Sentenza 23 marzo 2009
Massime • 2
Il carattere della continuatività di un determinato compenso non può essere concepito in modo assoluto, ma deve essere valutato in relazione alla particolare natura di ciascun compenso, attraverso un'indagine volta ad accertare, oggettivamente e in concreto, i requisiti dell'obbligatorietà, della continuatività e della determinatezza (o determinabilità) del compenso stesso. Pertanto, anche l'emolumento il quale, astrattamente, presenti il carattere dell'eventualità, siccome collegato alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa e alla relativa valutazione della parte datoriale, perde tale caratteristica laddove, attraverso un'indagine di fatto (come tale riservata al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata), risulti la sua avvenuta continuativa erogazione nel tempo ai dipendenti in misura pressoché totale, tanto che l'eventualità della mancata erogazione si configuri in termini di mera residualità e, sostanzialmente, di eccezionalità; ne consegue ulteriormente che detto emolumento spetta anche per i periodi di mancata prestazione del servizio. (Principio affermato in controversia concernente il premio annuale di rendimento ex art. 60 CCNL A.C.R.I. del 1980 per i dipendenti e funzionari delle Casse di Risparmio).
Non si discosta dal criterio ermeneutico di cui all'art. 1362 cod. civ. la decisione del giudice di merito che individua due distinti premi di rendimento nell'art. 60 CCNL A.C.R.I. del 1980 (rispettivamente al primo e al secondo comma), l'uno di carattere straordinario ed eccezionale, nonché facoltativo (comma primo), l'altro di carattere ordinario e continuativo (comma secondo), secondo un procedimento argomentativo coerente e privo di intrinseci elementi di illogicità, in base al contenuto testuale della norma pattizia scrutinata, evidenziando la diversità delle locuzioni utilizzate in relazione al premio annuale di rendimento, contemplato nel secondo comma, rispetto a quelle riferite, nel comma primo, alla "speciale gratificazione o premio di rendimento" e alle altre misure premiali ivi previste, e traendo argomenti di sostegno all'opzione ermeneutica accolta anche dalla disamina delle ulteriori disposizioni contenute nell'art. 10 del Regolamento del trattamento di quiescenza e previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Roma, con ciò valorizzando il comportamento delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2009, n. 6963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6963 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2009 |
Testo completo
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Presidente -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - rel. Consigliere -
Dott. CURZIO Pietro - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 15162/2007 proposto da:
BANCA DI ROMA S.P.A., in persona del Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALNERINA 40, presso lo studio dell'avvocato SCARTOZZI GINO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale ad litem atto notar ANTONIO IA PP di OM del 16/04/07, rep. 82653; - CA (già BANCA DI ROMA) S.P.A., in persona del Dirigente Dott. LUCIANI Luigi e del Quadro Direttivo Dott.ssa GRANO Annarita, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALNERINA 40, presso lo studio dell'avvocato SCARTOZZI GINO, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RI NT;
- intimato -
e contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, CORRERÀ FABRIZIO, MARITATO ELIO, giusta mandato in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
sul ricorso 18470/2007 proposto da:
RI NT, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VAL GARDENA 3, presso lo studio dell'avvocato DE ANGELIS LUCIO, che lo rappresenta e difende, giusta mandato in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
BANCA DI ROMA S.P.A., in persona del Presidente e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALNERINA 40, presso lo studio dell'avvocato SCARTOZZI GINO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale ad litem atto notar ANTONIO IA PP di OM del 16/04/07, rep. 82653;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
CA (già BANCA DI ROMA) S.P.A., in persona del Dirigente dott. LUCIANI Luigi e del Quadro Direttivo Dott.ssa GRANO Annarita, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALNERINA 40, presso lo studio dell'avvocato SCARTOZZI GINO, che la rappresenta e difende, giusta delega a marine del ricorso;
