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Sentenza 27 aprile 2025
Sentenza 27 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 27/04/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 1105/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Monterotondo, Via Cavour, n. Parte_1
49, presso lo studio dell'Avv. Marco Di Andrea, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione
ATTORE contro
, elettivamente domiciliato in Mentana, Via A. Moscatelli, n. 6/A, CP_1 presso lo studio dell'Avv. Claudio Giacomoni, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
e
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
e
CP_3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 23.04.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 [...]
e , chiedendo il risarcimento del Controparte_2 CP_3 2
danno patrimoniale e non patrimoniale subito, derivante da sinistro stradale, per l'importo complessivo di Euro 2.117.186,02, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
In particolare, ha rappresentato l'attore:
- che, in data 21.07.2018, intorno alle ore 20.00, in Monterotondo, Via San
Martino, con direzione Via Salaria, alla guida di motociclo Parte_1
Yamaha (distinto da targa EK27714), di proprietà di Controparte_4 percorrendo tratto rettilineo a due corsie con opposto senso di marcia, prima di curva destrorsa, si approssimava al superamento della vettura LA OV
DI (distinta da targa ZA355XW), che era condotta da CP_1 di proprietà di , con Controparte_2 assicurazione della responsabilità civile presso la compagnia;
CP_3
- che il conducente del veicolo convenuto, anziché agevolare la manovra di sorpasso in atto, si è discostato dal margine destro della carreggiata e ha accelerato;
- di aver tentato una manovra di emergenza per evitare l'impatto, sterzando verso sinistra, così incorrendo nell'urto frontale con vettura Mercedes Classe A
(distinta con targa DT048SK), condotta da Persona_1 sopraggiungente dalla direzione opposta;
- di aver riportato gravi lesioni personali in conseguenza del sinistro, necessitando di molteplici ricoveri ed interventi chirurgici;
- che, in relazione all'evento dannoso verificatosi, si è svolto procedimento penale a carico di concluso con Decreto di Archiviazione del CP_1
Tribunale di Tivoli del 20.11.2018.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio CP_1 eccependo la prescrizione del diritto risarcitorio azionato, stante la non applicabilità del termine di prescrizione della fattispecie penale di lesioni personali stradali, dei cui elementi costitutivi non è emersa la prova, ed evidenziando l'assenza di prove della realizzazione da parte del convenuto di condotta colposa causalmente rilevante nella determinazione del sinistro, verificatosi per responsabilità esclusiva dell'attore.
Nonostante rituale notifica dell'atto di citazione nei confronti di
[...]
ed i convenuti non si sono costituiti in Controparte_2 CP_3 giudizio, rimanendo conseguentemente contumaci.
All'udienza del 23.04.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
L'eccezione di prescrizione articolata da parte convenuta risulta fondata e tale da determinare la definizione del giudizio. 3
Va premesso che il sinistro stradale dedotto dall'attore risulta essersi verificato in data
21.07.2018, mentre i primi atti interruttivi della prescrizione documentati risultano le diffide del 17.04.2023 e del 09.05.2023, indirizzate ai convenuti (cfr. docc. 14, 15 e 17, allegati alla citazione).
Inoltre, nella determinazione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno subito, non risulta possibile fare applicazione della disciplina delle cause di interruzione della prescrizione relative al procedimento penale svolto nei confronti del convenuto
CP_1
A tal riguardo, deve ritenersi che “la possibile efficacia degli atti interruttivi della prescrizione intervenuti in sede penale è stata risolta negativamente dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato, quando la sua durata sia modellata alla disciplina dettata per il reato, si inserisce nel quadro generale dell'istituto della prescrizione civile, senza comprometterne la sostanziale autonomia rispetto all'analogo istituto regolato nel sistema penale, giacché ciascuno dei due istituti costituisce un complesso normativo in sé chiuso e perfetto, con la conseguenza che, ai fini del diritto al risarcimento, operano esclusivamente le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazione o di interferenze fra le due discipline” (Cass. 29.09.2004, n. 19566, conf. Cass. Sez. Un. 18.02.1997, n. 1479).
