Parere interlocutorio 5 febbraio 2025
Parere definitivo 22 dicembre 2025
Rigetto
Sentenza 25 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 2510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2510 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02510/2026REG.PROV.COLL.
N. 01237/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1237 del 2023, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Antonello Renato Obinu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Alagon n.1;
contro
Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente pro tempore , Rappresentanza del Governo per la Regione Sardegna in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (sezione prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Rappresentanza del Governo per la Regione Sardegna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 marzo 2026 il consigliere DR LL e udito per la parte ricorrente l’avvocato Antonello Renato Obinu;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito
a) dal decreto emesso dal Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna in data 2 ottobre 2020, RGSARD 0001264 P-4 37.5.4;
b) da ogni altro atto presupposto, preparatorio, consequenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto e in particolare: i) dal decreto Cat/6F/Decreti prot n. 0052065 del 14 luglio 2020 della Questura di Cagliari; ii) dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo del 24 settembre 2019, Prot. nr. 81373/ cat 6F/2019, Racc. 14841358056-5 della Questura di Cagliari - Divisione Polizia Amministrativa, Sociale e dell'Immigrazione; iii) dal decreto prot. n. 0006756, recante in protocollo la data del 28 gennaio 2020, del Questore di Cagliari.
2. Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi delle parti e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, i tratti salienti della vicenda fattuale sono, in sintesi, i seguenti:
a) con decreto n. 781/16.04.19 dell’8 aprile 1992 al -OMISSIS- guardia forestale e di vigilanza ambientale nel ruolo dell’amministrazione regionale, veniva riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza, con conseguente autorizzazione a portare le armi del tipo stabilito con decreto n. 2632/16.4.19 del 4 dicembre 1988;
b) con decreto del 3 ottobre 2008 il Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna ne disponeva la sospensione, in via cautelare e provvisoria, della qualifica di agente di pubblica sicurezza in ragione dell’apertura di un processo penale per molestie telefoniche ai danni di una collega, che veniva definito con l’assoluzione dell’imputato con la formula “perché il fatto non sussiste”;
c) tale decreto veniva revocato in autotutela e in data 29 giugno 2011 riadottato con ulteriore sospensione in ragione del fatto che la condotta del -OMISSIS-non fosse comunque valutabile positivamente alla luce dell’avvio da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari di altri due processi penali per calunnia e diffamazione a mezzo stampa;
d) con decreto 560/16.4.19 dell’8 aprile 2014 del Rappresentante del Governo veniva confermata la sospensione della qualifica di agente di p.s., come disposta con il decreto del 29 giugno 2011;
e) con sentenza n.-OMISSIS- il Tribunale amministrativo per la Sardegna, sezione prima, respingeva i ricorsi proposti dal -OMISSIS-avverso tali provvedimenti;
f) a seguito di riunione dei due processi penali instaurati nei confronti del -OMISSIS- il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. -OMISSIS- depositata in data 28 febbraio 2018, assolveva l’imputato per il reato di calunnia, condannandolo alla multa di euro 900,00 per quello di diffamazione a mezzo stampa;
g) con sentenza n. 3498 dell’11 giugno 2018 la sezione terza di questo Consiglio confermava la sentenza n. 263/2015 del T.a.r. per la Sardegna;
h) la Rappresentanza del Governo per la Regione Sardegna (di seguito Rappresentanza), con nota del 31 luglio 2019, comunicava l'avvio di procedimento finalizzato alla revoca della qualifica di agente di p.s. e della conseguente autorizzazione a portare armi;
i) il -OMISSIS- con memoria difensiva del 26 agosto 2019 contestava la fondatezza della comunicazione di avvio di procedimento;