- controricorrente al ricorso incidentale -
e contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1130/2006 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 08/02/2007 R.G.N. 744/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2009 dal Consigliere Dott. BANDINI GIANFRANCO;
udito l'Avvocato SCARTOZZI GINO;
udito l'Avvocato SGROI NT per delega CORETTI;
udito l'Avvocato DE ANGELIS LUCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RIELLO Luigi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale, assorbimento o rigetto dell'incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CA di OM propose opposizione avanti al Pretore di OM avverso un Decreto del 26 novembre 1991 che le aveva ingiunto di pagare al dipendente RI TO (già dipendente della ex Cassa di RiPArmio di OM, cui era subentrato il Banco di Santo Spirito) somme a titolo di differenze retributive per il periodo 21.1.1982 - 31.10.1990, durante il quale egli era stato sospeso dal servizio a causa della pendenza di un procedimento penale, concluso con l'assoluzione per insussistenza del fatto;
l'opposto, costituitosi, chiese altre retribuzioni, fino al 27.11.1991. Con successivo ricorso al medesimo Pretore la CA di OM propose opposizione contro un Decreto Ingiuntivo dell'aprile 1992, avente ad oggetto il trattamento di fine rapporto;
l'opposto, costituitosi, chiese in riconvenzionale anche il pagamento della pensione aziendale.
Riuniti i giudizi, il Pretore accolse tutte le domande, relative sia alla retribuzione, sia al trattamento di fine rapporto, sia alla pensione aziendale.
Con nuovo ricorso il RI propose le medesime domande, chiamando in giudizio anche l'IN, ma il Pretore, con sentenza del 25.5.1996 le dichiarò inammissibili, sul rilievo di avere già deciso al riguardo.
Proposto appello da entrambe le parti contro tutt'e due le sentenze, la Corte d'Appello di OM, con decisione del 10.10.2001, previa riunione dei giudizi, rigettò entrambe le impugnazioni. Per quanto qui ancora interessa la Corte osservò che le retribuzioni relative al periodo di sospensione spettavano per intero, compreso il premio annuale di rendimento, non dovuto per contratto soltanto in caso di qualifica annuale del tutto negativa;
l'indennità di rappresentanza, non legata a specifiche caratteristiche e quindi all'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, e l'anzianità convenzionale, i cui requisiti non risultavano contestati.
Avverso la suddetta sentenza della Corte d'Appello di OM, propose ricorso per cassazione la CA di OM PA e, in via incidentale, il RI.
- la Corte d'Appello aveva interpretato "incensurabilmente" l'art. 70, comma 5, del CCNL, nel senso che non erano dovute "componenti della retribuzione necessariamente legate alla presenza in servizio ossia alle concrete caratteristiche della prestazione lavorativa effettivamente resa", e, coerentemente, aveva da un lato ritenuto dovuta l'indennità di rappresentanza, siccome collegata alla "generica presenza in servizio e non a caratteristiche specifiche della prestazione lavorativa", e, dall'altro, aveva riconosciuto il diritto all'anzianità convenzionale;
- la Corte territoriale si era invece contraddetta quando aveva attribuito la stessa natura al premio annuale di rendimento e al tempo stesso aveva negato che esso spettasse al lavoratore meritevole di "una qualifica del tutto negativa nel medesimo periodo", qualifica non esprimibile, ne' in senso positivo, ne' in senso negativo, in assenza di una prestazione effettiva;
- la giurisprudenza di legittimità (
- l'accertamento della volontà delle parti di un contratto collettivo di diritto comune ha per oggetto non una norma di diritto, ma una situazione di fatto, cosicché, quando la sentenza di merito, impugnata per Cassazione, risulti viziata nell'interpretazione del contratto collettivo per motivazione contraddittoria, la Corte di legittimità non può procedere ex art. 384 c.p.c., a nuova interpretazione del contratto, "quand'anche l'eliminazione della contraddizione sembri dover portare ad altra e necessaria conclusione ermeneutica", ma deve cassare con rinvio ad altro giudice di merito perché ricostruisca, di nuovo e coerentemente motivando, la volontà dei contraenti;
- la Corte d'Appello, designata in quella dell'Aquila, avrebbe proceduto a nuovo calcolo del credito spettante al prestatore di lavoro.