Ciò posto, nell'individuazione della durata del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2947, comma 2, c.c. “per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni”.
Inoltre, in base all'art. 2947, comma 3, c.c. “in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
In relazione alla rilevanza del decreto di archiviazione, intervenuto nel procedimento penale a carico di deve essere dato seguito al principio per cui “nel caso CP_1 di fatto illecito, il giudice civile è sempre tenuto, quali che siano i contenuti del decreto di archiviazione e l'attività prodromica alla sua adozione, a compiere una propria valutazione circa la sussistenza o meno del fatto di reato, al fine di individuare il termine di prescrizione applicabile, che potrà essere o quello biennale di cui al citato art. 2947 c.c., comma 2 o quello maggiore eventualmente ricollegabile al reato, ai sensi della prima parte del comma 3, con decorrenza in ogni caso dalla data dell'illecito”
(Cass. 29.08.2023, n. 25438, conf. Cass. 12.12.2017, n. 29641, Cass. 20.03.2018, n.
6858, Cass. 13.10.2021, n. 27877, Cass. 29.08.2023, n. 25438, Cass. 08.01.2025, n.
375). 4
Conseguentemente, occorre procedere alla valutazione in ordine alla sussistenza del fatto di reato a carico del convenuto in base agli elementi di prova CP_1 dedotti dalle parti, al fine di determinare la durata del termine di prescrizione applicabile.
Con riguardo alla fattispecie penale applicabile, ai sensi dell'art. 590 bis, comma 1, c.p.
“chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime”.
Nel caso di specie, il profilo di colpa del convenuto indicato dall'attore si sostanzia nella violazione dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. n. 285 del 1992, per cui “l'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata”.
Conseguentemente, occorre verificare se gli elementi agli atti consentano di affermare l'integrazione della richiamata norma incriminatrice, per la verificazione di condotta colposa nella circolazione stradale tenuta dal convenuto tale da rilevare CP_1 come causa della lesione subita dall'attore.
Parte attrice ha dedotto venire in rilievo condotta di guida colposa tenuta dal convenuto in quanto lo stesso, nelle richiamate circostanze di tempo e di luogo, CP_1 anziché agevolare la manovra di sorpasso in atto, si è discostato con la propria vettura dal margine destro della carreggiata e ha accelerato.
Secondo la ricostruzione attorea, la condotta colposamente tenuta dal convenuto CP_1
idonea ad ostacolare il tentato sorpasso, che l'attore aveva intrapreso tramite il
[...] proprio motociclo nel tratto rettilineo di carreggiata, avrebbe imposto all'attore una manovra di emergenza, con invasione dell'opposto tratto di percorrenza e verificazione di impatto con veicolo sopraggiunto.
Con riguardo allo spostamento dal margine destro della propria carreggiata, l'attore ha dedotto che lo stesso si sarebbe verificato a causa della forza centrifuga, derivante dalla curva immediatamente successiva al tratto rettilineo della strada in cui la manovra di sorpasso era iniziata.
Tuttavia, nessuno dei soggetti presenti, sentiti nell'ambito del procedimento penale, ha dichiarato essersi verificato l'indicato spostamento del veicolo dal margine della carreggiata.
Neppure l'attore, su cui gravava l'onere della prova, ha indicato elementi a sostegno della propria deduzione, la stessa non potendo ritenersi riscontrata, neppure in applicazione del livello probatorio tipico del giudizio civile, soltanto in relazione all'astratta indicazione della forza centrifuga derivante dalla curva intrapresa. 5
Peraltro, va evidenziato che la sola presenza di forza centrifuga non esclude la possibilità per il conducente di orientare la posizione del proprio veicolo, così bilanciando le forze esterne che vengono in rilievo.
Con riguardo all'accelerazione effettuata dal veicolo condotto da CP_1 risultano rilevanti le dichiarazioni rese dai soggetti sentiti nell'ambito del procedimento penale.