l) con nota del 19 dicembre 2019 la Rappresentanza informava di ritenere opportuno attendere le motivazioni della sentenza relativa al procedimento penale, pure precisando il perdurare in capo all'interessato del provvedimento di sospensione della qualifica di agente di p.s. disposto in data 29 giugno 2011 e della relativa autorizzazione all’uso dell'arma di ordinanza disposta con provvedimento dell’8 aprile 2014;
m) con provvedimento del 28 gennaio 2020 il Questore di Cagliari decretava la sospensione della licenza di porto di fucile per uso tiro a volo rilasciata al -OMISSIS-il 28 dicembre 2018. Tale provvedimento veniva impugnato dall’interessato con ricorso gerarchico del 10 giugno 2020;
n) con sentenza n. -OMISSIS- la Corte di Appello di Cagliari condannava l’imputato alla pena di due anni e due mesi di reclusione e a 900,00 euro di multa per i delitti di diffamazione e calunnia. Avverso tale sentenza il 23 giugno 2020 il -OMISSIS-proponeva ricorso per cassazione;
o) alla luce di quest’ultima condanna, il Questore di Cagliari, con decreto del 14 luglio 2020, revocava al -OMISSIS-la licenza di porto di fucile per uso tiro a volo rilasciatagli il 28 dicembre 2018. Tale provvedimento veniva impugnato dall’interessato con ricorso gerarchico del 21 luglio 2020;
p) con nota prot. n. 0000731 P-4. 37.5.4 del 17 luglio 2020 la Rappresentanza comunicava l’archiviazione, ” stante la decorrenza dei termini procedimentali ”, del procedimento avviato il 31 luglio 2019 nonché, anche alla luce di nuove risultanze istruttorie, di non ritenere più il -OMISSIS-in possesso del requisito della buona condotta di cui all’art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con il conseguente avvio di nuovo procedimento finalizzato alla revoca della qualifica di agente di p.s. e dell’autorizzazione a portare armi;
q) con memoria difensiva del 23 settembre 2020 il -OMISSIS-contestava la legittimità del provvedimento, chiedendo l’archiviazione del procedimento o, in subordine, la sua sospensione in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione;
r) non condividendo le osservazioni formulate nella citata memoria difensiva, con decreto n. 1264 P-4. .37.5.4 del 2 ottobre 2020 il Rappresentante del Governo disponeva la revoca in via definitiva della qualifica di agente di p.s. e della conseguente autorizzazione a portare armi del tipo stabilito con decreto dell’Ufficio n. 362/16.04.19 del 12 novembre 2010;
s) a seguito della revoca della qualifica di agente di p.s., con determinazione n. 32986/1819/Ris del 27 ottobre 2020 la Regione Sardegna disponeva la risoluzione del rapporto di lavoro del -OMISSIS-
t) il 20 novembre 2020, con sentenza n. 1077/20, la Corte di Cassazione annullava senza rinvio la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, “ perché i reati di cui ai capi A) e C) sono estinti per prescrizione, confermando le statuizioni civili di cui alla sentenza emessa dal tribunale di Cagliari in data 01.12.2017 ”;
u) con ricorso al T.a.r. per la Sardegna il ricorrente, odierno appellante, chiedeva, previa domanda cautelare, l’annullamento dei provvedimenti sub 1., articolando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 5 a pag. 18):
I. “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 3, 10 E 10 BIS DELLA LEGGE 241 DEL 1990. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 10, 11, 42, 43 E 138 DEL R.D. 18.6.1931 N. 773 (T.U.L.P.S.). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.7 E 8 L. 241/90 E 24 E 27 COST.. VIOLAZIONE E FALSA APPILCAZIONE DEGLI ARTT.. 24 27 COST. E 2, 3, 6 E 48 CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONE EUROPEA. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CARENZA DEL PROCEDIMENTO DECISIONALE. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, PER CARENZA DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE, PER SVIAMENTO, ILLOGICITÀ, MANIFESTA INGIUSTIZIA E TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI.”
II. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 10 bis della legge 241 del 1990, 24, 27 Cost. e 2, 3, 6 e 48 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea - eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di un procedimento decisionale, ragionevole e trasparente. ”.
III. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 42, 43 e 138 del r.d. 18.6.1931 n. 773 (t.u.l.p.s.), eccesso di potere, ingiustizia manifesta, iniquità ed in insanabile contrasto con i principi del diritto, oltre che in mancanza di causa. ”.
IV. “ Violazione e falsa applicazione degli artt.7 e 8 L. 241/90 e 24 Cost.. Eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, per carenza di istruttoria e difetto di motivazione ”.
V. “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 42, 43 e 138 del r.d. 18.6.1931 n. 773 (t.u.l.p.s) - eccesso di potere, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e Ingiustizia manifesta. ”.
VI. “ Violazione e falsa applicazione dell’art. art. 21-septies L. 241/90, eccesso di potere, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione ”.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Rappresentanza di Governo per la Sardegna si sono costituiti nel giudizio di primo grado
4. Il Tribunale adito, con ordinanza n. 2 del 13 gennaio 2021, ha respinto l’istanza cautelare.
5. L’impugnata sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha respinto il gravame e ha compensato le spese di lite.
5.1. In particolare il Tribunale ha ritenuto che:
- “ il richiamo alle decisioni delle diverse Autorità giurisdizionali che si sono pronunciate sulla vicenda ha consentito di superare ogni incertezza in ordine ai fatti posti dall’amministrazione a fondamento della sua decisione, risultando essi compiutamente acclarati nella loro esistenza e nella loro gravità. ”;
- “ il comportamento del sig. -OMISSIS-ha senz’altro determinato il venir meno del requisito della buona condotta, sicché – a prescindere dal rilievo che i fatti posti a fondamento della decisione non fossero stati accertati con sentenza passata in giudicato - non può ritenersi inficiata dai precitati profili di illegittimità la decisione assunta dal Rappresentante del Governo di revocargli la qualifica di agente di P.S. per il venir meno del requisito di affidabilità richiesto sia per l’ottenimento che per la conservazione della qualifica ”;
- “ Non assume infine rilievo, in contrario, l’argomento introdotto dal ricorrente per il quale sarebbe illegittima l’adozione del provvedimento di revoca per essere intervenuto dopo il decorso di un lungo lasso di tempo dai fatti in questione. […] Prima di emettere il provvedimento di revoca, infatti, la Rappresentanza del Governo ha chiesto, alla Questura di Cagliari, informazioni aggiornate sul ricorrente, restando tuttavia sostanzialmente confermato nell’attualità, in relazione all’esito dei giudizi penali nel frattempo conclusi a suo danno, il giudizio di inaffidabilità ai fini dell’adozione dei provvedimenti favorevoli invocati. ”.
6. Avverso tale pronuncia il signor -OMISSIS-ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 13 gennaio 2023 e depositato il 10 febbraio 2023, lamentando i seguenti motivi di gravame (estesi da pag. 4 a pag.14):
I. “ ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA TRA ATTI, SLEALTA’ NELLA PROCEDURA, INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA (ARTT. 3 E 97 Cost.). ERRONEITÀ DELLA SENTENZA PER INTRINSECA ILLOGICITÀ E CARENZA DELLA MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 4 BIS L. 653/1940, 12 L.R. 526/1985 e 5 L. 65/1986. ASSENZA DI CAUSE OSTATIVE CHE LEGITTIMINO LA REVOCA DELLA QUALIFICA DI AGENTE DI P.S., PREVISTE CON ELENCAZIONE TASSATIVA DALL’ART. 5 DELLA L. N. 65 DEL 1986; ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ISTRUTTORIA, TRAVISAMENTO ED ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. artt. 19 e 24 D.P.R. n. 642/72. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CARENZA DI UN PROCEDIMENTO DECISIONALE, RAGIONEVOLE E TRASPARENTE. ”.
6.1. L’appellante ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e, in riforma della sentenza impugnata, l’accoglimento del ricorso introduttivo, con l’annullamento degli atti gravati, con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.
7. Con atto depositato il 6 marzo 2026 la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Rappresentanza del Governo per la Regione Sardegna si sono costituiti in giudizio per resistere.