Riassunto il giudizio da parte del RI e costituitesi la IT PA (già CA di OM PA) e la CA di OM PA (in qualità di conferitaria di ramo d'azienda e, quindi, di successore a titolo particolare della già omonima Società), la Corte d'Appello dell'Aquila, nella contumacia dell'IN, con sentenza in data 7.12.2006 - 8.2.2007, rigettò l'appello della CA di OM PA e condannò quest'ultima alla rifusione delle spese (relative al grado di appello, al giudizio di cassazione e alla fase di rinvio) in favore del RI, compensandole nei confronti delle altre parti. A sostegno del decisum la Corte territoriale ritenne che:
- era necessario esaminare la normativa AC applicabile ratione temporis e quindi tre CCNL, i relativi Contratti Integrativi Aziendali della Cassa di RiPArmio di OM e il Regolamento del Trattamento di Quiescenza e Previdenza per il personale della Cassa di RiPArmio di OM (recepito nell'accordo di concentrazione Cassa di RiPArmio - Banco di Santo Spirito del 27.2.1991), nonché la normativa ED, applicabile in via esclusiva dal 27.2.1991 e, quindi, il CCNL ED del 22.11.1990;
- ai sensi dell'art. 70 CCNL AC 24.9.1980, che disciplinava la sospensione dal servizio e la successiva riassunzione, doveva ritenersi riconosciuto al RI il diritto "all'intera retribuzione" a seguito dell'intervenuta assoluzione in sede penale;
- l'art. 20 del medesimo CCNL, nel definire la retribuzione spettante ai funzionari, vi ricomprendeva lo stipendio, l'indennità funzionari, l'indennità di carica, la mensilità natalizia, l'indennità di anzianità di qualifica e "ogni altra indennità di carattere continuativo e di ammontare determinato (compresi gli eventuali compensi percentuali) che non abbia natura di rimborso spese";
- il premio de quo aveva una misura fissa ed era corrisposto a tutti i funzionari a prescindere da meriti particolari, col solo limite di qualifiche annuali negative (inferiori al buono), cosicché, ove non fosse stato espressamente escluso dalla norma di cui al citato art. 70, doveva ritenersi spettante anche al funzionario sospeso;
- i suddetti caratteri del compenso in parola si evincevano dal tenore della normativa contrattuale che lo concerneva (art. 60, comma 2, CCNL AC), posto che la locuzione utilizzata ("Nei contratti integrativi aziendali saranno stabiliti la misura ed i criteri obiettivi per l'attribuzione del premio annuale di rendimento ai funzionari) faceva ritenere "trattarsi di un emolumento spettante a tutti i funzionari sulla base, appunto di criteri obiettivi (che fanno pensare ad una situazione di obbligatorietà per il datore di lavoro) e predeterminati nella misura predeterminata dai contratti integrativi aziendali, con esatta determinazione delle componenti percentuali e delle componenti fisse del premio stesso" e appariva confliggere con quella di cui al comma 1, in cui era citata anche (lettera d) "una speciale gratificazione o premio di rendimento", spettante però, a discrezione del datore di lavoro, ai singoli funzionari che si fossero distinti in particolar modo per capacità e condotta e in alternativa ad altre misure (quali l'encomio scritto del Direttore, quello del Presidente, l'accellerazione dell'aumento periodico), dovendosi quindi ritenere la configurabilità di due tipi di premio di rendimento;
- il premio di rendimento richiesto dal RI era appunto quello definito "premio annuale di rendimento dei funzionari", spettante a tutti e, quindi, anche a chi non si fosse distinto nel lavoro, purché avesse riportato almeno la qualifica di "buono", con conseguente esclusione dei funzionari "con qualifica annuale di "mediocre" o "insufficiente", del tutto eccezionali nella prassi, e pari a meno dell'1% dell'intero personale in servizio, tant'è che ai sensi dell'art. 69 CCNL dette note caratteristiche comportano la dispensa automatica dall'impiego se ripetute per tre anni consecutivi";
- l'ari. 10 del contratto integrativo aziendale del 3.7.1981 aveva individuato i criteri obiettivi (100%, 95% e 85% della retribuzione a seconda della qualifica riportata, di ottimo, distinto o buono) da valere per tutti i funzionari;
