Rigetto
Sentenza 25 febbraio 2025
Ordinanza collegiale 12 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 25/02/2025, n. 1638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1638 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01638/2025REG.PROV.COLL.
N. 04683/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4683 del 2021, proposto da Barba Real Estate Immobiliare s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Dario Gioia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Atripalda, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ugo Torsi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ventola Emilio, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione seconda) n. 1586 del 2 novembre 2020
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Atripalda;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 4 dicembre 2024 il consigliere Ofelia Fratamico e uditi per le parti gli avvocati Dario Gioia e Ugo Torsi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dall'ordinanza prot. n. 22217 del 27 luglio 2020, con cui il Comune di Atripalda ha ingiunto la demolizione della parete che aveva determinato il frazionamento in due unità abitative dell’immobile sito al primo piano del fabbricato ubicato sul territorio comunale, in via Cammarota n.6 e la rimessione in pristino stato dei luoghi;
- dai verbali di sopralluogo del 10 luglio 2020 e del 24 luglio 2020;
- dalle note prot. nn. 8937 del 27 febbraio 2020, 10196 del 10 marzo 2020, 10839 del 16 marzo 2020, 19520 del 24 giugno 2020, 20932 del 13 luglio 2020;
- dall’art.7 delle NTA del PRG nella parte relativa al frazionamento delle unità abitative nei locali del centro storico;
- da tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali del procedimento.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati con ricorso e con motivi aggiunti dinanzi al T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, dalla Barba Real Estate Immobiliare s.r.l., proprietaria dell’immobile, sulla base dei seguenti motivi:
a) violazione di legge (art. 3 d.P.R. n. 380/2001, artt. 3 e 7 l.n. 241/1990, art. 97 Cost.), eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, erroneità manifesta);
b) violazione di legge (art. 3 d.P.R. n. 380/2001, artt. 3 e 7 l.n. 241/1990, art. 97 Cost.), eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, erroneità manifesta);
c) violazione di legge (art. 7 e ss. l.n. 241/1990 in relazione all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001), eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, di motivazione, arbitrarietà, sviamento) violazione del giusto procedimento.
3. Con la sentenza n. 1586 del 2 novembre 2020 il T.a.r. per la Campania, Sezione staccata di Salerno, ha rigettato il ricorso ed i motivi aggiunti, compensando tra le parti le spese di lite.
4. L’originaria ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare la suddetta pronuncia, affidando il suo appello a cinque motivi così rubricati:
I – error in iudicando , violazione di legge (art. 3 d.P.R. n. 380/2001, artt. 3 e 7 della l.n. 241/1990, art. 97 Cost.) - eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, erroneità manifesta);
II – error in iudicando, violazione di legge (art. 3 d.P.R. n. 380/2001, artt. 3 e 7 l. n. 241/1990, art. 97 Cost.) – eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, erroneità manifesta)
III – error in iudicando, violazione di legge (art. 3 d.P.R. n. 380/2001, artt. 3 e 7 l. n. 241/1990, art. 97 Cost.) – eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, erroneità manifesta)
IV – error in iudicando, violazione di legge (art. 3 d.P.R. n. 380/2001, artt. 3 e 7 l. n. 241/1990, art. 97 Cost.) – eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, di istruttoria, erroneità manifesta)
V – error in iudicando, violazione di legge (art. 7 e ss. l. n. 241/1990 in relazione all’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001) – eccesso di potere (difetto assoluto del presupposto, di motivazione, arbitrarietà, sviamento) violazione del giusto procedimento.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Atripalda, eccependo l’inammissibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito dell’appello.
6. Con memoria del 31 ottobre 2024 e repliche del 12 novembre 2024 le parti hanno ulteriormente sviluppato le loro argomentazioni, insistendo nelle rispettive conclusioni.
7. All’udienza straordinaria del 4 dicembre 2024 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
8. Con i primi due motivi la società appellante, proprietaria dell’immobile sito al piano primo del fabbricato di via Cammarota n. 6 ad Atripalda colpito dall’ingiunzione di demolizione e rimessione in pristino ha dedotto che il T.a.r. non avrebbe adeguatamente considerato che l’intervento edilizio da essa realizzato consisteva nel mero frazionamento dell’unità immobiliare preesistente in due unità distinte attraverso la costruzione di una semplice parete divisoria e, dunque, in un’opera soggetta alla sola comunicazione di inizio lavori asseverata di cui all’art. 6 bis del d.P.R. n. 380/2001, non sanzionabile, in mancanza di tale atto, con l’ordine di demolizione, ma, al più, con una sanzione pecuniaria (tra l’altro da essa spontaneamente versata).