8. Sempre in data 6 marzo 2026 la parte appellata ha depositato una serie di documenti.
9. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 10 marzo 2026.
10. L’appello, per le ragioni di cui infra , è da reputare infondato e deve essere respinto.
11. In via preliminare il Collegio rileva che per quanto concerne i documenti depositati dalla parte resistente il 6 marzo 2026, questi risultano inutilizzabili stante la tardività del deposito, avvenuto in violazione del termine perentorio di quaranta giorni liberi, da calcolarsi a ritroso, sancito dal combinato disposto degli artt. 73, comma 1, c.p.a. e 4, u.c., disp. att. c.p.a. (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. II, n. 2049 del 2026, n. 8949 del 2025, n. 2586 del 2025; sez. IV, n. 1137 del 2020).
12. Passando all’esame del merito si rileva quanto segue.
12.1. Premessa l’inconferenza del richiamo alla disciplina relativa al licenziamento senza preavviso atteso che la determinazione n. 32986/1819/Ris del 27 ottobre 2020 con la quale la Regione Sardegna ha disposto la risoluzione del rapporto di lavoro del -OMISSIS-non costituisce oggetto del presente giudizio, prima di esaminare la questione controversa è opportuno richiamare la disciplina che regola la fattispecie.
Il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1972, n. 297, contenente “ Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in materia di riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza a personale dei servizi forestali ”, dispone all’articolo unico che: “Agli impiegati della carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste ed a quelli del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali della regione autonoma della Sardegna è riconosciuta, con decreto del rappresentante del Governo nella Regione, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. L'anzidetto personale, che abbia conseguito la suindicata qualifica, è autorizzato a portare armi del tipo che verrà stabilito dal rappresentante del Governo, d'intesa con la Giunta regionale”.
Pertanto, il riconoscimento della qualifica di pubblica sicurezza che consente il porto d’armi, prevedendo una “ intesa con la Giunta Regionale ”, coinvolge un’autorità statale, la Rappresentanza del Governo e una regionale. In tale quadro, il Rappresentante del Governo rilascia la qualifica soggettiva di “agente di p.s.” e il porto d’armi in favore dei forestali regionali sulla base di una specifica richiesta del datore di lavoro, e cioè della Regione. La legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 recante “ Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda ” all’art. 13, comma 5, prevede, infatti, che: “L'ammissione in servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della competente autorità statale della qualifica di “agente di pubblica sicurezza” a termini del D.P.R. 6 maggio 1972, n. 297. In difetto di tale attribuzione, il provvedimento di nomina è revocato”.
12.2. Ciò premesso, parte appellante si duole del fatto che la sua sottoposizione a procedimento penale non è motivazione sufficiente a determinare sia il provvedimento di sospensione, sia il provvedimento di revoca entrambi adottati in aperto contrasto con la legge e con palese difetto di motivazione, in particolare evidenziando che la notevole distanza di tempo tra i fatti contestati e l’avvio del procedimento non può incidere sulla sua attuale attitudine e affidabilità a esercitare le funzioni di agente di pubblica sicurezza e sulla conseguente autorizzazione all’uso dell’arma. La doglianza non appare meritevole di favorevole considerazione.
Con provvedimento in data 2 ottobre 2020 il Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna ha disposto nei confronti dell’odierno appellante la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza e della conseguente autorizzazione a portare le armi in ragione del venire meno del requisito della buona condotta.
Il riconoscimento della nomina a guardia particolare giurata ovvero, come nel caso di specie a guardia forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna, e la permanenza in servizio della stessa, come agente di pubblica sicurezza, con contestuale assegnazione di armi e munizioni, costituisce esercizio di un potere affidato al rappresentante del Governo per la Regione Sardegna che ha come presupposto, per i riflessi che l'esercizio stesso implica sull'ordine e sulla sicurezza pubblica, l’adozione di cautele particolarmente stringenti. In coerenza con tale assunto, l'art. 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (di seguito t.u.l.p.s.) subordina il conferimento della nomina a guardia giurata al possesso in capo all'interessato dei requisiti soggettivi specifici che si aggiungono a quelli dettati in generale dal t.u.l.p.s. per tutte le autorizzazioni di polizia, fra i quali il risultare persona di buona condotta morale per gli aspetti relativi all'affidabilità.