- la suddetta conclusione aveva trovato conferma nella normazione successiva e, in particolare, nell'ari 10 del Regolamento del Trattamento di Quiescenza e Previdenza per il Personale della Cassa di RiPArmio di OM che, al comma 2, recita: "il premio di rendimento sarà incluso nella retribuzione pensionabile nel limite massimo di 1/17 della retribuzione annua per i dirigenti, 1/16 per i funzionane 1/15 per il restante personale", con la precisazione (comma 3) che il limite di cui al comma precedente non riguarda la componente del premio di rendimento corrisposta in cifra fissa per "tutto" il personale a seguito delle norme introdotte dai contratti integrativi aziendali 12.7.1974 e 28.5.1976, che pertanto sarà inclusa per intero nella retribuzione pensionabile, essendo con ciò evidente la distinzione tra le due misure, pensionabili in misura diversa;
- le previsioni dei successivi CCNL AC erano del tutto identiche a quella del citato art. 60 CCNL AC 24.7.1980 e anche l'art. 10 del contratto integrativo aziendale del 3.7.1981 era stato recepito dagli atti successivi, salvo il riconoscimento al premio annuale di rendimento di una maggiore misura percentuale a seconda delle qualifiche riportate;
- il premio annuale di rendimento doveva quindi configurarsi come emolumento di carattere ordinario, fisso e continuativo, in quanto stabilmente corrisposto ogni anno a tutti i dipendenti con le qualifiche di "ottimo", "distinto" e "buono" (costituenti il 99% di tutto il personale in servizio);
- poiché l'art. 58 CCNL AC del 1980 escludeva dall'attribuzione della nota caratteristica solo il funzionario che non avesse compiuto il periodo di prova, in assenza di ulteriori esclusioni e "in base ai criteri di buona fede e di correttezza e soprattutto di giustizia nell'applicazione del contratto", avrebbe dovuto ritenersi che la nota caratteristica spettasse anche al funzionario che, come il RI, fosse stato "sospeso ingiustamente dal servizio (la circostanza è pacifica), dovendo considerarsi che nella specie l'assenza dal servizio non era in alcun modo imputabile al RI, che fu sospeso unilateralmente dal datore di lavoro per di più in base ad una contestazione poi ritenuta illegittima" e, nel caso, "dovrebbe farsi riferimento all'ultima nota caratteristica ottenuta dal dipendente prima della sospensione", criterio ricavabile da altre disposizioni;
- in casi analoghi, disciplinanti appunto fattispecie di totale assenza dal servizio non addebitatali al dipendente, era previsto che tali assenze non pregiudicavano l'attribuzione della nota di qualifica, che sarebbe stata attribuita, "qualora la prestazione non consenta la valutazione del funzionario ai fini della compilazione delle note caratteristiche", facendo riferimento all'ultima qualifica conseguita dall'interessato (tale era il criterio a cui si riferiva, "ad esempio", l'art. 59 capoverso del CCNL 24.9.1980, relativo alle assenze dal servizio per gravidanza e puerperio, servizio militare e permessi retribuiti);
il RI aveva sempre riportato la qualifica di "ottimo" ad eccezione dell'anno 1980, in cui gli era stata attribuita la qualifica di "distinto", declassamento di cui aveva però definitivamente ottenuto l'annullamento in sede giudiziale;
- doveva pure evidenziarsi che la CTU all'uopo effettuata nel giudizio di primo grado aveva considerato solo il premio annuale fisso computandolo con riferimento alla minore qualifica di "distinto";
- una diversa conclusione, per quanto attiene alla situazione del RI, avrebbe comportato la violazione dell'art. 70, comma 5, del medesimo CCNL, prevedente che, dopo l'assoluzione per inesistenza di reato o per non aver commesso il fatto, il funzionario "riacquista il diritto alla retribuzione che gli sarebbe spettata qualora fosse rimasto in attività di servizio", così riconoscendo valore al servizio meramente virtuale del funzionario cui il periodo di sospensione non possa essere in alcun modo addebitato e facendo parte della retribuzione il premio annuale di rendimento, rientrante tra le indennità fisse e continuative indicate nel sopraccitato art. 20 del medesimo CCNL;