9. Le previsioni del d.P.R. n. 380/2001 - che inquadravano il frazionamento nella manutenzione straordinaria – sarebbero state, poi, secondo la originaria ricorrente, destinate comunque a prevalere sulle disposizioni di piano eventualmente contrastanti e, quindi, anche sull’art. 7 delle NTA al PRG ove interpretato come contenente un divieto di frazionamento nella zona A del centro storico del paese esteso anche ai lavori di manutenzione straordinaria e non solo alle opere di restauro e risanamento conservativo (secondo il significato da attribuire, invece, a parere della società, alla norma in questione).
10. Con il terzo motivo l’odierna appellante ha lamentato l’erroneità della pronuncia appellata anche nella parte in cui il T.a.r. non avrebbe sufficientemente esaminato le censure di illegittimità da essa formulate direttamente verso l’art. 7 delle NTA concernenti “non solo il contrasto con la normativa primaria, ma (anche) la inutilità dello stesso, in quanto non risponde(nte) ad alcuna specifica finalità”.
11. Con il quarto e il quinto motivo la società appellante ha, infine, ribadito le censure di difetto assoluto di motivazione dell’ordine di demolizione già espresse in primo grado, sostenendo che nell’ordinanza impugnata l’Amministrazione non avesse qualificato in alcun modo l’abuso contestato, né richiamato alcuna previsione normativa a sostegno della sua determinazione, omettendo anche di inviarle - anteriormente all’adozione del provvedimento finale - la comunicazione di avvio del procedimento completa di tutte le indicazioni prescritte all’art. 8 della legge n. 241/1990.
12. Tali censure non sono fondate e devono essere rigettate.
13. Non condivisibile risulta, preliminarmente, l’interpretazione data dall’odierna appellante all’art. 7 delle NTA al PRG nel senso di una disposizione riferita - quanto all’esclusione delle “alterazioni delle strutture murarie o modifiche delle destinazioni d’uso o della distribuzione delle unità abitative e delle finiture architettoniche”- solo al restauro e al risanamento conservativo e non ai lavori di manutenzione straordinaria
14. In tale direzione depongono sia il senso “fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”, sia l’esame della “intenzione del legislatore”, e, dunque, della ratio della previsione normativa, in considerazione dell’indubbio aumento del carico urbanistico derivante dal frazionamento attuato tanto attraverso opere di restauro e risanamento conservativo quanto tramite lavori di manutenzione straordinaria. Solo la suddetta interpretazione, come già evidenziato dal T.a.r. nella pronuncia impugnata, appare, del resto – contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante - in grado di attribuire un significato utile alla complessiva disciplina urbanistica dettata dalle NTA, non trovando altrimenti alcuna ragion d’essere le disposizioni relative alla diversa ipotesi dell’accorpamento di unità immobiliari, non circoscritta ad alcuna specifica tipologia di intervento (manutenzione /restauro).
15. Non può, poi, dirsi che il d.P.R. n. 380/2001 abbia comportato sotto tale profilo l’abrogazione dell’art. 7 delle NTA, dovendo le definizioni recate dall’art. 3 del d.P.R. n. 380/2001 ovviamente sempre prevalere sulle eventuali omologhe previsioni regolamentari, ma facendo lo stesso d.P.R., all’art. 6 bis, salva proprio la disciplina urbanistica e regolamentare. Sul punto può richiamarsi la consolidata giurisprudenza della Sezione, citata anche dal T.a.r., secondo cui “Oggi…le attività di manutenzione straordinaria e, dunque, anche il frazionamento sono in sintesi subordinate (art. 6bis TU edilizia) a comunicazione di inizio dei lavori- CILA asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti. Non c’è, quindi, alcun dubbio che ad oggi l’attività di manutenzione straordinaria (e con essa il frazionamento) può essere attuata solo in modo conforme a tutta la strumentazione urbanistica applicabile e cioè solo se non preclusa dal piano o dal regolamento edilizio” (Cons. Stato, Sez. IV, 13 novembre 2018 n. 6403).