Da ciò emerge che il relativo riconoscimento implica un giudizio sui requisiti soggettivi e di affidabilità per l'esercizio di un servizio di particolare rilievo pubblico in ordine al quale l'autorità di pubblica sicurezza dispone di un'ampia sfera di discrezionalità valutativa anche con riferimento della sussistenza degli stessi nel tempo, con la conseguenza che il loro venire meno comporta per legge la revoca in capo alle guardie forestali e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna della qualifica di agente di pubblica sicurezza e del connesso porto di armi.
In tale cornice, si richiama poi il principio della separazione tra la valutazione operata in sede penale e amministrativa dei fatti e delle condotte agite e la circostanza che i fatti penalmente rilevanti siano oggetto nel procedimento di valutazione amministrativa di un esame che ha finalità diverse.
Il procedimento amministrativo è infatti diretto a valutare nel caso in esame i presupposti per la concessione e il mantenimento del riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza a personale dei servizi forestali, che reca in sé, l’autorizzazione al porto d’armi e ha finalità meramente preventiva (Cons. Stato, sez. III, 2614/2020), mentre quello riguardante i reati commessi - che si svolge dinanzi al giudice penale - ha, invece, finalità repressivo punitiva. Tale separazione consente di condurre l’amministrazione procedente a conclusioni sulla inaffidabilità del richiedente anche in presenza di procedimenti penali che si concludano con assoluzione ovvero come nel caso in esame, con la prescrizione del reato ascritto all’odierno appellante.
In tale quadro, le censure fatte valere nel giudizio sono del resto prive di pregio alla luce del costante orientamento espresso dalla giurisprudenza di questo Consiglio, che il collegio condivide e dal quale non vi è ragione per discostarsi, che, muovendo dalla sentenza della Corte Costituzionale n.440 del 16 dicembre 1993 - che ha affermato inter alia che “[ l]’Amministrazione, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del Tulps, può quindi legittimamente fondare il giudizio di “non affidabilità” del titolare del porto d’armi valorizzando il verificarsi di situazioni genericamente non ascrivibili alla <<buona condotta>>, non rendendosi necessario al riguardo né un giudizio di pericolosità sociale del soggetto, né un comprovato abuso nell’utilizzo delle armi (Cons. Stato, sez. III, n. 2987 del 2014; n. 4121 del 2014; n. 4518 del 2016; sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2404 del 2017; n. 4955 del 2018; n. 6812 del 2018). In questa valutazione prettamente discrezionale possono essere apprezzati, quali indici rivelatori della possibilità d’abuso delle armi, anche fatti o episodi privi di rilievo penale, purché la considerazione che se ne renda non sia irrazionale e sia motivata in modo congruo (Cons. Stato, sez. VI, n. 107 del 2017; sez. III, n. 2974 del 2018; n. 3502 del 2018). La ragione di questa ampia latitudine del raggio valutativo dell’amministrazione rimanda al fatto che la misura in materia di armi è priva di intento sanzionatorio o carattere punitivo, essendo connotata da natura essenzialmente cautelare e concepita, dunque, in un’ottica preventiva di possibili abusi, ovvero a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018). ”.
A tali dirimenti considerazioni in diritto aggiunge il collegio l’ulteriore elemento costituito dai limiti che il giudice amministrativo incontra nello scrutinio dell’attività posta in essere in materia dall’amministrazione che, per costante orientamento giurisprudenziale, è caratterizzato da ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l’abuso della qualifica di agente di pubblica sicurezza e del porto di armi da parte di soggetti ritenuti non affidabili; pertanto il giudizio di "non affidabilità" è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a "buona condotta" ( ex multis Cons. Stato, sez. I, parere n. 1575/2017, sez. III, n. 1270/2015). Ne discende che la discrezionalità dell’amministrazione può essere sindacata solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti e la relativa valutazione può essere assoggettata al sindacato del giudice amministrativo solo sotto il profilo della sua logicità in relazione alla rilevanza dei fatti accertati (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. I, parere n. 1575/2017 cit.) invero non individuabili nel caso di specie in cui risulta intellegibile l' iter logico-giuridico che ha indotto l'autorità amministrativa ad assumere il provvedimento gravato al fine di garantire un bene pubblico quale l’ordine e la sicurezza pubblica.