In primo luogo, conducente della vettura Mercedes Classe A che è Persona_1 incorso nell'urto con il motociclo condotto dall'attore, ha dichiarato che “notavo nel senso opposto un'autovettura modello DI di colore grigio chiaro il cui conducente teneva una velocità molto sostenuta;
immediatamente dietro al predetto veicolo fuoristrada, nel tentativo di superarlo, notavo una motocicletta che tentava di effettuare il sorpasso del predetto veicolo;
in un primo momento ho avuto l'impressione che i due stessero sfidandosi in una corsa” (cfr. doc. 2, allegato alla citazione).
In secondo luogo, conducente della vettura Lancia Y, proveniente Testimone_1 da tergo rispetto al motociclo guidato dall'attore, ha dichiarato che “mentre giravo a sinistra per via Del Giubileo vedevo, nel mio stesso senso di marcia, un'autovettura di colore grigio del tipo GIP, che stava davanti la moto e improvvisamente vedevo una fumata nera da parte dell'autovettura come se la stessa in quel momento accelerava”
(cfr. doc. 3, allegato alla citazione).
Tuttavia, le dichiarazioni indicate, anche in applicazione del livello di prova che connota il giudizio civile, non consentono di ritenere raggiunta la prova dei fatti dedotti da parte attrice.
Anzitutto, risulta radicalmente generica l'indicazione della “velocità molto sostenuta” tenuta dal veicolo condotto dal convenuto ciò non consentendo alcuna CP_1 determinazione in ordine alla velocità effettiva del mezzo e al momento in cui tale velocità è stata raggiunta.
Inoltre, non appare evidentemente affidabile un giudizio di mera “impressione” dell'esistenza di una sfida di corsa tra i due veicoli, venendo in rilievo un giudizio espresso in modo volutamente dubitativo e senza alcun elemento di specificazione o di riscontro.
Ulteriormente, l'indicazione per cui il veicolo guidato dal convenuto “in CP_1 quel momento accelerava” risulta generica e valutativa, senza alcuna specificazione, neppure indicativa, in ordine al momento di verificazione dell'incremento di velocità rispetto al tentativo di sorpasso, all'entità dell'incremento di velocità indicato, alla velocità originaria e a quella raggiunta a seguito dell'accelerazione.
Ancora, elementi utili non possono essere tratti dalla circostanza della presenza di
“fumata nera” proveniente dalla vettura portata dal convenuto che, ove CP_1 anche ricollegata ad una accelerazione del mezzo, non permette di riscontrare l'entità della stessa, il momento di inizio e fine, la velocità raggiunta. 6
A tal fine, ulteriori elementi dubitativi si rinvengono nella relazione depositata dallo stesso attore, che ricollega la presenza di fumi neri dalla vettura non soltanto ad ipotesi di accelerazione, ma anche alla mera sottoposizione a sforzo del veicolo o alla ripartenza dello stesso da posizione di quiete (cfr. docc. 6 e 7, allegati alla citazione).
Va aggiunto che elementi di prova a sostegno della prospettazione dell'attore non risultano desumibili da contraddizioni nelle dichiarazioni rilasciate dal convenuto nel procedimento penale, segnatamente in ordine al numero dei soggetti CP_1 trasportati e alla presenza di linea di mezzeria sulla carreggiata, trattandosi di dati non direttamente influenti nella ricostruzione della dinamica del sinistro (cfr. doc. 4, allegato alla citazione).
Infine, i capitoli di prova orale articolati da parte attrice, in ordine alle modalità di verificazione dell'evento dannoso, si sono appalesati inammissibili o irrilevanti, in quanto relativi alla mera conferma delle dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento penale dai soggetti ivi sentiti, ovvero facenti riferimento alla nozione valutativa e generica di accelerazione improvvisa.
Pertanto, come emerso nell'ambito del procedimento penale, concluso con Decreto di
Archiviazione del Tribunale di Tivoli del 20.11.2018, deve ritenersi non raggiunta, neppure secondo il livello probatorio tipico del giudizio civile, la prova della realizzazione di condotta colposa del convenuto idonea ad ostacolare il CP_1 sorpasso tentato dall'attore tale da integrare la fattispecie di cui Parte_1 all'art. 590 bis, comma 1, c.p.
