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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 22/05/2025, n. 517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 517 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 4121/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Vettore Tania Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4121/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. Parte_1
), residente in [...]3 C.F._1
e
, nata in [...], il [...], (C.F. ), residente in Parte_2 C.F._2
Musile di Piave, via Martiri, n.114/5,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Muzzupappa del Foro di Treviso (pec:
presso il cui studio – sito in Motta di Livenza, Via Email_1
Argine a Destra, n.3 – sono elettivamente domiciliati;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore delle Repubblica presso il
Tribunale di Venezia.
Oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 17.10.2024 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in sostituzione dell'udienza fissata in data 6.02.2025;
Conclusioni del P.M.: “Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.10.2024, e – premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio civile in data 16.06.2018, in Jesolo, matrimonio trascritto nel registro degli atti di R.G. 4121/2024 V.G.
matrimonio del Comune di Jesolo dell'anno 2018, parte I, ufficio 1, atto n. 13, e che dall'unione non erano nati figli – hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la separazione personale ex art. 473-bis 47 e ss.
c.p.c. alle condizioni indicate in ricorso e che di seguito si riproducono:
“1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, liberi ognuno di fissare la propria residenza dove meglio crede.
2) I coniugi dichiarano di aver compiutamente definito ogni rapporto economico.
3) I coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente.
4) I coniugi chiedono l'omologa.”
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo ha concluso come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese stante la natura congiunta della domanda proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , Parte_1 Parte_2
congiuntisi in matrimonio in Jesolo, in data 16.06.2018, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Jesolo, dell'anno 2018, parte I, atto n. 13; R.G. 4121/2024 V.G.
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott. Vettore Tania Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 4121/2024 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. Parte_1
), residente in [...]3 C.F._1
e
, nata in [...], il [...], (C.F. ), residente in Parte_2 C.F._2
Musile di Piave, via Martiri, n.114/5,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Muzzupappa del Foro di Treviso (pec:
presso il cui studio – sito in Motta di Livenza, Via Email_1
Argine a Destra, n.3 – sono elettivamente domiciliati;
E con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore delle Repubblica presso il
Tribunale di Venezia.
Oggetto: Separazione consensuale.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 17.10.2024 e confermate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi degli artt. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in sostituzione dell'udienza fissata in data 6.02.2025;
Conclusioni del P.M.: “Accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.10.2024, e – premesso di aver Parte_1 Parte_2
contratto matrimonio civile in data 16.06.2018, in Jesolo, matrimonio trascritto nel registro degli atti di R.G. 4121/2024 V.G.
matrimonio del Comune di Jesolo dell'anno 2018, parte I, ufficio 1, atto n. 13, e che dall'unione non erano nati figli – hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi la separazione personale ex art. 473-bis 47 e ss.
c.p.c. alle condizioni indicate in ricorso e che di seguito si riproducono:
“1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, liberi ognuno di fissare la propria residenza dove meglio crede.
2) I coniugi dichiarano di aver compiutamente definito ogni rapporto economico.
3) I coniugi si danno reciproca autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento equipollente.
4) I coniugi chiedono l'omologa.”
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo ha concluso come in epigrafe.
Tanto premesso, la domanda congiunta di separazione merita accoglimento.
Ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione, dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
Nella specie la situazione di intollerabilità della convivenza si desume dal comportamento processuale dei coniugi, i quali hanno presentato ricorso congiunto e hanno confermato che non vi sono possibilità di riconciliazione.
In accoglimento di quanto richiesto da entrambi i coniugi, devono essere confermate le condizioni della separazione indicate nel ricorso.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, all'esito del passaggio in giudicato.
Nessuna statuizione va adottata sulle spese stante la natura congiunta della domanda proposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Omologa la separazione personale tra e , Parte_1 Parte_2
congiuntisi in matrimonio in Jesolo, in data 16.06.2018, matrimonio iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Jesolo, dell'anno 2018, parte I, atto n. 13; R.G. 4121/2024 V.G.
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del citato Comune l'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 15.04.2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino
Il Presidente
Dott.ssa Lisa Micochero