In quest’ottica, in disparte del fatto che in sede penale l’odierno appellante non è stato assolto dalle condotte a lui ascritte, essendosi i reati estinti per prescrizione, i provvedimenti del Questore e del Rappresentante del Governo per la Regione Sardegna, assunti nel pieno rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 11, comma 3, e 138 r.d. t.u.l.p.s., hanno trovato il loro fondamento su circostanze tali da avere dato luogo in sede di bilanciamento degli interessi a tutela del bene primario dell’ordine e della sicurezza pubblica e delle connesse esigenze di incolumità della collettività a fronte dei quali l’annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di Appello di Cagliari non assume valore dirimente.
12.3. Parte appellante lamenta poi che “ I requisiti previsti dalla legge regionale sono evidentemente gli unici requisiti che venuti meno possono determinare un provvedimento di revoca da parte dell'Autorità Statale ai sensi dell'art. 21 della L.R. 526/85 ”. Anche tale doglianza è priva di pregio.
Infatti, per quanto in particolare concerne la revoca della qualifica di agente di p.s., l’articolo unico del d.P.R. n. 297/1972, richiamato dagli artt. 7, comma 1, 9, comma 4, e 13, comma 5, della legge regionale n. 26/1985, dispone “ Agli impiegati della carriera direttiva del ruolo organico del personale delle foreste ed a quelli del ruolo organico speciale dei sottufficiali e guardie forestali della regione autonoma della Sardegna e' riconosciuta, con decreto del rappresentante del Governo nella Regione, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. L'anzidetto personale, che abbia conseguito la suindicata qualifica, e' autorizzato a portare armi del tipo che verra' stabilito dal rappresentante del Governo, d'intesa con la Giunta regionale. ”
Ciò detto, considerando che il citato art. 9, comma 4, della legge regionale n. 26/1985 stabilisce che “ L'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi di cui al presente articolo è subordinata all'attribuzione da parte della competente autorità statale della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi del D.P.R. 6 maggio 1972, n. 297. In difetto di tale attribuzione il provvedimento di nomina è revocato. ”, il successivo art.10, comma 4, dispone “ L'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi di cui al presente articolo è subordinata all'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza da parte della competente autorità statale. In difetto di tale attribuzione, il provvedimento di nomina è revocato ” e che l’art. 13, comma 5, prevede “ L'ammissione in servizio è subordinata all'attribuzione, da parte della competente autorità statale della qualifica di agente di pubblica sicurezza a termini del D.P.R. 6 maggio 1972, n. 297. In difetto di tale attribuzione, il provvedimento di nomina è revocato. ” , l’asserzione secondo cui la perdita della qualifica di agente di p.s. può discendere solo dal venire meno dei requisiti d’ingresso previsti dalla legge regionale non è accoglibile in quanto l’attribuzione e la revoca di tale qualifica discendono esclusivamente dal rispetto dei requisiti disposti dalle richiamate disposizioni legislative statali.
Del resto, a conferma di quanto sopra evidenziato, l’art. 21 della stessa legge regionale dispone “ Il personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, qualora la competente autorità statale disponga la revoca della qualifica di agente di pubblica sicurezza cessa dall'appartenere al corpo medesimo. ”.
13. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto, con salvezza degli atti impugnati.
14. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 1237/2023), lo respinge, con salvezza degli atti impugnati.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida nella somma complessiva di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AB IN, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
DR LL, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR LL | AB IN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.