Conseguentemente, non risulta applicabile il termine di prescrizione previsto per il reato, pari a sei anni, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c. ma il termine di prescrizione di due anni previsto dall'art. 2947, comma 2, c.c.
Pertanto, poiché il sinistro stradale dedotto dall'attore risulta essersi verificato in data
21.07.2018, mentre i primi atti interruttivi della prescrizione documentati risultano le diffide del 17.04.2023 e del 09.05.2023, il diritto risarcitorio deve ritenersi prescritto.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite tra l'attore e i convenuti non costituiti.
In considerazione degli elementi probatori emersi, rilevanti anche se inidonei a consentire di ritenere raggiunta la prova dei fatti dedotti dell'attore, nonché delle gravissime conseguenze lesive subite dall'attore, sussistono adeguati motivi per disporre la compensazione di metà delle spese di lite tra l'attore e il convenuto costituito CP_1
[...]
La restante metà delle spese di lite sostenute dal convenuto costituito devono essere poste a carico dell'attore e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, determinato secondo l'ammontare della domanda risarcitoria spiegata, della ridotta complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente compiuta nel corso del giudizio. 7
Le spese di lite devono essere distratte in favore del difensore del convenuto, qualificatosi come procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda dell'attore;
- Nulla sulle spese di lite tra l'attore e i convenuti contumaci;
- Dichiara la compensazione di metà delle spese di lite tra l'attore e il convenuto
CP_1
- Condanna l'attore al pagamento, in favore del procuratore antistatario del convenuto della restante metà delle spese di giudizio, che CP_1 liquida in complessivi Euro 12.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 27.04.2025
Il Giudice
Valerio Ceccarelli
N. R.G. 1105/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
, elettivamente domiciliato in Monterotondo, Via Cavour, n. Parte_1
49, presso lo studio dell'Avv. Marco Di Andrea, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla citazione
ATTORE contro
, elettivamente domiciliato in Mentana, Via A. Moscatelli, n. 6/A, CP_1 presso lo studio dell'Avv. Claudio Giacomoni, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
CONVENUTO
e
Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
e
CP_3
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 23.04.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1 [...]
e , chiedendo il risarcimento del Controparte_2 CP_3 2
danno patrimoniale e non patrimoniale subito, derivante da sinistro stradale, per l'importo complessivo di Euro 2.117.186,02, oltre rivalutazione monetaria e interessi.
In particolare, ha rappresentato l'attore:
- che, in data 21.07.2018, intorno alle ore 20.00, in Monterotondo, Via San
Martino, con direzione Via Salaria, alla guida di motociclo Parte_1
Yamaha (distinto da targa EK27714), di proprietà di Controparte_4 percorrendo tratto rettilineo a due corsie con opposto senso di marcia, prima di curva destrorsa, si approssimava al superamento della vettura LA OV
DI (distinta da targa ZA355XW), che era condotta da CP_1 di proprietà di , con Controparte_2 assicurazione della responsabilità civile presso la compagnia;
CP_3
- che il conducente del veicolo convenuto, anziché agevolare la manovra di sorpasso in atto, si è discostato dal margine destro della carreggiata e ha accelerato;
- di aver tentato una manovra di emergenza per evitare l'impatto, sterzando verso sinistra, così incorrendo nell'urto frontale con vettura Mercedes Classe A
(distinta con targa DT048SK), condotta da Persona_1 sopraggiungente dalla direzione opposta;
- di aver riportato gravi lesioni personali in conseguenza del sinistro, necessitando di molteplici ricoveri ed interventi chirurgici;
- che, in relazione all'evento dannoso verificatosi, si è svolto procedimento penale a carico di concluso con Decreto di Archiviazione del CP_1
Tribunale di Tivoli del 20.11.2018.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio CP_1 eccependo la prescrizione del diritto risarcitorio azionato, stante la non applicabilità del termine di prescrizione della fattispecie penale di lesioni personali stradali, dei cui elementi costitutivi non è emersa la prova, ed evidenziando l'assenza di prove della realizzazione da parte del convenuto di condotta colposa causalmente rilevante nella determinazione del sinistro, verificatosi per responsabilità esclusiva dell'attore.
Nonostante rituale notifica dell'atto di citazione nei confronti di
[...]
ed i convenuti non si sono costituiti in Controparte_2 CP_3 giudizio, rimanendo conseguentemente contumaci.
All'udienza del 23.04.2025, le parti hanno precisato le proprie conclusioni, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
L'eccezione di prescrizione articolata da parte convenuta risulta fondata e tale da determinare la definizione del giudizio. 3
Va premesso che il sinistro stradale dedotto dall'attore risulta essersi verificato in data
21.07.2018, mentre i primi atti interruttivi della prescrizione documentati risultano le diffide del 17.04.2023 e del 09.05.2023, indirizzate ai convenuti (cfr. docc. 14, 15 e 17, allegati alla citazione).
Inoltre, nella determinazione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno subito, non risulta possibile fare applicazione della disciplina delle cause di interruzione della prescrizione relative al procedimento penale svolto nei confronti del convenuto
CP_1
A tal riguardo, deve ritenersi che “la possibile efficacia degli atti interruttivi della prescrizione intervenuti in sede penale è stata risolta negativamente dalla giurisprudenza di questa Corte, la quale ha ritenuto che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno cagionato dal reato, quando la sua durata sia modellata alla disciplina dettata per il reato, si inserisce nel quadro generale dell'istituto della prescrizione civile, senza comprometterne la sostanziale autonomia rispetto all'analogo istituto regolato nel sistema penale, giacché ciascuno dei due istituti costituisce un complesso normativo in sé chiuso e perfetto, con la conseguenza che, ai fini del diritto al risarcimento, operano esclusivamente le cause di interruzione previste nella disciplina civilistica, senza possibilità di mutua integrazione o di interferenze fra le due discipline” (Cass. 29.09.2004, n. 19566, conf. Cass. Sez. Un. 18.02.1997, n. 1479).
Ciò posto, nell'individuazione della durata del termine di prescrizione, ai sensi dell'art. 2947, comma 2, c.c. “per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni”.
Inoltre, in base all'art. 2947, comma 3, c.c. “in ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile. Tuttavia, se il reato è estinto per causa diversa dalla prescrizione o è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento del danno si prescrive nei termini indicati dai primi due commi, con decorrenza dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile”.
In relazione alla rilevanza del decreto di archiviazione, intervenuto nel procedimento penale a carico di deve essere dato seguito al principio per cui “nel caso CP_1 di fatto illecito, il giudice civile è sempre tenuto, quali che siano i contenuti del decreto di archiviazione e l'attività prodromica alla sua adozione, a compiere una propria valutazione circa la sussistenza o meno del fatto di reato, al fine di individuare il termine di prescrizione applicabile, che potrà essere o quello biennale di cui al citato art. 2947 c.c., comma 2 o quello maggiore eventualmente ricollegabile al reato, ai sensi della prima parte del comma 3, con decorrenza in ogni caso dalla data dell'illecito”
(Cass. 29.08.2023, n. 25438, conf. Cass. 12.12.2017, n. 29641, Cass. 20.03.2018, n.
6858, Cass. 13.10.2021, n. 27877, Cass. 29.08.2023, n. 25438, Cass. 08.01.2025, n.
375). 4
Conseguentemente, occorre procedere alla valutazione in ordine alla sussistenza del fatto di reato a carico del convenuto in base agli elementi di prova CP_1 dedotti dalle parti, al fine di determinare la durata del termine di prescrizione applicabile.
Con riguardo alla fattispecie penale applicabile, ai sensi dell'art. 590 bis, comma 1, c.p.
“chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime”.
Nel caso di specie, il profilo di colpa del convenuto indicato dall'attore si sostanzia nella violazione dall'art. 148, comma 4, del D.Lgs. n. 285 del 1992, per cui “l'utente che viene sorpassato deve agevolare la manovra e non accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso utente deve tenersi il più vicino possibile al margine destro della carreggiata”.
Conseguentemente, occorre verificare se gli elementi agli atti consentano di affermare l'integrazione della richiamata norma incriminatrice, per la verificazione di condotta colposa nella circolazione stradale tenuta dal convenuto tale da rilevare CP_1 come causa della lesione subita dall'attore.
Parte attrice ha dedotto venire in rilievo condotta di guida colposa tenuta dal convenuto in quanto lo stesso, nelle richiamate circostanze di tempo e di luogo, CP_1 anziché agevolare la manovra di sorpasso in atto, si è discostato con la propria vettura dal margine destro della carreggiata e ha accelerato.
Secondo la ricostruzione attorea, la condotta colposamente tenuta dal convenuto CP_1
idonea ad ostacolare il tentato sorpasso, che l'attore aveva intrapreso tramite il
[...] proprio motociclo nel tratto rettilineo di carreggiata, avrebbe imposto all'attore una manovra di emergenza, con invasione dell'opposto tratto di percorrenza e verificazione di impatto con veicolo sopraggiunto.
Con riguardo allo spostamento dal margine destro della propria carreggiata, l'attore ha dedotto che lo stesso si sarebbe verificato a causa della forza centrifuga, derivante dalla curva immediatamente successiva al tratto rettilineo della strada in cui la manovra di sorpasso era iniziata.
Tuttavia, nessuno dei soggetti presenti, sentiti nell'ambito del procedimento penale, ha dichiarato essersi verificato l'indicato spostamento del veicolo dal margine della carreggiata.
Neppure l'attore, su cui gravava l'onere della prova, ha indicato elementi a sostegno della propria deduzione, la stessa non potendo ritenersi riscontrata, neppure in applicazione del livello probatorio tipico del giudizio civile, soltanto in relazione all'astratta indicazione della forza centrifuga derivante dalla curva intrapresa. 5
Peraltro, va evidenziato che la sola presenza di forza centrifuga non esclude la possibilità per il conducente di orientare la posizione del proprio veicolo, così bilanciando le forze esterne che vengono in rilievo.
Con riguardo all'accelerazione effettuata dal veicolo condotto da CP_1 risultano rilevanti le dichiarazioni rese dai soggetti sentiti nell'ambito del procedimento penale.
In primo luogo, conducente della vettura Mercedes Classe A che è Persona_1 incorso nell'urto con il motociclo condotto dall'attore, ha dichiarato che “notavo nel senso opposto un'autovettura modello DI di colore grigio chiaro il cui conducente teneva una velocità molto sostenuta;
immediatamente dietro al predetto veicolo fuoristrada, nel tentativo di superarlo, notavo una motocicletta che tentava di effettuare il sorpasso del predetto veicolo;
in un primo momento ho avuto l'impressione che i due stessero sfidandosi in una corsa” (cfr. doc. 2, allegato alla citazione).
In secondo luogo, conducente della vettura Lancia Y, proveniente Testimone_1 da tergo rispetto al motociclo guidato dall'attore, ha dichiarato che “mentre giravo a sinistra per via Del Giubileo vedevo, nel mio stesso senso di marcia, un'autovettura di colore grigio del tipo GIP, che stava davanti la moto e improvvisamente vedevo una fumata nera da parte dell'autovettura come se la stessa in quel momento accelerava”
(cfr. doc. 3, allegato alla citazione).
Tuttavia, le dichiarazioni indicate, anche in applicazione del livello di prova che connota il giudizio civile, non consentono di ritenere raggiunta la prova dei fatti dedotti da parte attrice.
Anzitutto, risulta radicalmente generica l'indicazione della “velocità molto sostenuta” tenuta dal veicolo condotto dal convenuto ciò non consentendo alcuna CP_1 determinazione in ordine alla velocità effettiva del mezzo e al momento in cui tale velocità è stata raggiunta.
Inoltre, non appare evidentemente affidabile un giudizio di mera “impressione” dell'esistenza di una sfida di corsa tra i due veicoli, venendo in rilievo un giudizio espresso in modo volutamente dubitativo e senza alcun elemento di specificazione o di riscontro.