- la disciplina collettiva ED, applicabile dal 27.2.1991 prevedeva poi (all'art. 13, penultimo comma, CCNL del 22.11.1990) che "Il funzionario allontanato dal servizio ai sensi dei comma che precedono conserva, per il periodo relativo, il diritto all'intero trattamento economico ed il periodo stesso viene considerato di servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal presente contratto di lavoro";
- inoltre, il premio annuale di rendimento era espressamente ricompresso nel trattamento economico dei funzionari, di cui all'art. 15, comma 1, e l'art. 19 prevedeva, al comma 3, che "Il premio di rendimento va corrisposto, entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello cui il premio si riferisce, al funzionario che non abbia riportato un giudizio del tutto negativo ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 del presente contratto collettivo", riguardante le note caratteristiche e, quindi, "sostanzialmente" a tutti i dipendenti;
- la premessa relativa al trattamento economico faceva invece salve le "eventuali incentivazioni economiche che possono essere attribuite direttamente dalle aziende con carattere di discrezionalità e di valutazione individuale, a favore di singoli collaboratori che si siano particolarmente distinti per efficienza, capacità nonché per un significativo impegno temporale durante l'arco annuale nello svolgimento delle funzioni affidate", incentivazioni che dunque erano contrapposte al trattamento economico ordinario del funzionario, di cui faceva parte l'ordinario premio annuale di rendimento, e che, pertanto, spettava anche al funzionario allontanato dal servizio, la cui assenza, peraltro, veniva espressamente equiparata al servizio effettivo.
Avverso l'anzidetta sentenza della Corte d'Appello dell'Aquila la CA di OM PA e la IT PA - oggi Unicredit PA, quale società incorporante - hanno proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi e illustrato con memoria.
RI TO ha resistito con controricorso, illustrato con memoria, proponendo altresì ricorso incidentale fondato su un unico motivo.
Le ricorrenti principali hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale.
L'intimato IN ha depositato procura, partecipando alla discussione. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente va disposta la riunione dei ricorsi, siccome proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).
2.1 Con il primo motivo le ricorrenti principali lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 e segg., artt. 2041, 2099, 2697 c.c. e segg., L. n. 300 del 1970, art. 18, nonché vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), rilevando che:
a) indebitamente la sentenza impugnata aveva ricompreso nella retribuzione che sarebbe spettata al RI qualora fosse rimasto in servizio il premio di rendimento, di carattere obbligatorio ma discrezionale, con conseguente impossibilità di sua attribuzione iussu iudicis in mancanza di concessione datoriale;
b) erroneamente la Corte territoriale aveva definito illegittima la sospensione dal servizio del RI, posto che tale sospensione costituisce, in base alla contrattazione collettiva di settore, uno specifico diritto dell'azienda in presenza di un procedimento penale;
c) erroneamente e in contrasto con il tenore letterale dell'art. 60 CCNL AC del 1980 la Corte territoriale aveva distinto due premi di rendimento, l'uno (di cui al comma 1) di carattere straordinario ed eccezionale, nonché facoltativo, e l'altro (di cui al comma 2) di carattere ordinario e continuativo;
d) la sentenza impugnata era illogica e contraddittoria laddove aveva attribuito al premio annuale di rendimento natura di emolumento di carattere ordinario, fisso e continuativo e, al tempo stesso, aveva negato che esso spettasse al lavoratore con qualifica di mediocre o insufficiente, tuttavia non esprimibile ne' in senso positivo ne' in senso negativo in assenza di prestazione effettiva;
e) analogamente, con riferimento al premio annuale di produttività previsto dall'art. 19, comma 3, del CCNL ED 22.11.1990, doveva ritenersi l'erroneità e carenza della statuizione secondo cui il premio annuale di produttività riguarderebbe sostanzialmente tutti i dipendenti, essendone esclusi soltanto i casi di giudizio del tutto negativo.
