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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 20/05/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 20/05/2025
Chiamata la causa iscritta al N. 2170/2024 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte attrice , c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. nessuno è comparso alle h: 9:55;
[...] C.F._2
per parte convenuta , c.f. e Controparte_1 C.F._3 [...]
, c.f. le dott.sse in Controparte_2 C.F._4 Parte_3 sostituzione dell'Avv. nel mandato. CP_1
La giudice invita le procuratrici presenti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa.
Le procuratrici si riportano ai propri atti e alle note conclusive autorizzate.
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
L'opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 28.06.2024 alla sig.ra Parte_2
a mezzo raccomandata AG n. 39220032164-6 e l'atto di precetto notificato in data
[...]
29.06.2024 al sig. a mezzo raccomandata AG n. 39220032163-5, fondati sulla Parte_1
sentenza n. 795/2024, depositata il 09.04.2024, dal Tribunale di Cosenza, si profila infondata.
Parte attrice ha eccepito che il titolo sia sprovvisto “della dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 479 cpc”.
1 Al contrario, nell'atto di precetto opposto (pag.2, righi1/2), pedissequo alla sentenza de qua, si legge testualmente che la sentenza viene notificata “in copia attestata conforme al suo originale ex art. 479 cpc”. Analoga attestazione, poi, è stata rilasciata in entrambe le relazioni di notificazione
(quindi sia per che per ) poste in calce al titolo notificato in uno al pedissequo Pt_1 Pt_2 atto di precetto qui opposto, ove testualmente si legge: “ho notificato copia autentica della sentenza n. 795/2024 del Tribunale di Cosenza, attestata conforme al suo originale ex art. 479 cpc”.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore questione dedotta.
Non merita accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta, non ravvisandosi che parte attrice abbia agito per dolo o colpa grave.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi, con esclusione della fase istruttoria non espletata, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita: rigetta l'opposizione; condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 852,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, oltre IVA e CPA come e se per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. , dichiaratosi antistatario. CP_1
Cosenza, 20/05/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
2
Chiamata la causa iscritta al N. 2170/2024 R. G. avanti alla Giudice Marzia Maffei sono comparsi: per parte attrice , c.f. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. nessuno è comparso alle h: 9:55;
[...] C.F._2
per parte convenuta , c.f. e Controparte_1 C.F._3 [...]
, c.f. le dott.sse in Controparte_2 C.F._4 Parte_3 sostituzione dell'Avv. nel mandato. CP_1
La giudice invita le procuratrici presenti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione della causa.
Le procuratrici si riportano ai propri atti e alle note conclusive autorizzate.
LLaa ggiiuuddiiccee,, eessaauurriittaa llaa ddiissccuussssiioonnee pronuncia
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO llaa sseegguueennttee SSEENNTTEENNZZAA eexx aarrtt..228811 sseexxiieess cc..pp..cc..,, dando lettura del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto della decisione, da considerarsi parte integrante del presente verbale.
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA
TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII CCOOSSEENNZZAA
MMoottiivvii DDeellllaa DDeecciissiioonnee ee DDiissppoossiittiivvoo
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, la giudicante osserva quanto segue.
L'opposizione avverso l'atto di precetto notificato in data 28.06.2024 alla sig.ra Parte_2
a mezzo raccomandata AG n. 39220032164-6 e l'atto di precetto notificato in data
[...]
29.06.2024 al sig. a mezzo raccomandata AG n. 39220032163-5, fondati sulla Parte_1
sentenza n. 795/2024, depositata il 09.04.2024, dal Tribunale di Cosenza, si profila infondata.
Parte attrice ha eccepito che il titolo sia sprovvisto “della dichiarazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 479 cpc”.
1 Al contrario, nell'atto di precetto opposto (pag.2, righi1/2), pedissequo alla sentenza de qua, si legge testualmente che la sentenza viene notificata “in copia attestata conforme al suo originale ex art. 479 cpc”. Analoga attestazione, poi, è stata rilasciata in entrambe le relazioni di notificazione
(quindi sia per che per ) poste in calce al titolo notificato in uno al pedissequo Pt_1 Pt_2 atto di precetto qui opposto, ove testualmente si legge: “ho notificato copia autentica della sentenza n. 795/2024 del Tribunale di Cosenza, attestata conforme al suo originale ex art. 479 cpc”.
L'opposizione deve pertanto essere rigettata, con assorbimento di ogni ulteriore questione dedotta.
Non merita accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta, non ravvisandosi che parte attrice abbia agito per dolo o colpa grave.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo nei minimi, con esclusione della fase istruttoria non espletata, seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore domanda disattesa o assorbita: rigetta l'opposizione; condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 852,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, oltre IVA e CPA come e se per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. , dichiaratosi antistatario. CP_1
Cosenza, 20/05/2025 la Giudice
(Dott.ssa Marzia Maffei)
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