16. Le suddette argomentazioni conducono anche al rigetto delle doglianze svolte dalla società appellante in relazione alla pretesa impossibilità per il Comune di sanzionare le opere in questione, soggette a semplice CILA, con un’ingiunzione di demolizione e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi, in astratto prevista solo per lavori eseguiti in mancanza del prescritto permesso di costruire. Al riguardo deve osservarsi, infatti, che, come evidenziato da questo Consiglio di Stato in un caso per alcuni aspetti analogo a quello in esame, anch’esso richiamato dal T.a.r. nella sentenza appellata “a nulla può rilevare, ai fini dell’integrazione della violazione descritta, la qualificazione dell’opera…alla stregua di intervento escluso dalla necessità di conseguire il permesso di costruire, perché sottoponibile a DIA. Invero, a prescindere dalla normativa sui titoli edilizi applicabile alla fattispecie, l’intervento, inteso nella sua materialità, è di per sé idoneo a concretare una violazione della disciplina urbanistica comunale …(e)… ai sensi dell’art. 37, ult. comma, del d.P.R. n. 380/2001, <<la mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 36>>. Ebbene, secondo la costante giurisprudenza, <<in presenza di abusivismo edilizio, ai sensi degli artt. 22 e 37, comma 1, d.p.r. n. 380/2001 (T.U. Edilizia), l'applicabilità della sanzione pecuniaria è limitata ai soli interventi astrattamente realizzabili previa denuncia d'inizio attività che siano, altresì, conformi agli strumenti urbanistici vigenti>> (Cons. Stato Sez. VI, 24-05-2013, n. 2873). Pertanto, laddove manchino i presupposti per l’intervento, come, per l’appunto, nel caso in cui l’opera sia stata posta in essere in violazione del regolamento edilizio, è ammessa l’adozione dell’ordinanza di demolizione. Da ciò ne consegue che, sebbene l’intervento in esame possa dirsi sottoposto a DIA, lo stesso, in ragione della descritta contrarietà alla normativa comunale …rientra nelle ipotesi eccezionali che, in considerazione della gravità dell’illecito, giustificano l’adozione della massima sanzione della demolizione, così derogando alla regola che prevede per tali casi l’applicazione della sola sanzione pecuniaria” (Cons. Stato, Sez. VI, 15 gennaio 2018 n. 193).
17. Parimenti infondate sono, inoltre, le censure di difetto di motivazione, avendo il T.a.r. puntualmente sottolineato come l’ordinanza di demolizione e di rimessione in pristino contenesse tutti gli elementi indispensabili per l’intellegibilità delle ragioni che l’avevano determinata, consistenti nella specifica indicazione delle opere abusive e delle norme violate (art. 7 delle NTA al PRG). L'ordinanza di demolizione non richiede, in verità, come affermato dalla costante giurisprudenza amministrativa, una specifica motivazione circa le ragioni della sanzione, essendo sufficiente, a tal fine, la constatazione della natura abusiva del manufatto (cfr. ex multis , Consiglio di Stato sez. III, 5 novembre 2024, n. 8795).
18. Devono essere altresì escluse la sussistenza e la rilevanza, nel caso di specie, della violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, poiché, da un lato, l'ordine di demolizione conseguente all'accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere necessariamente preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 4 novembre 2024, n.8779), dall’altro, dalla documentazione in atti, la società proprietaria dell’immobile risulta essere stata, nella fattispecie in esame, tempestivamente informata dell’individuazione del RUP e degli orari di apertura degli uffici per la visione della pratica con comunicazione del 4 marzo 2020 e poi con successive missive anche dei sopralluoghi disposti dall’Amministrazione, essendo stata, quindi, posta nelle condizioni di interloquire con il Comune e di apportare nel corso del procedimento tutti gli elementi ritenuti utili ad una favorevole conclusione dell’iter istruttorio e provvedimentale.
19. In conclusione, l’appello deve essere, dunque, integralmente rigettato.
20. Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante alla rifusione, in favore del Comune di Atripalda delle spese di lite, liquidate in complessivi € 4.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Marco Lipari, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ofelia Fratamico | Marco Lipari |
IL SEGRETARIO