È stato formulato il seguente quesito: "se sia o meno sorretta da motivazione immune da vizi e rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale quanto all'interpretazione della disciplina collettiva AC e ED (in materia di retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, sospeso dal servizio per imputazione penale dal 3.8.1981 al 27.11.1991), la sentenza che, nel giudizio concernente la debenza o meno del premio annuale di rendimento, ricomprenda nella "retribuzione che sarebbe spettata" al lavoratore "qualora fosse rimasto in attività di servizio" il suddetto premio di rendimento".
Con il secondo motivo le ricorrenti principali lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 12 disp. gen., comma 2 e dell'art. 1362 c.c. e segg., artt. 2041, 2099, 2697 c.c. e segg., L. n. 300 del 1970, art. 18, nonché vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5), rilevando che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto che, per il periodo di sospensione dal servizio, potesse farsi riferimento alla qualifiche ottenute precedentemente, posto che il premio era dovuto solo a chi avesse conseguito una determinata nota di qualifica annuale e, comunque, che vi fosse stato un effettivo servizio prestato, sicché la qualità della prestazione, come valutata dall'azienda e tradotta in una qualifica, non poteva essere oggetto di una fictio in caso di mancanza della prestazione, nè poteva farsi al riguardo, con riferimento alla specifica causa di mancata prestazione del servizio, applicazione analogica di altre disposizioni contrattuali, essendo il procedimento analogico consentito soltanto per le norme di legge.
È stato formulato il seguente quesito: "se sia o meno sorretta da motivazione immune da vizi e rispettosa dei canoni legali di ermeneutica contrattuale quanto all'interpretazione della disciplina collettiva AC (in materia di retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, sospeso dal servizio per imputazione penale dal 3.8.1981 al 27.11.1991), la sentenza che, nel giudizio concernente la debenza o meno de premio annuale di rendimento, ricomprenda nella "retribuzione che sarebbe spettata" al lavoratore "qualora fosse rimasto in attività di servizio" (ai sensi dell'art. 70, CCNL AC in vigore all'epoca dei fatti contestati) il premio di rendimento, applicando una "nota caratteristica" attribuita nell'anno precedente alla sospensione dal servizio in virtù dei principi di correttezza e buona fede e facendosi ricorso all'analogia nell'interpretazione di un contratto collettivo".
Con l'unico motivo il ricorrente incidentale lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 111 c.p.c., comma 3 e art. 112 c.p.c., nonché dell'art. 2112 c.c., cpv, (in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), deducendo che la richiesta di estromissione della
IT PA formulata da entrambe le odierne ricorrenti principali doveva ritenersi essere stata implicitamente accolta dalla sentenza impugnata (concernendo le disposte statuizioni soltanto la CA di OM PA), benché facesse difetto l'espressa dichiarazione del lavoratore di voler liberare il cedente e il consenso delle altre parti per l'estromissione del dante causa.
