazione di una cinta muraria ex novo, ma fedele ricostruzione di quella originaria, in mancanza di trasformazione urbanistica idonea a radicare l’obbligo di permesso di costruire;
- la necessità di conservare il patrimonio edilizio esistente impedirebbe di sostituire l’antica cinta muraria a delimitazione della masseria dell’appellante con una « recinzione metallica »;
2) Error in iudicando per travisamento dei presupposti di fatto e conseguente violazione: a) dell’art. 14 delle NTA del PRG del Comune di Ostuni; b) dell’art. 61 del regolamento edilizio comunale. Premesso che l’intervento sarebbe finalizzato alla conservazione delle opere murarie esistenti ed alla fedele ricostruzione di quelle cadute in rovina, esso sarebbe rispettoso della disciplina urbanistica comunale. sarebbe stata perpetrata una disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe;
3) Eccesso di potere sotto diversi profili; violazione d. lgs. n. 285 del 1992. Sostiene l’appellante che il pericolo per il transito veicolare sarebbe indimostrato e, in concreto, del tutto insussistente. Il Codice della strada ammetterebbe la realizzazione di muri di recinzione, soggetta al rispetto di puntuali e tassative indicazioni finalizzate a garantire in via generale la massima sicurezza del transito pedonale e veicolare e, nel caso di specie, nessuna compiuta istruttoria sarebbe stata effettuata.
3.- Si è costituito in giudizio il Comune di Ostuni il quale con memoria – premesso, in fatto, che l’intervento edilizio non costituirebbe affatto il ripristino di un muretto a secco preesistente, bensì realizzazione ex novo di un muro in conci di tufo – ha ribadito il contrasto dell’intervento con le disposizioni del regolamento edilizio.
4.- L’appellante ha depositato memoria di replica.
5.- All’udienza pubblica del 28 novembre 2024 l’appello è stato trattenuto in decisione.
6.- L’appello, alla stregua di quanto si dirà, è infondato.
7.1.- Premesso che la recinzione può considerarsi svolgere una mera funzione di difesa della proprietà dalle ingerenze materiali ed è strumentale all’esercizio dello ius excludendi alios soltanto « quando consista di materiale di scarso impatto visivo e si configuri come un intervento di dimensioni ridotte, privo di opere murarie di sostegno » (Corte cost. n. 175 del 2019), va osservato che la nuova realizzazione di opere murarie (quali quelle di specie) indubbiamente determina una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio che non è riconducibile ad alcuno degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, lettere a), b), c) e d), t.u. edilizia, sicché ai sensi della successiva lettera e) deve considerarsi intervento di nuova costruzione, in quanto tale subordinato a permesso di costruire ex art. 6 t.u. edilizia (in tal senso, Corte cost. n. 90 del 2023).
7.2.- Nel caso di specie, in considerazione delle connotazioni del muro di cui trattasi, correttamente il Comune di Ostuni ha qualificato l’opera muraria quale riconducibile all’ipotesi della nuova costruzione con conseguente obbligo di conseguimento del titolo concessorio.
7.3.- Le considerazioni di parte appellante circa la (asserita) connotazione dell’opera quale fedele riproduzione del precedente assetto, non solo non sono adeguatamente dimostrate – con ciò rimanendo relegate al rango di mere asserzioni – ma non smentiscono neppure l’affermazione, in fatto, del Comune, secondo cui l’originario muro fosse un « muro a secco » e che, dunque, l’intervento oggetto di provvedimento ripristinatorio, di altezza superiore, si presenti come un novum rispetto al preesistente assetto.
7.4.- A ciò deve essere aggiunto che si mostrano irrilevanti i richiami alle disposizioni urbanistiche comunali e, segnatamente, alle norme tecniche di attuazione del PRG considerato che trattasi, a tacer d’altro, di « nuova costruzione » nell’accezione ex art. 3, comma 1, lett. e) d. P.R. n. 380 del 2001, con elementi dimensionali non compatibili con quelli ammessi.
7.5.- Premesso che quanto si è sin qui detto è sufficiente a sorreggere il provvedimento impugnato, fondato su una pluralità di motivazioni, in relazione, da ultimo, al pericolo per il transito veicolare e pedonale, premesso che le conclusioni cui è pervenuto il Comune costituiscono espressione di una valutazione compiutamente resa all’esito della quale esso ha rilevato la forte limitazione della visibilità, la parte privata non ha qui offerto elementi di ordine tecnico idonei a giungere a diversa conclusione.
7.6.- Parimenti privo di utilità è ogni riferimento al termine assegnato per l’esecuzione dell’ordine di demolizione stante il carattere non invalidante della previsione sull’ordine di ripristino, così come infondata si rivela la censura circa la presenza di una disparità di trattamento considerato che essa, anche se provata in atti (ciò che nel caso di specie non è), « non costituisce vizio invocabile a fronte di una questione di interpretazione e corretta applicazione della legge » (Cons. Stato, Ad. plen. n. 1 del 2020).
8.- Conclusivamente, l’appello, poiché infondato, va rigettato.
9.- Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo rigetta e, per l’effetto, conferma l’impugnata sentenza.
Condanna la parte appellante alla rifusione, in favore del Comune di Ostuni, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 2.500,00 (euro duemila/500), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Oreste Mario Caputo, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
Giuseppe La Greca, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe La Greca | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO