Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 20/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Piacenza
- Sezione Civile -
in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott. Stefano Aldo Tiberti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 2211/2023, promossa con atto di citazione notificato in data 23/10/2023
DA
[C.F. ], in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, corrente in San Pietro in Cerro (PC), Strada per Polignano n. 5;
[C.F. ], nato a [...], residente Controparte_1 C.F._1
in San Pietro in Cerro (PC), Strada per Polignano n. 5/14;
[C.F. , nato a [...], residente in [...]Parte_2 C.F._2
in Cerro (PC), Strada per Polignano n. 5 tutti assistiti, rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe De Falco del foro di Piacenza (C.F.
– PEC – fax. ), C.F._3 Email_1 P.IVA_2
presso il cui studio in Piacenza, C.so Garibaldi n. 64 hanno eletto domicilio
ATTORI
CONTRO
[C.F. Controparte_2
], corrente in Piacenza, via Modonesi n. 16, in persona del Direttore pro tempore P.IVA_3
CONVENUTA CONTUMACE
PUBBLICO MINISTERO C/O TRIBUNALE DI PIACENZA
INTERVENUTO
CONCLUSIONI: Le parti attrici hanno precisato le conclusioni come da nota depositata telematicamente il 12/11/2024, nei seguenti termini:
“«Voglia il Tribunale, contrariis reiectis, previa ogni declaratoria del caso e di legge, in accoglimento della querela di falso proposta dai sig.ri , e Parte_2 Controparte_1 dell' , accertare e dichiarare la falsità e l'inefficacia delle relate di Parte_1
notifica di cui al cron. 29, 30 e 31, del registro del notificante, indicate ai doc. n. 1, 2 e 3.
Con vittoria di spese, IVA e CPA come per legge, anche per i costi di consulenza tecnica.».
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento del ricorso, come indicato con atto trasmesso in data 07/01/2025.
FATTO E DIRITTO
1-Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori Controparte_1 Pt_2
e hanno convenuto in giudizio
[...] Parte_1 [...]
promuovendo querela di falso volta ad accertare Controparte_2
la falsità delle sottoscrizioni autografe apposte in calce agli avvisi di ricevimento relativi alle raccomandate, consegnate in data 07/10/2022 a mezzo del servizio postale curato da
[...]
, con cui la convenuta notificava l'avviso di accertamento tributario n. CP_3
THN049E00075/2022, per il pagamento del complessivo importo di Euro 199.290,21.
Secondo la prospettazione attorea, le tre sottoscrizioni apposte da , anche in qualità di CP_1 legale rappresentante dell'associazione e dovevano essere considerate Parte_1 Pt_2
false in quanto manifestamente difformi rispetto alla consueta grafia.
A sostegno della domanda gli attori producevano, quale elemento di prova, varia documentazione
– tra cui documenti di identità, contratti e verbali sottoscritti personalmente dai due attori persone fisiche – da cui evincersi la manifesta diversità delle loro sottoscrizioni rispetto alle firme autografe riportate sulle relate di notifica impugnate e, dunque, concludevano in ordina alla non autenticità e genuinità delle stesse.
La convenuta, benché ritualmente citata, non si è costituita e pertanto il G.I. ha provveduto a dichiarare la contumacia in data 28/12/2023.
Successivamente, il G.I. ha ordinato l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio grafologica nominando quale CTU il Dott. il quale ha depositato il proprio elaborato in data Persona_1
27/09/2024. All'udienza del 15/10/2024, chiamata per discussione dell'elaborato peritale, il G.I. si riservava sulle ulteriori istanze di prova orale degli attori. Con ordinanza del 29/10/2024, considerata conclusa l'attività istruttoria, il G.I. fissava udienza di discussione e rimessione della causa al
Collegio per la decisione al giorno 17/12/2024, concedendo i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
2-La querela di falso è ammissibile in quanto con essa si contesta l'efficacia probatoria fide facente di un atto pubblico e anche l'avviso di ricevimento di una raccomandata gode di tale fede privilegiata, come ritiene anche la giurisprudenza di legittimità secondo cui “nel procedimento notificatorio l'avviso di ricevimento ha natura di atto pubblico il quale, ai sensi dell'art. 2700
c.c., fa piena prova fino a querela di falso, tra l'altro, della identità della persona cui è stato consegnato il plico e che ha sottoscritto l'atto”.
Nello specifico, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che è solo tramite querela di falso che l'effettivo destinatario della raccomandata può contestare di averla ricevuta e di avere sottoscritto l'avviso di ricevimento: “nella notificazione a mezzo del servizio postale,
l'attestazione sull'avviso di ricevimento fa fede fino a querela di falso… il destinatario di un avviso di ricevimento che affermi di non avere mai ricevuto l'atto e, in particolare, di non aver mai apposto la propria firma sullo stesso avviso ha l'onere, se intende contestare l'avvenuta esecuzione della notificazione, di impugnare l'avviso di ricevimento a mezzo querela di falso”
(così SS.UU. n. 21712/2004 e n. 9962/2010).
3-Sussiste poi la legittimazione passiva della querelata, nella sua qualità di mittente in quanto “la querela di falso - la quale ha il fine di togliere ad un atto pubblico o ad una scrittura privata riconosciuta l'idoneità a far fede ed a servire come prova di atti o rapporti - è proponibile contro chi possa avvalersi del documento, per fondare su di esso una pretesa, sia o meno l'autore della falsificazione” (tra le altre, Cass. Civ. n. 18323/2007).
4-Tanto premesso, è possibile procedere alla valutazione circa la fondatezza della domanda degli attori.
4-1 La querela di falso proposta dagli attori è fondata in considerazione delle risultanze cui è pervenuto l'esperto CTU incaricato, tenuto anche conto del difetto di deduzioni e allegazioni di segno contrario, stante la mancata costituzione della convenuta, nonostante la regolarità della notifica e la più che verosimile conoscenza da parte dell'Ente dell'esercizio dell'odierna azione, in base a quanto dichiarato in udienza nel procedimento avanti la Corte di Giustizia Tributaria
(sub doc. 5). 4-2 Le tre sottoscrizioni di cui si chiede dichiararsi la falsità sono state apposte con modalità autografa in calce a tre avvisi di ricevimento, datati 07/10/2022; due sono state ricondotte al Sig.
, anche in qualità di legale rappresentante dell'associazione, e l'ultima è stata CP_1
attribuita al Sig. Pt_2
La paternità delle stesse è stata disconosciuta formalmente dagli attori in forza della patente diversità tra le firme autografe loro riconducibili e quelle vergate sugli avvisi di ricevimento oggetto del giudizio.
4-3 In particolare, la relazione grafologica a firma del dott. ha condotto un esame, Per_1
completo e coerente con l'incarico assunto - operando con rigore e nel contraddittorio con il consulente tecnico di parte attrice - che ha riguardato l'analisi dei segni grafici presenti sui tre avvisi di ricevimento, comparati con le peculiarità della scrittura autografa normalmente in uso agli attori.
Per espletare le proprie attività, l'ausiliario del Giudice si è avvalso di alcune scritture comparative certamente riferibili agli attori.
Con maggiore precisione, si tratta delle firme originali apposte sui saggi grafici del 15.05.2024 in allegato alla consulenza del CTU, raccolte in più forme e posizioni ed anche con mano non dominante dagli odierni attori.
Nelle proprie operazioni, l'ausiliario del giudice si è avvalso del metodo grafonomico
(osservazione ed esame della scrittura nel suo aspetto dinamico ovvero nel momento elaborativo), ponendo a confronto i risultati ottenuti con le sottoscrizioni contestate.
Il CTU, quindi, ha proceduto con la raccolta delle scritture comparative, evidenziando i tratti tipicizzanti della scrittura. Durante tale analisi ha ricercato i dettagli grafici caratterizzanti l'abituale scrittura degli autori (c.d. usus scribendi), in quanto tratti di difficile riproduzione da parte di un eventuale falsario poiché sfuggenti alla coscienza e rappresentano in modo inequivocabile l'intrinseca natura dello scrivente.
Successivamente, il consulente d'ufficio ha confrontato i risultati di detta analisi con i documenti in contestazione (avvisi di ricevimento delle raccomandate n. 38600842711-5, n. 38600842712-6
e n. 38600842713-7) per rilevare, se presenti, elementi che relazionino le diverse grafie in esame.
Ebbene il successivo confronto con le modalità grafiche degli attori ha individuato la mancata corrispondenza dei parametri strutturali, morfologici e dinamici.
Nello specifico, il consulente ha evidenziato che le tipologie di grafie in esame (da una parte quella contestata, dall'altra quelle certamente riferibili agli attori) presentano evidenti divergenze, stante il differente approccio stilistico dell'autore delle firme oggetto di querela (apprezzabile, secondo quanto è possibile rilevare dalla relazione peritale, sotto i profili dell'allineamento basale, dello spazio tra le lettere, della inclinazione degli assi letterali e nella velocità di redazione dei segni).
Tali elementi di disomogeneità sono, a parere del CTU, significativi dell'apocrifìa delle sottoscrizioni in parola che, di conseguenza, non risultano riferibili né a , né a CP_1
Nello specifico, l'ausiliario del Giudice ha poi rilevato l'assenza di ogni tentativo di Pt_2
imitazione, da parte del falsario o dei falsari, delle grafie appartenenti ai destinatari delle raccomandate notificate.
Il difetto di autenticità delle sottoscrizioni è stato accertato dal CTU incaricato con un grado di elevato di probabilità, vicino alla certezza. Nello specifico, il CTU nominato, all'esito dell'analisi grafologica eseguita, ha concluso in forza di un “giudizio di altissimo grado di probabilità che le firme contestate sui tre avvisi di ricevimento siano false”.
4-4 Si tratta di conclusioni - conformi alle osservazioni della CTP dott.ssa - che in quanto Per_2
scevre da errori e radicate ad uno ragionamento logico-deduttivo, il Tribunale ritiene di fare proprie.
4-5 Per tutto quanto sopra esposto, deve essere accolta la querela di falso e dichiarata la falsità delle sottoscrizioni.
5- le spese della presente controversia devono essere integralmente compensate;
la falsità, infatti, risulta essere stata commessa da addetti al servizio postale curato dalla società terza Controparte_3
e non è imputabile ad addetti o funzionari dell'Ente convenuto, il quale non può quindi dirsi
[...]
essere stato causa del presente giudizio;
inoltre, parte convenuta non si è costituita e non ha resistito in giudizio contro le domande degli attori.
Le spese per la consulenza tecnica vanno posta a carico delle parti attrice e convenuta per la quota del 50% ciascuna, in quanto l'accertamento è stato eseguito anche nell'interesse comune delle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la querela di falso e dichiara la falsità delle sottoscrizioni apposte a nome dei sigg. e , anche in qualità di legale rappresentante Pt_2 CP_1 dell'associazione in calce agli avvisi di ricevimento delle raccomandate n. Parte_1
38600842711-5, 38600842712-6 e 38600842713-7, datate 07/10/2022;
2) Ordina la cancellazione della sottoscrizione falsa apposta sui documenti precedentemente indicati;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) Pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico di ciascuna parte per la quota del 50% cadauna;
Sentenza per legge esecutiva.
Così deciso in Piacenza, in data 20/01/2025
Il Giudice dott. Stefano Aldo Tiberti