È stato formulato il seguente quesito: "se, nel caso di cessione di azienda intervenuta in corso del giudizio, possa esser disposta (sia pure per implicito) l'estromissione del cedente, senza alcun consenso del lavoratore oppure se lo stesso cedente non debba piuttosto esser soggetto a tutte le statuizioni emesse nel giudizio stesso", 2.2 Contrariamente a quanto dedotto dal controricorrente RI TO nella memoria illustrativa, deve ritenersi l'ammissibilità dei motivi del ricorso principale;
infatti, ancorché formalmente rubricati anche in relazione al vizio di violazione di legge, entrambi i motivi si incentrano sostanzialmente su asseriti vizi di motivazione, rispetto ai quali i quesiti formulati ex art. 366 bis c.p.c., rispondono al requisito di fornire chiara indicazione dei fatti controversi in relazione ai quali la motivazione si assume viziata, circoscrivendone i limiti, e non assumendo invece rilievo, a tale fine, la specifica indicazione dei canoni di ermeneutica negoziale che si prospettano essere stati violati dal giudice del merito (cfr, per arg.,
3. I due motivi del ricorso principale vanno esaminati congiuntamente, siccome fra loro strettamente connessi.
3.1 In ordine al primo motivo deve rilevarsi l'infondatezza della premessa su cui si fonda il primo profilo di doglianza, atteso che la Corte territoriale non ha affatto attribuito al RI iussu iudicis, come si sostiene, il premio annuale di rendimento per il periodo di sospensione dal servizio, ma ne ha invece ritenuto la spettanza sulla base dell'articolata disamina delle disposizioni contrattuali collettive quale esposta nell'istoria) di lite.
3.2 Infondato è altresì il secondo profilo di doglianza, poiché la Corte territoriale non ha affatto negato, sotto il profilo formale, la facoltà della parte datoriale di sospendere il lavoratore sottoposto a procedimento penale, ma ha ravvisato l'ingiustizia (da intendersi evidentemente sotto il profilo sostanziale) della sospensione stessa, non essendo l'assenza imputabile al lavoratore, sospeso in base ad una contestazione "poi ritenuta illegittima". Del resto la stessa contrattazione collettiva riconduce alla responsabilità datoriale le conseguenze della sospensione, riconoscendo al lavoratore sospeso, a seguito dell'assoluzione in sede penale, il diritto all'intera retribuzione.
3.3 In ordine al terzo profilo di doglianza, relativo alla individuazione da parte della Corte territoriale di due distinti premi di rendimento, entrambi contemplati dell'art. 60 CCNL AC del 1980 (rispettivamente al primo e al secondo comma), la censura delle ricorrenti principali si incentra sulla pretesa inosservanza da parte della Corte territoriale del criterio ermeneutico di cui all'art.1362 c.c., sotto il profilo che il dato letterale della norma interpretata (il ridetto art. 60 CCNL AC del 1980) non avrebbe consentito di distinguere tra un premio di rendimento di carattere straordinario ed eccezionale, nonché facoltativo (di cui al comma 1), ed un premio di rendimento di carattere ordinario e continuativo (di cui al comma 2).
Deve però osservarsi che tale affermazione non dimostra l'asserito discostarsi della Corte territoriale dal criterio ermeneutico di cui viene lamentata la violazione, posto che la sentenza impugnata, secondo un procedimento argomentativo coerente e privo di intrinseci elementi di illogicità, ha desunto la qui censurata distinzione anzitutto proprio in base al contenuto testuale della norma pattizia scrutinata, evidenziando la diversità delle locuzioni utilizzate in relazione al premio annuale di rendimento, contemplato nel secondo comma, rispetto a quelle riferite, nel comma 1, alla "speciale gratificazione o premio di rendimento" e alle altre misure premiali ivi previste.
Nè, del resto, l'interpretazione della Corte territoriale si è fermata a tale aspetto di carattere lessicale, traendo invece argomenti di sostegno all'opzione ermeneutica accolta dalla disamina delle ulteriori disposizioni contenute nell'art. 10 del Regolamento del Trattamento di Quiescenza e Previdenza per il Personale della Cassa di RiPArmio di OM, con ciò valorizzando il comportamento delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto (art.1362 c.c., comma 2).
