Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2009, n. 6963
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Sentenza 23 marzo 2009

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Il carattere della continuatività di un determinato compenso non può essere concepito in modo assoluto, ma deve essere valutato in relazione alla particolare natura di ciascun compenso, attraverso un'indagine volta ad accertare, oggettivamente e in concreto, i requisiti dell'obbligatorietà, della continuatività e della determinatezza (o determinabilità) del compenso stesso. Pertanto, anche l'emolumento il quale, astrattamente, presenti il carattere dell'eventualità, siccome collegato alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa e alla relativa valutazione della parte datoriale, perde tale caratteristica laddove, attraverso un'indagine di fatto (come tale riservata al giudice del merito e insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivata), risulti la sua avvenuta continuativa erogazione nel tempo ai dipendenti in misura pressoché totale, tanto che l'eventualità della mancata erogazione si configuri in termini di mera residualità e, sostanzialmente, di eccezionalità; ne consegue ulteriormente che detto emolumento spetta anche per i periodi di mancata prestazione del servizio. (Principio affermato in controversia concernente il premio annuale di rendimento ex art. 60 CCNL A.C.R.I. del 1980 per i dipendenti e funzionari delle Casse di Risparmio).

Non si discosta dal criterio ermeneutico di cui all'art. 1362 cod. civ. la decisione del giudice di merito che individua due distinti premi di rendimento nell'art. 60 CCNL A.C.R.I. del 1980 (rispettivamente al primo e al secondo comma), l'uno di carattere straordinario ed eccezionale, nonché facoltativo (comma primo), l'altro di carattere ordinario e continuativo (comma secondo), secondo un procedimento argomentativo coerente e privo di intrinseci elementi di illogicità, in base al contenuto testuale della norma pattizia scrutinata, evidenziando la diversità delle locuzioni utilizzate in relazione al premio annuale di rendimento, contemplato nel secondo comma, rispetto a quelle riferite, nel comma primo, alla "speciale gratificazione o premio di rendimento" e alle altre misure premiali ivi previste, e traendo argomenti di sostegno all'opzione ermeneutica accolta anche dalla disamina delle ulteriori disposizioni contenute nell'art. 10 del Regolamento del trattamento di quiescenza e previdenza per il personale della Cassa di Risparmio di Roma, con ciò valorizzando il comportamento delle parti anche posteriore alla conclusione del contratto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2009, n. 6963
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6963
    Data del deposito : 23 marzo 2009

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