Ulteriormente, l'indicazione per cui il veicolo guidato dal convenuto “in CP_1 quel momento accelerava” risulta generica e valutativa, senza alcuna specificazione, neppure indicativa, in ordine al momento di verificazione dell'incremento di velocità rispetto al tentativo di sorpasso, all'entità dell'incremento di velocità indicato, alla velocità originaria e a quella raggiunta a seguito dell'accelerazione.
Ancora, elementi utili non possono essere tratti dalla circostanza della presenza di
“fumata nera” proveniente dalla vettura portata dal convenuto che, ove CP_1 anche ricollegata ad una accelerazione del mezzo, non permette di riscontrare l'entità della stessa, il momento di inizio e fine, la velocità raggiunta. 6
A tal fine, ulteriori elementi dubitativi si rinvengono nella relazione depositata dallo stesso attore, che ricollega la presenza di fumi neri dalla vettura non soltanto ad ipotesi di accelerazione, ma anche alla mera sottoposizione a sforzo del veicolo o alla ripartenza dello stesso da posizione di quiete (cfr. docc. 6 e 7, allegati alla citazione).
Va aggiunto che elementi di prova a sostegno della prospettazione dell'attore non risultano desumibili da contraddizioni nelle dichiarazioni rilasciate dal convenuto nel procedimento penale, segnatamente in ordine al numero dei soggetti CP_1 trasportati e alla presenza di linea di mezzeria sulla carreggiata, trattandosi di dati non direttamente influenti nella ricostruzione della dinamica del sinistro (cfr. doc. 4, allegato alla citazione).
Infine, i capitoli di prova orale articolati da parte attrice, in ordine alle modalità di verificazione dell'evento dannoso, si sono appalesati inammissibili o irrilevanti, in quanto relativi alla mera conferma delle dichiarazioni rese nell'ambito del procedimento penale dai soggetti ivi sentiti, ovvero facenti riferimento alla nozione valutativa e generica di accelerazione improvvisa.
Pertanto, come emerso nell'ambito del procedimento penale, concluso con Decreto di
Archiviazione del Tribunale di Tivoli del 20.11.2018, deve ritenersi non raggiunta, neppure secondo il livello probatorio tipico del giudizio civile, la prova della realizzazione di condotta colposa del convenuto idonea ad ostacolare il CP_1 sorpasso tentato dall'attore tale da integrare la fattispecie di cui Parte_1 all'art. 590 bis, comma 1, c.p.
Conseguentemente, non risulta applicabile il termine di prescrizione previsto per il reato, pari a sei anni, ai sensi dell'art. 2947, comma 3, c.c. ma il termine di prescrizione di due anni previsto dall'art. 2947, comma 2, c.c.
Pertanto, poiché il sinistro stradale dedotto dall'attore risulta essersi verificato in data
21.07.2018, mentre i primi atti interruttivi della prescrizione documentati risultano le diffide del 17.04.2023 e del 09.05.2023, il diritto risarcitorio deve ritenersi prescritto.
Nulla deve essere disposto in ordine alle spese di lite tra l'attore e i convenuti non costituiti.
In considerazione degli elementi probatori emersi, rilevanti anche se inidonei a consentire di ritenere raggiunta la prova dei fatti dedotti dell'attore, nonché delle gravissime conseguenze lesive subite dall'attore, sussistono adeguati motivi per disporre la compensazione di metà delle spese di lite tra l'attore e il convenuto costituito CP_1
[...]
La restante metà delle spese di lite sostenute dal convenuto costituito devono essere poste a carico dell'attore e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, determinato secondo l'ammontare della domanda risarcitoria spiegata, della ridotta complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente compiuta nel corso del giudizio. 7
Le spese di lite devono essere distratte in favore del difensore del convenuto, qualificatosi come procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta la domanda dell'attore;
- Nulla sulle spese di lite tra l'attore e i convenuti contumaci;
- Dichiara la compensazione di metà delle spese di lite tra l'attore e il convenuto
CP_1
- Condanna l'attore al pagamento, in favore del procuratore antistatario del convenuto della restante metà delle spese di giudizio, che CP_1 liquida in complessivi Euro 12.500,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 27.04.2025
Il Giudice
Valerio Ceccarelli