3.4 Gli ulteriori profili di censura svolti con il primo motivo (di analogo contenuto ancorché riferiti a due diverse fonti contrattuali) vertono sulla asserita intrinseca contraddittorietà della definizione del premio annuale di rendimento quale emolumento di carattere ordinario, fisso e continuativo e, al contempo, del riconoscimento che tale compenso non sarebbe spettato ai lavoratori con qualifica di mediocre o insufficiente ovvero in caso di giudizio del tutto negativo. Osserva al riguardo la Corte che, secondo quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, il carattere della continuatività di un determinato compenso non può essere concepito in modo assoluto, ma deve essere valutato in relazione alla particolare natura di ciascun compenso (cfr.
20734/2007), attraverso un'indagine volta ad accertare, oggettivamente e in concreto, i requisiti dell'obbligatorietà, della continuatività e della determinatezza (o determinabilità) del compenso stesso (cfr.
Nel caso che ne occupa l'indagine, correttamente motivata, svolta dalla Corte territoriale ha condotto appunto a rilevare, nei termini già esposti nell'istorico di lite, come, in concreto, il premio annuale di rendimento fosse stato corrisposto in via continuativa nel tempo alla quasi totalità dei funzionar, sicché la contraria eventualità della mancata erogazione veniva a costituire una circostanza caratterizzata da residualità ed eccezionalità (e che, in particolare, mai aveva riguardato il RI).
Deve quindi escludersi che, giusta gli esiti della svolta indagine fattuale, l'attribuzione dei caratteri di ordinarietà e continuatività del compenso in parola risulti contraddetta dal riconoscimento della sua non spettanza per i lavoratori con qualifica di mediocre o insufficiente ovvero in caso di giudizio del tutto negativo.
3.5 Non essendo dunque censurabile, per le ragioni testè espresse, il ritenuto carattere ordinario e continuativo dell'emolumento in parola, deve rilevarsi, con specifico riferimento al secondo motivo di ricorso, come sia logica conseguenza la sua spettanza anche per i periodi di mancata prestazione del servizio (in relazione ai quali periodi, ovviamente, non poteva essere stata data al dipendente sospeso alcuna nota di qualifica, positiva o negativa che fosse) e deve altresì osservarsi che la Corte territoriale, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, non ha fatto ricorso all'analogia, atteso che il riferimento all'art. 59 del CCNL, peraltro svolto dichiaratamente a titolo esemplificativo, deve intendersi effettuato al fine di evidenziare come, nell'ambito del complesso ordinamentale derivante dalle disposizioni pattizie, le parti collettive avessero comunque riconosciuto la possibile attribuzione di note di qualifica di carattere (necessariamente) fittizio, siccome inerenti a periodi non lavorati, attraverso il criterio della considerazione della qualifica precedentemente conseguita.
3.6 I due motivi di ricorso principale, nei vari profili in cui si articolano, risultano quindi inaccoglibili.
4. L'unico motivo del ricorso incidentale muove dal presupposto che la richiesta di estromissione della IT PA fosse stata implicitamente accolta dalla sentenza impugnata.
Trattasi di presupposto che non trova però riscontro nel contenuto della decisione assunta, che, da un lato, rigetta l'appello proposto dalla CA di OM PA (facendo cioè mero riferimento al soggetto giuridico che tale appello aveva proposto) e dall'altro, ricomprende nella statuizione sulle spese di lite anche le "altre parti - e, quindi, anche la IT PA - disponendo al riguardo la compensazione delle stesse.
Il motivo, quindi, è carente di interesse e, come tale, inammissibile.
5. In forza delle considerazioni che precedono il ricorso principale va rigettato e quello incidentale va dichiarato inammissibile. Stante la reciproca soccombenza, va disposta la compensazione delle spese fra le parti ricorrenti (rispettivamente in via principale e incidentale).
Sussistono inoltre giusti motivi per compensare le spese anche nei confronti dell'IN, atteso che le questioni sollevate hanno investito solo indirettamente la posizione dell'Istituto.
P.Q.M.
La Corte:
Riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale;
spese compensate. Così deciso in OM, il 20 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2009